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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 10/07/2025, n. 973 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 973 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 277/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CASSINO
Sezione CIVILE
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, composto dai seguenti Magistrati:
dott. Virgilio Notari Presidente dott.ssa Michela Grillo Giudice dott.ssa Francesca Di Giorno Giudice rel. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. 277/2025 R.G avente ad oggetto “modifica delle condizioni di divorzio”, riservata per la decisione all'udienza cartolare del 25.06.2025
TRA
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Gaeta (LT) Via Veneto n. 7, presso lo studio dell'Avv. Enrico Lisetti che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE
(C.F.: , nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Marianna Donciglio e Annarita
Natoni, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di queste ultime in Gaeta,
Via G. Garibaldi, 4;
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Cassino
pagina 1 di 5 FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 5.02.2025, il sig. – premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario in Gaeta (LT) con la sig.ra ; che dalla loro unione sono nati Parte_2
i figli (il 07.09.1978) ed (il 13.09.1988) – ha riferito che: - con sentenza Per_1 Persona_2 de Tribunale di Cassino n. 1054/2020 del 31.1.2020, è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed è stato statuito, tra le altre cose, che nessun assegno divorzile sarebbe spettato alla sig.ra - a seguito dell'appello proposto dalla sig.ra , la Corte d'Appello di Parte_2 Pt_2
Roma, con sentenza del 15.12.2022 (R.G. n. 831/2021), aveva ripristinato l'assegno divorzile in favore della stessa in euro 200,00 mensili. Il ricorrente ha poi dedotto, a sostegno della domanda, il peggioramento della propria situazione reddituale in quanto dal 1.05.2023 è in pensione e percepisce un assegno mensile di circa euro 1.600,00; ha contratto un finanziamento in data 9.06.2023, la cui rata mensile è pari a euro 320,00 mensili, e un altro prestito in data 29.05.2024, con rata mensile di euro
487,00, entrambi già detrattati dalla pensione. Ha poi riferito che le proprie condizioni di salute sono peggiorate e che le condizioni economiche della controparte sono migliorate, in quanto quest'ultima starebbe percependo uno stipendio mensile di euro 2000,00 ed avrebbe acquistato un immobile in
Gaeta in cui vive con la madre.
Notificati il ricorso e il relativo decreto si è costituita contestando quanto Parte_2 riferito da controparte, ed evidenziando, in particolare, che è stata collocata in pensione dall'1.09.2024, percependo un assegno mensile di circa euro 633,00 mensili, con un notevole peggioramento della propria posizione. Con riguardo alla casa in Gaeta, Via Monte Petrella, ha riferito trattarsi di circostanza già accertata in sede di divorzio, e comunque di esserne solo nuda proprietaria, mentre la madre con cui convive è usufruttuaria. Ciò posto, ha chiesto rigettarsi la domanda del ricorrente, e, in via riconvenzionale, stante il peggioramento della propria situazione economica, disporsi l'aumento ad euro 300,00 dell'assegno divorzile in suo favore.
All'udienza del 25.06.2025, sentito il ricorrente e rilevata l'impossibilità di tentare la conciliazione, stante la mancata comparizione della resistente, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
2. Deve anzitutto osservarsi che, in tema di modifica delle condizioni del divorzio ai sensi dell'art. 473bis. 29 c.p.c. (ex art. 9, 1° comma L. n. 898/1970), il giudice non può procedere ad una nuova e autonoma valutazione dei presupposti o della entità dell'assegno, sulla base di una diversa pagina 2 di 5 ponderazione delle condizioni economiche delle parti già compiuta in sede di sentenza divorzile, ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dell' attribuzione dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in che misura, le circostanze, sopravvenute e provate dalle parti, abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto e ad adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale-reddituale accertata (Cass. 13/01/2017, n. 787). Nel sopravvenuto mutamento delle condizioni patrimoniali delle parti il giudice procederà al giudizio di revisione dell'assegno in applicazione dei principi giurisprudenziali attuali, nella funzione che una diversa interpretazione delle norme applicabili assolve, che è di mera ricognizione dell'esistente "regula iuris"
e non di creazione della stessa (Cfr. Cass. civ. sez. I, 09.03.2022, n.7731; Cass. 20.01.2020, n. 1119).
