Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 07/06/2025, n. 1026 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1026 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Vincenzo Lo Feudo, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 199/2024 RGAC TRA
rappresentata e difesa dall'avv. EGIDIO TUCCI Parte_1
ricorrente E in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_1 difesa dall'avv. ROBERTO GARRITANO
resistente Oggetto: competenze di lavoro FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ritualmente notificato la IG.ra conveniva in Parte_1 giudizio la società deducendo di aver lavorato alle Controparte_1 dipendenze della convenuta dal 26.11.2016 al 19.06.2023, giorno nel quale aveva rassegnato le dimissioni. Aggiungeva che dopo un periodo d'apprendistato era stata assunta a tempo indeterminato con mansioni di pizzaiola, svolgendo le prestazioni lavorative dalle ore 17:00 alle ore 22:00. Deduceva di essere creditrice del datore di lavoro della retribuzione relativa al mese di giugno 2023 in cui ha lavorato per 17 giorni e del trattamento di fine rapporto, mai corrisposto. Concludeva chiedendo: “Accertare e declarare che la ricorrente ha lavorato, con le mansioni indicate in narrativa, alle dipendenze della società resistente dal 26.11.2016 al 19.6.2023, giorno nel quale s'è dimessa;
accertare e declarare che la resistente non ha corrisposto la retribuzione di giugno 2023 (gg. 17), pari a € 500,
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È infondata la preliminare eccezione di nullità della domanda. Come costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, nel rito del lavoro, il quale notoriamente si ispira ai principi dell'oralità, della concentrazione e dell'immediatezza, l'esigenza di rispettare tali principi, evidentemente finalizzati ad accelerare i tempi del processo in ragione degli interessi coinvolti, impone la completezza dell'atto introduttivo allo scopo di consentire al giudice, sin dall'udienza ex art. 420 c.p.c., una compiuta conoscenza delle problematiche della cui soluzione è investito, anche ai fini di un interrogatorio libero condotto in modo esaustivo, vista la sua strumentalità rispetto ad una possibile equa conciliazione. Al di là di tale profilo, le ragioni sottese alla completezza del ricorso, necessaria per consentire al convenuto un effettivo esercizio del diritto di difesa e per favorire la speditezza del processo, chiariscono perché la sua nullità per mancanza o insufficienza degli elementi di cui ai nn. 3 e 4 dell'art. 414 c.p.c. non sia suscettibile di sanatoria neanche per effetto della costituzione della controparte e neanche in caso di sua difesa, per le limitazioni derivanti dall'incertezza della domanda (cfr. Cass., sez. Lavoro, n. 2304/2004. La Suprema Corte ha affermato il principio secondo cui “Nel rito del lavoro, la nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione delle ragioni, 2 di fatto e di diritto, sulle quali essa si fonda ricorre allorché sia assolutamente impossibile l'individuazione dell'uno o dell'altro elemento attraverso l'esame complessivo dell'atto, perché in tal caso il convenuto non è posto in condizione di predisporre la propria difesa né il giudice di conoscere l'esatto oggetto del giudizio” (cfr. Cass. n. 19009/2018). Nel caso in esame l'atto introduttivo del giudizio contiene una sufficiente indicazione degli elementi di fatto e di diritto su cui la domanda è fondata, avendo la parte ricorrente indicato il periodo e l'orario di lavoro, le mansioni svolte, gli specifici crediti retributivi rimasti insoddisfatti, le fonti normative dei diritti azionati.
Nel merito il ricorso è fondato e deve trovare accoglimento per quanto di ragione. Come è noto, spetta alla parte che avanza una domanda giudiziale l'onere di provare i fatti costitutivi della domanda stessa;
tanto in base al principio generale fissato all'art. 2697 c.c. secondo il quale “chi vuol far valere un diritto deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”. In applicazione di tale principio, nelle controversie di lavoro, spetta al lavoratore l'onere di provare la quantità e la qualità della attività lavorativa prestata, mentre compete al datore di lavoro dimostrare di avere retribuito detta attività nella misura dovuta in base alla legge ed al contratto di lavoro. Si premette che non sono in contestazione il periodo di lavoro e le mansioni svolte dalla lavoratrice ricorrente, risultanti dalla documentazione in atti (contratto di apprendistato, buste paga, modulo di recesso dal rapporto di lavoro). Rilevato che dalla prova per testi non è emerso che la ricorrente abbia lavorato più delle 24 ore risultanti dal contratto di lavoro, il CTU ha calcolato che la IG.ra è creditrice della somma di euro 559,92 a Pt_1 titolo di retribuzione relativa al mese di giugno 2023 e di euro 3.417,01 a titolo di trattamento di fine rapporto. Il computo eseguito dal CTU è corretto in quanto fondato sulle previsioni del CCNL per i dipendenti di pubblici esercizi applicato dal datore di lavoro e sui parametri relativi al IV livello (risultante dalle buste paga
3 prodotte e dallo stesso contratto di apprendistato) tenuto conto di un orario pari a 24 ore settimanali. La mancanza della busta paga relativa al mese di giugno 2023 (non emessa dal datore di lavoro) non inficia evidentemente il computo effettuato dal CTU, perché, come detto, rispondente ai parametri del CCNL per i dipendenti di pubblici esercizi. Non vi è in atti alcuna prova dell'avvenuta corresponsione dell'importo calcolato dal CTU, attesa l'inidoneità delle buste paga (nel caso di specie neanche sottoscritte) a fornire tale riscontro: “La sottoscrizione "per ricevuta" apposta dal lavoratore alla busta paga non implica, in maniera univoca, l'effettivo pagamento della somma ivi indicata, sicché la regolare tenuta della relativa documentazione da parte del datore di lavoro non determina alcuna conseguenza circa gli oneri probatori gravanti sulle parti” (Cass., Sez. L. n. 10306/2018). La società convenuta dovrà, pertanto, corrispondere la somma di euro 3.976,93, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c. dalla data di insorgenza dei crediti e fino all'integrale sodisfo. Le spese di lite, compensate al 30% atteso l'esito complessivo del giudizio, seguono la soccombenza, come di norma. Parimenti le spese di CTU, liquidate con separato decreto, devono porsi a carico della società Controparte_1
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso, condanna la società in Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., a corrispondere alla ricorrente la somma di euro 3.976,93, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c., dalla data di maturazione dei singoli crediti e fino al soddisfo. Condanna la società in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., alla rifusione delle spese di lite che, già compensate al 30%, liquida in euro 1.886,50, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge. Pone a carico della società convenuta le spese di CTU, liquidate con separato decreto. Cosenza, 07/06/2025 IL GIUDICE dott. Vincenzo Lo Feudo
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