Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 24/06/2025, n. 4714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4714 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/06/2025
N. 04714/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02626/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2626 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Abbamonte, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in OL, via G. Melisurgo n. 15;
contro
Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il Comune di OL, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di OL, presso i cui uffici domicilia in OL, via Diaz 11;
Comune di OL, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Andreottola, con domicilio fisico eletto presso l’Ufficio di segreteria dell’Avvocatura Comunale Amministrativa, in OL, P.zza Municipio, P.zzo San Giacomo;
per l’annullamento previa sospensiva
1. della nota del 18/3/2022, con la quale la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per il Comune di OL ha assegnato al Condominio ricorrente il termine di 30 giorni per dare inizio ai lavori di restauro e risanamento conservativo sulla facciata principale, comprensiva dell’arcone sommitale di ingresso, è quella interessata dal crollo di alcune parti aggettanti della “Galleria Umberto I”;
2. di ogni altro atto preordinato, connesso e/o presupposto, ove lesivo della posizione giuridica della ricorrente, ivi compresa la nota prot. -OMISSIS- del 6/5/2021.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il Comune di OL e del Comune di OL;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore nell’udienza straordinaria dedicata allo smaltimento dell’arretrato del giorno 10 giugno 2025, svoltasi con le modalità di cui all’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm. (novellato dall’art. 17, comma 7, lett. a), n. 6, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113), il dott. Giovanni Giuseppe Antonio Dato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato in data 11 maggio 2022 e depositata in data 25 maggio 2022 il condominio deducente ha rappresentato quanto segue.
La vicenda in esame trae origine da un evento drammatico, risalente al 5 luglio 2014, caratterizzato dalla morte di un giovane a causa di un distacco di calcinacci dalla facciata della Galleria Umberto I di OL, realizzata alla fine dell’800, giusta istrumento di concessione n. 1801 rep. 19876 del 30 dicembre 1886, dall’allora Sindaco del Municipio di OL al Presidente del C.d.A. della società Impresa dell’Esquilino, dichiarata poi di interesse particolarmente importante ai sensi della legge 1089/1939.
La citata concessione - artt. 23 e 24 - prevedeva che le opere di assicurazione ai fregi ornamentali ed architettonici nonché agli stucchi decorativi ed ai cornicioni di coronamento relativi alla porzione di facciata soprastante l’ingresso della Galleria Umberto I, sono considerate di stretta competenza comunale, rientrando, invece, nella competenza dei privati la manutenzione delle decorazioni della parte di Galleria sia per quanto riflette il prospetto dei piani terranei dei fabbricati, quanto quelli dei piani superiori che rispondono a civili abitazioni.
In ossequio a tale atto concessorio, il condominio ricorrente, per la parte di propria competenza, ha eseguito, anche a seguito di ordinanze comunali e della Soprintendenza del Beni Culturali, una serie di interventi volti ad eliminare le cause dei dissesti verificatisi a causa della situazione generale di degrado in cui versa da anni la Galleria; sin dall’anno 2009, il condominio ricorrente si è sempre adoperato per la manutenzione della facciata in propria titolarità, denunciando al Comune di OL, giusta nota prot. 6787 del 4 agosto 2009, l’inizio dei lavori, avviati in data 11 gennaio 2010 e collaudati in data 30 giugno 2010.
Il Comune di OL non ha mai effettuato alcuna opera di messa in sicurezza, ripristino e restauro sulla facciata principale della Galleria di propria competenza.
Per l’effetto del tragico evento sopra citato, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di OL ha disposto il sequestro di tutta l’area prospiciente la facciata di Via Toledo della Galleria Umberto I, compresa la facciata superiore posta all’ultimo livello del fabbricato monumentale e sovrastante l’ingresso tra i civici 213 e 214 di Via Toledo.
Il Comune di OL, in data 6 luglio 2014, ha diffidato il condominio ricorrente “.. ad eseguire le opere di assicurazione ai fregi ornamentali ed architettonici nonché agli stucchi decorativi e ai cornicioni di coronamento, interessati dai dissesti, lungo l’intera facciata del complesso edile, prospiciente via Toledo ”; con successiva nota dell’8 luglio 2014 il Comune di OL, inoltre, ha diffidato il condominio ricorrente “ ad eseguire ad horas l’eliminazione del pericolo esistente di caduta di calcinacci provvedendo ad un immediato spicconamento del cornicione o attraverso idoneo transennamento aereo e mantovana di protezione in particolare dal civico 6 al civico 8 ed alla verifica dei frontalini e dei sottobalconi dell’intero fabbricato in pessimo stato manutentivo ”.