Dunque, le sentenze di divorzio passano in cosa giudicata "rebus sic stantibus", rimanendo cioè suscettibili di modifica quanto ai rapporti economici o all'affidamento dei figli in relazione alla sopravvenienza di fatti nuovi, mentre la rilevanza dei fatti pregressi e delle ragioni giuridiche non addotte nel giudizio che vi ha dato luogo rimane esclusa in base alla regola generale secondo cui il giudicato copre il dedotto ed il deducibile (Cass., n. 2953/2017; Cass., n. 17320/2005).
2.1. Nel caso di specie, la sentenza della Corte d'Appello di Roma del 15.12.2022 (R.G. n.
831/21), riformando parzialmente la sentenza di divorzio del Tribunale di Cassino n. 1054/2020, aveva evidenziato la diversa disponibilità economica delle parti. In particolare, il sig. in quel Pt_1 momento, percepiva uno stipendio di oltre euro 2.900,00, su base 12 mesi, già al netto delle rate del mutuo per l'acquisto della casa di abitazione, pari a euro 559,00, importo scomputato direttamente in busta paga, e dell'ulteriore importo mensile di euro 331,00, per il finanziamento contratto per l'acquisto della vettura. Diversamente, la sig.ra risultava aver percepito per tre mensilità, dal Pt_2 novembre 2021 a gennaio 2022, complessivamente euro 3.291,00, con una media di euro 1.097,00 mensili compresa la tredicesima. Con la citata sentenza si era inoltre valorizzato il fatto che lo squilibrio economico esistente tra le parti non era sovvertito neppure dalla percezione, da parte della madre convivente con la , dell'indennità di accompagnamento, in quanto destinata alle sue Pt_2 esigenze e che entrambe le parti avevano beneficiato dei proventi della vendita nel 2011 della casa familiare e del raggiungimento dell'autonomia economica della figlia maggiore. Autonomia di cui aveva beneficiato maggiormente il padre che la madre, con cui la figlia conviveva. Inoltre, si dava atto che la – che durante il matrimonio si era dedicata prioritariamente alla cura dei figli e al lavoro Pt_2 familiare, e che, quindi, aveva reperito un'attività lavorativa soltanto nel 2006 – avrebbe percepito, al momento della cessazione dell'attività lavorativa, una pensione minima.
Infine, la citata sentenza, nel dichiarare inammissibile la domanda di riconoscimento del diritto pagina 3 di 5 della quota del TFR del , non essendo lo stesso ancora in quiescenza, ha altresì evidenziato che Pt_2
i presupposti del diritto, quale la percezione dell'assegno divorzile da parte dell'ex coniuge, potrebbero non essere più attuali al momento del collocamento al riposo dell'ex marito.
Ciò posto, la citata sentenza lungi dal riconoscere un automatismo tra collocamento al riposo del sig. e venir meno del diritto all'assegno divorzile riconosciuto alla sig.ra , si è limitata Pt_1 Pt_2
a dichiarare l'inammissibilità della domanda di quest'ultima alla quota del Tfr dell'ex coniuge non essendo ancora il predetto andato in pensione, evidenziando, al contempo, che i presupposti per il diritto alla quota del TFR (quale il diritto all'assegno divorzile) potrebbero non sussistere nel momento in cui lo stesso avrà terminato la propria attività lavorativa.
Tanto chiarito, occorre valutare se successivamente alla sentenza di divorzio, così come parzialmente riformata in sede di gravame, siano intervenuti fatti sopravvenuti idonei ad alterare l'equilibrio economico sussistente in quel momento.
