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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 21/05/2025, n. 785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 785 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 260/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 260/2025 tra
nella qualità di amministratore di sostegno di Parte_1 CP_1
ATTORE/I
e
Controparte_2
CONVENUTO/I
Oggi 21 maggio 2025 ad ore 11.36 innanzi al dott. Nicoletta Leone, sono comparsi:
per l'attrice l'Avv. AL NI la quale conferma le conclusioni come in atti;
per il convenuto l'Avv. Enrico Garofano il quale conferma le conclusioni e, quanto alla possibilità di trasferirsi presso il fratello, osserva di avere preso visione del contratto di locazione stipulato tra CP_3
e la madre del convenuto, ora deceduta;
nell'immobile risulta ancora abitare il fratello minore del convenuto che era convivente con la madre;
dichiara inoltre che il fratello sembrerebbe avere problemi di dipendenza;
chiede la liquidazione del patrocinio a spese dello Stato;
l'Avv. NI rileva che le circostanze oggi esposte da controparte sono irrilevanti;
ai fini del termine per il rilascio chiede che si tenga conto del lungo tempo trascorso dall'adozione dei provvedimenti presidenziali nel giudizio di separazione;
l'Avv. Garofano osserva che il signor si è attivato per cercare un'altra abitazione ma senza CP_2
successo a causa della situazione del mercato locativo e delle sue condizioni economiche;
il Giudice pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Nicoletta Leone
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Nicoletta Leone ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 260/2025 promossa da:
(C.F. ), residente in [...] C.F._1
n. 41, nella qualità di amministratore di sostegno di rappresentata e difesa dall'avv. CP_1
AL NI (C.F. , presso il cui studio in Portoscuso, via Leopardi 35, C.F._2
elegge domicilio in virtù di procura in calce al ricorso introduttivo
ATTRICE contro
(C.F. ), residente in [...] C.F._3
Cesare n. 78, elett.te dom.to in Carbonia Viale Gramsci n. 32/3 presso lo studio dell'Avv. Enrico
Garofano (C.F. ) dal quale è rappresentato e difeso giusta procura speciale C.F._4
allegata alla comparsa di costituzione
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'attrice: “
1. Accertare e dichiarare decaduto il diritto di comodato d'uso di
[...]
sull'immobile sito in Portoscuso alla Via G. Cesare 78 A;
2. Per l'effetto condannare CP_2
a rilasciare l'immobile suddetto. Condannare per lite Controparte_2 Controparte_2 temeraria. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio”.
Nell'interesse del convenuto: “Voglia il Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, negare la domanda di accertamento della decadenza del diritto di comodato d'uso sull'immobile sito in
Portoscuso via G. Cesare n. 78/A e la conseguente domanda di rilascio dell'immobile suddetto;
in subordine, si chiede la concessione di congruo termine per il rilascio tenuto conto delle gravi condizioni di salute del resistente. Con vittoria di spese e compensi”. pagina 2 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiarare decaduto il diritto di comodato d'uso di sull'immobile sito in Controparte_2
Portoscuso alla Via G. Cesare 78 A;
2) condanna il signor al rilascio dell'appartamento sito in Portoscuso nella Via Controparte_2
G. Cesare 78 in favore dell'attrice, libero da persone e cose entro il termine del 30 luglio 2025;
3) condanna il signor alla rifusione in favore dell'attrice delle spese di lite che Controparte_2 liquida in € 5.261,00 oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1
e a sostegno delle proprie ragioni ha esposto di essere amministratrice di sostegno Controparte_2
della madre giusta nomina avvenuta con decreto n. 6283/2024 del 22.05.2024; che la CP_1
Sig.ra e i figli ( , , e CP_1 Controparte_4 CP_5 Parte_1 CP_6 CP_7
, già coeredi di (rispettivamente marito e padre dei medesimi, deceduto il
[...] Persona_1
11.08.2007), in data 2.05.2016 avevano stipulato un atto di assegnazione in conto futura divisione, in ragione del quale ha mantenuto l'usufrutto dell'appartamento sito in Portoscuso nella Via CP_1
G. Cesare 78 di cui la figlia è titolare della nuda proprietà; che l'immobile di cui sopra, CP_5 del quale ha mantenuto l'usufrutto, è stato suddiviso in due distinti appartamenti (78 A e 84 CP_1
int.1), dotati di un ingresso comune corrispondente al civico 78 della Via G. Cesare;
che Tra il 2011 e il
2012 l'appartamento contraddistinto al civico n. 78 A è stato concesso in comodato d'uso da CP_1
alla figlia e al coniuge affinché fosse dai medesimi adibito a casa
[...] CP_5 Controparte_2
familiare mentre l'altro appartamento, contraddistinto al civico n. 84 int.1, è rimasto nella disponibilità dell'usufruttuaria medesima;
che ad ottobre del 2023 è cessata la convivenza tra e CP_5 [...]
