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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 07/10/2025, n. 706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 706 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
Sent. n. 706/2025
N. 317/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE LAVORO composta dai magistrati Dott. Giovanni Casella Presidente Dott.ssa Maria Rosaria Cuomo Consigliere Dott.ssa Benedetta Pattumelli Consigliere rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza del Tribunale di VARESE n. 1/2025, estensore giudice DOTT.SSA GIORGIANA MANZO, discussa all'udienza del 24.9.2025 e promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. SIVIGLIA Parte_1 C.F._1
PI ), elettivamente domiciliato in REGGIO CALABRIA C.F._2
VIA CIMI nsore APPELLANTE CONTRO
), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del Ministro pro tempore APPELLATO CONTUMACE
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER LA PARTE APPELLANTE
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, previi gli incombenti di rito, in riforma parziale della sentenza n. 1/2025 pronunciata dal Tribunale di Varese, II Sez. Civile, in persona del Giudice Unico del Lavoro, Dr.ssa Georgiana MANZO resa nel giudizio recante il seguente RG n. 40/2024, pubblicata il 14.01.2025 e non notificata:
1. condannare il resistente all'integrale pagamento delle CP_1 spese di lite del giudizio d rado e che ammontano in assenza di compensazione ad € 1600,00, 2. condannare altresì, il Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro
[...] delle spese, diritti ed onorari di causa dell'odierno giudizio con attribuzione ex art. 93 c.p.c. al sottoscritto procuratore”.
______________
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 28.3.2025, proponeva impugnazione Parte_1 avverso la sentenza in epigrafe in la quale il TRIBUNALE di VARESE aveva accertato il suo diritto ad ottenere la “carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” per gli AA.SS. dal 2020/2021 al 2024/2025, nell'importo di € 500,00 per ciascuno di tali periodi.
Sotto l'aspetto fattuale, era stato rilevato nella motivazione come la ricorrente fosse stata docente a tempo determinato per la scuola secondaria di secondo grado, inserita nelle Graduatorie Provinciali delle Supplenze di Varese, ed avesse prestato servizi con contratto a tempo determinato full-time nei predetti anni scolastici.
Tanto premesso, ripercorso il quadro normativo e giurisprudenziale formatosi in materia, il primo Giudice aveva fatto proprio un precedente dello stesso
, secondo cui, attesa l'assimilabilità dei docenti a tempo determinato CP_2 con quelli a tempo indeterminato dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste ed in mancanza di ragioni oggettive a supporto della differenza di trattamento rispetto al riconoscimento della carta docente, la mera valorizzazione della natura temporanea del rapporto di lavoro, al fine di escludere i docenti precari dall'accesso al beneficio, aveva comportato una violazione del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro.
Il TRIBUNALE aveva disatteso l'eccezione di prescrizione quinquennale, sollevata dal convenuto ex art. 2948, numero 4) c.c., avendo CP_1 rilevato come avesse chiesto il riconoscimento del diritto oggetto di Pt_1 causa con rif gli AA.SS. intercorsi dal 2020/2021 al 2024/2025 e, pertanto, nel rispetto del termine estintivo quinquennale.
Quanto al requisito dell'attualità del servizio, di cui all'art. 3 co. 2 D.P.C.M. 28 novembre 2016, era stato rilevato in sentenza come la docente avesse sottoscritto, per l'A.S. 2024/2025, un contratto a tempo determinato, con decorrenza dal 1.9.2024 al 30.6.2025 (dalla stessa allegato all'istanza del 8.1.2025). Cont Per l'effetto il era stato condannato all'attribuzione della Carta Elettronica in favore della ricorrente per gli importi sopra indicati.
In ragione della complessità del quadro normativo di riferimento e degli interventi giurisprudenziali, anche comunitari, intervenuti in materia, il TRIBUNALE aveva disposto la compensazione delle spese processuali per la quota di metà ed aveva condannato l'Amministrazione convenuta – in base al principio di soccombenza – alla rifusione del residuo, quantificato, anche in considerazione della serialità della causa, in complessivi € 800,00 oltre oneri e accessori, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
2 Con un unico, articolato motivo di gravame, la pronuncia di primo grado veniva censurata in punto spese, per averne disposto la parziale compensazione in violazione agli artt. 91 e 92, comma II c.p.c., non essendosi realizzata, secondo l'appellante, alcuna delle ipotesi previste da quest'ultima disposizione di legge.
