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Sentenza 13 agosto 2025
Sentenza 13 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 13/08/2025, n. 286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 286 |
| Data del deposito : | 13 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 680/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verbania
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Monica BARCO Presidente dott.ssa Maria Cristina PERSICO Giudice rel. dott.ssa Caterina SINICO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 680/2024 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Lisa Tamaro Parte_1 C.F._1 presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Milano, via Manara, 15, giusta procura allegata al ricorso introduttivo;
RICORRENTE contro
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Marcello Bologna CP_1 C.F._2 presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Domodossola, c.so Del Popolo, 24, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
RESISTENTE
e con l'intervento del PM
Oggetto: revisione delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“CONDIZIONI
1) Il signor corrisponderà, a parziale modifica di quanto statuito dalla sentenza di Parte_1 divorzio n. 409/2015 del Tribunale di Verbania ed emessa il 15.7.2015, a titolo di mantenimento alla
pagina 1 di 3 signora l'importo di euro 220,00 (duecento venti/==) a decorrere dal 1.12.2024 con CP_1 prima rivalutazione al 1.12.2025 .
2) La signora rinuncia alla rivalutazione del periodo pregresso che non fosse già prescritto. CP_1
3) le spese di causa sono da considerarsi interamente compensate tra le parti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il ricorrente e la resistente hanno contratto matrimonio il 18.8.1973, Parte_1 CP_1 durante il quale sono nati due figli , il 22.2.1976, e il 15.7.1978, adulti ed Persona_1 Per_2 economicamente autosufficienti.
Il 2.3.1989 il Tribunale di Verbania ha omologato l'accordo tra gli stessi intervenuto quanto alla loro separazione personale.
Hanno, poi, divorziato con la sentenza del tribunale di Verbania n. 409/2015, pubblicata il 15.7.2015, con la quale è stato posto a carico del marito l'obbligo di corrispondere alla moglie la somma di €
350,00 mensili. ha adito il tribunale per ottenere la revoca e, in via subordinata, la revisione del Parte_1 contributo in favore della ex moglie.
In corso di giudizio, le parti hanno trovato un accordo, trasfuso nelle conclusioni congiunte, tale per cui, a modifica della citata decisione, il corrisponderà alla la somma mensile di Pt_1 CP_1
€ 220,00, a decorrere dal 1.12.2024 con prima rivalutazione al 1.12.2025, avendo rinunciato, quest'ultima, alla rivalutazione del periodo pregresso che non fosse già prescritto.
Spese di lite compensate, in conformità alle conclusioni congiunte
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- a modifica della sentenza del tribunale di Verbania n. 409/2015, pubblicata il 15.7.2015, pone a carico di l'obbligo di corrispondere a a titolo di assegno Parte_1 CP_1 divorzile, la somma mensile di € 220,00, a decorrere dal 1.12.2024 con prima rivalutazione al
1.12.2025.
Spese di lite compensate.
pagina 2 di 3 Così deciso in Verbania il 7.8.2025
Il Giudice rel. dott.ssa Maria Cristina PERSICO
Il Presidente dott.ssa Monica BARCO
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verbania
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Monica BARCO Presidente dott.ssa Maria Cristina PERSICO Giudice rel. dott.ssa Caterina SINICO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 680/2024 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Lisa Tamaro Parte_1 C.F._1 presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Milano, via Manara, 15, giusta procura allegata al ricorso introduttivo;
RICORRENTE contro
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Marcello Bologna CP_1 C.F._2 presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Domodossola, c.so Del Popolo, 24, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
RESISTENTE
e con l'intervento del PM
Oggetto: revisione delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“CONDIZIONI
1) Il signor corrisponderà, a parziale modifica di quanto statuito dalla sentenza di Parte_1 divorzio n. 409/2015 del Tribunale di Verbania ed emessa il 15.7.2015, a titolo di mantenimento alla
pagina 1 di 3 signora l'importo di euro 220,00 (duecento venti/==) a decorrere dal 1.12.2024 con CP_1 prima rivalutazione al 1.12.2025 .
2) La signora rinuncia alla rivalutazione del periodo pregresso che non fosse già prescritto. CP_1
3) le spese di causa sono da considerarsi interamente compensate tra le parti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il ricorrente e la resistente hanno contratto matrimonio il 18.8.1973, Parte_1 CP_1 durante il quale sono nati due figli , il 22.2.1976, e il 15.7.1978, adulti ed Persona_1 Per_2 economicamente autosufficienti.
Il 2.3.1989 il Tribunale di Verbania ha omologato l'accordo tra gli stessi intervenuto quanto alla loro separazione personale.
Hanno, poi, divorziato con la sentenza del tribunale di Verbania n. 409/2015, pubblicata il 15.7.2015, con la quale è stato posto a carico del marito l'obbligo di corrispondere alla moglie la somma di €
350,00 mensili. ha adito il tribunale per ottenere la revoca e, in via subordinata, la revisione del Parte_1 contributo in favore della ex moglie.
In corso di giudizio, le parti hanno trovato un accordo, trasfuso nelle conclusioni congiunte, tale per cui, a modifica della citata decisione, il corrisponderà alla la somma mensile di Pt_1 CP_1
€ 220,00, a decorrere dal 1.12.2024 con prima rivalutazione al 1.12.2025, avendo rinunciato, quest'ultima, alla rivalutazione del periodo pregresso che non fosse già prescritto.
Spese di lite compensate, in conformità alle conclusioni congiunte
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- a modifica della sentenza del tribunale di Verbania n. 409/2015, pubblicata il 15.7.2015, pone a carico di l'obbligo di corrispondere a a titolo di assegno Parte_1 CP_1 divorzile, la somma mensile di € 220,00, a decorrere dal 1.12.2024 con prima rivalutazione al
1.12.2025.
Spese di lite compensate.
pagina 2 di 3 Così deciso in Verbania il 7.8.2025
Il Giudice rel. dott.ssa Maria Cristina PERSICO
Il Presidente dott.ssa Monica BARCO
pagina 3 di 3