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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 02/05/2025, n. 351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 351 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 147/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Maria Rosaria Cuomo Presidente dr. Serena Sommariva Consigliere rel. dr. Laura Bove Consigliere
all'udienza del 15.4.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 147/2025 di R.G. promossa in riassunzione ex art. 392 c.p.c. da
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. Vincenzo Reale e domicilio eletto presso il suo studio di MI, viale Stefini, 2,
-ricorrente in riassunzione- contro
P. VA , in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_1 P.VA_1
sede in MI, via Melchiorre Gioia, 70, PEC: Email_1
-convenuta contumace-
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di MI, sezione lavoro, contrariis rejectis, alla luce del principio di diritto enunciato nel giudizio R.G.N. 11655/2022, con la sentenza n.
2346/2025, emessa in data 06/11/2024 e pubblicata in data 31/01/2025, a seguito della cassazione della sentenza n. 79/2022 R.G.N.1230/2021 della Corte d'Appello di MI, sezione lavoro, pubblicata in data 24/03/2022, così giudicare:
In parziale riforma della sentenza n. 79/2022 R.G.N. 1230/2021:
1. ferma la già definitivamente accertata e dichiarata nullità del contratto di lavoro a tempo determinato de quo per la mancanza della forma scritta e la sussistenza di un rapporto di lavoro pagina 1 di 10 subordinato a tempo indeterminato e a tempo pieno tra il ricorrente e la società convenuta sin dal 6 giugno 2019, con ogni conseguenza di legge, nonché definitivamente accertato che la cessazione del rapporto di lavoro sia rimasta parimenti priva di formalizzazione per iscritto, essendo di fatto avvenuta nella data della prevista scadenza del contratto dichiarato nullo;
2. accertata e dichiarata la nullità o annullabilità o inefficacia o, comunque, l'illegittimità del licenziamento orale intimato al ricorrente, tale dovendosi ritenere la chiusura del rapporto di lavoro alla data dell'8 agosto 2019, ascrivibile alla volontà datoriale, come risulta dalla comunicazione al
Centro Impiego di MI;
conseguentemente:
a) ordinare alla ai sensi dell'art. 2, comma 1 e 2 del D.lgs. 23/2015 di reintegrare il Controparte_1
ricorrente nel posto di lavoro precedentemente occupato, oltre a risarcirgli il danno subito, stabilendo
a tal fine un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, retribuzione ammontante ad euro 1.059,80, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione ed in ogni caso nella misura non inferiore a cinque mensilità di retribuzione (euro 1.059,80 x 13/12 x 5 = euro 5.740,58), oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.
b) condannare la oltre al rimborso delle spese del giudizio di Cassazione, del Controparte_1 contributo unificato pari ad € 474,00 versato per il giudizio di Cassazione, delle spese dei precedenti gradi di giudizio, nonché del presente giudizio ex art. 392 c.p.c, da distrarsi a favore dello scrivente difensore antistatario.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso introduttivo del processo di primo grado, depositato in data 18.11.2019, l'odierno ricorrente in riassunzione ha convenuto innanzi al Tribunale di MI la Controparte_1
esponendo:
- di aver iniziato a prestare attività lavorativa per la convenuta a decorrere dal 31.5.2019 quale aiuto cuoco, svolgendo mansioni riconducibili al sesto livello super del CCNL Pubblici
Esercizi, presso il ristorante Otium di MI, via Santa Maria Segreta, dove aveva proseguito a lavorare sino al 28.6.2019, quando era stato spostato presso il ristorante Bottega Ghiotta di
MI, Corso Sempione, 5;
- di aver sempre osservato un orario lavorativo di 68 ore settimanali dalle 9.30 alle 15.30 e dalle
18.00 alle 0.30 dal lunedì al sabato;
- di aver percepito la somma di euro 983,00 per la mensilità di giugno 2019 in data 15.7.2019;
pagina 2 di 10 - di aver richiesto, con PEC del proprio precedente legale, la consegna di copia del contratto di lavoro a tempo indeterminato dallo stesso non ancora sottoscritto, nonché la busta paga del mese di giugno 2019;
- che la aveva risposto con e-mail del 19.7.2019 tramite il consulente del Controparte_1
lavoro, chiedendo la fissazione di un appuntamento per risolvere ogni inconveniente;
- di essersi assentato per malattia debitamente certificata dal 2 all'8 agosto 2019;
- di aver ricevuto, in data 6.8.2019, una raccomandata datata 2.8.2019 nella quale la datrice di lavoro sosteneva che lo stesso si sarebbe rifiutato di sottoscrivere la documentazione relativa al rapporto di lavoro e la ricevuta di consegna della busta paga di giugno 2019 e, ammonitolo che tale comportamento non sarebbe stato ulteriormente tollerato, lo invitava a restituirle la comunicazione sottoscritta per ricevute e presa visione della lettera stessa;
- che, successivamente a tale missiva, non gli era stata più consentita la ripresa del servizio, sostenendo la Società che il rapporto era sorto a tempo determinato in data 6.6.2019 ed era cessato in data 8.8.2019, come da comunicazione inoltrata dalla datrice di lavoro in data
1.8.2019 al Centro per l'Impiego di MI (doc. 1 fascicolo primo grado ric.);
- di aver impugnato il contratto a termine e il licenziamento (tale dovendosi intendere la chiusura del rapporto di lavoro e la mancata accettazione della prestazione lavorativa) con pec del legale del 5.9.2019.
