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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 29/10/2025, n. 2337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2337 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE LAVORO
Sentenza pronunciata dalla Giudice dr.ssa Francesca Marchese all'udienza del 29/10/2025 nella causa RG n. 5651/2025 promossa da
, assistita dall'avv. POZZA MASSIMO Parte_1 C.F._1
Parte ricorrente
Contro
Controparte_1 P.IVA_1
Parte convenuta
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che:
- la ricorrente si è rivolta Tribunale di Torino, in funzione di GL, affermando di aver lavorato alle dipendenze della resistente, con mansioni di assistente alla poltrona, inquadramento nel IV liv. CCNL studi professionali, dal 23/1/23 al 13/6/25, in forza di contratto di lavoro subordinato, part - time, dapprima a termine, successivamente trasformato a tempo indeterminato;
lamentando il mancato pagamento delle retribuzioni di marzo-giugno 2025 e delle competenze di fine rapporto, ha chiesto la condanna dell'ex datore di lavoro al pagamento delle differenze retributive indicate nel conteggio di cui al ricorso e alla consegna del cedolino di giugno 25;
- la parte convenuta, ritualmente citata in giudizio, è rimasta contumace;
- la causa, istruita documentalmente, è stata discussa oralmente all'odierna udienza.
Considerato che:
- l'esistenza del rapporto di lavoro, la sua durata, le mansioni svolte, l'orario osservato risultano provati in giudizio in considerazione della documentazione prodotta (contratto di lavoro, lettera di trasformazione orario, buste paga gennaio-giugno 25, cu 25);
- la parte attrice ha dunque offerto prova dei propri crediti;
- per costante giurisprudenza, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per ottenere l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr., tra le altre, Cass. Sez. L, sentenza n. 6205 del 15/03/2010, rv. 612117);
- la parte datoriale, sulla quale gravava quindi il relativo onere, non ha fornito alcuna prova del pagamento delle somme richieste in ricorso per retribuzioni dirette, indirette e differite;
- il mancato pagamento delle retribuzioni integra inoltre una giusta causa di dimissioni e dunque legittima la richiesta di pagamento dell'indennità di mancato preavviso di cui all'art. 2118 comma 2 c.c., come previsto dall'art. 2119 c.c. (vd. altresì CCNL in atti);
- tutte le domande della ricorrente, aventi ad oggetto istituti contrattuali / legali, appaiono quindi fondate e devono essere accolte;
- in merito al quantum, il conteggio delle spettanze di cui al ricorso si ritiene conforme alle previsioni e ai dati retributivi del CCNL richiamato nel contratto di lavoro e nelle buste paga e, apparendo sviluppato contabilmente in coerenza con tali dati, può essere posto a fondamento della
1 presente decisione, laddove individua l'ammontare del credito maturato dalla ricorrente in complessivi € 9.969,64 lordi;
- trattandosi di crediti di lavoro, devono essere riconosciuti interessi e rivalutazione ex art. 429
c.p.c. dalla maturazione dei singoli crediti al saldo;
- il cedolino di giugno 25 risulta, da ultimo, già depositato in atti;
- le spese di lite seguono la soccombenza della resistente e sono liquidate, come da dispositivo, sulla base del d.m. 55/14, relativo scaglione, valori inferiori ai medi tenuto conto dell'attività svolta e del livello di complessità delle questioni trattate, senza aumenti ex art. 4, co. 1 bis, stante il mancato funzionamento dei link, con la richiesta distrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
-condanna la resistente a pagare a favore della ricorrente l'importo lordo di euro 9.969,64, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo;
-condanna la resistente a rimborsare alla ricorrente le spese di lite, complessivamente liquidate in euro 2.500, oltre rimb. 15%, iva e cpa, cu, con distrazione.
Torino, 29/10/2025.
La Giudice
Dott.ssa Francesca Marchese
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE LAVORO
Sentenza pronunciata dalla Giudice dr.ssa Francesca Marchese all'udienza del 29/10/2025 nella causa RG n. 5651/2025 promossa da
, assistita dall'avv. POZZA MASSIMO Parte_1 C.F._1
Parte ricorrente
Contro
Controparte_1 P.IVA_1
Parte convenuta
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che:
- la ricorrente si è rivolta Tribunale di Torino, in funzione di GL, affermando di aver lavorato alle dipendenze della resistente, con mansioni di assistente alla poltrona, inquadramento nel IV liv. CCNL studi professionali, dal 23/1/23 al 13/6/25, in forza di contratto di lavoro subordinato, part - time, dapprima a termine, successivamente trasformato a tempo indeterminato;
lamentando il mancato pagamento delle retribuzioni di marzo-giugno 2025 e delle competenze di fine rapporto, ha chiesto la condanna dell'ex datore di lavoro al pagamento delle differenze retributive indicate nel conteggio di cui al ricorso e alla consegna del cedolino di giugno 25;
- la parte convenuta, ritualmente citata in giudizio, è rimasta contumace;
- la causa, istruita documentalmente, è stata discussa oralmente all'odierna udienza.
Considerato che:
- l'esistenza del rapporto di lavoro, la sua durata, le mansioni svolte, l'orario osservato risultano provati in giudizio in considerazione della documentazione prodotta (contratto di lavoro, lettera di trasformazione orario, buste paga gennaio-giugno 25, cu 25);
- la parte attrice ha dunque offerto prova dei propri crediti;
- per costante giurisprudenza, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per ottenere l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr., tra le altre, Cass. Sez. L, sentenza n. 6205 del 15/03/2010, rv. 612117);
- la parte datoriale, sulla quale gravava quindi il relativo onere, non ha fornito alcuna prova del pagamento delle somme richieste in ricorso per retribuzioni dirette, indirette e differite;
- il mancato pagamento delle retribuzioni integra inoltre una giusta causa di dimissioni e dunque legittima la richiesta di pagamento dell'indennità di mancato preavviso di cui all'art. 2118 comma 2 c.c., come previsto dall'art. 2119 c.c. (vd. altresì CCNL in atti);
- tutte le domande della ricorrente, aventi ad oggetto istituti contrattuali / legali, appaiono quindi fondate e devono essere accolte;
- in merito al quantum, il conteggio delle spettanze di cui al ricorso si ritiene conforme alle previsioni e ai dati retributivi del CCNL richiamato nel contratto di lavoro e nelle buste paga e, apparendo sviluppato contabilmente in coerenza con tali dati, può essere posto a fondamento della
1 presente decisione, laddove individua l'ammontare del credito maturato dalla ricorrente in complessivi € 9.969,64 lordi;
- trattandosi di crediti di lavoro, devono essere riconosciuti interessi e rivalutazione ex art. 429
c.p.c. dalla maturazione dei singoli crediti al saldo;
- il cedolino di giugno 25 risulta, da ultimo, già depositato in atti;
- le spese di lite seguono la soccombenza della resistente e sono liquidate, come da dispositivo, sulla base del d.m. 55/14, relativo scaglione, valori inferiori ai medi tenuto conto dell'attività svolta e del livello di complessità delle questioni trattate, senza aumenti ex art. 4, co. 1 bis, stante il mancato funzionamento dei link, con la richiesta distrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
-condanna la resistente a pagare a favore della ricorrente l'importo lordo di euro 9.969,64, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo;
-condanna la resistente a rimborsare alla ricorrente le spese di lite, complessivamente liquidate in euro 2.500, oltre rimb. 15%, iva e cpa, cu, con distrazione.
Torino, 29/10/2025.
La Giudice
Dott.ssa Francesca Marchese
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