Sentenza 19 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 19/03/2025, n. 1760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1760 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 3457/2020
All'udienza collegiale del giorno 19/03/2025 ore 12:35
Presidente Relatore Dott. Antonio Perinelli
Consigliere Dott. Giulia Spadaro
Consigliere Dott. Raffaele Pasquale Luca Miele
Preliminarmente il Presidente
Sostituisce quale relatore della causa Al G.R. dr…………………………. Il dr………………………………..
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. BERNARDI GIADA presente
Appellato/i
CP_1
Avv. MORO MAURIZIO avv Pati in sost.
Avv.
[...]
Controparte_2
Avv. MORETTI MARCO avv Testa in sost.
Controparte_3
Avv. MACCHI SILVIA
Alle ore 12.49, nessuno compare per Controparte_3
È presente per la pratica forense la dott.ssa tessera nr P79943 ordine avvocati di Persona_1
CP_1
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte
Maria Gabriella Sannino
Assistente giudiziario
IL PRESIDENTE dr Antonio Perinelli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE
composta dai magistrati: dott. Antonio Perinelli - Presidente relatore dott.ssa Giulia Spadaro - Consigliere dott. Raffaele Miele - Consigliere all'udienza del 19 marzo 2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3457 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente tra
(C.F.: , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. DA RN (CF: - PEC: C.F._2
) ed elettivamente domiciliata presso il Suo studio in Email_1 CP_1 alla Via Virgilio 1 L, giusta procura in atti;
- APPELLANTE -
e
, GIÀ (C.F. ) in persona del Sindaco pro CP_1 CP_4 P.IVA_1 tempore, con sede in Piazza del Campidoglio, n. 1, elettivamente domiciliata in Viale CP_1 CP_1
Mazzini, n. 117, presso lo studio dell'Avv. Maurizio Moro (C.F. – PEC: C.F._3
) che la rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente Email_2 all'Avv. (C.F. , in forza di delega di procura in atti;
CP_2 C.F._4
- APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE –
e (C.F./P.IVA ) giusta procura in atti;
in persona Controparte_2 P.IVA_2 del suo legale rappresentante pro-tempore Dott. , con sede in Milano, Via Traiano Controparte_5
n. 18, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Moretti (C.F. – PEC: a è C.F._5
) presso lo studio del quale è elettivamente domiciliata, ai fine Email_3 del presente procedimento, in Viale Liegi n. 28, giusta procura in atti;
CP_1
- APPELLATA -
e già - (C.F. e P. IVA: in persona del Controparte_3 Controparte_6 P.IVA_3 legale rappresentante p.t. Sig. nato a [...] il [...] ed ivi residente Controparte_7 in Via della Stella n. 339 (C.F.: ), rappresentata e difesa nel presente giudizio C.F._6 dall'Avv. Silvia Macchi (C.F.: - PEC: ed C.F._7 Email_4 elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Artena (RM), Via E. Fermi n. 6, giusta procura in atti;
- APPELLATA -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. — Con atto di citazione notificato in data 25/06/2020 ha Parte_1
proposto appello avverso la sentenza definitiva pronunciata dal Tribunale ordinario di Roma n.
20343/2019, pubblicata in data 22/10/2019, resa nel giudizio di primo grado R.G. n. 12475/2014, promosso dall'odierna appellante nei confronti di che chiamava in causa la CP_1 [...]
la quale, a sua volta, chiamava in causa la CP_6 Controparte_2
§ 2. — I fatti di causa sono esposti nella sentenza impugnata come qui di seguito viene riportato.
