Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 17/04/2025, n. 1735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1735 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIAN
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DICATANIA
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Federica Amoroso in seguito all'udienza del
17 aprile 2025 sostituita dal deposito di note scritte ha pronunciato, visto l'articolo 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7793/ 2024 R.G. promossa da rappresentato e difeso dall' avv. Antonio Spina come da Parte 1
procura in atti;
-ricorrente-
contro in persona del suo legale rappresentante pro Controparte 1
tempore rappresentato e difeso dall'avv. Livia Gaezza come da procura in atti;
oggetto: opposizione ad ATP
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 5 agosto 2024 il a ricorrente in epigrafe indicato esponeva: di svolgere attività lavorativa con le mansioni di “Operaio di produzione presso ditta di confetture come addetto alla catena di montaggio" e risultare affetto da: "Pregresso
incidente stradale (Aprile 2022) con diagnosi di trauma cranico con ematoma subdurale temporo-fronto-parietale a sn, focolaio lacero contusivo temporale bilaterale e pa-rietale destra;
Multiple fratture della teca cranica, del massiccio facciale e basicranio ed emotimpano;
Frattura clavicola destra;
Intervento chirurgi-co di evacuazione di ematoma;
Sindrome epilettica conseguente ad esiti di pregresso versamento ematico e grave trauma cranico;
Deficit neurocognitivo con rallentamento ideomotorio;
Marcato deficit della autonomie prevalentemente di tipo complesso;
Grave disturbo dell'adattamento con ansia e umore depresso;
Patologia psichia-trica in diretta correlazione ad un grave trauma cranico";
di avere presentato, in data 05.08.2022, domanda al fine di ottenere il riconoscimento della condizione di soggetto affetto da infermità tali da determinare una permanente riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini personali
(art. 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222), chiedendo il riconoscimento del diritto a percepire l'assegno ordinario di invalidità;
che, con lettera del 04.10.2022, 1' CP_1 rigettava la domanda diretta ad ottenere l'assegno ordinaria di invalidità, ex legge n.222/84, ed avverso tale provvedimento di diniego ha presentato in data 25.10.2022 ricorso in via amministrativa il quale è rimasto privo di riscontro di avere proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c innanzi al
Tribunale di Catania iscritto al N.R.G 252/2024;
che all'esito dell'accertamento espletato in ATP il nominato consulente riteneva il ricorrente soggetto affetto da patologie tali da non ridurre la sua capacità lavorativa in attività confacenti alle sue attitudini personali in misura superiore ai due terzi, negando così il beneficio economico richiesto;
di avere proposto avverso le predette conclusioni formale dissenso;
che, infatti, le risultanze della CTU dovevano ritenersi erronee perché volte a sottostimare il quadro patologico complessivo del ricorrente e, in particolare, dovevano ritenersi carenti in quanto il CTU si era limitato ad affermare, in sede di Anamnesi lavorativa, che il sig.
Pt 1 svolge le mansioni di “Operaio di produzione presso ditta di confetture come addetto alla catena di montaggio". Senza nessuna ulteriore indagine e/o approfondimento;
che le doglianze relative alla CTU erano state esplicitate dal CTP come indicato in ricorso ove tali rilievi erano testualmente richiamati;
che, in particolare, il CTU non aveva tenuto adeguatamente conto della gravità del complesso di patologie da cui il ricorrente risulta affetto con riferimento alle affezioni ed ai disturbi afferenti la sfera neurologica ed alla origine eziologica di siffatti disturbi, limitandosi ad una valutazione soltanto parziale e superficiale, non avendo neppure dato riscontro alle osservazioni critiche di parte;
Sulla scorta di tutto quanto dedotto e argomentato nel ricorso introduttivo del giudizio concludeva chiedendo " Accertare e dichiarare, alla luce delle affezioni e patologie sussistenti, la permanente riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro del ricorrente in occupazioni confacenti alle proprie attitudini lavorative personali;
Accertare e dichiarare, conseguentemente, il diritto del ricorrente a percepire l'assegno ordinario di invalidità previsto dall'art. 1 della Legge 12 giu-gno
1984, n. 222, a decorrere dalla data della domanda amministrativa (05/08/2022), ovvero dalla diversa decorrenza che verrà accertata";
Instauratosi il contraddittorio si costituiva CP 1 spiegando difese volte al rigetto del ricorso.