In particolare, ad avviso di il quadro normativo era sempre stato Pt_1 chiaro e la giurisprudenza interna, sia di merito che legittimità, aveva da tempo riconosciuto il diritto oggetto di causa, con orientamento univoco e pacifico.
Veniva altresì censurato il richiamo operato dalla sentenza alla serialità del contenzioso, inidonea a giustificare – secondo l'appellante – la compensazione delle spese, né la quantificazione delle stesse al di sotto dei valori minimi tabellari previsti ex lege, aventi natura inderogabile.
Nell'ottica del gravame, il andava, pertanto, condannato alla CP_1 rifusione integrale delle spese di lite nell'importo di € 1.600,00, oltre al rimborso per spese generali e accessori di legge, o comunque nella diversa misura riconosciuta di giustizia.
Pertanto, chiedeva che la Corte d'Appello, in parziale riforma della Pt_1 gravata sentenza, condannasse il resistente all'integrale rimborso CP_1 delle spese processuali del giudizi ado, nell'importo sopra indicato, e di quelle del procedimento di secondo grado, con attribuzione al procuratore ex art. 93 c.p.c..
All'udienza del 24.9.2025, nella dichiarata contumacia del CP_1 appellato, la causa veniva decisa come da dispositivo in calce trascritto.
________________
L'appello è fondato e meritevole di accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
In difetto di alcun profilo di reciproca soccombenza, non sussistevano, ad avviso della Corte, i presupposti per la parziale compensazione delle spese della prima fase processuale, anche valutando la sentenza n. 77/2018, con cui la Corte Costituzionale ha ampliato il perimetro della compensazione, rispetto alla riduzione operata con DL 132/14, conv. in L. n. 162/14, consentendola – non solo nei casi di “assoluta novità della questione trattata” o di “mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti” - ma anche quando sussistono “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
Infatti, la questione oggetto di causa non appariva connotata da profili di assoluta novità, né da recenti mutamenti giurisprudenziali.
3 Né erano ravvisabili “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”, le quali – per condivisibile giurisprudenza – “devono avere riguardo a specifiche circostanze
o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con una formula generica inidonea a consentire il necessario controllo in sede di legittimità” (Cass. 22.10.2019, n. 26956; conf. Cass. n. 22310 del 2017, Cass. n. 14411 del 2016).
Gli specifici elementi richiesti dal Supremo Collegio non ricorrevano nel caso di specie, privo di caratteristiche di opinabilità o difficoltà di valutazione in fatto o in diritto, tali da giustificare la deroga al generale principio della soccombenza, correttamente posto a base del regolamento delle spese disposto in sentenza.
Si rileva che, sulle questioni sottoposte al giudizio di questo Collegio, la Corte d'Appello di Milano si è già espressa, in fattispecie del tutto analoga a quella oggetto del presente procedimento, con sentenza n. 282/2024, in base alle seguenti motivazioni:
“la statuizione oggetto del gravame viola l'art. 92 c.p.c., posto che la compensazione delle spese può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), nelle ipotesi di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, nonchè - per effetto della Corte Cost., sentenza 7 marzo 2018, n. 77 - nelle analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e in quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle ipotesi tipiche espressamente previste dall'art. 92 c.p.c., comma 2 (così Cass. ord. n. 4303/2020). Nel caso di specie, da un lato il è risultato totalmente soccombente CP_1 nel primo grado di giudizio, dall'altro la questione oggetto di causa, come correttamente rilevato dall'appellante, al momento della decisione vedeva già intervenute numerose decisioni di merito, anche di questa Corte, nonchè del Consiglio di Stato (con sentenza 16 marzo 2022, n. 1842) e financo della Corte di Giustizia Europea (C-450/21), sicché non può certo affermarsi versarsi in una ipotesi di assoluta novità della questione trattata. Ne consegue che il capo della sentenza che ha pronunciato la compensazione delle spese di lite deve essere riformato ed, in applicazione del generale principio della soccombenza, il va CP_1 condannato a rifondere le spese di lite del primo grado di giudizio”.
La motivazione, come sopra richiamata anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., viene integralmente condivisa da questo Collegio.
Va in proposito ricordato che “la sentenza di merito può essere motivata mediante rinvio ad altro precedente dello stesso ufficio, in quanto il riferimento ai precedenti conformi contenuto nell'art. 118 disp. att. cpc non deve intendersi limitato ai precedenti di legittimità, ma si estende anche a quelli di merito, ricercandosi per tale via il beneficio di schemi decisionali già compiuti per casi identici o per la risoluzione di identiche questioni, nell'ambito di un più
4 ampio disegno di riduzione dei tempi del processo civile” (Cass. n. 17640/2016; conf. Cass. Ord. 20.10.2021, n. 29017).
