Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/06/2025, n. 4392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4392 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Monica
Galante, ha pronunciato la seguente sentenza all'udienza di discussione del 04.06.2025 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al n. 2044/2025
TRA
nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
e residente in [...] Cupa Capodichino n. 37, C.F._1 rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti in calce al ricorso, dall'Avv. Antonio Ruggiero (C.F. ), presso il cui studio elettivamente domicilia in C.F._2
Napoli alla Via Toledo n. 205;
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante Controparte_1 CP_ pro-tempore, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio legale in via A. De Gasperi 55, Napoli, rappresentato e difeso dall'avv. Anna di Stefano, giusta procura generale alle liti;
Convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ex artt. 132 e 429 c.p.c. lette in udienza
OGGETTO: opposizione ad Atp
L'istante in epigrafe ha esposto di aver presentato in data 31.03.2022 domanda per il riconoscimento del requisito sanitario per ottenere l'assegno mensile di invalidità parziale e CP_ di non essere stata convocata a visita da parte della commissione medica nei termini di legge;
ha, quindi, proposto, in data 07.03.2024, ricorso per A.T.P. recante n. RG 5860/2024 ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., all'esito del quale il C.T.U. nominato non ha ritenuto sussistenti i requisiti sanitari per beneficiare delle prestazioni richieste, riconoscendo una percentuale di invalidità pari al 55%.
Tanto premesso, la parte ricorrente ha chiesto con la presente opposizione, previo rinnovo della consulenza tecnica di ufficio, il riconoscimento del requisito sanitario per il diritto all'assegno mensile di invalidità parziale dalla data di presentazione della domanda amministrativa ovvero, in subordine, da quella successiva accertata in corso di causa con condanna alle spese di giudizio. L' ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità e/o la tardività della domanda o, comunque, CP_1 rigettarsi la stessa. All'odierna udienza la causa è decisa con sentenza letta pubblicamente.
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1
Nella fase di ATP, l'ausiliare nominato, dott. , sulla base dell'esame della Persona_1 documentazione sanitaria esibita nonché delle risultanze degli accertamenti medico-legali dallo stesso eseguiti, ha dichiarato la ricorrente affetta da:
“1) SINDROME ANSIOSA DEPRESSIVA REATTIVA. 2) ACCREDITABILE POLIARTRALGIA IN SOGGETTO IN SOVRAPPESO”. Con riferimento alla valutazione delle singole patologie, il C.T.U. ha precisato che “Le patologie di cui alla diagnosi sono tutte di natura cronica, presenti dalla data della domanda amministrativa e vengono valutate secondo le Tabelle Indicative del 05/02/92.
In particolare si riconosce una sindrome ansiosa depressiva reattiva di moderata-severa entità. Non ben documentata in atti l'affezione comunque evidente all'esame peritale può essere valutata, come da codice 2205, in misura del 25%. Altra e più severa affezione è una poliartrosi diffusa con particolare coinvolgimento del tratto cervicale della colonna vertebrale. Clinicamente abbiamo rilevato sufficiente funzionalità articolare globale anche se la paziente, peraltro in sovrappeso, lamenta dolori diffusi e facile esauribilità.
Tale condizione osteoarticolare si valuta, con criterio analogico con il codice 7010, in misura del 40%”. Tutto ciò premesso, il CTU ha concluso individuando, in base al calcolo riduzionistico previsto dall'art. 5 del D.L. 509/88, un complessivo tasso di invalidità a carico della ricorrente pari al 55%. L'istante, in sede di opposizione, nulla ha dedotto in relazione alla diagnosi ed alla misura di invalidità individuate dal CTU per la sindrome depressiva ansiosa, avendo lamentato l'erroneità dell'elaborato peritale con esclusivo riferimento alla patologia osteo-articolare per aver omesso di accreditare “una evidente scoliosi dorso-lombare sinistra coinvessa”, che avrebbe dovuto condurre ad una diversa e non meglio definita quantificazione della percentuale di invalidità riscontrata. Orbene, va osservato preliminarmente che l'opponente non ha invocato l'applicazione di codici diversi rispetto a quelli applicati dal consulente con riferimento alle patologie riscontate e non ha individuato maggiori percentuali invalidanti né indicato elementi e /o ragioni per ritenere viziata la valutazione operata dal ctu.