Ciò premesso, il ricorrente ha chiesto di: 1) dichiarare la nullità del contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. 15/6/2015 n. 81 per mancanza della forma scritta e, comunque, perché preceduto dall'inizio della prestazione lavorativa, con conseguente accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dal 6.6.2019; 2) dichiarare la nullità del licenziamento orale, tale dovendosi ritenere la chiusura del rapporto alla data dell'8 agosto
2019, comunicata in data 1/8/2019, al “Centro Impiego di MI” e, comunque, il rifiuto di ricevere la prestazione lavorativa;
3) ordinare la reintegra nel posto di lavoro precedentemente occupato, oltre al risarcimento del danno mediante pagamento di un'indennità commisurata alla retribuzione base di euro
1.579,92 (euro 1.354,22 x 14/12) prevista per il sesto livello super del CCNL Pubblici Esercizi dal licenziamento all'effettiva reintegrazione e, in ogni caso, in misura non inferiore a 5 mensilità, oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;
il pagamento delle retribuzioni ordinarie (euro
1.933,77) e straordinarie (euro 1.012,869), pretese, queste ultime, alle quali ha poi rinunciato, maturate e non corrisposte, quantificate sulla base dei minimi tabellari previsti dal sopra richiamato CCNL per il livello 6 super, per il periodo dal 6.6.2019 all'8.6.2019, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria;
in subordine di dichiarare che il contratto non si era mai validamente risolto e,
pagina 3 di 10 conseguentemente, di condannare la Società convenuta alla sua riammissione in servizio e al pagamento a titolo risarcitorio delle retribuzioni maturate dall'8.8.2019 alla riammissione;
in ulteriore subordine, di dichiarare la conversione ex tunc del contratto di lavoro a termine in contratto di lavoro a tempo indeterminato e di ordinare, quindi, la ricostituzione del rapporto di lavoro illegittimamente interrotto e la sua riammissione in servizio, con condanna della convenuta al pagamento di un'indennità risarcitoria ex art. 28, comma 2, D. lgs. n. 81/2015, compresa tra le 2,5 e le 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del T.F.R. (al tallone sopra indicato); il tutto con vittoria di spese, da distrarre in favore del difensore antistatario.
La Società si è costituita, resistendo al ricorso avversario e sostenendo, in particolare, che la mancata sottoscrizione del contratto era dipesa dallo stesso dipendente e che non poteva trattarsi di licenziamento in quanto l'interruzione del rapporto lavorativo era stata diretta conseguenza dello scadere del termine in precedenza fissato, con conseguente applicabilità, al più, della tutela indennitaria di cui all'art. 28, comma 2, D. lgs. n. 81/2015 nella misura minima di 2,5 mensilità parametrate al livello D2 del CCNL Turismo Agenzie di Viaggi e Pubblici Esercizi “Ampit”, avendo la stessa prestato adesione a tale associazione sindacale.
Il Tribunale di MI, con sentenza n. 416/2021, ritenuto irrilevante l'assunto difensivo della Società circa il rifiuto opposto dal lavoratore alla formalizzazione del rapporto, là dove, anche ove così fosse stato, la stessa avrebbe dovuto rifiutarne la prestazione, ha dichiarato la nullità del contratto a tempo determinato stipulato tra le parti, per difetto della necessaria forma scritta, la conseguente sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato a far tempo dal 6 giugno 2019 e l'inefficacia del licenziamento con conseguente diritto del ricorrente alla reintegrazione nel posto di lavoro e condanna della Società al risarcimento del danno, commisurato ad un'indennità mensile pari a euro 1.579,92 dal licenziamento all'effettiva reintegrazione, detratto l'aliunde perceptum, allo stato pari a euro 19.120,25, oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e della somma di euro 1.933,77 a titolo di differenze retributive, con interessi e rivalutazione monetaria dalle scadenze al saldo e con rifusione delle spese in favore del ricorrente, liquidate in complessivi euro 3.500,00 per compensi, oltre accessori e distratte in favore del difensore antistatario ex art. 93 c.p.c.