In virtù delle argomentazioni tutte che precedono, in parziale riforma della gravata sentenza n. 1/2025, il Controparte_1 va condannato all'integrale rifus Parte_1 del primo grado di giudizio, liquidate nell'importo pari a complessivi € 1.600,00, oltre rimborso forfetario e oneri di Legge, con distrazione in favore del Difensore antistatario.
Giova in proposito evidenziare come la quantificazione, in tale misura, del complessivo ammontare delle spese di primo grado ad opera del TRIBUNALE non abbia formato oggetto di specifica censura da parte dell'odierna appellante, che lo ha espressamente indicato quale importo richiesto, al titolo in esame, nelle conclusioni formulate in calce all'atto di impugnazione.
La pronuncia del TRIBUNALE merita, nel resto, conferma.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del DM 13.8.2022 n. 147, in ragione del valore della controversia (con riferimento alla questione oggetto di appello, limitata alla compensazione della quota di metà delle spese processuali, pari ad € 800,00), del suo grado di complessità, dell'assenza di attività istruttoria nella presente fase del giudizio, nonché dell'incremento ex art. 4, comma 1 bis DM 55/2014 (attesa la presenza di collegamenti ipertestuali) seguono la soccombenza.
Le spese, come sopra quantificate, vanno distratte in favore del Difensore, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza n. 1/2025 del Tribunale di VARESE, condanna il all'integrale Controparte_1 rifusione, in favore di delle spese del primo grado di giudizio, Parte_1 liquidate in complessivi € 1.600,00, oltre rimborso forfetario e oneri di Legge, con distrazione in favore del Difensore antistatario;
conferma nel resto;
condanna l'appellato a rifondere all'appellante le spese della presente fase processuale, liquidate in complessivi € 438,10, oltre rimborso forfetario e oneri di Legge, con distrazione in favore del Difensore antistatario.
Così deciso in Milano, 24/09/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente (Benedetta Pattumelli) (Giovanni Casella)
5
N. 317/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE LAVORO composta dai magistrati Dott. Giovanni Casella Presidente Dott.ssa Maria Rosaria Cuomo Consigliere Dott.ssa Benedetta Pattumelli Consigliere rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza del Tribunale di VARESE n. 1/2025, estensore giudice DOTT.SSA GIORGIANA MANZO, discussa all'udienza del 24.9.2025 e promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. SIVIGLIA Parte_1 C.F._1
PI ), elettivamente domiciliato in REGGIO CALABRIA C.F._2
VIA CIMI nsore APPELLANTE CONTRO
), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del Ministro pro tempore APPELLATO CONTUMACE
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER LA PARTE APPELLANTE
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, previi gli incombenti di rito, in riforma parziale della sentenza n. 1/2025 pronunciata dal Tribunale di Varese, II Sez. Civile, in persona del Giudice Unico del Lavoro, Dr.ssa Georgiana MANZO resa nel giudizio recante il seguente RG n. 40/2024, pubblicata il 14.01.2025 e non notificata:
1. condannare il resistente all'integrale pagamento delle CP_1 spese di lite del giudizio d rado e che ammontano in assenza di compensazione ad € 1600,00, 2. condannare altresì, il Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro
[...] delle spese, diritti ed onorari di causa dell'odierno giudizio con attribuzione ex art. 93 c.p.c. al sottoscritto procuratore”.
______________
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 28.3.2025, proponeva impugnazione Parte_1 avverso la sentenza in epigrafe in la quale il TRIBUNALE di VARESE aveva accertato il suo diritto ad ottenere la “carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” per gli AA.SS. dal 2020/2021 al 2024/2025, nell'importo di € 500,00 per ciascuno di tali periodi.
Sotto l'aspetto fattuale, era stato rilevato nella motivazione come la ricorrente fosse stata docente a tempo determinato per la scuola secondaria di secondo grado, inserita nelle Graduatorie Provinciali delle Supplenze di Varese, ed avesse prestato servizi con contratto a tempo determinato full-time nei predetti anni scolastici.
