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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 22/05/2025, n. 510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 510 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Siracusa dott. Francesco Clemente Pittera, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 10.4.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 2151/2024
tra
, c.f.: , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
DELIA BASILE, giusta procura in atti
- Ricorrente -
contro
, cod. fisc./p. Controparte_1
iva , in persona del presidente legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
rappresentato e difeso dall' Avv. IVANO MARCEDONE, giusta procura in atti
- Resistente -
I
In fatto ed in diritto
Preliminarmente va ritenuta tempestiva l'opposizione proposta, tenuto conto che la dichiarazione di dissenso è stata depositata in data 22.4.2024.ed il ricorso in opposizione è stato depositato il 15.5.2024.
Non risulta fondata l'eccezione di decadenza (peraltro, proposta solo come mero richiamo alla verifica della stessa), a mente della previsione dell'art. 42, comma 3, del
D.L. 269 del 2003 convertito in L. 326/2003; la decadenza deve ritenersi definitivamente impedita dall'espletamento tempestivo dell'Accertamento Tecnico;
in particolare, la proposizione dell'ATP è intervenuta tempestivamente: il ricorso per l'accertamento è stato depositato il 12.7.2023 entro il termine di sei mesi dalla comunicazione del verbale della commissione medica in sede amministrativa, datata il
12.1.2023
Nel merito, l'opposizione deve ritenersi infondata.
L'istante con il ricorso per ATP ha chiesto di nominare un consulente tecnico d'ufficio al fine di disporre accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa relativa “alla pensione di inabilità civile o, in subordine,
dell'assegno di invalidità civile nonché lo stato di handicap grave ed i conseguenti
benefici ex art. 3 comma 3 L 104/92”.
Il CTU nominato in sede di ATP, dott. nella relazione scritta Persona_1
depositata il 16.3.2024 ha ritenuto la ricorrente non meritevole del requisito sanitario richiesto. In particolare il CTU ha accertato che è affetta dalle seguenti Parte_1
infermità: “Cardiopatia ipertensiva ischemica cronica rivascolarizzata (2017) in
II dislipidemica classe NYHA II Cod. tabellare DM 5/2/92 per criterio analogico: 6442
corrispondente alla percentuale max del 50 %; Esiti miomectomia multipla
resettoscopica per n. 2 miomi sottomucosi endometriali – Cod. tabellare DM 5/2/92
per criterio analogico: 9322 corrispondente alla percentuale fissa del 11 %; Poliartrosi
discopatica ad I.F. in soggetto con accentuata gonartrosi, ipercifosi e scoliosi dorso
lombare -Cod. tabellare DM 5/2/92 per criterio analogico: 7009 corrispondente alla
percentuale max del 30 %. E pertanto, per le motivazioni esposte nelle considerazioni
medico-legali, risulta, in atto ed a mio giudizio, tenendo presenti i parametri valutativi
delle tabelle indicative di invalidità civile approvate con DM. della Sanità del 05-02-
1992, e del relativo calcolo riduzionistico, INVALIDA con riduzione permanente della
capacita lavorativa pari al 69% (Sessantanove per cento) ai sensi dell' art. 2 e 13 L.
118/71 e art. 9 Dl 509-88, e con decorrenza dalla data della visita peritale, effettuata il
07-02-2024 , stante l' obiettività clinica attuale, ed in assenza, fra l' altro, di infermità
significative sopravvenute e/o aggravatesi durante il presente giudizio , per quanto da
me riscontrato e documentato nelle varie documentazioni mediche ,presenti agli atti
di causa. Tali requisiti invalidanti, però, non sono sufficienti a riconoscere l'assegno
mensile di invalidità civile. Inoltre, le stesse condizioni cliniche attuali non sono
sufficienti a riconoscere lo stato di Portatore di Handicap in situazione di gravità,
come richiesto in Ricorso, ma lo stato di portatore di Handicap (comma 1 art. 3 –
legge 104-92), già riconosciuto in sede di Commissione Medica Asl SR Sicilia, in data
05-12-2022, per quanto da me riscontrato e documentato nelle varie documentazioni
mediche, presenti agli atti di causa”.
La relazione del CTU appare ben motivata, dettagliatamente descrittiva delle condizioni della ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo e non suscettibile di censure.
III Tuttavia, a fronte delle superiori conclusioni, depositava tempestivamente Parte_1
atto di contestazione delle conclusioni peritali e instaurava il presente giudizio di merito, deducendo che il CTU era incorso in un grave errore valutativo, per avere sottostimato le patologie di cui era affetta.
In conseguenza dell'instaurazione del presente giudizio, veniva nominato un nuovo
CTU, in persona del dott. il quale nella relazione depositata il Persona_2
13.4.2025, ha concluso nel senso di ritenere che è affetta da: “cardiopatia Parte_1
ipertensiva-ischemica trattata con stent in II classe NYHA, poliartrosi a lieve incidenza
funzionale, scoliosi vertebrale, miomectomia multipla […]. Da quanto detto, e tenuto
conto anche degli esiti della miomectomia che francamente costituiscono minimo valore
invalidante, dopo aver confrontato tutte le patologie riportate in diagnosi medico legale
con le relative tabelle emanate con D.M. del 5/2/02 per la valutazione dell'Invalidità
Civile, si può affermare che la signora può ritenersi invalido al 69% Parte_1
(sessantanove per cento) dal 7/02/2024 così come correttamente deciso dal CTU dr.
in fase di ATP”. Per_1
In base alla consulenza tecnica d'ufficio non sussistono i requisiti medico-legali perché
la ricorrente possa usufruire del beneficio economico richiesto, né alla data di presentazione della domanda amministrativa, né durante l'iter amministrativo e/o giudiziario.
Entrambe le relazioni del CTU appaiono ben motivate, dettagliatamente descrittive delle condizioni della ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo e non suscettibile di censure;
pertanto, non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr.
IV Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5277 del 10/03/2006; Cass. Sez. L, Sentenza n. 23413 del
10/11/2011).
Il ricorso, pertanto, va rigettato.
Avuto riguardo alla dichiarazione reddituale in atti, le spese di lite vanno dichiarate irripetibili;
le spese della consulenza tecnica d'ufficio vengono definitivamente poste a carico dell' . CP_1
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da contro , con ricorso iscritto al nr. 2151/2024 R.G. depositato il Parte_1 CP_1
15.5.2024 a seguito di A.T.P.:
Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'accertamento sanitario di cui alla relazione di C.T.U. depositata il 13.4.2025 dal dott. Persona_2
Dichiara irripetibili le spese del giudizio
Pone definitivamente a carico dell' il pagamento delle spese della consulenza CP_1
tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto.
Il Giudice del Lavoro
Francesco Clemente Pittera
V