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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 18/06/2025, n. 2728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2728 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 9772/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Fabiana Colameo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 17.6.2024, ex art. 127ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9772/2024 R.G. LAVORO
TRA
n. a NAPOLI (NA) il 06/06/1973 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. CARUSO MAURIZIO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
CALAMIA EMANUELA
NONCHE'
, quale ente pubblico economico istituito con decreto Controparte_2
legge 22 ottobre 2016 n. 193 e pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana
n. 249 del 24 ottobre 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 225 del 01.12.2016, con sede in Roma alla via Giuseppe Grezar 14, P. IVA e C.F. , in persona del P.IVA_1
dott. quale Responsabile Atti Introduttivi del Giudizio Campania, nonché Controparte_3 procuratore di , rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_4
Francesco Russo
RESISTENTI
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 24.7.2024, il ricorrente in epigrafe rappresentava che in data 25.6.2024 gli era stata notificata intimazione di pagamento n. 07120249019571443
000, comunicata dall'agente di riscossione, sulla base, tra gli altri, dell'avviso di addebito
1 n. 37120140014934865 000, asseritamente notificato il 14.2.2015, a suo giudizio, prescritto ax art. 3 della legge 335/95, avuto riguardo al fatto che non erano mai stati notificati all'istante opponente atti interruttivi della prescrizione, nemmeno successivamente alla data di presunta notifica del predetto avviso di addebito.
Con particolare riguardo all'eccezione di prescrizione, l'opponente deduceva che l'avviso di addebito impugnato in questa sede per la parte relativa a contributi previdenziali dell'ente creditore era riferito a crediti oramai prescritti, essendo in ogni caso decorsi CP_1
oltre cinque anni tra la data della presunta notifica del predetto avviso e la data della notifica della intimazione di pagamento pervenuta, con prescrizione già maturata in assenza di atti interruttivi.
CP_ L' e l si costituivano in giudizio e chiedevano con diffuse Controparte_2
argomentazioni il rigetto del ricorso.
La causa, istruita documentalmente, è stata decisa all'esito della trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 17.6.2025, sulle note di trattazione delle parti costituite.
In via preliminare, va osservato che per le omissioni contestate all'opponente, in quanto rientranti nell'ambito previdenziale, c'è giurisdizione del Giudice ordinario e competenza del Giudice del lavoro ex art.444 cpc. Sussiste la legittimazione passiva del
Concessionario per la parte relativa all'impugnativa di atti di provenienza del
CP_ concessionario;
l è legittimato processuale passivo in quanto titolare del rapporto obbligatorio;
la è cessionaria dei crediti maturati fino al 2008, ex art.13 CP_5 CP_1
della legge 448/98, nel cui ambito rientrano quelli per cui è causa.
Ciò posto, come correttamente osservato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, (sent.
Cass. SSUU n. 2053 del 31.01.2006), dopo la notifica della cartella di pagamento (o dell'avviso di addebito che l'ha sostituita dal 2013), per attivare la procedura esecutiva occorre l'iscrizione d'ipoteca – equiparabile al fermo amministrativo – in quanto preordinata all'espropriazione forzata essendo un atto funzionale all'espropriazione medesima, ovvero un mezzo teso ad agevolare la realizzazione del credito”. Tanto premesso, è indiscutibile che espropriazione, ipoteca legale e fermo amministrativo, benché non vincolati gli uni agli altri, vantano comunque identici presupposti e condizioni, posto che gli stessi dipendono direttamente e immediatamente dalla concreta ed attuale piena efficacia della prodromica notifica della cartella di pagamento.
Nel caso, quindi, sia decorso più di un anno dalla notificazione della cartella o dell'avviso di addebito, l'espropriazione può essere avviata – e l'iscrizione ipotecaria potrà essere
2 disposta – solo dopo la notifica dell'intimazione di pagamento di cui al secondo comma dell'art. 50 del DPR n. 602/1973.
La mancata attivazione della fase espropriativa nel termine annuale fissato dalla predetta disposizione determina il venir meno della capacità del ruolo (ossia del credito contenuto nella cartella esattoriale) a valere come titolo esecutivo, essendo la sua efficacia sospesa ex lege sino a quando non è ripristinata dalla notificazione dell'intimazione ad adempiere.
L'autonoma impugnabilità delle intimazioni di pagamento D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 50 discende implicitamente dalla giurisprudenza di questa Corte riguardo al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19 (Cass. 21045/07) ed è stata comunque espressamente affermata dalle sezioni unite nella sentenza n. 8979/08.