Tanto premesso, ripercorso il quadro normativo e giurisprudenziale formatosi in materia, il primo Giudice aveva fatto proprio un precedente dello stesso
, secondo cui, attesa l'assimilabilità dei docenti a tempo determinato CP_2 con quelli a tempo indeterminato dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste ed in mancanza di ragioni oggettive a supporto della differenza di trattamento rispetto al riconoscimento della carta docente, la mera valorizzazione della natura temporanea del rapporto di lavoro, al fine di escludere i docenti precari dall'accesso al beneficio, aveva comportato una violazione del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro.
Il TRIBUNALE aveva disatteso l'eccezione di prescrizione quinquennale, sollevata dal convenuto ex art. 2948, numero 4) c.c., avendo CP_1 rilevato come avesse chiesto il riconoscimento del diritto oggetto di Pt_1 causa con rif gli AA.SS. intercorsi dal 2020/2021 al 2024/2025 e, pertanto, nel rispetto del termine estintivo quinquennale.
Quanto al requisito dell'attualità del servizio, di cui all'art. 3 co. 2 D.P.C.M. 28 novembre 2016, era stato rilevato in sentenza come la docente avesse sottoscritto, per l'A.S. 2024/2025, un contratto a tempo determinato, con decorrenza dal 1.9.2024 al 30.6.2025 (dalla stessa allegato all'istanza del 8.1.2025). Cont Per l'effetto il era stato condannato all'attribuzione della Carta Elettronica in favore della ricorrente per gli importi sopra indicati.
In ragione della complessità del quadro normativo di riferimento e degli interventi giurisprudenziali, anche comunitari, intervenuti in materia, il TRIBUNALE aveva disposto la compensazione delle spese processuali per la quota di metà ed aveva condannato l'Amministrazione convenuta – in base al principio di soccombenza – alla rifusione del residuo, quantificato, anche in considerazione della serialità della causa, in complessivi € 800,00 oltre oneri e accessori, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
2 Con un unico, articolato motivo di gravame, la pronuncia di primo grado veniva censurata in punto spese, per averne disposto la parziale compensazione in violazione agli artt. 91 e 92, comma II c.p.c., non essendosi realizzata, secondo l'appellante, alcuna delle ipotesi previste da quest'ultima disposizione di legge.
In particolare, ad avviso di il quadro normativo era sempre stato Pt_1 chiaro e la giurisprudenza interna, sia di merito che legittimità, aveva da tempo riconosciuto il diritto oggetto di causa, con orientamento univoco e pacifico.
Veniva altresì censurato il richiamo operato dalla sentenza alla serialità del contenzioso, inidonea a giustificare – secondo l'appellante – la compensazione delle spese, né la quantificazione delle stesse al di sotto dei valori minimi tabellari previsti ex lege, aventi natura inderogabile.
Nell'ottica del gravame, il andava, pertanto, condannato alla CP_1 rifusione integrale delle spese di lite nell'importo di € 1.600,00, oltre al rimborso per spese generali e accessori di legge, o comunque nella diversa misura riconosciuta di giustizia.
Pertanto, chiedeva che la Corte d'Appello, in parziale riforma della Pt_1 gravata sentenza, condannasse il resistente all'integrale rimborso CP_1 delle spese processuali del giudizi ado, nell'importo sopra indicato, e di quelle del procedimento di secondo grado, con attribuzione al procuratore ex art. 93 c.p.c..
All'udienza del 24.9.2025, nella dichiarata contumacia del CP_1 appellato, la causa veniva decisa come da dispositivo in calce trascritto.
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L'appello è fondato e meritevole di accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
In difetto di alcun profilo di reciproca soccombenza, non sussistevano, ad avviso della Corte, i presupposti per la parziale compensazione delle spese della prima fase processuale, anche valutando la sentenza n. 77/2018, con cui la Corte Costituzionale ha ampliato il perimetro della compensazione, rispetto alla riduzione operata con DL 132/14, conv. in L. n. 162/14, consentendola – non solo nei casi di “assoluta novità della questione trattata” o di “mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti” - ma anche quando sussistono “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
Infatti, la questione oggetto di causa non appariva connotata da profili di assoluta novità, né da recenti mutamenti giurisprudenziali.
3 Né erano ravvisabili “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”, le quali – per condivisibile giurisprudenza – “devono avere riguardo a specifiche circostanze
o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con una formula generica inidonea a consentire il necessario controllo in sede di legittimità” (Cass. 22.10.2019, n. 26956; conf. Cass. n. 22310 del 2017, Cass. n. 14411 del 2016).