Orbene, da una parte è innegabile il dedotto peggioramento della situazione reddituale del il quale, da una retribuzione mensile netta di oltre 2.900,00 (al netto delle rate relative al Pt_1 mutuo contratto per l'acquisto della casa e al finanziamento per l'acquisto della vettura) è passato ad una pensione di circa 1.600,00 mensili (quale media risultante dai cedolini di gennaio 2025, da cui risulta un importo netto di 1.999,38 e di luglio 2024 in cui risulta un importo netto di euro 1.461,18), già al netto delle trattenute, come evidenziato dal ricorrente (cfr. doc. 6 comparsa). Dall'altra parte non può non tenersi conto anche del peggioramento della situazione reddituale della resistente, che, nell'agosto 2024, ha cessato la propria attività lavorativa, con una pensione che si colloca ai livelli minimi, essendo entrata nel mondo del lavoro in tarda età (come già previsto dalla Corte d'Appello).
Difatti, la resistente – diversamente da quanto asserito dal ricorrente - percepisce una pensione mensile di circa euro 600,00 netti.
Va poi ulteriormente rilevato che non è evincibile il motivo per cui il sig. abbia Pt_1 contratto i suddetti finanziamenti (nel giungo 2023, pari a euro 14.000,00 e nel maggio 2024 pari a euro 45.000,00) essendosi limitato genericamente ad affermare nel ricorso che vi è stato costretto “per risistemare una serie di debiti ed una situazione economica sempre più precaria”; precarietà che non
è evincibile dalla documentazione reddituale in atti.
Infine, le ulteriori circostanze dedotte dal ricorrente in ordine al progressivo peggioramento delle proprie condizioni di salute e al fatto che la resistente è proprietaria di un immobile in Gaeta
(Monte Pretella) dove vive con la madre, sono già state valutate al tempo della sentenza di divorzio e pagina 4 di 5 non costituiscono pertanto fatti sopravvenuti (in particolare, nella sentenza del Tribunale di Cassino si evidenziava che la aveva dedotto di “essere nuda proprietaria dell'abitazione dove vive Pt_2 unitamente all'anziana madre usufruttuaria, di pensione di reversibilità”; la Corte d'Appello aveva valutato che “la percezione della pensione da parte della madre convivente e non autosufficiente della appellante, che percepisce anche l'indennità di accompagnamento che tuttavia è destinata alle sue esigenze in quanto bisognosa di assistenza continuativa, non è evidentemente in grado di sovvertire lo squilibrio esistente tra le parti”. Veniva ulteriormente riportato che il “Ha ribadito di versare Pt_1 in gravi condizioni di salute - documentate nel giudizio di primo grado - e di essere stato riconosciuto invalido, con riduzione permanente della capacità lavorativa pari al 67%, a seguito di una cardiopatia ischemica che ha comportato la necessità di due interventi di angioplastica con applicazione di due “stent”). Inoltre, dalla visura allegata da parte resistente si evince che la è Pt_2 nuda proprietaria del suddetto immobile sin dal 2011 (cfr. all. alla comparsa).
Alla luce delle circostanze sopra esaminate, deve pertanto escludersi che successivamente alla sentenza di divorzio siano intervenuti fatti sopravvenuti idonei ad alterare l'equilibrio raggiunto al momento della pronuncia, stante il peggioramento della situazione reddituale di entrambe le parti e in relazione al quale non si ritiene doversi revocare l'assegno divorzile in favore della sig.ra , Pt_2 permanendone i presupposti. Per le medesime ragioni deve rigettarsi la domanda riconvenzionale con cui la resistente ha chiesto disporsi l'aumento dell'assegno divorzile ad euro 300,00.
3. Le spese di lite vanno compensate stante la reciproca soccombenza delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino-Sezione Civile, pronunciando sul ricorso ex art. 473bis.29 c.p.c., proposto il
5.02.2025 da nei confronti di con l'intervento del Pubblico Parte_1 Parte_2
Ministero, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) rigetta la domanda riconvenzionale proposta dalla resistente;
3) compensa interamente le spese di lite.