Il condominio ricorrente, con note dell’8 luglio 2014, ha rappresentato che avrebbe eseguito lavori di messa in sicurezza dal 10 luglio 2014, sulla parte di proprietà.
Rispetto alla facciata principale della Galleria, il Comune di OL, con ordinanza sindacale n. 7 dell’11 luglio 2014, ha, ordinato, in via d’urgenza, alla società -OMISSIS- di “ provvedere a mettere in opera elementi di protezione con mantovane e simili; verificare, previa indagine a vista e/o strumentali, cornicioni, oggetti ed elementi decorativi che si rilevassero in possibile pericolo di caduta e/o ammalorati; provvedere agli eventuali necessari indispensabili interventi di messa in sicurezza, previo rilievo grafico e fotografico degli elementi da rimuovere per il successivo restauro e/o ricostruzioni ”; con la medesima ordinanza sono stati posti a carico dei “proprietari interessati” gli oneri di eventuali interventi da realizzarsi, con ordinanze ingiunzioni, da emettersi a cura del Servizio Sicurezza abitativa.
Rispetto a tale ordinanza sindacale, l’amministratore del condominio ricorrente, con nota del 15 luglio 2014, ha rappresentato al Comune di OL che per la parte di esclusiva titolarità, già nel 2009 e nel 2010, erano stati posti in essere interventi di manutenzione rendendosi disponibile, onde definire la vicenda circa la titolarità delle facciate della Galleria Umberto I, ad un incontro con dirigenti comunali e tecnici.
Nelle more, il P.M. nel fascicolo penale RG. -OMISSIS-, instauratosi a seguito del crollo del 5 luglio 2014, ha conferito incarico di consulente tecnico al prof. ing. -OMISSIS- per una serie di accertamenti (richiamati a pag. 4 del ricorso).
Con ordinanza sindacale del 7 agosto 2014, n. -OMISSIS-, il Comune di OL, nelle more dei lavori in esecuzione di messa in sicurezza delle facciate della Galleria, ha diffidato il condominio ricorrente “ di far eseguire ad horas gli opportuni accertamenti tecnici, e tutte le opere di assicurazione strettamente necessarie per scongiurare lo stato di pericolo su indicato, consegnando, nel termine di dieci giorni dalla data di notifica della presente Ordinanza, il certificato unico a firma di tecnico abilitato, iscritto all’albo professionale, dal quale dovrà risultare che, a seguito delle verifiche effettuate e dei lavori eseguiti, è stato eliminato ogni pericolo per la pubblica e privata incolumità, sollevando l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità nei confronti dei terzi per quanto intimato nella presente Ordinanza ”.
A seguito di tale ulteriore ordinanza, il condominio ricorrente ha impugnato tutte le diffide e gli atti emessi dal Comune di OL a seguito dell’evento del 5 luglio 2014 (ricorso iscritto al n. r.g. -OMISSIS-).
Nelle more, nel giudizio penale su citato è stato depositato l’elaborato peritale del consulente tecnico prof. ing. -OMISSIS- (le cui conclusioni relative ai quesiti posti sono state riportate alle pagg. 5-6 del ricorso).
Inoltre, nelle more del giudizio amministrativo sopra indicato, il Comune di OL ha depositato la delibera di G.C. n. -OMISSIS-/2014, con la quale sono stati approvati i lavori per la messa in sicurezza delle facciate della Galleria Umberto I, per un importo, di €. 71.547,52, nonché i lavori all’arco frontale interno per un importo di €. 54.107,14, provvedimento impugnato dal condominio ricorrente, con ricorso per motivi aggiunti.
Inoltre, in data 21 settembre 2015, il Comune di OL ha notificato al condominio ricorrente due ingiunzioni di pagamento per le somme dei lavori eseguiti e su menzionati, ingiunzioni impugnate con ulteriore ricorso per motivi aggiunti nel giudizio n. r.g. -OMISSIS-.