Costituisce, altresì, principio ormai consolidato e ribadito recentemente dalla S.C. a SSUU
(sentenza 26283/22) che “nei giudizi non tributari, in caso di omessa o invalida notificazione di cartella o intimazione, il debitore può sempre impugnare l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per far accertare
l'insussistenza della pretesa (Cass., sez. un., n. 15354/15; n. 28528/18; n. 18041/19; n.
7756/20); può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata, mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione (Cass., n. 477/71; n. 16281/16; nn. 16512 e 24461/19); e può proporre opposizione agli atti esecutivi qualora intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità (derivata) dell'atto successivo, posto che, nel sistema delle opposizioni esecutive secondo il regime ordinario, l'irregolarità della sequenza procedimentale dà appunto luogo ad un vizio deducibile ai sensi dell'art. 617
c.p.c., quindi nel termine di venti giorni decorrente dal primo atto del quale l'interessato abbia avuto conoscenza legale (Cass., sez. un., n. 22080/17, punto 8.3, nonché, tra varie,
n. 1558/20; n. 20694/21; n. 40763/21)”.
Al riguardo, va rilevato che la Suprema Corte ha altresì statuito che “In tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, è possibile esperire, con un unico atto, sia un'opposizione sul merito della pretesa oggetto di riscossione, di cui all'art 24 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, sia un'opposizione agli atti esecutivi, inerente
l'irregolarità formale della cartella, regolata dagli art. 617 e 618 bis cod. proc. civ., per il rinvio alle forme ordinarie operato dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 46 del 1999. Ne consegue che, qualora l'opposizione sia stata depositata entro il termine perentorio di quaranta giorni, di cui all'art 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, ma oltre quello di venti
3 giorni, di cui all'art. 617 cod. proc. civ. (come modificato dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif. in l. 14 maggio 2005, n. 80, vigente "rationetemporis"), va ritenuta la tardività delle eccezioni formali, ossia di quelle attinenti la regolarità della cartella di pagamento e della notificazione”, così superando l'indirizzo in precedenza espresso da C.
Cass. 14963/2012 (cfr. C. Cass. 15116/2015, che richiama C. Cass. 25757/2008 e C.
Cass. 18207/2003).
Va, ancora, rilevato che lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615
c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui all'art. 24, d.lgs. n. 46 del 1999 ove si alleghi la omessa notifica del titolo, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito (es. prescrizione) relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto del termine di decadenza di 40 giorni dalla notifica del primo atto successivo idoneo a rendere nota al contribuente la pretesa impositiva dell'ente procedente.
Ciò premesso, nel presente giudizio, la domanda proposta può essere definita sia come un'azione recuperatoria di tutela per la verifica della non debenza della contribuzione richiesta dall' , compromessa dalla asserita mancata notifica dell'avviso di addebito CP_1 opposto, nella parte in cui l'istante tende a conseguire la rimessione in termini della difesa di merito, in chiave retrospettiva/retroattiva (in tal modo proponendo una opposizione ai sensi dell'art. 615 in funzione recuperatoria dell'opposizione a iscrizione a ruolo ex art.24, co.5, D.Lgs. n.46/99) sia come azione volta a contestare il diritto dell'agente della riscossione a procedere all'esecuzione forzata per crediti contributivi dell' , che si CP_1
assume estinti, per decorso del termine prescrizionale successivamente alla presunta notificazione del predetto avviso di addebito, in tal modo proponendo anche una opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 1 c.p.c., svincolata dal rispetto di qualunque termine decadenziale.
Ed, invero, “a fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può quindi proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit. ove alleghi l'omessa notifica della cartella e faccia valere il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e l'intimazione, per l'assenza in tale intervallo di atti interruttivi (tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione); oppure per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi per contestare il diritto della parte istante di procedere
a esecuzione forzata (tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza); ancora,
4 per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata (anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza)”. (v. CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 02 settembre 2020, n.
18256).
Ciò premesso, il ricorso risulta infondato, per le ragioni di seguito indicate.
In particolare, con riguardo all'avviso di addebito opposto, l ha allegato di aver CP_1 provveduto alla notifica del predetto atto, alla stregua dell'art. 30 co. 4 DL 78/2010, secondo la disciplina contenuta nel DM 9 aprile 2001, per la quale è sufficiente ai fini del perfezionamento del procedimento di notificazione che l'ufficiale postale, in caso di assenza del destinatario o di altre persone abilitate alla ricezione, attesti la “consegna” dell'avviso che il plico può essere ritirato presso l'ufficio postale di distribuzione, entro i termini di giacenza.