Gli specifici elementi richiesti dal Supremo Collegio non ricorrevano nel caso di specie, privo di caratteristiche di opinabilità o difficoltà di valutazione in fatto o in diritto, tali da giustificare la deroga al generale principio della soccombenza, correttamente posto a base del regolamento delle spese disposto in sentenza.
Si rileva che, sulle questioni sottoposte al giudizio di questo Collegio, la Corte d'Appello di Milano si è già espressa, in fattispecie del tutto analoga a quella oggetto del presente procedimento, con sentenza n. 282/2024, in base alle seguenti motivazioni:
“la statuizione oggetto del gravame viola l'art. 92 c.p.c., posto che la compensazione delle spese può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), nelle ipotesi di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, nonchè - per effetto della Corte Cost., sentenza 7 marzo 2018, n. 77 - nelle analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e in quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle ipotesi tipiche espressamente previste dall'art. 92 c.p.c., comma 2 (così Cass. ord. n. 4303/2020). Nel caso di specie, da un lato il è risultato totalmente soccombente CP_1 nel primo grado di giudizio, dall'altro la questione oggetto di causa, come correttamente rilevato dall'appellante, al momento della decisione vedeva già intervenute numerose decisioni di merito, anche di questa Corte, nonchè del Consiglio di Stato (con sentenza 16 marzo 2022, n. 1842) e financo della Corte di Giustizia Europea (C-450/21), sicché non può certo affermarsi versarsi in una ipotesi di assoluta novità della questione trattata. Ne consegue che il capo della sentenza che ha pronunciato la compensazione delle spese di lite deve essere riformato ed, in applicazione del generale principio della soccombenza, il va CP_1 condannato a rifondere le spese di lite del primo grado di giudizio”.
La motivazione, come sopra richiamata anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., viene integralmente condivisa da questo Collegio.
Va in proposito ricordato che “la sentenza di merito può essere motivata mediante rinvio ad altro precedente dello stesso ufficio, in quanto il riferimento ai precedenti conformi contenuto nell'art. 118 disp. att. cpc non deve intendersi limitato ai precedenti di legittimità, ma si estende anche a quelli di merito, ricercandosi per tale via il beneficio di schemi decisionali già compiuti per casi identici o per la risoluzione di identiche questioni, nell'ambito di un più
4 ampio disegno di riduzione dei tempi del processo civile” (Cass. n. 17640/2016; conf. Cass. Ord. 20.10.2021, n. 29017).
In virtù delle argomentazioni tutte che precedono, in parziale riforma della gravata sentenza n. 1/2025, il Controparte_1 va condannato all'integrale rifus Parte_1 del primo grado di giudizio, liquidate nell'importo pari a complessivi € 1.600,00, oltre rimborso forfetario e oneri di Legge, con distrazione in favore del Difensore antistatario.
Giova in proposito evidenziare come la quantificazione, in tale misura, del complessivo ammontare delle spese di primo grado ad opera del TRIBUNALE non abbia formato oggetto di specifica censura da parte dell'odierna appellante, che lo ha espressamente indicato quale importo richiesto, al titolo in esame, nelle conclusioni formulate in calce all'atto di impugnazione.
La pronuncia del TRIBUNALE merita, nel resto, conferma.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del DM 13.8.2022 n. 147, in ragione del valore della controversia (con riferimento alla questione oggetto di appello, limitata alla compensazione della quota di metà delle spese processuali, pari ad € 800,00), del suo grado di complessità, dell'assenza di attività istruttoria nella presente fase del giudizio, nonché dell'incremento ex art. 4, comma 1 bis DM 55/2014 (attesa la presenza di collegamenti ipertestuali) seguono la soccombenza.
Le spese, come sopra quantificate, vanno distratte in favore del Difensore, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza n. 1/2025 del Tribunale di VARESE, condanna il all'integrale Controparte_1 rifusione, in favore di delle spese del primo grado di giudizio, Parte_1 liquidate in complessivi € 1.600,00, oltre rimborso forfetario e oneri di Legge, con distrazione in favore del Difensore antistatario;
conferma nel resto;
condanna l'appellato a rifondere all'appellante le spese della presente fase processuale, liquidate in complessivi € 438,10, oltre rimborso forfetario e oneri di Legge, con distrazione in favore del Difensore antistatario.
Così deciso in Milano, 24/09/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente (Benedetta Pattumelli) (Giovanni Casella)
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