Da ultimo, il Comune di OL, in data 19 luglio 2016, ha notificato al condominio diffida prot. n. 2016/644401 per effettuare operazioni di verifica ed opere di assicurazione ai conci di tufo costituenti le murature perimetrali del “pseudotorrino” di collegamento dei terrazzi di copertura (dei due condomini di -OMISSIS-) e per verificare la stabilità dei fregi ornamentali della facciata del fabbricato; anche tale provvedimento è stato impugnato dal condominio ricorrente con ulteriore ricorso per motivi aggiunti nel giudizio n. r.g. -OMISSIS-; detto giudizio è stato successivamente definito con sentenza n. -OMISSIS- del 24 novembre 2017, sentenza appellata dal condominio ricorrente con ricorso iscritto al n. r.g. -OMISSIS-.
Inoltre, il condominio ricorrente ha proposto opposizione innanzi al Tribunale di OL (giudizio n. r.g. -OMISSIS-) avverso le ordinanze di ingiunzione notificate in data 21 settembre 2015 (oggetto anche di ricorso per motivi aggiunti nel citato giudizio n. r.g. -OMISSIS-).
Il condominio ricorrente ha altresì citato in giudizio il Comune di OL innanzi al Tribunale di OL, sez. IV, n. r.g. -OMISSIS-/2021, al fine di sentire “ accertare e dichiarare: 1) che la proprietà del Condominio -OMISSIS-, si estende, in verticale, dal piano terra, fino al parapetto di coronamento del terrazzo di copertura e in orizzontale, dalla seconda parasta del primo ordine disposta alla destra delle edicole presenti sulla verticale, fino al limite sud dell’edificio corrispondente all’accesso verso -OMISSIS-; 2) che non rientra nella proprietà del Condominio -OMISSIS-, ma in quella del Comune di OL, in persona del Sindaco p.t., la proprietà in verticale, dal piano terra fino al limite superiore del frontone di chiusura corrispondente al timpano della copertura voltata in ferro e vetri del braccio est – ovest della Galleria ed in orizzontale dalle estremità di destra e di sinistra delle seconde paraste all’interno delle quali sono collocate le edicole sovrastate da statue e decori a rilievo 3) in ogni caso, accertare e dichiarare la reale estensione e la confinazione dei fondi, sia in orizzontale che in verticale tra il -OMISSIS- e il Comune di OL dal lato Via Toledo ”.
Prima del predetto giudizio, inoltre, il condominio ricorrente ha presentato alla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per il Comune di OL, nota prot. n. 1739 dell’11 febbraio 2021, richiedendo, ai sensi dell’art. 21 D.Lgs. 42/2004, l’autorizzazione per opere di restauro e risanamento conservativo dell’edificio condominiale; a tale istanza è stata allegata la perizia a firma dell’arch. -OMISSIS- nella quale è stato relazionato il progetto per i lavori di restauro e risanamento dell’edificio condominiale, rappresentando le opere da eseguirsi (richiamate dalla parte ricorrente alle pagg. 8 e ss. del ricorso). A completamento di tale istanza/progetto, in data 20 aprile 2021, il condominio ricorrente ha depositato al Comune di OL istanza prot. 4686/2021, allegando computo metrico dei lavori suddetti, precisando inoltre che “[…] le opere da eseguirsi per il restauro e risanamento conservativo delle facciate del fabbricato di -OMISSIS- prospicienti la Via Toledo e la Galleria Umberto I, così come progettate, saranno eseguite nel rispetto della metodologia del restauro e delle peculiarità del fabbricato. Si segnala anche, che verrà data comunicazione dell’inizio dei lavori affinché ES TE possa espletare l’alta sorveglianza dei medesimi, saranno esibite tutte le campionature dei materiali impiegati e sarà redatto, a cura del Direttore dei Lavori nella persona dell’Arch. -OMISSIS-, consuntivo scientifico dei lavori svolti con produzione di documentazione fotografica a colori per la rappresentazione delle varie fasi lavorative e di grafici “as built” raccolti in tavole tematiche. Per quel che riguarda le decorazioni e gli elementi decorativi che dovranno essere ripresi, si effettueranno, eventualmente, anche dei calchi nel caso ciò dovesse essere ritenuto necessario e secondo le indicazioni di codesta Soprintendenza ”.
In riscontro a tali note, la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per il Comune di OL, in data 6 maggio 2021, con nota prot. -OMISSIS- ha autorizzato i richiesti lavori subordinandoli ad alcune prescrizioni (richiamate a pag. 10 del ricorso).
Il condominio ricorrente ha realizzato i lavori sulle porzioni di proprietà, non effettuando i lavori sull’arco centrale della Galleria Umberto I.