Per quanto di rilievo, l'art. 32 del DM cit. stabilisce, infatti, che: “Tutti gli invii di posta raccomandata sono consegnati al destinatario o ad altra persona individuata come di seguito specificato, dietro firma per ricevuta. Se il destinatario è impossibilitato a firmare,
l'attestazione dell'avvenuta consegna è fornita dall'operatore postale, quale incaricato di pubblico servizio. In caso di assenza all'indirizzo indicato, il destinatario e altre persone abilitate a ricevere l'invio possono ritirarlo presso l'ufficio postale di distribuzione, entro i termini di giacenza previsti dall'art. 49”. L'art. 49 fissa, poi, per gli atti a firma, quali sono quelli di posta raccomandata, 30 giorni di giacenza.
In tema di compiuta giacenza la più recente giurisprudenza di legittimità ha ritenuto ritiene quindi, in definitiva, che il suddetto bilanciamento debba rinvenirsi facendo applicazione — non diretta ma analogica — della regola dettata nell'articolo 8, quarto comma, 1.890/02 secondo cui "La notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al secondo comma ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore"; peraltro, poiché il citato regolamento del servizio di recapito adottato non prevede la spedizione di una raccomandata contenete l'avviso di giacenza, ma soltanto, al!' articolo 25, il "rilascio dell'avviso di giacenza", la regola da applicare per individuare la data di perfezionamento della notifica ex art. 14 I. 890/02, in caso di mancato recapito della raccomandata all'indirizzo del destinatario, è quella che la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data deI rilascio dell'avviso di giacenza (o, nei caso o in cui l'agente postale abbia, ancorché non tenuto, trasmesso
l'avviso di giacenza tramite raccomandata, dalla data di spedizione di quest'ultima), ovvero
5 dalla data del ritiro del piego, se anteriore. Poiché la sentenza gravata ha fatto applicazione della diversa regola secondo cui la notificazione si avrebbe per eseguita dalla data dei ritiro deI piego, anche se posteriore al decorso di dieci giorni dalla data di spedizione della raccomandata contenete l'avviso di giacenza, la stessa va cassata con rinvio (non è possibile procedere in sede di legittimità al diretto esame degli atti, di carattere extraprocessuale, relativi alla notifica ell'atto impositivo)”.
Giova, tuttavia, rilevare che, nel caso di specie, la notifica dell'avviso di addebito non è in alcun modo efficace, non essendoci alcuna attestazione di aver affisso alla porta o immesso in cassetta alcun avviso né alcun avviso comunicato all'istante.
La mancata rituale notifica dell'avviso di addebito opposto consente, pertanto, il predetto
“recupero di tutela” nei confronti dell'atto presupposto in ragione della mancata conoscenza del predetto avviso fino alla notifica del primo valido atto interruttivo con cui l'istante è venuto a conoscenza della pretesa dell'ente impositore.
Ebbene, nel caso in esame, il primo valido atto interruttivo è rappresentato dalla intimazione di pagamento n. 07120199038777551000, notificata dall' Controparte_2
il 7.11.2019 (v. raccomandata con avviso di ricevimento, in atti).
[...]
L'opposizione avverso l'avviso di addebito va, quindi, rigettata in quanto tardiva, non avendo il ricorrente impugnato il primo atto esecutivo successivo (intimazione di pagamento n. 07120199038777551000, notificata dall' il Controparte_2
7.11.2019) con cui ha avuto per la prima volta conoscenza della pretesa contributiva dell'ente impositore, entro il termine di 40 giorni dalla notifica del predetto atto esecutivo.
E, invero, “Nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per
l'azione recuperata.(Così statuendo, la S. C., in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una "relata in bianco", ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento)"(Cass., sez. 6 n. 24506 del 2016).
Infondata è, altresì, l'eccezione di prescrizione successiva alla notifica del predetto atto
(quest'ultima svincolata da qualunque termine decadenziale), non essendo decorsi più di 5 anni dalla notifica della predetta intimazione e fino alla notifica della intimazione di pagamento impugnata in questa sede.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo
6
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dei resistenti, in solido, che liquida in complessivi euro 1.800,00 oltre IVA E CPA, se spettanti.