e la loro separazione è stata formalizzata con ricorso e successiva ordinanza presidenziale CP_2
del Tribunale di Cagliari del 5.04.24; che in seguito alla separazione dei coniugi, , titolare CP_5
della nuda proprietà sull'intero immobile, si è trasferita nell'unità immobiliare abitata dalla madre e ha continuato a vivere nella casa coniugale;
che sebbene quest'ultima non sia stata Controparte_2
assegnata dal Giudice a nessuno dei coniugi che ne avevano fatto richiesta, rifiuta di Controparte_2
liberare l'immobile e rimetterlo nella disponibilità dell'usufruttuaria; che, con la separazione, è venuta meno la destinazione all'uso “casa familiare” per cui il comodato era stato stipulato e, pagina 3 di 6 conseguentemente, è venuto meno il comodato stesso che, in quanto sottoposto ad un vincolo di destinazione, è come se fosse stato sottoposto ad un termine implicito;
che a causa del rifiuto del resistente di rilasciare l'immobile, è inoltre costretta a farsi carico dei suoi consumi CP_1
domestici in quanto i contatori di acqua ed energia elettrica sono i medesimi per entrambe le unità immobiliari;
che i tentativi di risolvere bonariamente la questione sono stati inutili e, pertanto, l'A.d.s. ha domandato e ottenuto l'autorizzazione da parte del Giudice Tutelare a Parte_1
compiere ogni azione necessaria, ivi compresa quella giudiziaria, al fine di ottenere il rilascio dell'immobile occupato da;
che in data 1.10.2024 l' ha domandato Controparte_2 CP_8 all'organismo di avviare una procedura di mediazione nei confronti di CP_9 CP_2
al fine di ottenere il rilascio dell'immobile dal medesimo occupato, in favore di , con
[...] CP_1
esito negativo per la mancata adesione del resistente.
Con comparsa di risposta del 6.03.2025 si è costituito in giudizio , contestando in Controparte_2
fatto e in diritto le avverse pretese. In particolare, il resistente ha esposto che non essendovi stata alcuna pronuncia sull'assegnazione dalla casa coniugale in sede di separazione coniugale non può affermarsi che è venuta meno la destinazione all'uso “casa familiare” da parte del resistente;
che il regime coniugale permane sino alla pronuncia di divorzio e che, nel caso di specie, non risulta neppure emessa sentenza di separazione;
che il termine di scadenza del comodato risulta determinato dall'uso (casa familiare) del bene concesso, il quale non è venuto meno;
che non essendo pervenuta al signor CP_2
alcuna disdetta del rapporto di comodato da parte della concedente, il rapporto deve essere considerato ancora in essere;
che il sig. già invalido civile, versa in gravissime condizioni di salute e in CP_2
pessime condizioni economiche tali da non consentirgli di affrontare le spese per reperire un nuovo alloggio abitativo.