Così deciso in Cassino, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale del 2 luglio
2025.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Francesca Di Giorno Dott. Virgilio Notari
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CASSINO
Sezione CIVILE
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, composto dai seguenti Magistrati:
dott. Virgilio Notari Presidente dott.ssa Michela Grillo Giudice dott.ssa Francesca Di Giorno Giudice rel. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. 277/2025 R.G avente ad oggetto “modifica delle condizioni di divorzio”, riservata per la decisione all'udienza cartolare del 25.06.2025
TRA
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Gaeta (LT) Via Veneto n. 7, presso lo studio dell'Avv. Enrico Lisetti che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE
(C.F.: , nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Marianna Donciglio e Annarita
Natoni, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di queste ultime in Gaeta,
Via G. Garibaldi, 4;
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Cassino
pagina 1 di 5 FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 5.02.2025, il sig. – premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario in Gaeta (LT) con la sig.ra ; che dalla loro unione sono nati Parte_2
i figli (il 07.09.1978) ed (il 13.09.1988) – ha riferito che: - con sentenza Per_1 Persona_2 de Tribunale di Cassino n. 1054/2020 del 31.1.2020, è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed è stato statuito, tra le altre cose, che nessun assegno divorzile sarebbe spettato alla sig.ra - a seguito dell'appello proposto dalla sig.ra , la Corte d'Appello di Parte_2 Pt_2
Roma, con sentenza del 15.12.2022 (R.G. n. 831/2021), aveva ripristinato l'assegno divorzile in favore della stessa in euro 200,00 mensili. Il ricorrente ha poi dedotto, a sostegno della domanda, il peggioramento della propria situazione reddituale in quanto dal 1.05.2023 è in pensione e percepisce un assegno mensile di circa euro 1.600,00; ha contratto un finanziamento in data 9.06.2023, la cui rata mensile è pari a euro 320,00 mensili, e un altro prestito in data 29.05.2024, con rata mensile di euro
487,00, entrambi già detrattati dalla pensione. Ha poi riferito che le proprie condizioni di salute sono peggiorate e che le condizioni economiche della controparte sono migliorate, in quanto quest'ultima starebbe percependo uno stipendio mensile di euro 2000,00 ed avrebbe acquistato un immobile in
Gaeta in cui vive con la madre.
Notificati il ricorso e il relativo decreto si è costituita contestando quanto Parte_2 riferito da controparte, ed evidenziando, in particolare, che è stata collocata in pensione dall'1.09.2024, percependo un assegno mensile di circa euro 633,00 mensili, con un notevole peggioramento della propria posizione. Con riguardo alla casa in Gaeta, Via Monte Petrella, ha riferito trattarsi di circostanza già accertata in sede di divorzio, e comunque di esserne solo nuda proprietaria, mentre la madre con cui convive è usufruttuaria. Ciò posto, ha chiesto rigettarsi la domanda del ricorrente, e, in via riconvenzionale, stante il peggioramento della propria situazione economica, disporsi l'aumento ad euro 300,00 dell'assegno divorzile in suo favore.
All'udienza del 25.06.2025, sentito il ricorrente e rilevata l'impossibilità di tentare la conciliazione, stante la mancata comparizione della resistente, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
2. Deve anzitutto osservarsi che, in tema di modifica delle condizioni del divorzio ai sensi dell'art. 473bis. 29 c.p.c. (ex art. 9, 1° comma L. n. 898/1970), il giudice non può procedere ad una nuova e autonoma valutazione dei presupposti o della entità dell'assegno, sulla base di una diversa pagina 2 di 5 ponderazione delle condizioni economiche delle parti già compiuta in sede di sentenza divorzile, ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dell' attribuzione dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in che misura, le circostanze, sopravvenute e provate dalle parti, abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto e ad adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale-reddituale accertata (Cass. 13/01/2017, n. 787). Nel sopravvenuto mutamento delle condizioni patrimoniali delle parti il giudice procederà al giudizio di revisione dell'assegno in applicazione dei principi giurisprudenziali attuali, nella funzione che una diversa interpretazione delle norme applicabili assolve, che è di mera ricognizione dell'esistente "regula iuris"
e non di creazione della stessa (Cfr. Cass. civ. sez. I, 09.03.2022, n.7731; Cass. 20.01.2020, n. 1119).