Si comunichi
Aversa, 18.6.2025
Il giudice del lavoro
Dott.ssa Fabiana Colameo
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Fabiana Colameo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 17.6.2024, ex art. 127ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9772/2024 R.G. LAVORO
TRA
n. a NAPOLI (NA) il 06/06/1973 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. CARUSO MAURIZIO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
CALAMIA EMANUELA
NONCHE'
, quale ente pubblico economico istituito con decreto Controparte_2
legge 22 ottobre 2016 n. 193 e pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana
n. 249 del 24 ottobre 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 225 del 01.12.2016, con sede in Roma alla via Giuseppe Grezar 14, P. IVA e C.F. , in persona del P.IVA_1
dott. quale Responsabile Atti Introduttivi del Giudizio Campania, nonché Controparte_3 procuratore di , rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_4
Francesco Russo
RESISTENTI
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 24.7.2024, il ricorrente in epigrafe rappresentava che in data 25.6.2024 gli era stata notificata intimazione di pagamento n. 07120249019571443
000, comunicata dall'agente di riscossione, sulla base, tra gli altri, dell'avviso di addebito
1 n. 37120140014934865 000, asseritamente notificato il 14.2.2015, a suo giudizio, prescritto ax art. 3 della legge 335/95, avuto riguardo al fatto che non erano mai stati notificati all'istante opponente atti interruttivi della prescrizione, nemmeno successivamente alla data di presunta notifica del predetto avviso di addebito.
Con particolare riguardo all'eccezione di prescrizione, l'opponente deduceva che l'avviso di addebito impugnato in questa sede per la parte relativa a contributi previdenziali dell'ente creditore era riferito a crediti oramai prescritti, essendo in ogni caso decorsi CP_1
oltre cinque anni tra la data della presunta notifica del predetto avviso e la data della notifica della intimazione di pagamento pervenuta, con prescrizione già maturata in assenza di atti interruttivi.
CP_ L' e l si costituivano in giudizio e chiedevano con diffuse Controparte_2
argomentazioni il rigetto del ricorso.
La causa, istruita documentalmente, è stata decisa all'esito della trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 17.6.2025, sulle note di trattazione delle parti costituite.
In via preliminare, va osservato che per le omissioni contestate all'opponente, in quanto rientranti nell'ambito previdenziale, c'è giurisdizione del Giudice ordinario e competenza del Giudice del lavoro ex art.444 cpc. Sussiste la legittimazione passiva del
Concessionario per la parte relativa all'impugnativa di atti di provenienza del
CP_ concessionario;
l è legittimato processuale passivo in quanto titolare del rapporto obbligatorio;
la è cessionaria dei crediti maturati fino al 2008, ex art.13 CP_5 CP_1
della legge 448/98, nel cui ambito rientrano quelli per cui è causa.
Ciò posto, come correttamente osservato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, (sent.
Cass. SSUU n. 2053 del 31.01.2006), dopo la notifica della cartella di pagamento (o dell'avviso di addebito che l'ha sostituita dal 2013), per attivare la procedura esecutiva occorre l'iscrizione d'ipoteca – equiparabile al fermo amministrativo – in quanto preordinata all'espropriazione forzata essendo un atto funzionale all'espropriazione medesima, ovvero un mezzo teso ad agevolare la realizzazione del credito”. Tanto premesso, è indiscutibile che espropriazione, ipoteca legale e fermo amministrativo, benché non vincolati gli uni agli altri, vantano comunque identici presupposti e condizioni, posto che gli stessi dipendono direttamente e immediatamente dalla concreta ed attuale piena efficacia della prodromica notifica della cartella di pagamento.
Nel caso, quindi, sia decorso più di un anno dalla notificazione della cartella o dell'avviso di addebito, l'espropriazione può essere avviata – e l'iscrizione ipotecaria potrà essere
2 disposta – solo dopo la notifica dell'intimazione di pagamento di cui al secondo comma dell'art. 50 del DPR n. 602/1973.
La mancata attivazione della fase espropriativa nel termine annuale fissato dalla predetta disposizione determina il venir meno della capacità del ruolo (ossia del credito contenuto nella cartella esattoriale) a valere come titolo esecutivo, essendo la sua efficacia sospesa ex lege sino a quando non è ripristinata dalla notificazione dell'intimazione ad adempiere.
L'autonoma impugnabilità delle intimazioni di pagamento D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 50 discende implicitamente dalla giurisprudenza di questa Corte riguardo al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19 (Cass. 21045/07) ed è stata comunque espressamente affermata dalle sezioni unite nella sentenza n. 8979/08.