“Con atto di citazione ritualmente notificato l'attrice ha convenuto in giudizio al fine CP_1 di veder accertare la responsabilità della stessa per i danni subiti per effetto della caduta avvenuta in data 8 giugno 2007 verso le ore 10,50 circa mentre stava percorrendo in Piazza 12 ottobre CP_1
1492, alla guida del proprio scooter targato BH87581. Precisamente, cadeva rovinosamente a terra,
a causa della presenza sull'asfalto di un "liquido oleoso presente sulla carreggiata “. Una pattuglia della Polizia Municipale interveniva sul luogo del sinistro circa 15 minuti dopo l'accaduto e redigeva verbale da cui si evince "... notavamo una striscia di liquido oleoso di circa 12 metri che provocava la caduta …" Ritenendo che la caduta fosse stata causata dalle condizioni della strada ha introdotto il presente giudizio fondando la domanda sulla omessa custodia da parte di e sulla CP_1 responsabilità della stessa ex art. 2051 e 2049 c.c. Si è costituita con comparsa di CP_1 costituzione e risposta chiedendo in via preliminare di essere autorizzata alla chiamata in causa del terzo. "in via principale il rigetto di tutte le domande di parte attrice;
in via subordinata dichiarare in persona del legale rappresentante pro tempore, esclusiva responsabile Controparte_8 dell'evento dannoso subito dall'attrice ed unico soggetto tenuto al risarcimento;
in via ulteriormente subordinata condannare in persona del legale rappresentante pro tempore a Controparte_8 manlevare tenendola indenne da qualsivoglia pretesa, e/o rimborsare quanto CP_1 [...]
sarà tenuta a versare. Si è costituita chiedendo in via preliminare di CP_1 Controparte_8 essere autorizzata alla chiamata in causa di , in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore per essere da questa manlevata;
in via principale di respingere la domanda attrice ed in subordine di respingere ogni pretesa anche a titolo di garanzia e manleva nei propri confronti;
in via subordinata condannare a manlevare e/o Controparte_2 rimborsare quanto sarà tenuta a versare. Si è costituita Controparte_8 [...]
, chiedendo in via preliminare accertare l'intervenuta prescrizione, ex art. 2952 Controparte_2
c.c. del diritto della ad essere manlevata e garantita;
in via principale rigettare Controparte_8 la domanda attrice;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, dichiarare unico responsabile per il sinistro . CP_1
§ 3. — L'adito Tribunale con detta sentenza ha così deciso: “1.- rigetta la domanda;
2.- compensa integralmente le spese di lite tra le parti del presente giudizio;
3. - Pone definitivamente e solidalmente a carico delle parti le spese di ctu.”.
§ 4. — Con l'atto di appello ha chiesto di accogliersi le seguenti Parte_1 conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in totale riforma della sentenza impugnata, recepire tutti i motivi di gravame così come rassegnati e, per l'effetto:- accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma integrale della sentenza n° 20343/19 emessa dal Tribunale Civile di Roma sez.
XI a definizione del giudizio RG 12475/14, pubblicata in data 22.10.2019 e non notificata: - accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: 1) Accertare e dichiarare la completa responsabilità, ex artt. 2043 e 2051 cc, di già nella CP_1 CP_4
causazione del sinistro occorso alla Sig.ra in data 08.06.2007 in Parte_1 CP_1
Piazzale XII ottobre 1942; 2) Accertare e dichiarare il diritto della Sig.ra Parte_1
a percepire il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non subiti e subendi a seguito dell'evento dannoso per cui è causa;
3) Per l'effetto condannare – già – CP_1 CP_4 all'integrale risarcimento in favore dell'attrice dei danni subiti e subendi, quantificabili in €
16.465,91 (danno non patrimoniale e spese mediche), o nella misura maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa. - per l'effetto disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli appellati dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
§ 5. — L'appellata già costituitasi con comparsa di risposta CP_1 CP_4 depositata in data 02/11/2020, ha spiegato appello incidentale ed ha resistito all'impugnazione chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia L'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis: A) in via preliminare, dichiarare inammissibile l'appello proposto dalla Sig.ra Pt_1 avverso la Sentenza n. 20343/19 del Tribunale di Roma;
B) nel merito, rigettare l'appello proposto dalla Sig.ra avverso la Sentenza n. 20343/19 del Tribunale di Roma perché infondato in fatto Pt_1 ed in diritto;
C) in via incidentale, riformare la Sentenza n. 20343/19 del Tribunale di Roma nella parte in cui vengono compensate le spese di lite tra le parti e, per l'effetto, condannare l'appellante al pagamento delle spese di lite del Primo Grado di Giudizio;
D) in via incidentale condizionata, nell'ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'appello, condannare la (già Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore a mallevare e/o rimborsare Controparte_8 quanto sarà tenuta a versare a chicchessia per sorte, interessi e quant'altro; E) con CP_1 vittoria di spese di lite anche del presente Grado di Giudizio, oltre IVA e CPA e spese generali”.