La sentenza di primo grado è stata appellata dalla Società, con la proposizione di tre motivi d'appello.
Con il primo motivo d'appello la 18 ha criticato la declaratoria di “nullità del contratto” a CP_1
tempo determinato intercorso tra le parti per mancanza di forma scritta, sostenendo che il primo giudice non aveva considerato in modo adeguato che la mandata formalizzazione per iscritto del contratto era dovuta allo stesso che si era rifiutato di sottoscriverlo. Parte_1
pagina 4 di 10 Con il secondo motivo d'appello la Società ha censurato l'accertamento del Tribunale in ordine al licenziamento orale, sostenendo che la cessazione del rapporto era riconducibile alla mancata presentazione sul posto di lavoro del lavoratore, poiché a suo avviso “consapevole della scadenza del proprio contratto”, con conseguente applicazione del regime di cui all'art. 28 D. lgs. n. 81/2015 e rideterminazione del risarcimento nella misura minima di 2,5 mensilità.
Con il terzo motivo d'appello ha contestato l'inquadramento contrattuale riconosciuto al lavoratore dal
Tribunale, sulla base del CCNL PUBBLICI ESERCIZI, anziché del CCNL TURISMO AGENZIE DI
VIAGGI E PUBBLICI ESERCIZI ANPIT applicabile al caso di specie, in ragione dell'appartenenza della datrice di lavoro all'associazione stipulante. La società ha stigmatizzato, nel contempo, il riconoscimento del livello VI, operato dalla sentenza in favore del ricorrente in primo grado, senza l'espletamento d'istruttoria volta ad accertare il contenuto delle mansioni effettivamente espletate nel corso del rapporto. Le stesse, secondo l'appellante, non rientravano nella relativa declaratoria, in mancanza del necessario requisito della pluriennale esperienza, come evidenziato dal certificato storico dal quale non risultava in capo al lavoratore alcuna precedente analoga occupazione.
Pertanto, l'appellante ha chiesto alla Corte d'Appello, in riforma dell'impugnata sentenza e previa sospensione della sua efficacia esecutiva, di rigettare le domande svolte dal ricorrente in primo grado e di condannarlo alla restituzione di ogni somma percepita in forza della stessa, anche a titolo di spese legali.
In via subordinata, la 18 ha chiesto di limitare la condanna, emessa a suo carico dal CP_1
Tribunale, alla sola indennità onnicomprensiva di cui all'art. 28 del D. Lgs. 81/2015, nella misura minima di 2,5 mensilità, calcolate sulla base della retribuzione prevista per l'inquadramento D2 dal
CCNL TURISMO AGENZIE DI VIAGGI E PUBBLICI ESERCIZI “AMPIT”, pari ad € 1.059,80 mensili lordi, con conseguente condanna dell'appellato alla restituzione dell'eccedenza.
L'appellato si è costituito sia per la sospensiva che per il merito, chiedendo il rigetto dell'impugnazione avversaria, con condanna della controparte alla rifusione delle spese processuali.
La Corte d'appello di MI, con sentenza n. 79/2022, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha rigettato il primo motivo d'appello (relativo alla dichiarazione di nullità del contratto a tempo determinato e alla sua conversione in contratto a tempo indeterminato), accogliendo i restanti due motivi.
Nello specifico, la Corte d'appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado: 1) ha ridotto la condanna emessa dal Tribunale nei confronti della società al minore importo di € 1.159,19 lordi quanto alle differenze retributive (pacifiche, in quanto riconosciute dalla stessa datrice di lavoro sulla base delle buste paga prodotte sub doc. 10); 2) ha ordinato la riammissione in servizio del lavoratore pagina 5 di 10 appellato e condannato la società a corrispondergli un'indennità pari a 3 mensilità della retribuzione mensile pari a € 1.059,80, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dall'11.2.2021 al saldo effettivo, con conseguente condanna dell'appellato a restituire all'appellante quanto eventualmente percepito in eccedenza, rispetto agli importi sopra indicati, in esecuzione della sentenza impugnata;
3) ha confermato le restanti statuizioni di merito (ossia quelle relative alla dichiarazione di nullità del contratto a tempo determinato e all'accertamento della sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato dal 6 giugno 2019); 4) ha regolato nuovamente le spese del doppio grado di giudizio, compensandole per metà e condannando l'appellante a rifondere all'appellato la restante metà, liquidata in complessivi euro 3.400,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali ed agli oneri di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Avverso la sentenza della Corte d'appello il lavoratore ha presentato ricorso in Cassazione tramite la formulazione di due motivi, entrambi attinenti esclusivamente al regime applicato con riferimento alle domande relative alla cessazione del rapporto di lavoro (licenziamento orale – tutela reale, come richiesto dal lavoratore in principalità e ritenuto dal Tribunale o riammissione in servizio e tutela indennitaria di cui all'art. 28 comma 2 D. lgs. n. 81/2015, come ritenuto dalla Corte d'Appello); sulle altre statuizioni relative alla dichiarazione della nullità del termine e all'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, nonché alle competenze retributive ancora dovute, da parametrare al livello D2 del CCNL ANPIT, si è, quindi, già formato il giudicato interno, con riflessi anche sulla quantificazione dell'indennità risarcitoria.
Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2, comma 1 e 2 del D. Lgs. 04/03/2015 n. 23, artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c., in relazione all'art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c.”, il lavoratore ha censurato la sentenza d'appello nella parte in cui la Corte ha ritenuto inadempiuto l'onere probatorio in ordine al licenziamento orale, evidenziando che il rapporto di lavoro era cessato alla data dell'8/8/2019 a seguito della comunicazione effettuata al Centro Impiego di MI dalla datrice di lavoro e, quindi, per volontà ascrivibile solo ed esclusivamente a questa.
Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 19 e 28, comma 2 del D.Lgs 15/06/2015, n. 81, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.”, il lavoratore ha contestato la decisione di secondo grado deducendo che, nella fattispecie, non poteva trovare applicazione l'art. 28, comma 2 del D. Lgs. 15/06/2015, n. 81, poiché il rapporto di lavoro era sorto ab origine a tempo indeterminato, stante la nullità radicale del contratto a termine non sottoscritto e che, pertanto, nessuna conversione poteva essere operata.
La non si è costituita nel procedimento innanzi alla Cassazione. Controparte_1
pagina 6 di 10 Con sentenza n. 2346/2025, pubblicata in data 31/1/2025, la Corte di Cassazione, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, ha cassato la sentenza impugnata, con rinvio alla medesima Corte territoriale, in diversa composizione, cui ha demandato, oltre che di regolare le spese processuali, comprese quelle del giudizio di Cassazione, di riesaminare il caso alla luce dei rilievi svolti nella motivazione della sentenza.
In relazione al motivo accolto la Corte di Cassazione ha richiamato il consolidato principio di diritto, secondo cui “il lavoratore che impugna il licenziamento allegandone l'intimazione senza l'osservanza della forma scritta, ha l'onere di provare, quale fatto costitutivo della domanda, che la risoluzione del rapporto è ascrivibile alla volontà datoriale, seppure manifestata con comportamenti concludenti, non essendo sufficiente la prova della mera cessazione dell'esecuzione della prestazione lavorativa (così, ex plurimis, più di recente Cass., sez. lav., 7.9.2022, 26407)”, e ha quindi stigmatizzato la sentenza d'appello per non averne fatto corretta applicazione nella fattispecie concreta, in cui era stata definitivamente accertata, nel doppio grado di giudizio, “la nullità del contratto a tempo determinato … per difetto della necessaria forma scritta” e, di conseguenza, “la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato a far data dal 6 giugno 2019”, come pure “che il rapporto fosse di fatto cessato in data 8.8.2019, ossia, alla data della prevista scadenza del contratto”.
Ebbene, nel descritto contesto, assumendo la società “soltanto che il lavoratore non si sarebbe presentato sul poto di lavoro perché “consapevole della scadenza del proprio contratto”, secondo la
Suprema Corte, “la Corte territoriale non ha accertato in via di fatto quanto esclusivamente dedotto in proposito dalla datrice di lavoro”, traendosi proprio da tale deduzione che “l'allora appellante continuava ad annettere rilievo ad un termine del contratto privo, invece, ormai di qualsiasi rilevanza giuridica, perché, come si è visto, era stata confermata in secondo grado la nullità del contratto di lavoro quale contratto a tempo determinato ed era stata accertata la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato ab origine, vale a dire, dal 6.6.2019.”.
Avendo il ricorrente prodotto “una comunicazione della in data 1.8.2019 al Centro CP_1 CP_1 per l'impiego di MI circa la cessazione del rapporto di lavoro l'8.8.2019 per scadenza del termine”, “Era, perciò, in questo quadro che la Corte territoriale era chiamata a verificare se la risoluzione di un rapporto di lavoro, qualificato come sopra solo nel doppio grado di merito, ma sin dall'inizio, fosse ascrivibile alla volontà di una datrice di lavoro la quale insisteva in giudizio nel far leva su un clausola appositiva del termine priva di validità”.
