TRIB
Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 21/11/2025, n. 816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 816 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice
nel procedimento r.g.n. 2484/2025, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del
21.11.2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 21.10.2025 da , rappresentata e Parte_1 difesa dall'avv. DE BIASE LUIGI, e da rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2
DUELLO LOREDANA, tendente ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in MA (CE) in data 23.09.2006; rilevato che dal matrimonio è nata la figlia (il 13.06.2009); Per_1 lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di divorziare alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/1970;
ritenuto che
la domanda sia ammissibile, essendo decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi nel procedimento di separazione giudiziale, definito con sentenza passata in giudicato del 16.12.2016; rilevato che, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia continuata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente;
ritenuto che
i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare il divorzio alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Marcianise (CE); 1
2. Confermare l'affido condiviso della figlia e le modalità di visita di cui alla separazione: la minore trascorrerà le festività natalizie e pasquali con alternanza con i rispettivi Per_1 genitori;
in relazione alle vacanze estive, i coniugi convengono che saranno trascorse dalla figlia con entrambi i genitori con modalità e tempi che saranno di volta in volta concordati preventivamente con essi genitori, con congruo anticipo e tenendo conte dell'interesse della figlia;
3. Confermare l'obbligo a carico del sig. di corrispondere alla sig.ra Parte_2
la somma di € 250,00 mensili, da versarsi entro i primi cinque Parte_1 giorni di ogni mese, a titolo di mantenimento della loro figlia , oltre alle CP_1 somme che si rendono necessarie ai fini del pagamento delle spese straordinarie da disciplinari nelle modalità di cui al Protocollo d'Intesa sottoscritto dal Tribunale di S.
AR SV ed il COA di S. AR CV in data 28/03/24 che si allega in atti. Tali somme devono intendersi soggette ad adeguamento del costo della vita secondo gli indici ISTAT;
4. L'assegno unico universale INPS sarà percepito per intero dalla sig.ra in Parte_1 quanto genitore collocatario;
5. Darsi atto che non sarà previsto alcun assegno divorzile rinunciandovi entrami i coniugi espressamente;
6. Darsi atto che i coniugi dichiarano di aver già regolato tutti gli aspetti economici e di non avere, reciprocamente null'altro a pretendere;
7. Le spese legali della presente procedura saranno compensate. rilevato che non sono previste condizioni contrarie a norme imperative;
ritenuto che
le pattuizioni siano conformi all'interesse della figlia minore;
letto il parere favorevole del P.M.; visti gli artt. 3 n. 2, lett. b) L. 01/12/1970, n. 898 e 473bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in MA (CE) il
23.06.2006 da , nata a [...] il [...], e da Parte_1 [...]
nato a [...] l'[...], alle condizioni sopra richiamate;
Pt_2
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MA (CE) di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69, lett. d),
D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 155, parte II, serie A, anno
2006);
2 3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. AR C.V. nella camera di consiglio del 21.11.2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
3