Costituisce, altresì, principio ormai consolidato e ribadito recentemente dalla S.C. a SSUU
(sentenza 26283/22) che “nei giudizi non tributari, in caso di omessa o invalida notificazione di cartella o intimazione, il debitore può sempre impugnare l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per far accertare
l'insussistenza della pretesa (Cass., sez. un., n. 15354/15; n. 28528/18; n. 18041/19; n.
7756/20); può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata, mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione (Cass., n. 477/71; n. 16281/16; nn. 16512 e 24461/19); e può proporre opposizione agli atti esecutivi qualora intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità (derivata) dell'atto successivo, posto che, nel sistema delle opposizioni esecutive secondo il regime ordinario, l'irregolarità della sequenza procedimentale dà appunto luogo ad un vizio deducibile ai sensi dell'art. 617
c.p.c., quindi nel termine di venti giorni decorrente dal primo atto del quale l'interessato abbia avuto conoscenza legale (Cass., sez. un., n. 22080/17, punto 8.3, nonché, tra varie,
n. 1558/20; n. 20694/21; n. 40763/21)”.
Al riguardo, va rilevato che la Suprema Corte ha altresì statuito che “In tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, è possibile esperire, con un unico atto, sia un'opposizione sul merito della pretesa oggetto di riscossione, di cui all'art 24 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, sia un'opposizione agli atti esecutivi, inerente
l'irregolarità formale della cartella, regolata dagli art. 617 e 618 bis cod. proc. civ., per il rinvio alle forme ordinarie operato dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 46 del 1999. Ne consegue che, qualora l'opposizione sia stata depositata entro il termine perentorio di quaranta giorni, di cui all'art 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, ma oltre quello di venti
3 giorni, di cui all'art. 617 cod. proc. civ. (come modificato dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif. in l. 14 maggio 2005, n. 80, vigente "rationetemporis"), va ritenuta la tardività delle eccezioni formali, ossia di quelle attinenti la regolarità della cartella di pagamento e della notificazione”, così superando l'indirizzo in precedenza espresso da C.
Cass. 14963/2012 (cfr. C. Cass. 15116/2015, che richiama C. Cass. 25757/2008 e C.
Cass. 18207/2003).
Va, ancora, rilevato che lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615
c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui all'art. 24, d.lgs. n. 46 del 1999 ove si alleghi la omessa notifica del titolo, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito (es. prescrizione) relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto del termine di decadenza di 40 giorni dalla notifica del primo atto successivo idoneo a rendere nota al contribuente la pretesa impositiva dell'ente procedente.
Ciò premesso, nel presente giudizio, la domanda proposta può essere definita sia come un'azione recuperatoria di tutela per la verifica della non debenza della contribuzione richiesta dall' , compromessa dalla asserita mancata notifica dell'avviso di addebito CP_1 opposto, nella parte in cui l'istante tende a conseguire la rimessione in termini della difesa di merito, in chiave retrospettiva/retroattiva (in tal modo proponendo una opposizione ai sensi dell'art. 615 in funzione recuperatoria dell'opposizione a iscrizione a ruolo ex art.24, co.5, D.Lgs. n.46/99) sia come azione volta a contestare il diritto dell'agente della riscossione a procedere all'esecuzione forzata per crediti contributivi dell' , che si CP_1
assume estinti, per decorso del termine prescrizionale successivamente alla presunta notificazione del predetto avviso di addebito, in tal modo proponendo anche una opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 1 c.p.c., svincolata dal rispetto di qualunque termine decadenziale.
Ed, invero, “a fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può quindi proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit. ove alleghi l'omessa notifica della cartella e faccia valere il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e l'intimazione, per l'assenza in tale intervallo di atti interruttivi (tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione); oppure per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi per contestare il diritto della parte istante di procedere
a esecuzione forzata (tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza); ancora,
4 per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata (anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza)”. (v. CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 02 settembre 2020, n.
18256).
Ciò premesso, il ricorso risulta infondato, per le ragioni di seguito indicate.
In particolare, con riguardo all'avviso di addebito opposto, l ha allegato di aver CP_1 provveduto alla notifica del predetto atto, alla stregua dell'art. 30 co. 4 DL 78/2010, secondo la disciplina contenuta nel DM 9 aprile 2001, per la quale è sufficiente ai fini del perfezionamento del procedimento di notificazione che l'ufficiale postale, in caso di assenza del destinatario o di altre persone abilitate alla ricezione, attesti la “consegna” dell'avviso che il plico può essere ritirato presso l'ufficio postale di distribuzione, entro i termini di giacenza.
