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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 18/12/2025, n. 2111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 2111 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
Dott. IO TI Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa IC IS Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 2048 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2024,
promosso da:
nata a [...], il [...], C.F. Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio dell'Avv. Silvia Musa, che la rappresenta e difende per procura speciale in atti,
Ricorrente
contro
, nato a [...], il [...], C.F. , CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio dell'Avv. Maria Grazia Monni, che lo rappresenta e difende per procura speciale in atti,
Resistente
Pagina 1 e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
Con provvedimento del 10/12/2025, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse delle parti: “Voglia il Tribunale:
1. La figlia minore rimane affidata ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_1
congiuntamente la responsabilità genitoriale assumendo di comune accordo ogni decisione riguardante la cura, l'educazione e l'istruzione della medesima. Ai fini della registrazione anagrafica,
sanitaria e scolastica, la figlia minore manterrà la residenza presso la madre in Quartu S. Per_1
Elena. La signora si impegna a comunicare allo ogni variazione di residenza o di Pt_1 CP_1
domicilio al fine di garantire il corretto esercizio delle modalità di affidamento. Analogamente lo comunicherà alla ogni sua variazione di residenza o di domicilio. La documentazione CP_1 Pt_1
medico sanitaria e quella personale (tessera sanitaria, carta di identità, documenti di viaggio) saranno conservati presso la residenza anagrafica della figlia minore ed esibiti e consegnati all'occorrenza all'altro genitore.
2. Con riferimento ai tempi di permanenza della figlia presso ciascun genitore, gli stessi Per_1
concordano nel mantenere le modalità attualmente in atto secondo cui la bambina starà con ciascuno di loro a settimane alterne. Ciascun genitore avrà cura di accompagnare la propria figlia ai vari impegni e/o attività ludiche, ricreative, sportive. Per quanto riguarda invece le festività i genitori,
salvo diverso accordo, tenuto conto delle loro esigenze lavorative e di quelle scolastiche e ludiche della bambina, concordano che: per il corrente anno la bambina trascorrerà la giornata e la notte del
24 dicembre con la madre mentre trascorrerà la giornata del 25 dicembre dalle ore 10,00 e fino alle
10,00 del giorno di Santo Stefano con il padre;
trascorrerà ancora il 31 dicembre con la madre ed il 1
gennaio con il padre e così di anno in anno con la regola dell'alternanza, indipendentemente dalla settimana di spettanza. La bambina trascorrerà altresì, sempre con alternanza annuale,
Pagina 2 indipendentemente dalla settimana di spettanza, il giorno di Pasqua con relativo pernottamento con un genitore e il giorno di Pasquetta dalle ore 10 con relativo pernottamento con l'altro genitore, con rientro a casa presso il genitore titolare della settimana di spettanza nel giorno successivo. La minore trascorrerà altresì il giorno del compleanno dei genitori con ciascuno di essi Per_1
(rispettivamente per quanto riguarda la madre il 1° giugno, mentre per il padre l'8 settembre) sempre con pernottamento indipendentemente dalla settimana di spettanza. Ogni anno, sempre con il criterio dell'alternanza, trascorrerà l'intera giornata del proprio compleanno (13 dicembre) con Per_1
un genitore, indipendentemente dalla settimana di spettanza. Nel corrente anno trascorrerà Per_1
la giornata del 13 dicembre con la madre. Per quanto riguarda le vacanze estive la bambina potrà stare con ciascun genitore anche per un periodo consecutivo di 15 giorni previo accordo tra gli stessi da adottarsi entro il 30 giugno di ogni anno. In considerazione di tali modalità di affidamento con tempi paritetici ciascun genitore provvederà al mantenimento della figlia minore in via diretta già a partire dal mese di maggio 2025. Fatto salvo il credito pregresso maturato.
3. Le spese straordinarie, mediche, scolastiche e sportive, saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno secondo i parametri indicati nelle Linee Guida del Consiglio Nazionale
Forense e dovranno essere rimborsate secondo i criteri stabiliti nelle suddette Linee Guida.
4. L'assegno unico universale per i figli minori verrà ripartito tra i genitori nella misura del 50%
ciascuno.
5. Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio del passaporto, alla figlia minore.
6. Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e autosufficienti e, pertanto, non si riconoscono reciprocamente il diritto ad alcun assegno divorzile.
7. Le parti prestano fin d'ora reciproco consenso all'acquisto di un telefonino smartphone da consegnare alla figlia minore nel mese di settembre 2025 in concomitanza con l'ingresso della stessa alla scuola superiore di primo grado per uso didattico (accesso al registro elettronico per esempio) e per consentire di poter comunicare direttamente con la figlia nella settimana di permanenza presso l'altro genitore.
Pagina 3 Le parti chiedono congiuntamente che il Tribunale Ill.mo Voglia pronunciare lo scioglimento del matrimonio tra le stesse alle condizioni sopraindicate ordinando all'ufficiale dello stato civile di procedere alla annotazione della emananda sentenza.
Con compensazione delle spese di lite.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Instaurato il giudizio per il divorzio tra e , con ricorso depositato dalla Parte_1 CP_1
in data 03/04/2024 e successiva costituzione dello , assunti i provvedimenti provvisori Pt_1 CP_1
ed urgenti, all'udienza del 9/12/2025 svolta in trattazione scritta ex art 127 ter cpc, le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo in ordine alla definizione del giudizio.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni conformi trascritte in epigrafe.