Con ricorso tempestivamente depositato in data 11.2.2025 e notificato a mezzo PEC personalmente alla in data 17.2.2025, come previsto dall'art. 392 c.p.c. il lavoratore ha riassunto il Controparte_1
giudizio chiedendo a questa Corte, in applicazione del principio di diritto espresso dalla Cassazione
pagina 7 di 10 nella sentenza n. 2346/2025, ferme le statuizioni sulle quali si è già formato il giudicato interno (circa la nullità del contratto a tempo determinato per difetto di forma scritta e l'esistenza di un contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato dal 6.6.2019), di dichiarare la nullità del licenziamento orale (tale dovendosi intendere la chiusura del rapporto alla data dell'8.8.2019, ascrivibile alla volontà datoriale, come risulta dalla comunicazione al Centro per l'Impiego di MI del 1.8.2019) e, conseguentemente, di applicare la tutela reale piena di cui all'art. 2, comi 1 e 2, D. lgs. 23/2015: reintegrazione nel posto di lavoro e indennizzo risarcitorio commisurato al tallone retributivo mensile di € 1.059,80 (come determinato dalla sentenza d'appello, per questa parte passata in giudicato) dal licenziamento all'effettiva reintegrazione e, in ogni caso, in misura non inferiore a cinque mensilità, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e con vittoria delle spese di tutti i gradi e le fasi del giudizio (incluso il CU di € 474,00 versato per il giudizio in Cassazione), da distrarre in favore del difensore.
La nonostante la regolarità della notifica, è rimasta contumace. Controparte_1
All'odierna udienza di discussione il difensore di parte ricorrente, dato atto che il suo assistito, con
PEC del 17.2.2021, ha esercitato il diritto di opzione e che ha percepito solo in parte quanto liquidato in suo favore dalla sentenza di primo grado (nell'ordine di circa 10-15 mila euro a seguito di pignoramento presso terzi), ha precisato le conclusioni insistendo per il pagamento dell'indennità risarcitoria nella misura minima di 5 mensilità, oltre alle 15 mensilità dell'opzione monetaria sostitutiva della reintegra nel posto di lavoro e alla rifusione delle spese processuali di tutti i gradi.
La causa è stata, quindi, decisa come da dispositivo riportato in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rivisto il caso alla luce delle indicazioni fornite dalla Suprema Corte nella sentenza di cassazione con rinvio, l'adito Collegio ritiene che, fermo il giudicato interno sui capi non più in discussione (nullità del contratto a termine per difetto di forma scritta – esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato dal 6.6.2019 – competenze retributive come liquidate in appello), le conclusioni rassegnate dal ricorrente con riferimento alle modalità della cessazione del rapporto e alla tutela applicabile siano da accogliere: nel caso esaminato, infatti, a fronte della radicale nullità del termine per difetto di forma scritta e dell'instaurazione ab origine di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, la datrice di lavoro si è comunque avvalsa del termine finale invalidamente apposto, avendo comunicato in data 1.8.2019 al Centro per l'Impiego che il rapporto sarebbe cessato in data 8.8.2019 per scadenza del termine e avendo posto fine, in questo modo, per fatti concludenti, al rapporto di lavoro in assenza di una comunicazione scritta diretta al lavoratore.
pagina 8 di 10 Questi, dal canto suo, sin dal 18.7.2019 aveva chiesto, con l'intervento del suo legale, la consegna del contratto di lavoro a tempo indeterminato, in quanto sino ad allora non era stato formalizzato alcun contratto e, quindi, come correttamente evidenziato dal giudice di primo grado, in difetto di stipulazione per iscritto del contratto a tempo determinato, il datore di lavoro avrebbe dovuto rifiutarne la prestazione in luogo d'invitarlo tardivamente a sottoscrivere un contratto a tempo determinato, che, a quel punto, sarebbe stato comunque radicalmente nullo e, come tale, privo di effetti;
essendo stato, invece, consentito al lavoratore di rendere la prestazione, il rapporto era, infatti, già sorto a tempo indeterminato.
Così inquadrata la vicenda, ne risulta provato che, a fronte della comunicazione trasmessa dalla Società convenuta in data 1.8.2019 al Centro per l'Impiego che il rapporto di lavoro sarebbe cessato alla scadenza dell'8.8.2019, il rapporto è cessato per la volontà di recesso della datrice di lavoro, manifestata per comportamenti concludenti, là dove quest'ultima, nonostante la contestazione già mossa dal lavoratore in ordine alla natura del rapporto di lavoro e la palese nullità del termine dalla medesima unilateralmente apposto, con tale comunicazione ha tenuto ferma la volontà di porvi fine all'indicata scadenza.
Considerato che la comunicazione è stata trasmessa solamente al Centro per l'Impiego e non anche al lavoratore, il licenziamento posto in essere con tale modalità va dichiarato inefficace, in quanto radicalmente nullo per difetto di forma scritta ex art. 2, comma 1, D. lgs. n. 23/2015, con applicazione della tutela reale piena di cui al secondo comma della medesima disposizione.