In data 18 marzo 2022, la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per il Comune di OL, con atto privo di protocollo, ha assegnato al condominio ricorrente il termine di 30 giorni per avviare lavori sull’arco centrale della facciata principale della Galleria Umberto I, così come autorizzato con provvedimento -OMISSIS-/2021; si legge, infatti, che i lavori da realizzarsi riguardano “ la facciata principale, comprensiva dell’arcone sommitale di ingresso, interessata dal crollo di alcune parti aggettanti, nel luglio del 2014 ”.
Il suddetto provvedimento del 18 marzo 2022, data la sua genericità e la circostanza che comporterebbe per il condominio ricorrente la realizzazione di opere su parti della Galleria Umberto I che sono di titolarità del Comune di OL, è stato avversato – con l’atto introduttivo del giudizio - unitamente alla nota prot. -OMISSIS-/2021.
1.1. Si è costituito in giudizio il Comune di OL chiedendo il rigetto del ricorso.
Si è altresì costituito in giudizio, con atto di mero stile, il Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il Comune di OL.
1.2. Alla camera di consiglio del giorno 5 luglio 2022 il difensore della parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla domanda cautelare.
1.3. Il condominio ricorrente ed il Comune di OL hanno depositato nel fascicolo del giudizio scritti difensivi e documenti.
1.4. All’udienza straordinaria del giorno 10 giugno 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Con unico articolato motivo di gravame il condominio ricorrente ha dedotto i vizi di Violazione di legge – Violazione e falsa applicazione dell’art. 21 D.Lgs. 42/2004 – Violazione e falsa applicazione degli artt. 23 e 24 dell’instrumento di concessione n. 1801/1886 – Violazione dell’art. 3 della Legge 241/90 – Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione – Difetto del presupposto – erronea percezione dei fatti – Ingiustizia manifesta – Sviamento.
Per la parte ricorrente, in sintesi, la questione di cui è causa deve prendere le mosse da quanto sancito dal consulente tecnico prof. ing. -OMISSIS-, nominato dal P.M. nel fascicolo penale n. r.g. -OMISSIS- apertosi a seguito del tragico evento del 5 luglio 2014, secondo cui la facciata della Galleria Umberto I di OL, deve essere divisa in tre tronconi: la parte centrale, che rappresenta l’arco di ingresso della Galleria Umberto I di OL, dove, peraltro si è verificata la caduta di calcinacci il 5 luglio 2014, è di esclusiva titolarità del Comune di OL, mentre le parti a destra e sinistra dell’arco sono proprietà condominiali (il condominio ricorrente ha all’uopo richiamato l’elaborato peritale del prof. ing. -OMISSIS-).
Ciò comporta - per il condominio deducente - che i lavori sull’arco centrale della Galleria che sporgono sulla facciata di ingresso di Via Toledo sono di esclusiva competenza del Comune di OL (anche su tale aspetto il prof. ing. -OMISSIS- è stato categorico, osserva il condominio ricorrente, che ha all’uopo richiamato sempre il citato elaborato peritale).
Il Comune di OL – aggiunge l’esponente - è titolare dell’arco principale della Galleria, dei tetti e delle vetrate dello stesso e dell’intera navata della Galleria stessa, con la conseguenza che spettano a questa i lavori illegittimamente pretesi dalla Soprintendenza dal condominio ricorrente.
Il deducente osserva di essersi adoperato, sin dall’anno 2009, per la manutenzione delle porzioni della Galleria in propria titolarità, denunciando al Comune di OL, lavori sulla facciata principale, giusta nota prot. 6787 del 4 agosto 2009, l’inizio dei lavori, avviati in data 11 gennaio 2010 e collaudati in data 30 giugno 2010, lavori che sono stati realizzati anche a seguito del tragico evento del 5 luglio 2014.
In particolare, il condominio ricorrente, in data 11 febbraio 2021, giusta nota prot. 1739, ha richiesto alla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per il Comune di OL autorizzazione ex art. 21 D.Lgs. 42/2004 per l’esecuzione di alcuni lavori che, autorizzati dalla Soprintendenza in data 6 maggio 2021, giusta nota prot. -OMISSIS-/2021, sono stati eseguiti dal condominio ricorrente; per il deducente, l’ordine della Soprintendenza del 18 marzo 2022 di esecuzione dei lavori anche sull’arco centrale della Galleria Umberto I di OL si rivela illegittimo perché l’arco de quo , che rappresenta l’ingresso della Galleria Umberto I di OL, come affermato in sede penale è di esclusiva competenza comunale.