All'udienza del 14.03.2024 parte resistente ha dedotto che la sig.ra non ha mai autorizzato la CP_1 divisione dell'appartamento in seguito al venir meno dell'affectio maritalis tra i coniugi ma ha concesso al solo l'interno 78/A; che la è affetta da una grave forma di disabilità mentale, CP_2 CP_1
nella specie demenza, per la quale è stata riconosciuta dall'Inps totalmente invalida, con verbale del
2.05.2023, e con necessità di assistenza continua;
che i coniugi hanno trasferito la loro residenza dal civico 84 int. 1 al civico 78/A, fin dal 1.06.2020, allorquando erano già delimitate le due distinte unità immobiliari;
che la mancata pronuncia sull'assegnazione della casa coniugale deriva, come espressamente indicato nell'ordinanza presidenziale allegata al ricorso introduttivo (doc. 5 all. ricorso), proprio dall'inammissibilità di siffatta richiesta da parte di;
che la domanda di Controparte_2
mediazione ricevuta da il 19.10.2024, in materia di “Comodato – Rilascio immobile”, CP_2
pagina 4 di 6 rappresenta certamente una “disdetta” ufficiale. Il Giudice, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
La domanda di parte attrice è fondata e deve essere accolta per le ragioni di seguito esposte.
Risulta agli atti che l'immobile oggetto di causa è di proprietà esclusiva di e che dello CP_5 stesso è stato concesso l'usufrutto alla sig.ra madre della nuda proprietaria. È, altresì, CP_1 incontestato che l'immobile contraddistinto al n. 78 della via G. Cesare in Portoscuso sia stato suddiviso in due distinti appartamenti, 78 A e 84 int.1, e la prima porzione concessa dalla in CP_1 comodato d'uso alla figlia e al coniuge , per ivi dimorarvi CP_5 Controparte_2 nell'interesse e ad uso del nucleo familiare. Risulta agli atti che i coniugi si siano di fatto separati, così come provato dal ricorso per separazione giudiziale contraddistinto al n. R.G. 7244/2023, ancora pendente.
La vicenda in esame deve inquadrarsi nella fattispecie del comodato d'uso gratuito in forza del quale il comodante concede gratuitamente l'immobile a un soggetto per un periodo definito o a tempo indeterminato. Nel caso di specie, e hanno cominciato ad abitare Controparte_2 CP_5 nell'immobile concesso in usufrutto a e di proprietà esclusiva di in virtù di un CP_1 CP_5 comodato d'uso posto in essere per consentire alla famiglia di abitarvi. Tali esigenze Persona_2 sono venute meno con la fine dell'unione sentimentale tra i coniugi e la loro separazione, a nulla rilevando, come eccepito dal resistente, che la separazione sia allo stato solo di fatto poiché non dichiarata ancora con sentenza e considerato anche che dall'unione non sono nati figli da tutelare.
Alla luce dei principi enunciati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità in tema di comodato d'uso, il sig. non dispone di alcun valido titolo per continuare ad occupare l'immobile oggetto CP_2
di causa (Cass. Ord. n. 21785/19). È, difatti, venuta meno la destinazione d'uso impressa nel comodato dell'immobile contraddistinto al n. 78 A ai coniugi poiché indiscutibilmente cessate le Persona_2 esigenze connesse all'uso familiare dell'immobile.
È, dunque, accertato che occupa senza alcun titolo l'appartamento ubicato nella Via Controparte_2
G. Cesare 78 in Portoscuso.
Le condizioni di salute del resistente, oltre a non essere una ragionevole giustificazione ai fini della sua permanenza nell'immobile, non appaiono comunque tali da impedire in via assoluta la ricerca di un nuovo immobile in cui abitare, atteso che il resistente non è invalido civile totale ma al 46 %. La richiesta, formulata in subordine dal resistente, di ottenere un congruo termine per il rilascio, non può essere accolta dal momento che i coniugi sono già separati di fatto dal mese di ottobre 2023 e considerati anche i rapporti tra gli stessi. In particolare, risulta agli atti che ha presentato CP_5
formale querela nei confronti del per atti persecutori e questi vivono in due appartamenti che, CP_2
pagina 5 di 6 sebbene indipendenti, sono adiacenti. Parte attrice ha dedotto, altresì, che è affetta da CP_1
disturbi di natura psichica che hanno determinato una condizione di invalidità totale riconosciuta dall'INPS (doc. 10 e 11) per cui è richiesta l'assistenza continua da parte della figlia e la sua conseguente presenza costante nell'appartamento. È provato, dunque, anche l'urgente ed imprevedibile bisogno della comodante che giustifica la richiesta della resistente di liberare la porzione di immobile abitata dal È condivisibile, infatti, l'orientamento giurisprudenziale secondo cui deve essere CP_2
interpretata ed applicata in senso favorevole la norma civilistica che consente al comodante di chiedere la restituzione del bene concesso gratuitamente in uso, soprattutto quando si tratti di bene immobile e quando vengano prospettate esigenze abitative personali, per di più facenti capo ad una persona anziana, disabile, bisognosa di cure;
per di più a fronte di un'utilizzazione gratuita già protrattasi per anni (Cass. Civ. SS.U.U. sent. 21 luglio 2004 n. 13603)
Per le ragioni esposte, deve essere condannato al rilascio immediato della porzione Controparte_2
di immobile occupata, sito in Via G. Cesare n. 78 A, di esclusiva proprietà di , libero da CP_5
persone e cose.
Ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c., possono trarsi argomenti di prova anche dal comportamento del convenuto che non ha partecipato al procedimento di mediazione.
Parte attrice ha chiesto la condanna del resistente per lite temeraria. La domanda non è fondata e non può essere accolta. La responsabilità processuale di cui all'art. 96 c.p.c., sebbene prescinda dall'effettiva causazione di un danno a carico della parte risultata vittoriosa nel processo, richiede, in ogni caso, la sussistenza di un elemento soggettivo di colpevolezza, dolo o colpa grave, in capo al soccombente il cui comportamento abbia travalicato la lealtà processuale che, nel caso di specie, questo
Giudice non ha ravvisato nel comportamento del In particolare, non risultano sussistenti, ai CP_2
fini della condanna per lite temeraria, la mala fede e la colpa grave del resistente, ovvero, la sua consapevolezza dell'infondatezza della propria pretesa o difesa, abuso del diritto d'azione, spirito di emulazione o finalità dilatorie.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono il criterio della soccombenza.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Cagliari, 21 maggio 2025
Il Giudice dott. Nicoletta Leone
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 260/2025 tra
nella qualità di amministratore di sostegno di Parte_1 CP_1
ATTORE/I
e
Controparte_2
CONVENUTO/I
Oggi 21 maggio 2025 ad ore 11.36 innanzi al dott. Nicoletta Leone, sono comparsi:
per l'attrice l'Avv. AL NI la quale conferma le conclusioni come in atti;
per il convenuto l'Avv. Enrico Garofano il quale conferma le conclusioni e, quanto alla possibilità di trasferirsi presso il fratello, osserva di avere preso visione del contratto di locazione stipulato tra CP_3
e la madre del convenuto, ora deceduta;
nell'immobile risulta ancora abitare il fratello minore del convenuto che era convivente con la madre;
dichiara inoltre che il fratello sembrerebbe avere problemi di dipendenza;
chiede la liquidazione del patrocinio a spese dello Stato;
l'Avv. NI rileva che le circostanze oggi esposte da controparte sono irrilevanti;
ai fini del termine per il rilascio chiede che si tenga conto del lungo tempo trascorso dall'adozione dei provvedimenti presidenziali nel giudizio di separazione;
l'Avv. Garofano osserva che il signor si è attivato per cercare un'altra abitazione ma senza CP_2
successo a causa della situazione del mercato locativo e delle sue condizioni economiche;
il Giudice pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Nicoletta Leone
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Nicoletta Leone ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 260/2025 promossa da:
(C.F. ), residente in [...] C.F._1
n. 41, nella qualità di amministratore di sostegno di rappresentata e difesa dall'avv. CP_1
AL NI (C.F. , presso il cui studio in Portoscuso, via Leopardi 35, C.F._2
elegge domicilio in virtù di procura in calce al ricorso introduttivo
ATTRICE contro
(C.F. ), residente in [...] C.F._3
Cesare n. 78, elett.te dom.to in Carbonia Viale Gramsci n. 32/3 presso lo studio dell'Avv. Enrico
Garofano (C.F. ) dal quale è rappresentato e difeso giusta procura speciale C.F._4
allegata alla comparsa di costituzione
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'attrice: “
1. Accertare e dichiarare decaduto il diritto di comodato d'uso di
[...]
sull'immobile sito in Portoscuso alla Via G. Cesare 78 A;
2. Per l'effetto condannare CP_2
a rilasciare l'immobile suddetto. Condannare per lite Controparte_2 Controparte_2 temeraria. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio”.