Preso atto che il ricorrente, a seguito della sentenza di primo grado, con comunicazione del 26.5.2021 si è avvalso della facoltà di cui all'art. 2, comma 3, D. lgs. n. 23/2015, dando luogo alla definitiva cessazione del rapporto di lavoro, in accoglimento delle conclusioni dallo stesso da ultimo precisate, segue, nel dispositivo, la condanna della convenuta al pagamento, in favore dello stesso, della somma lorda di complessivi € 5.740,58 (€ 1.059,80 x 13/12 x 5) a titolo d'indennità risarcitoria, pari a cinque mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, nonché della somma lorda di € 17.221,75 a titolo d'indennità sostitutiva della reintegrazione nel posto di lavoro, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali, quanto alla prima voce di credito dall'8.8.2019 e quanto alla seconda dal 26.5.2021, detratto quanto già percepito per i medesimi titoli, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dall'8.8.2019 al 26.5.2021.
In applicazione del principio di soccombenza, la convenuta va, inoltre, condannata a rifondere al ricorrente le spese processuali di tutti i gradi di giudizio, che, in applicazione dei parametri di cui al
DM 55/2014, si liquidano in complessivi € 13.200,00, di cui € 3.500,00 per il primo grado, € 3.500,00 per il secondo grado, € 2.700,00 per il giudizio di cassazione ed € 3.500,00 per l'odierna fase di rinvio,
pagina 9 di 10 oltre al rimborso del CU del giudizio di legittimità e con distrazione in favore del difensore ex art. 93
c.p.c..
PQM
- decidendo in sede di rinvio, fermo quanto già statuito in via definitiva nelle pregresse fasi, dichiara inefficace il licenziamento oggetto di causa e, accertata la sopravvenuta risoluzione del rapporto di lavoro a far tempo dal 26.5.2021 a seguito dell'esercizio della facoltà di cui all'art. 2, comma 3, D. lgs. n. 23/2015, condanna la convenuta al pagamento, in favore del ricorrente, della somma lorda di complessivi € 5.740,58 a titolo d'indennità risarcitoria, pari a cinque mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, nonché della somma lorda di € 17.221,75 a titolo d'indennità sostitutiva della reintegrazione nel posto di lavoro, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali quanto alla prima voce di credito dall'8.8.2019 e quanto alla seconda dal 26.5.2021, detratto quanto già percepito per i medesimi titoli, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dall'8.8.2019 al 26.5.2021;
- condanna la convenuta a rifondere al ricorrente le spese processuali di tutti i gradi di giudizio, liquidate in complessivi € 13.200,00 per compensi, oltre al rimborso del CU del giudizio di
Cassazione, pari a € 474,00 e al rimborso forfettario delle spese generali (15% compensi) ex art. 2 DM 55/2014, CPA e VA, disponendone la distrazione in favore dell'avv. Vincenzo Reale ex art. 93 c.p.c..
MI, 15/4/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Serena Sommariva Maria Rosaria Cuomo
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Maria Rosaria Cuomo Presidente dr. Serena Sommariva Consigliere rel. dr. Laura Bove Consigliere
all'udienza del 15.4.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 147/2025 di R.G. promossa in riassunzione ex art. 392 c.p.c. da
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. Vincenzo Reale e domicilio eletto presso il suo studio di MI, viale Stefini, 2,
-ricorrente in riassunzione- contro
P. VA , in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_1 P.VA_1
sede in MI, via Melchiorre Gioia, 70, PEC: Email_1
-convenuta contumace-
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di MI, sezione lavoro, contrariis rejectis, alla luce del principio di diritto enunciato nel giudizio R.G.N. 11655/2022, con la sentenza n.
2346/2025, emessa in data 06/11/2024 e pubblicata in data 31/01/2025, a seguito della cassazione della sentenza n. 79/2022 R.G.N.1230/2021 della Corte d'Appello di MI, sezione lavoro, pubblicata in data 24/03/2022, così giudicare:
In parziale riforma della sentenza n. 79/2022 R.G.N. 1230/2021:
1. ferma la già definitivamente accertata e dichiarata nullità del contratto di lavoro a tempo determinato de quo per la mancanza della forma scritta e la sussistenza di un rapporto di lavoro pagina 1 di 10 subordinato a tempo indeterminato e a tempo pieno tra il ricorrente e la società convenuta sin dal 6 giugno 2019, con ogni conseguenza di legge, nonché definitivamente accertato che la cessazione del rapporto di lavoro sia rimasta parimenti priva di formalizzazione per iscritto, essendo di fatto avvenuta nella data della prevista scadenza del contratto dichiarato nullo;
2. accertata e dichiarata la nullità o annullabilità o inefficacia o, comunque, l'illegittimità del licenziamento orale intimato al ricorrente, tale dovendosi ritenere la chiusura del rapporto di lavoro alla data dell'8 agosto 2019, ascrivibile alla volontà datoriale, come risulta dalla comunicazione al
Centro Impiego di MI;
conseguentemente:
a) ordinare alla ai sensi dell'art. 2, comma 1 e 2 del D.lgs. 23/2015 di reintegrare il Controparte_1
ricorrente nel posto di lavoro precedentemente occupato, oltre a risarcirgli il danno subito, stabilendo
a tal fine un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, retribuzione ammontante ad euro 1.059,80, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione ed in ogni caso nella misura non inferiore a cinque mensilità di retribuzione (euro 1.059,80 x 13/12 x 5 = euro 5.740,58), oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.