Lamenta l’esponente che la Soprintendenza ha erroneamente travisato la portata delle autorizzazioni richieste ed ottenute dal condominio ricorrente, che della facciata principale della Galleria è proprietario solo di una porzione, sulla quale ha eseguito i lavori di manutenzione dalla stessa dovuti.
Aggiunge l’esponente che della facciata principale della Galleria Umberto I di OL fa parte, oltre che altro condominio, anche l’arco che fa da ingresso principale della Galleria, del quale per convenzione del 1886, così come attestato dal consulente tecnico prof. ing. -OMISSIS-, è titolare esclusivo il Comune di OL, a cui dovrà essere ordinata l’esecuzione dei lavori (erroneamente imputati, invece, al condominio ricorrente).
Per la parte ricorrente, inoltre, la circostanza che i lavori prescritti dalla Soprintendenza riguardano anche parti non condominiali si evince anche dal tenore della impugnata nota del 18 marzo 2022, con la quale è stato ordinato al condominio ricorrente di realizzare i lavori di restauro della Galleria, indicando quale parte oggetto dei lavori “ la facciata principale, comprensiva dell’arcone sommitale di ingresso, interessata dal crollo di alcune parti aggettanti, nel luglio del 2014 ”, quindi di una parte della Galleria di proprietà esclusiva del Comune di OL, non oggetto di richiesta da parte del condominio ricorrente, non potendo né volendo questi effettuare lavori su parti di proprietà comunale.
L’esponente, al fine di dimostrare ulteriormente l’illegittimità del provvedimento impugnato, ha richiamato anche la violazione degli artt. 23 e 24 dell’Instrumento di concessione del 30 dicembre 1886 rep. 19876, dai quali si evince - così come esaminati nella perizia dal prof. ing. -OMISSIS- - che l’arco sommitale di ingresso della Galleria è di proprietà comunale.
In conclusione, per la parte ricorrente i condomini sono obbligati alla manutenzione della decorazione esterna ed interna della Galleria solo relativamente alla parte in titolarità del singolo condominio, di cui non può far parte l’arco sommitale della Galleria di esclusiva titolarità comunale.
2. Il Comune di OL ha contrastato i motivi di ricorso articolati e le domande proposte dal condominio ricorrente.
3. Il ricorso non può essere accolto in ragione dell’infondatezza delle articolate censure e ciò consente al Collegio di prescindere, per ragioni di economia processuale, dall’esame delle eccezioni di rito frapposte dal Comune di OL.
3.1. Il Collegio non ha ragione di discostarsi dall’orientamento già espresso dalla giurisprudenza amministrativa sulla specifica questione in esame; in particolare (cfr. la sentenza Cons. Stato, sez. V, 22 dicembre 2023, n. -OMISSIS- che ha confermato la sentenza T.A.R. Campania, OL, 24 novembre 2017, n. -OMISSIS-), meritano di essere richiamate le seguenti conclusioni già raggiunte (con particolare riguardo alla citata sentenza d’appello), nella loro piena condivisione:
- le conclusioni del consulente tecnico nominato dalla Procura della Repubblica sono state disattese dallo stesso Pubblico Ministero nella richiesta di archiviazione per insussistenza di condotte omissive a carico dei tecnici comunali dipendenti dell’TE, nei cui confronti il procedimento penale è stato poi archiviato con decreto del G.I.P. del Tribunale di OL, stante la natura condominiale della parte dell'edificio interessata dal crollo;
- nel procedimento penale a carico dell’amministratore del condominio si è accertato che l’obbligo di provvedere alla manutenzione della voluta laterale posta sul lato destro - guardando la Galleria Umberto I dall’ingresso di via Toledo – e del frontone sovrastante l'ingresso della Galleria medesima spettasse al condominio, trattandosi di parte dell'edificio da ritenersi condominiale - in ossequio alla presunzione legale di comunione e in assenza di espressa indicazione di segno diverso derivante dal titolo - e, inoltre, di elemento che, per la sua collocazione, ha natura decorativa ed ornamentale della facciata, di proprietà condominiale;
- il distacco del materiale è avvenuto da una parte della facciata dell’edificio di proprietà condominiale; ed invero, risultano di sicura proprietà del Comune solo la tettoia a vetro e i passaggi comuni, ma in nessun titolo si menzionano la facciata o i fregi;