Nell'interesse del convenuto: “Voglia il Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, negare la domanda di accertamento della decadenza del diritto di comodato d'uso sull'immobile sito in
Portoscuso via G. Cesare n. 78/A e la conseguente domanda di rilascio dell'immobile suddetto;
in subordine, si chiede la concessione di congruo termine per il rilascio tenuto conto delle gravi condizioni di salute del resistente. Con vittoria di spese e compensi”. pagina 2 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiarare decaduto il diritto di comodato d'uso di sull'immobile sito in Controparte_2
Portoscuso alla Via G. Cesare 78 A;
2) condanna il signor al rilascio dell'appartamento sito in Portoscuso nella Via Controparte_2
G. Cesare 78 in favore dell'attrice, libero da persone e cose entro il termine del 30 luglio 2025;
3) condanna il signor alla rifusione in favore dell'attrice delle spese di lite che Controparte_2 liquida in € 5.261,00 oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1
e a sostegno delle proprie ragioni ha esposto di essere amministratrice di sostegno Controparte_2
della madre giusta nomina avvenuta con decreto n. 6283/2024 del 22.05.2024; che la CP_1
Sig.ra e i figli ( , , e CP_1 Controparte_4 CP_5 Parte_1 CP_6 CP_7
, già coeredi di (rispettivamente marito e padre dei medesimi, deceduto il
[...] Persona_1
11.08.2007), in data 2.05.2016 avevano stipulato un atto di assegnazione in conto futura divisione, in ragione del quale ha mantenuto l'usufrutto dell'appartamento sito in Portoscuso nella Via CP_1
G. Cesare 78 di cui la figlia è titolare della nuda proprietà; che l'immobile di cui sopra, CP_5 del quale ha mantenuto l'usufrutto, è stato suddiviso in due distinti appartamenti (78 A e 84 CP_1
int.1), dotati di un ingresso comune corrispondente al civico 78 della Via G. Cesare;
che Tra il 2011 e il
2012 l'appartamento contraddistinto al civico n. 78 A è stato concesso in comodato d'uso da CP_1
alla figlia e al coniuge affinché fosse dai medesimi adibito a casa
[...] CP_5 Controparte_2
familiare mentre l'altro appartamento, contraddistinto al civico n. 84 int.1, è rimasto nella disponibilità dell'usufruttuaria medesima;
che ad ottobre del 2023 è cessata la convivenza tra e CP_5 [...]
e la loro separazione è stata formalizzata con ricorso e successiva ordinanza presidenziale CP_2
del Tribunale di Cagliari del 5.04.24; che in seguito alla separazione dei coniugi, , titolare CP_5
della nuda proprietà sull'intero immobile, si è trasferita nell'unità immobiliare abitata dalla madre e ha continuato a vivere nella casa coniugale;
che sebbene quest'ultima non sia stata Controparte_2
assegnata dal Giudice a nessuno dei coniugi che ne avevano fatto richiesta, rifiuta di Controparte_2
liberare l'immobile e rimetterlo nella disponibilità dell'usufruttuaria; che, con la separazione, è venuta meno la destinazione all'uso “casa familiare” per cui il comodato era stato stipulato e, pagina 3 di 6 conseguentemente, è venuto meno il comodato stesso che, in quanto sottoposto ad un vincolo di destinazione, è come se fosse stato sottoposto ad un termine implicito;
che a causa del rifiuto del resistente di rilasciare l'immobile, è inoltre costretta a farsi carico dei suoi consumi CP_1
domestici in quanto i contatori di acqua ed energia elettrica sono i medesimi per entrambe le unità immobiliari;
che i tentativi di risolvere bonariamente la questione sono stati inutili e, pertanto, l'A.d.s. ha domandato e ottenuto l'autorizzazione da parte del Giudice Tutelare a Parte_1
compiere ogni azione necessaria, ivi compresa quella giudiziaria, al fine di ottenere il rilascio dell'immobile occupato da;
che in data 1.10.2024 l' ha domandato Controparte_2 CP_8 all'organismo di avviare una procedura di mediazione nei confronti di CP_9 CP_2
al fine di ottenere il rilascio dell'immobile dal medesimo occupato, in favore di , con
[...] CP_1
esito negativo per la mancata adesione del resistente.