b) condannare la oltre al rimborso delle spese del giudizio di Cassazione, del Controparte_1 contributo unificato pari ad € 474,00 versato per il giudizio di Cassazione, delle spese dei precedenti gradi di giudizio, nonché del presente giudizio ex art. 392 c.p.c, da distrarsi a favore dello scrivente difensore antistatario.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso introduttivo del processo di primo grado, depositato in data 18.11.2019, l'odierno ricorrente in riassunzione ha convenuto innanzi al Tribunale di MI la Controparte_1
esponendo:
- di aver iniziato a prestare attività lavorativa per la convenuta a decorrere dal 31.5.2019 quale aiuto cuoco, svolgendo mansioni riconducibili al sesto livello super del CCNL Pubblici
Esercizi, presso il ristorante Otium di MI, via Santa Maria Segreta, dove aveva proseguito a lavorare sino al 28.6.2019, quando era stato spostato presso il ristorante Bottega Ghiotta di
MI, Corso Sempione, 5;
- di aver sempre osservato un orario lavorativo di 68 ore settimanali dalle 9.30 alle 15.30 e dalle
18.00 alle 0.30 dal lunedì al sabato;
- di aver percepito la somma di euro 983,00 per la mensilità di giugno 2019 in data 15.7.2019;
pagina 2 di 10 - di aver richiesto, con PEC del proprio precedente legale, la consegna di copia del contratto di lavoro a tempo indeterminato dallo stesso non ancora sottoscritto, nonché la busta paga del mese di giugno 2019;
- che la aveva risposto con e-mail del 19.7.2019 tramite il consulente del Controparte_1
lavoro, chiedendo la fissazione di un appuntamento per risolvere ogni inconveniente;
- di essersi assentato per malattia debitamente certificata dal 2 all'8 agosto 2019;
- di aver ricevuto, in data 6.8.2019, una raccomandata datata 2.8.2019 nella quale la datrice di lavoro sosteneva che lo stesso si sarebbe rifiutato di sottoscrivere la documentazione relativa al rapporto di lavoro e la ricevuta di consegna della busta paga di giugno 2019 e, ammonitolo che tale comportamento non sarebbe stato ulteriormente tollerato, lo invitava a restituirle la comunicazione sottoscritta per ricevute e presa visione della lettera stessa;
- che, successivamente a tale missiva, non gli era stata più consentita la ripresa del servizio, sostenendo la Società che il rapporto era sorto a tempo determinato in data 6.6.2019 ed era cessato in data 8.8.2019, come da comunicazione inoltrata dalla datrice di lavoro in data
1.8.2019 al Centro per l'Impiego di MI (doc. 1 fascicolo primo grado ric.);
- di aver impugnato il contratto a termine e il licenziamento (tale dovendosi intendere la chiusura del rapporto di lavoro e la mancata accettazione della prestazione lavorativa) con pec del legale del 5.9.2019.
Ciò premesso, il ricorrente ha chiesto di: 1) dichiarare la nullità del contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. 15/6/2015 n. 81 per mancanza della forma scritta e, comunque, perché preceduto dall'inizio della prestazione lavorativa, con conseguente accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dal 6.6.2019; 2) dichiarare la nullità del licenziamento orale, tale dovendosi ritenere la chiusura del rapporto alla data dell'8 agosto
2019, comunicata in data 1/8/2019, al “Centro Impiego di MI” e, comunque, il rifiuto di ricevere la prestazione lavorativa;
3) ordinare la reintegra nel posto di lavoro precedentemente occupato, oltre al risarcimento del danno mediante pagamento di un'indennità commisurata alla retribuzione base di euro
1.579,92 (euro 1.354,22 x 14/12) prevista per il sesto livello super del CCNL Pubblici Esercizi dal licenziamento all'effettiva reintegrazione e, in ogni caso, in misura non inferiore a 5 mensilità, oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;
il pagamento delle retribuzioni ordinarie (euro
1.933,77) e straordinarie (euro 1.012,869), pretese, queste ultime, alle quali ha poi rinunciato, maturate e non corrisposte, quantificate sulla base dei minimi tabellari previsti dal sopra richiamato CCNL per il livello 6 super, per il periodo dal 6.6.2019 all'8.6.2019, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria;
in subordine di dichiarare che il contratto non si era mai validamente risolto e,
pagina 3 di 10 conseguentemente, di condannare la Società convenuta alla sua riammissione in servizio e al pagamento a titolo risarcitorio delle retribuzioni maturate dall'8.8.2019 alla riammissione;
in ulteriore subordine, di dichiarare la conversione ex tunc del contratto di lavoro a termine in contratto di lavoro a tempo indeterminato e di ordinare, quindi, la ricostituzione del rapporto di lavoro illegittimamente interrotto e la sua riammissione in servizio, con condanna della convenuta al pagamento di un'indennità risarcitoria ex art. 28, comma 2, D. lgs. n. 81/2015, compresa tra le 2,5 e le 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del T.F.R. (al tallone sopra indicato); il tutto con vittoria di spese, da distrarre in favore del difensore antistatario.