- in caso di frazionamento della proprietà di un edificio a seguito del trasferimento di alcune unità immobiliari dall'originario unico proprietario ad altri soggetti - come accaduto nel caso in esame - si determina una situazione di condominio per la quale vige la presunzione legale di comunione pro indiviso di quelle parti del fabbricato che, per ubicazione e struttura, siano destinate all'uso comune o a soddisfare esigenze generali e fondamentali del condominio stesso, salvo che dal titolo non risulti, in contrario, una chiara ed univoca volontà di riservare esclusivamente a uno dei condòmini la proprietà di dette parti e di escluderne gli altri, occorrendo - a tal fine - elementi idonei a superare la presunzione legale di comunione;
- premessa la disciplina dell’art. 1117 cod. civ., la facciata di un edificio, che nella specie rientra anche nella categoria dei muri perimetrali maestri, al pari di questi, per la sua destinazione funzionale, costituisce una delle strutture essenziali ai fini dell'esistenza stessa dello stabile unitariamente considerato e della sua statica, sicché ricade necessariamente fra le parti oggetto di comunione fra i proprietari delle diverse porzioni del fabbricato e resta destinata indifferenziatamente al servizio dello stesso, con la conseguenza che le spese di manutenzione devono essere sostenute dai relativi titolari in misura proporzionale al valore delle rispettive proprietà;
- anche gli elementi architettonici e le decorazioni ornamentali ivi presenti, per il pregio artistico, devono essere considerati parte integrante della facciata, la quale acquista, per gli stessi, un particolare decoro architettonico; ne discende che anch’essi rientrano nella categoria dei beni comuni in quanto svolgono una obiettiva funzione estetica per l'edificio, divenendo così elementi decorativi e ornamentali essenziali della facciata;
- in nessun punto della concessione è detto che le decorazioni poste sulle facciate esterne sono di proprietà pubblica e neppure è menzionato un riparto di competenze tra concessionario e Comune circa la spettanza a quest’ultimo degli obblighi di manutenzione delle stesse;
- nell’ambito della Galleria Umberto I risultano di sicura proprietà del Comune di OL la tettoia a vetri, il passaggio comune al piano terra e i passaggi situati nel piano cantinato; tutti i fabbricati e le relative facciate, ivi compresi gli ingressi, sono, invece, di proprietà privata;
- l’art.24 dell’Instrumento di concessione pone a carico dei proprietari (concessionari e rispettivi aventi causa) l’obbligo manutentivo di tutte le decorazioni della Galleria, in ogni tempo e senza limitazioni di sorta;
- i condomìni sono i soggetti obbligati alla manutenzione della decorazione interna ed esterna della Galleria;
- i contestati obblighi manutentivi concernenti l’arco di accesso prospettante su via Toledo sono, dunque, ascrivibili al Condominio ricorrente.
3.2. Va aggiunto che il Giudice civile (sentenza del Tribunale di OL, X Sezione civile, 2 dicembre 2019, n. -OMISSIS-, nell’ambito del giudizio iscritto al n. r.g. -OMISSIS-) ha rigettato l’opposizione proposta dal condominio ricorrente nei confronti delle ingiunzioni nn. PG/2015/715070 e PG/2015/715068 del 21 settembre 2015 (relative al rimborso, rispettivamente, della somma di Euro 54.107,17 e di Euro 71.517,52 per i lavori di messa in sicurezza “ dell’Arco e del fronte interno della Galleria Umberto I all’uscita su via Toledo ex O.S. n. 931/2014 ” e “ della facciata prospiciente via Toledo ex O.S. n. 931/2014 ”).
4. In conclusione, per tutte le ragioni evidenziate il ricorso deve essere respinto.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza nei rapporti fra il condominio ricorrente ed il Comune di OL e sono liquidate come in dispositivo; invece, nei rapporti fra il condominio ricorrente ed il Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il Comune di OL, le spese di giudizio possono essere compensate, stante la limitata attività difensiva di quest’ultima parte.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il Condominio ricorrente al pagamento delle spese di giudizio a favore del Comune di OL che liquida in Euro 1.000,00 (€ mille/00), oltre accessori di legge; compensa le spese di lite nei rapporti fra il Condominio ricorrente ed il Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il Comune di OL.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente e tutte le persone menzionate.
Così deciso in OL nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025 svoltasi con le modalità di cui all’art. 87, comma 4 bis , cod. proc. amm. (novellato dall’art. 17, comma 7, lett. a), n. 6, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113), con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Giovanni Giuseppe Antonio Dato, Primo Referendario, Estensore
Pierangelo Sorrentino, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Giuseppe Antonio Dato | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.