La causa veniva istruita in via documentale e mediante rinnovo della CTU medico legale.
Ritenuta la causa matura per la decisione, in seguito all'udienza del giorno 17 aprile 2025, sostituita dal deposito di note scritte la causa viene decisa con la presente sentenza.
1. Va premessa la tempestività del ricorso proposto conformemente a quanto stabilito ai sensi del comma 6° dell'articolo 445 bis c.p.c entro 30 giorni dalla dichiarazione di dissenso alle conclusioni del CTU.
In via generale, sembra poi opportuno ricordare che l'accertamento tecnico preventivo ha come suo esclusivo oggetto la verifica della ricorrenza del requisito sanitario necessario per la prestazione assistenziale richiesta e così anche la fase di opposizione. In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità condivisa da questo giudice che, ribadendo come il procedimento per ATP abbia ad oggetto soltanto l'accertamento del requisito sanitario, ha osservato, con riferimento alla fase dell'opposizione, quanto segue: “Se invece una delle parti contesti le conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità, deve specificare i motivi della contestazione. Si svolge così una nuova fase contenziosa, ancora limitata "solo" alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (ricorrente)" (Cass. civ., sez. lav., n. 6084/2014).
2.Nel merito il ricorso non può trovare accoglimento per quanto di ragione.
Parte ricorrente ha agito in giudizio al fine di veder accertare il requisito sanitario necessario ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità civile.
Già nella fase di accertamento tecnico preventivo il nominato consulente aveva ritenuto, all'esito delle indagini peritali espletate, che la ricorrente non fosse in possesso dei requisiti sanitari utili al riconoscimento delle prestazioni assistenziali richieste. All'esito del rinnovo delle operazioni di consulenza il CTU nominato nel giudizio di merito ha formulato considerazioni analoghe ritenendo che il ricorrente affetto da "Deficit della memoria verbale ed episodica deficit attentivi e delle funzioni esecutive, disturbo dell'adattamento con ansia e umore depresso. Ipoacusia neurosensoriale orecchio destro. Deficit del IV nervo cranico che determina ipertropia destra in esito a politrauma da incidente stradale motociclistico con trauma cranico con ematoma subdurale temporo-fronto-parietale a sinistra focolaio lacero-contusivo temporale bilaterale e parietale destra frattura teca cranica massiccio facciale e basicranico emotimpano frattura clavicola destra e frattura XI e XII costa di destra. In trattamento con levetiracetam 250 mg" non è meritevole dell'assegno di invalidità ex art. 1 L. 222/84”.
Tale giudizio è da condividersi, dal momento che appare immune da evidenti errori, vizi logici o tecnici, risulta fondato su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti ed inoltre è sorretto da adeguata e convincente motivazione. Ciò anche con riferimento alla valutazione della documentazione medica prodotta da parte ricorrente in seguito ad accertamenti effettuati nel corso del giudizio ( pag. 12, 13 e 14 della relazione peritale in atti).
Per tutto quanto esposto e considerato, pertanto, il ricorso va rigettato.
Avuto riguardo alla dichiarazione ex art 152 disp att. c.p.c in atti le spese del giudizio devono dichiararsi irripetibili.
Per le stesse motivazioni le spese di CTU, liquidate con separati decreti, vanno poste a carico di CP_1.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa;
rigetta il ricorso e per l'effetto conferma l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze indicate nella relazione del CTU depositata nell'ambito del procedimento per ATP ex art. 445 bis c.p.c. iscritto al n. R.G. 252/2024; spese irripetibili;
le spese della CTU espletata nel corso dell'accertamento tecnico preventivo e della consulenza tecnica espletata in questo giudizio sono poste a carico di CP_1 e liquidate come da separati decreti
Catania, 17/04/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Federica Amoroso