Dunque, le sentenze di divorzio passano in cosa giudicata "rebus sic stantibus", rimanendo cioè suscettibili di modifica quanto ai rapporti economici o all'affidamento dei figli in relazione alla sopravvenienza di fatti nuovi, mentre la rilevanza dei fatti pregressi e delle ragioni giuridiche non addotte nel giudizio che vi ha dato luogo rimane esclusa in base alla regola generale secondo cui il giudicato copre il dedotto ed il deducibile (Cass., n. 2953/2017; Cass., n. 17320/2005).
2.1. Nel caso di specie, la sentenza della Corte d'Appello di Roma del 15.12.2022 (R.G. n.
831/21), riformando parzialmente la sentenza di divorzio del Tribunale di Cassino n. 1054/2020, aveva evidenziato la diversa disponibilità economica delle parti. In particolare, il sig. in quel Pt_1 momento, percepiva uno stipendio di oltre euro 2.900,00, su base 12 mesi, già al netto delle rate del mutuo per l'acquisto della casa di abitazione, pari a euro 559,00, importo scomputato direttamente in busta paga, e dell'ulteriore importo mensile di euro 331,00, per il finanziamento contratto per l'acquisto della vettura. Diversamente, la sig.ra risultava aver percepito per tre mensilità, dal Pt_2 novembre 2021 a gennaio 2022, complessivamente euro 3.291,00, con una media di euro 1.097,00 mensili compresa la tredicesima. Con la citata sentenza si era inoltre valorizzato il fatto che lo squilibrio economico esistente tra le parti non era sovvertito neppure dalla percezione, da parte della madre convivente con la , dell'indennità di accompagnamento, in quanto destinata alle sue Pt_2 esigenze e che entrambe le parti avevano beneficiato dei proventi della vendita nel 2011 della casa familiare e del raggiungimento dell'autonomia economica della figlia maggiore. Autonomia di cui aveva beneficiato maggiormente il padre che la madre, con cui la figlia conviveva. Inoltre, si dava atto che la – che durante il matrimonio si era dedicata prioritariamente alla cura dei figli e al lavoro Pt_2 familiare, e che, quindi, aveva reperito un'attività lavorativa soltanto nel 2006 – avrebbe percepito, al momento della cessazione dell'attività lavorativa, una pensione minima.
Infine, la citata sentenza, nel dichiarare inammissibile la domanda di riconoscimento del diritto pagina 3 di 5 della quota del TFR del , non essendo lo stesso ancora in quiescenza, ha altresì evidenziato che Pt_2
i presupposti del diritto, quale la percezione dell'assegno divorzile da parte dell'ex coniuge, potrebbero non essere più attuali al momento del collocamento al riposo dell'ex marito.
Ciò posto, la citata sentenza lungi dal riconoscere un automatismo tra collocamento al riposo del sig. e venir meno del diritto all'assegno divorzile riconosciuto alla sig.ra , si è limitata Pt_1 Pt_2
a dichiarare l'inammissibilità della domanda di quest'ultima alla quota del Tfr dell'ex coniuge non essendo ancora il predetto andato in pensione, evidenziando, al contempo, che i presupposti per il diritto alla quota del TFR (quale il diritto all'assegno divorzile) potrebbero non sussistere nel momento in cui lo stesso avrà terminato la propria attività lavorativa.
Tanto chiarito, occorre valutare se successivamente alla sentenza di divorzio, così come parzialmente riformata in sede di gravame, siano intervenuti fatti sopravvenuti idonei ad alterare l'equilibrio economico sussistente in quel momento.