La domanda di divorzio deve essere accolta, in quanto fondata.
Le parti hanno provato, infatti, con la produzione degli atti della separazione, che al momento della domanda di divorzio erano legalmente separate, e che, dalla comparizione personale dei coniugi davanti al Presidente in quella procedura (sentenza non definitiva di separazione emessa in data
16/04/2019) alla data del deposito del ricorso introduttivo nel presente giudizio (il 3/04/2024), erano trascorsi i termini di legge.
Opera, inoltre, in mancanza di contestazioni, la presunzione che la separazione sia stata ininterrotta.
Ricorrono, quindi, i presupposti di cui all'art.3 della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla
L.
6.05.2015 n.55, per pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 CP_1
.
[...]
Devono inoltre essere integralmente recepite dal Collegio le condizioni dalle stesse parti stabilite, in quanto eque e conformi agli interessi della prole.
Tenuto conto dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Pagina 4 Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente decidendo:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile celebrato a Quartu Sant'Elena il 28/09/2013
tra nata a [...], il [...] e , nato a Parte_1 CP_1
CAGLIARI (CA), il 08/09/1988, mandando al competente Ufficio dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza (atto n. 65, parte I, anno 2013 - Comune di Quartu
Sant'Elena);
2. affida la figlia minore , nata il [...], congiuntamente a entrambi i genitori, i Per_1
quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale assumendo di comune accordo ogni decisione riguardante la cura, l'educazione e l'istruzione della medesima. Ai fini della registrazione anagrafica, sanitaria e scolastica, la figlia minore manterrà la Per_1
residenza presso la madre in Quartu S. Elena. La signora si impegna a comunicare allo Pt_1
ogni variazione di residenza o di domicilio al fine di garantire il corretto esercizio delle CP_1
modalità di affidamento. Analogamente lo comunicherà alla ogni sua variazione CP_1 Pt_1
di residenza o di domicilio. La documentazione medico sanitaria e quella personale (tessera sanitaria, carta di identità, documenti di viaggio) saranno conservati presso la residenza anagrafica della figlia minore ed esibiti e consegnati all'occorrenza all'altro genitore.
3. Dispone che la figlia starà con ciascun genitore a settimane alterne. Ciascuno dei Per_1
genitori avrà cura di accompagnare la propria figlia ai vari impegni e/o attività ludiche,
ricreative, sportive. Per quanto riguarda invece le festività i genitori, salvo diverso accordo,
tenuto conto delle loro esigenze lavorative e di quelle scolastiche e ludiche della bambina,
concordano che: per il corrente anno la bambina trascorrerà la giornata e la notte del 24
dicembre con la madre mentre trascorrerà la giornata del 25 dicembre dalle ore 10,00 e fino alle 10,00 del giorno di Santo Stefano con il padre;
trascorrerà ancora il 31 dicembre con la madre ed il 1 gennaio con il padre e così di anno in anno con la regola dell'alternanza,
indipendentemente dalla settimana di spettanza. La bambina trascorrerà altresì, sempre con alternanza annuale, indipendentemente dalla settimana di spettanza, il giorno di Pasqua con
Pagina 5 relativo pernottamento con un genitore e il giorno di Pasquetta dalle ore 10 con relativo pernottamento con l'altro genitore, con rientro a casa presso il genitore titolare della settimana di spettanza nel giorno successivo. La minore trascorrerà altresì il giorno del Per_1
compleanno dei genitori con ciascuno di essi (rispettivamente per quanto riguarda la madre il
1° giugno, mentre per il padre l'8 settembre) sempre con pernottamento indipendentemente dalla settimana di spettanza. Ogni anno, sempre con il criterio dell'alternanza, Per_1
trascorrerà l'intera giornata del proprio compleanno (13 dicembre) con un genitore,
indipendentemente dalla settimana di spettanza. Nel corrente anno trascorrerà la Per_1
giornata del 13 dicembre con la madre. Per quanto riguarda le vacanze estive la bambina potrà
stare con ciascun genitore anche per un periodo consecutivo di 15 giorni previo accordo tra gli stessi da adottarsi entro il 30 giugno di ogni anno. In considerazione di tali modalità di affidamento con tempi paritetici ciascun genitore provvederà al mantenimento della figlia minore in via diretta già a partire dal mese di maggio 2025. Fatto salvo il credito pregresso maturato.
4. Dispone che le spese straordinarie, mediche, scolastiche e sportive, saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno secondo i parametri indicati nelle Linee
Guida del Consiglio Nazionale Forense e dovranno essere rimborsate secondo i criteri stabiliti nelle suddette Linee Guida.
5. Dispone che l'assegno unico universale per i figli minori verrà ripartito tra i genitori nella misura del 50% ciascuno.
6. Dà atto che le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio del passaporto, alla figlia minore.
7. Dà atto che le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e autosufficienti e,
pertanto, non si riconoscono reciprocamente il diritto ad alcun assegno divorzile.
8. Dà atto che le parti prestano fin d'ora reciproco consenso all'acquisto di un telefonino smartphone da consegnare alla figlia minore nel mese di settembre 2025 in concomitanza con
Pagina 6 l'ingresso della stessa alla scuola superiore di primo grado per uso didattico (accesso al registro elettronico per esempio) e per consentire di poter comunicare direttamente con la figlia nella settimana di permanenza presso l'altro genitore.
9. compensa le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, in data
16/12/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
IC IS IO TI
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