§ 6. — L'appellata costituitasi con comparsa di risposta Controparte_2 depositata in data 12/11/2020, ha resistito all'impugnazione chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, rigettare perché destituito di fondamento giuridico l'appello proposto dalla Signora
[...]
Con vittoria di spese di lite e compensi professionali del doppio grado di Parte_1 giudizio, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge”.
§ 7. — L'appellata (già , costituitasi con comparsa Controparte_3 Controparte_6 di risposta depositata in data 01/10/2020, ha resistito all'impugnazione chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, contrariis rejectis, così giudicare:
1. In via pregiudiziale, dichiarare l'inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis, 1°co., c.p.c. dell'appello proposto avverso la sentenza n. 20343/2019 perché privo di una ragionevole probabilità di essere accolto.
2. Nel merito, rigettare l'appello proposto in quanto infondato sia in fatto che in diritto. 3.
Per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 20343/2019, pubblicata in data 22.10.2019.
4.Con vittoria delle spese”.
§ 8. — All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai rispettivi scritti e hanno discusso oralmente la causa.
§ 9. — L'appello principale si articola in un unico motivo così rubricato “1) Violazione dell'art. 132 n° 4 cpc. Difetto d'istruttoria. Difetto di motivazione. Contraddittorietà di motivazione”.
Si legge in proposito nella sentenza impugnata che: “Dall'analisi del verbale della polizia Municipale intervenuta, nulla si può evincere circa il nesso causale tra l'evento e l'insidia descritta, tantomeno la dichiarazione ". . .striscia di liquido oleoso di circa 12 metri che provocava la caduta..." può essere ritenuta caratterizzante in quanto non attende al momento dell'accadimento ma ad una valutazione successiva degli stressi verbalizzanti. Nel medesimo verbale, redatto 15 minuti dopo, gli stessi dichiarano che fra gli astanti non venivano reperiti testi oculari. L'attrice, sig.ra nel rendere Pt_1
alla Polizia Municipale dichiarazioni spontanee dichiara che percorreva la strada a moderata andatura e, in sede di interrogatorio formale, al momento dell'accaduto non vi era alcun veicolo che la precedeva. Inoltre, sempre nel verbale redatto dalla Polizia Municipale al fine di raccogliere dichiarazioni spontanee asseriva che al momento dell'accaduto non reperiva testi oculari sul luogo dell'incidente. Ancora, il teste di parte attrice regola sig.ra dichiara di aver assistito Testimone_1 all'incidente ma, tenuto conto che “fra gli astanti non venivano reperiti testi oculari”, non risulta giustificabile come possa essere stata successivamente individuata e a chi avesse presumibilmente aver lasciato i propri recapiti per rendersi disponibili a rendere dichiarazione testimoniale”.
Deduce l'appellante che: “Orbene la dichiarazione resa dai VVUU e che il Giudice di I grado valuta alla stregua di una valutazione successiva al sinistro è, in realtà, la descrizione della dinamica dell'incidente e l 'individuazione della causa proprio nella presenza di una striscia oleosa, peraltro di ben 12 metri (SIC!), che cagionava la caduta dell'attrice. La ricostruzione dei fatti operata dalla
Polizia Locale si profila, peraltro, sorretta da elementi logici coerenti i e compatibili con la dinamica fornita dall'attrice”.
Deve osservarsi che il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno.