Orbene, da una parte è innegabile il dedotto peggioramento della situazione reddituale del il quale, da una retribuzione mensile netta di oltre 2.900,00 (al netto delle rate relative al Pt_1 mutuo contratto per l'acquisto della casa e al finanziamento per l'acquisto della vettura) è passato ad una pensione di circa 1.600,00 mensili (quale media risultante dai cedolini di gennaio 2025, da cui risulta un importo netto di 1.999,38 e di luglio 2024 in cui risulta un importo netto di euro 1.461,18), già al netto delle trattenute, come evidenziato dal ricorrente (cfr. doc. 6 comparsa). Dall'altra parte non può non tenersi conto anche del peggioramento della situazione reddituale della resistente, che, nell'agosto 2024, ha cessato la propria attività lavorativa, con una pensione che si colloca ai livelli minimi, essendo entrata nel mondo del lavoro in tarda età (come già previsto dalla Corte d'Appello).
Difatti, la resistente – diversamente da quanto asserito dal ricorrente - percepisce una pensione mensile di circa euro 600,00 netti.
Va poi ulteriormente rilevato che non è evincibile il motivo per cui il sig. abbia Pt_1 contratto i suddetti finanziamenti (nel giungo 2023, pari a euro 14.000,00 e nel maggio 2024 pari a euro 45.000,00) essendosi limitato genericamente ad affermare nel ricorso che vi è stato costretto “per risistemare una serie di debiti ed una situazione economica sempre più precaria”; precarietà che non
è evincibile dalla documentazione reddituale in atti.
Infine, le ulteriori circostanze dedotte dal ricorrente in ordine al progressivo peggioramento delle proprie condizioni di salute e al fatto che la resistente è proprietaria di un immobile in Gaeta
(Monte Pretella) dove vive con la madre, sono già state valutate al tempo della sentenza di divorzio e pagina 4 di 5 non costituiscono pertanto fatti sopravvenuti (in particolare, nella sentenza del Tribunale di Cassino si evidenziava che la aveva dedotto di “essere nuda proprietaria dell'abitazione dove vive Pt_2 unitamente all'anziana madre usufruttuaria, di pensione di reversibilità”; la Corte d'Appello aveva valutato che “la percezione della pensione da parte della madre convivente e non autosufficiente della appellante, che percepisce anche l'indennità di accompagnamento che tuttavia è destinata alle sue esigenze in quanto bisognosa di assistenza continuativa, non è evidentemente in grado di sovvertire lo squilibrio esistente tra le parti”. Veniva ulteriormente riportato che il “Ha ribadito di versare Pt_1 in gravi condizioni di salute - documentate nel giudizio di primo grado - e di essere stato riconosciuto invalido, con riduzione permanente della capacità lavorativa pari al 67%, a seguito di una cardiopatia ischemica che ha comportato la necessità di due interventi di angioplastica con applicazione di due “stent”). Inoltre, dalla visura allegata da parte resistente si evince che la è Pt_2 nuda proprietaria del suddetto immobile sin dal 2011 (cfr. all. alla comparsa).
Alla luce delle circostanze sopra esaminate, deve pertanto escludersi che successivamente alla sentenza di divorzio siano intervenuti fatti sopravvenuti idonei ad alterare l'equilibrio raggiunto al momento della pronuncia, stante il peggioramento della situazione reddituale di entrambe le parti e in relazione al quale non si ritiene doversi revocare l'assegno divorzile in favore della sig.ra , Pt_2 permanendone i presupposti. Per le medesime ragioni deve rigettarsi la domanda riconvenzionale con cui la resistente ha chiesto disporsi l'aumento dell'assegno divorzile ad euro 300,00.
3. Le spese di lite vanno compensate stante la reciproca soccombenza delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino-Sezione Civile, pronunciando sul ricorso ex art. 473bis.29 c.p.c., proposto il
5.02.2025 da nei confronti di con l'intervento del Pubblico Parte_1 Parte_2
Ministero, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) rigetta la domanda riconvenzionale proposta dalla resistente;
3) compensa interamente le spese di lite.
Così deciso in Cassino, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale del 2 luglio
2025.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Francesca Di Giorno Dott. Virgilio Notari
pagina 5 di 5