Risulta poi sconfessata per tabulas la doglianza relativa all'omessa valutazione da parte dell'ausiliare della scoliosi dorso-lombare sinistra, atteso che, come emerge dalla perizia, a pagina 6, l'unico certificato medico versato a corredo della fase di ATP attestante la dedotta
“scoliosi sinistra convessa” (RX Rachide Bacino del 13.09.2023) è stato specificamente valutato da parte del consulente, al quale, pertanto, non può essere attribuita alcuna omissione sul punto.
Inoltre, come emerge dalla perizia in atti, dall'esame obiettivo eseguito, l'ausiliare ha specificamente accertato, quanto al sistema osteoarticolare: “Nella norma la funzionalità articolare degli arti superiori. Modica scoliosi dorsolombare. Contrattura dei muscoli paravertebrali. Apofisi spinose vertebrali riferite lievemente dolenti alla digito pressione.
Modica la limitazione funzionale della flesso-estensione e di lateralità del tronco, delle anche e delle ginocchia. Alluce valgo bilaterale. Lasegue negativo bilateralmente. Stazione eretta correttamente mantenuta. Passaggi posturali possibili, non limitati e non accusati dolorosi. La deambulazione possibile autonomamente, anche sulle punte e sui talloni, ma, se protratta, con riferita facile dolorabilità”.
2 Va osservato, dunque, che l'istante non ha dimostrato che l'ausiliare sia incorso in un vizio di indagine, essendosi limitato a dedurre genericamente una diversa stima delle patologie riscontrate.
Non si rinvengono, invero, contraddizioni tra le conclusioni cui è giunto il CTU e la documentazione medica in atti, esaminata nella sua globalità; la valutazione del c.t.u. appare corretta altresì sotto il profilo metodologico e le conclusioni adeguatamente motivate e logicamente articolate. Le motivazioni fornite dall'ausiliare risultano infatti chiare, prive di vizi e coerenti con i riscontri diagnostici allegati e con gli esami dallo stesso eseguiti nonché ben argomentate con specifico riferimento alla natura ed allo stadio delle patologie, elementi che hanno condotto il CTU alle conclusioni indicate e riferibili alle attuali condizioni della ricorrente.
Va ricordato al riguardo che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003) e, dunque, risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro sanitario.
In altri termini: la semplice affermazione che il consulente ha sottovalutato il complesso invalidante che affligge l'interessato, o che ha sbagliato a rilevarne la reale incidenza rispetto alla condizione di autosufficienza che invece si asserisce compromessa, non equivale a rivelare una palese devianza delle sue conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica (di cui la parte avrebbe comunque l'onere di indicare la fonte), né tantomeno equivale a segnalare l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi.
Sicché, esulando da tali ambiti, la censura di difetto di motivazione o, come nella specie, di erronea motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico che non attiene a vizi del procedimento logico formale del consulente e non si traduce, pertanto, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto.
Diversamente opinando, nelle controversie in materia di invalidità pensionabile, si svuoterebbe di contenuto l'onere della specificazione dei motivi di opposizione e si renderebbe sempre necessario il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sul mero presupposto della richiesta della parte soccombente. In definitiva, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
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Le censure sono infondate e, dunque, il ricorso va integralmente rigettato.
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La parte ricorrente va tenuta indenne dal pagamento delle spese processuali, atteso il tenore della dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. versata in atti a corredo del ricorso introduttivo dell'opposizione. Le spese di consulenza tecnica di ufficio relative alla fase di ATP si pongono, quindi, a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di NAPOLI, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Monica
Galante, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
3 - rigetta il ricorso;
- dichiara la parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese processuali;
CP_
- pone le spese di consulenza tecnica (come da separato decreto) a carico dell'
NAPOLI, 04.06.2025
Il Giudice
d.ssa Monica Galante
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