Per quanto di rilievo, l'art. 32 del DM cit. stabilisce, infatti, che: “Tutti gli invii di posta raccomandata sono consegnati al destinatario o ad altra persona individuata come di seguito specificato, dietro firma per ricevuta. Se il destinatario è impossibilitato a firmare,
l'attestazione dell'avvenuta consegna è fornita dall'operatore postale, quale incaricato di pubblico servizio. In caso di assenza all'indirizzo indicato, il destinatario e altre persone abilitate a ricevere l'invio possono ritirarlo presso l'ufficio postale di distribuzione, entro i termini di giacenza previsti dall'art. 49”. L'art. 49 fissa, poi, per gli atti a firma, quali sono quelli di posta raccomandata, 30 giorni di giacenza.
In tema di compiuta giacenza la più recente giurisprudenza di legittimità ha ritenuto ritiene quindi, in definitiva, che il suddetto bilanciamento debba rinvenirsi facendo applicazione — non diretta ma analogica — della regola dettata nell'articolo 8, quarto comma, 1.890/02 secondo cui "La notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al secondo comma ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore"; peraltro, poiché il citato regolamento del servizio di recapito adottato non prevede la spedizione di una raccomandata contenete l'avviso di giacenza, ma soltanto, al!' articolo 25, il "rilascio dell'avviso di giacenza", la regola da applicare per individuare la data di perfezionamento della notifica ex art. 14 I. 890/02, in caso di mancato recapito della raccomandata all'indirizzo del destinatario, è quella che la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data deI rilascio dell'avviso di giacenza (o, nei caso o in cui l'agente postale abbia, ancorché non tenuto, trasmesso
l'avviso di giacenza tramite raccomandata, dalla data di spedizione di quest'ultima), ovvero
5 dalla data del ritiro del piego, se anteriore. Poiché la sentenza gravata ha fatto applicazione della diversa regola secondo cui la notificazione si avrebbe per eseguita dalla data dei ritiro deI piego, anche se posteriore al decorso di dieci giorni dalla data di spedizione della raccomandata contenete l'avviso di giacenza, la stessa va cassata con rinvio (non è possibile procedere in sede di legittimità al diretto esame degli atti, di carattere extraprocessuale, relativi alla notifica ell'atto impositivo)”.
Giova, tuttavia, rilevare che, nel caso di specie, la notifica dell'avviso di addebito non è in alcun modo efficace, non essendoci alcuna attestazione di aver affisso alla porta o immesso in cassetta alcun avviso né alcun avviso comunicato all'istante.
La mancata rituale notifica dell'avviso di addebito opposto consente, pertanto, il predetto
“recupero di tutela” nei confronti dell'atto presupposto in ragione della mancata conoscenza del predetto avviso fino alla notifica del primo valido atto interruttivo con cui l'istante è venuto a conoscenza della pretesa dell'ente impositore.
Ebbene, nel caso in esame, il primo valido atto interruttivo è rappresentato dalla intimazione di pagamento n. 07120199038777551000, notificata dall' Controparte_2
il 7.11.2019 (v. raccomandata con avviso di ricevimento, in atti).
[...]
L'opposizione avverso l'avviso di addebito va, quindi, rigettata in quanto tardiva, non avendo il ricorrente impugnato il primo atto esecutivo successivo (intimazione di pagamento n. 07120199038777551000, notificata dall' il Controparte_2
7.11.2019) con cui ha avuto per la prima volta conoscenza della pretesa contributiva dell'ente impositore, entro il termine di 40 giorni dalla notifica del predetto atto esecutivo.
E, invero, “Nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per
l'azione recuperata.(Così statuendo, la S. C., in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una "relata in bianco", ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento)"(Cass., sez. 6 n. 24506 del 2016).
Infondata è, altresì, l'eccezione di prescrizione successiva alla notifica del predetto atto
(quest'ultima svincolata da qualunque termine decadenziale), non essendo decorsi più di 5 anni dalla notifica della predetta intimazione e fino alla notifica della intimazione di pagamento impugnata in questa sede.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo
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P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dei resistenti, in solido, che liquida in complessivi euro 1.800,00 oltre IVA E CPA, se spettanti.
Si comunichi
Aversa, 18.6.2025
Il giudice del lavoro
Dott.ssa Fabiana Colameo
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