Con comparsa di risposta del 6.03.2025 si è costituito in giudizio , contestando in Controparte_2
fatto e in diritto le avverse pretese. In particolare, il resistente ha esposto che non essendovi stata alcuna pronuncia sull'assegnazione dalla casa coniugale in sede di separazione coniugale non può affermarsi che è venuta meno la destinazione all'uso “casa familiare” da parte del resistente;
che il regime coniugale permane sino alla pronuncia di divorzio e che, nel caso di specie, non risulta neppure emessa sentenza di separazione;
che il termine di scadenza del comodato risulta determinato dall'uso (casa familiare) del bene concesso, il quale non è venuto meno;
che non essendo pervenuta al signor CP_2
alcuna disdetta del rapporto di comodato da parte della concedente, il rapporto deve essere considerato ancora in essere;
che il sig. già invalido civile, versa in gravissime condizioni di salute e in CP_2
pessime condizioni economiche tali da non consentirgli di affrontare le spese per reperire un nuovo alloggio abitativo.
All'udienza del 14.03.2024 parte resistente ha dedotto che la sig.ra non ha mai autorizzato la CP_1 divisione dell'appartamento in seguito al venir meno dell'affectio maritalis tra i coniugi ma ha concesso al solo l'interno 78/A; che la è affetta da una grave forma di disabilità mentale, CP_2 CP_1
nella specie demenza, per la quale è stata riconosciuta dall'Inps totalmente invalida, con verbale del
2.05.2023, e con necessità di assistenza continua;
che i coniugi hanno trasferito la loro residenza dal civico 84 int. 1 al civico 78/A, fin dal 1.06.2020, allorquando erano già delimitate le due distinte unità immobiliari;
che la mancata pronuncia sull'assegnazione della casa coniugale deriva, come espressamente indicato nell'ordinanza presidenziale allegata al ricorso introduttivo (doc. 5 all. ricorso), proprio dall'inammissibilità di siffatta richiesta da parte di;
che la domanda di Controparte_2
mediazione ricevuta da il 19.10.2024, in materia di “Comodato – Rilascio immobile”, CP_2
pagina 4 di 6 rappresenta certamente una “disdetta” ufficiale. Il Giudice, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
La domanda di parte attrice è fondata e deve essere accolta per le ragioni di seguito esposte.
Risulta agli atti che l'immobile oggetto di causa è di proprietà esclusiva di e che dello CP_5 stesso è stato concesso l'usufrutto alla sig.ra madre della nuda proprietaria. È, altresì, CP_1 incontestato che l'immobile contraddistinto al n. 78 della via G. Cesare in Portoscuso sia stato suddiviso in due distinti appartamenti, 78 A e 84 int.1, e la prima porzione concessa dalla in CP_1 comodato d'uso alla figlia e al coniuge , per ivi dimorarvi CP_5 Controparte_2 nell'interesse e ad uso del nucleo familiare. Risulta agli atti che i coniugi si siano di fatto separati, così come provato dal ricorso per separazione giudiziale contraddistinto al n. R.G. 7244/2023, ancora pendente.
La vicenda in esame deve inquadrarsi nella fattispecie del comodato d'uso gratuito in forza del quale il comodante concede gratuitamente l'immobile a un soggetto per un periodo definito o a tempo indeterminato. Nel caso di specie, e hanno cominciato ad abitare Controparte_2 CP_5 nell'immobile concesso in usufrutto a e di proprietà esclusiva di in virtù di un CP_1 CP_5 comodato d'uso posto in essere per consentire alla famiglia di abitarvi. Tali esigenze Persona_2 sono venute meno con la fine dell'unione sentimentale tra i coniugi e la loro separazione, a nulla rilevando, come eccepito dal resistente, che la separazione sia allo stato solo di fatto poiché non dichiarata ancora con sentenza e considerato anche che dall'unione non sono nati figli da tutelare.