Nel caso di specie tale prova è mancata.
Infatti gli agenti della polizia municipale sono intervenuti dopo il sinistro e si sono limitati a constatare la presenza di una striscia d'olio.
La teste è stata correttamente ritenuta inattendibile perché non rinvenuta sul luogo del sinistro.
La stessa ha così dichiarato : “sono andata subito lì vicino e ho cercato di soccorrerla e le ho chiesto se voleva venire su a casa;
la signora era dolorante, altre persone sono venute e hanno detto che avrebbero chiamato i vigili e a quel punto sono andata via”.
Non si comprende pertanto come l'attrice abbia potuto contattare la teste e ciò rende dubbia la sua presenza sul luogo del sinistro.
“Ai fini del riconoscimento della responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c., il danneggiato deve fornire la prova della sussistenza di un effettivo e concreto nesso di causa tra la cosa in custodia e l'evento dannoso e, cioè, la dimostrazione che l'evento è stato concretamente provocato dalla cosa e non da altri diversi fattori causali, sicché non è a tal fine sufficiente provare che il sinistro e la cosa custodita si collocano, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto, essendo sempre necessario allegare e dimostrare l'effettiva dinamica del fatto, intesa come la successione dei fatti e l'insieme dei fattori che, producendo determinati effetti, determinano lo sviluppo di un evento” (Cass.
Sez. 3, 09/05/2024, n. 12760, Rv. 670936 - 01)
Dunque, l'attrice non ha fornito, come era suo onere, la prova che la caduta sia avvenuta proprio per la presenza di olio sul manto stradale e non per altre cause.
Sotto altro profilo la stessa appellante, in sede di interrogatorio formale, ha così dichiarato :
“1) Si, confermo, la visibilità era buona;
2) Non avevo veicoli davanti;
”
Quindi la stessa poteva agevolmente avvistare ed evitare la striscia di liquido oleoso lunga ben 12 metri ove avesse tenuto una condotta di guida prudente.
Anche sotto tale profilo da domanda di risarcimento danni deve essere respinta.
§ 10. — In conclusione, l'appello principale deve essere respinto.
§ 11. — L'appello incidentale proposto da è articolato in due motivi. CP_1
§ 11.1. — Con il primo motivo dell'appello incidentale la sentenza impugnata viene censurata
“nella parte in cui vengono compensate le spese di lite tra le parti in causa di cui al capo 2 del dispositivo”.
Si legge sul punto nella sentenza impugnata che “è apparsa provata la presenza di una alterazione del tratto di strada ove è avvenuto il sinistro - come descritto dagli agenti intervenuti - ritiene questo giudice che sussistano giustificati motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti del presente giudizio”.
Il motivo è infondato.
Invero l'obiettiva opinabilità della questione derivante dall'oggettiva e pericolosa presenza di una macchia d'olio sulla carreggiata consentiva la compensazione delle spese di lite.
§ 11.2. — Il secondo motivo dell'appello incidentale era condizionato all'accoglimento dell'appello chiedendosi, in tal caso, una pronunzia sulla domanda di manleva.
Atteso il rigetto dell'appello principale il motivo deve considerarsi assorbito.
§ 12. — Attesa la soccombenza reciproca possono compensarsi le spese del grado.
§ 13. — L'appellante principale ed incidentale sono altresì tenuti, ai sensi dell'art. 13 comma
1 quater D.P.R. 115/12, al versamento dell'ulteriore somma pari all'ammontare del contributo unificato dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti di e e sull'appello CP_1 Controparte_3 Controparte_2 incidentale ed incidentale condizionato proposto da avverso la sentenza definitiva n. CP_1
20343/2019 emessa dal Tribunale ordinario di Roma, così provvede:
1. respinge l'appello principale;
2. rigetta l'appello incidentale;
3. spese del grado compensate.
4. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n.
115/2002 a carico di e di Parte_1 CP_1
Così deciso in Roma il 19 marzo 2025.
Il Presidente estensore
Antonio Perinelli