Alla luce dei principi enunciati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità in tema di comodato d'uso, il sig. non dispone di alcun valido titolo per continuare ad occupare l'immobile oggetto CP_2
di causa (Cass. Ord. n. 21785/19). È, difatti, venuta meno la destinazione d'uso impressa nel comodato dell'immobile contraddistinto al n. 78 A ai coniugi poiché indiscutibilmente cessate le Persona_2 esigenze connesse all'uso familiare dell'immobile.
È, dunque, accertato che occupa senza alcun titolo l'appartamento ubicato nella Via Controparte_2
G. Cesare 78 in Portoscuso.
Le condizioni di salute del resistente, oltre a non essere una ragionevole giustificazione ai fini della sua permanenza nell'immobile, non appaiono comunque tali da impedire in via assoluta la ricerca di un nuovo immobile in cui abitare, atteso che il resistente non è invalido civile totale ma al 46 %. La richiesta, formulata in subordine dal resistente, di ottenere un congruo termine per il rilascio, non può essere accolta dal momento che i coniugi sono già separati di fatto dal mese di ottobre 2023 e considerati anche i rapporti tra gli stessi. In particolare, risulta agli atti che ha presentato CP_5
formale querela nei confronti del per atti persecutori e questi vivono in due appartamenti che, CP_2
pagina 5 di 6 sebbene indipendenti, sono adiacenti. Parte attrice ha dedotto, altresì, che è affetta da CP_1
disturbi di natura psichica che hanno determinato una condizione di invalidità totale riconosciuta dall'INPS (doc. 10 e 11) per cui è richiesta l'assistenza continua da parte della figlia e la sua conseguente presenza costante nell'appartamento. È provato, dunque, anche l'urgente ed imprevedibile bisogno della comodante che giustifica la richiesta della resistente di liberare la porzione di immobile abitata dal È condivisibile, infatti, l'orientamento giurisprudenziale secondo cui deve essere CP_2
interpretata ed applicata in senso favorevole la norma civilistica che consente al comodante di chiedere la restituzione del bene concesso gratuitamente in uso, soprattutto quando si tratti di bene immobile e quando vengano prospettate esigenze abitative personali, per di più facenti capo ad una persona anziana, disabile, bisognosa di cure;
per di più a fronte di un'utilizzazione gratuita già protrattasi per anni (Cass. Civ. SS.U.U. sent. 21 luglio 2004 n. 13603)
Per le ragioni esposte, deve essere condannato al rilascio immediato della porzione Controparte_2
di immobile occupata, sito in Via G. Cesare n. 78 A, di esclusiva proprietà di , libero da CP_5
persone e cose.
Ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c., possono trarsi argomenti di prova anche dal comportamento del convenuto che non ha partecipato al procedimento di mediazione.
Parte attrice ha chiesto la condanna del resistente per lite temeraria. La domanda non è fondata e non può essere accolta. La responsabilità processuale di cui all'art. 96 c.p.c., sebbene prescinda dall'effettiva causazione di un danno a carico della parte risultata vittoriosa nel processo, richiede, in ogni caso, la sussistenza di un elemento soggettivo di colpevolezza, dolo o colpa grave, in capo al soccombente il cui comportamento abbia travalicato la lealtà processuale che, nel caso di specie, questo
Giudice non ha ravvisato nel comportamento del In particolare, non risultano sussistenti, ai CP_2
fini della condanna per lite temeraria, la mala fede e la colpa grave del resistente, ovvero, la sua consapevolezza dell'infondatezza della propria pretesa o difesa, abuso del diritto d'azione, spirito di emulazione o finalità dilatorie.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono il criterio della soccombenza.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Cagliari, 21 maggio 2025
Il Giudice dott. Nicoletta Leone
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