La Società si è costituita, resistendo al ricorso avversario e sostenendo, in particolare, che la mancata sottoscrizione del contratto era dipesa dallo stesso dipendente e che non poteva trattarsi di licenziamento in quanto l'interruzione del rapporto lavorativo era stata diretta conseguenza dello scadere del termine in precedenza fissato, con conseguente applicabilità, al più, della tutela indennitaria di cui all'art. 28, comma 2, D. lgs. n. 81/2015 nella misura minima di 2,5 mensilità parametrate al livello D2 del CCNL Turismo Agenzie di Viaggi e Pubblici Esercizi “Ampit”, avendo la stessa prestato adesione a tale associazione sindacale.
Il Tribunale di MI, con sentenza n. 416/2021, ritenuto irrilevante l'assunto difensivo della Società circa il rifiuto opposto dal lavoratore alla formalizzazione del rapporto, là dove, anche ove così fosse stato, la stessa avrebbe dovuto rifiutarne la prestazione, ha dichiarato la nullità del contratto a tempo determinato stipulato tra le parti, per difetto della necessaria forma scritta, la conseguente sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato a far tempo dal 6 giugno 2019 e l'inefficacia del licenziamento con conseguente diritto del ricorrente alla reintegrazione nel posto di lavoro e condanna della Società al risarcimento del danno, commisurato ad un'indennità mensile pari a euro 1.579,92 dal licenziamento all'effettiva reintegrazione, detratto l'aliunde perceptum, allo stato pari a euro 19.120,25, oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e della somma di euro 1.933,77 a titolo di differenze retributive, con interessi e rivalutazione monetaria dalle scadenze al saldo e con rifusione delle spese in favore del ricorrente, liquidate in complessivi euro 3.500,00 per compensi, oltre accessori e distratte in favore del difensore antistatario ex art. 93 c.p.c.
La sentenza di primo grado è stata appellata dalla Società, con la proposizione di tre motivi d'appello.
Con il primo motivo d'appello la 18 ha criticato la declaratoria di “nullità del contratto” a CP_1
tempo determinato intercorso tra le parti per mancanza di forma scritta, sostenendo che il primo giudice non aveva considerato in modo adeguato che la mandata formalizzazione per iscritto del contratto era dovuta allo stesso che si era rifiutato di sottoscriverlo. Parte_1
pagina 4 di 10 Con il secondo motivo d'appello la Società ha censurato l'accertamento del Tribunale in ordine al licenziamento orale, sostenendo che la cessazione del rapporto era riconducibile alla mancata presentazione sul posto di lavoro del lavoratore, poiché a suo avviso “consapevole della scadenza del proprio contratto”, con conseguente applicazione del regime di cui all'art. 28 D. lgs. n. 81/2015 e rideterminazione del risarcimento nella misura minima di 2,5 mensilità.
Con il terzo motivo d'appello ha contestato l'inquadramento contrattuale riconosciuto al lavoratore dal
Tribunale, sulla base del CCNL PUBBLICI ESERCIZI, anziché del CCNL TURISMO AGENZIE DI
VIAGGI E PUBBLICI ESERCIZI ANPIT applicabile al caso di specie, in ragione dell'appartenenza della datrice di lavoro all'associazione stipulante. La società ha stigmatizzato, nel contempo, il riconoscimento del livello VI, operato dalla sentenza in favore del ricorrente in primo grado, senza l'espletamento d'istruttoria volta ad accertare il contenuto delle mansioni effettivamente espletate nel corso del rapporto. Le stesse, secondo l'appellante, non rientravano nella relativa declaratoria, in mancanza del necessario requisito della pluriennale esperienza, come evidenziato dal certificato storico dal quale non risultava in capo al lavoratore alcuna precedente analoga occupazione.
Pertanto, l'appellante ha chiesto alla Corte d'Appello, in riforma dell'impugnata sentenza e previa sospensione della sua efficacia esecutiva, di rigettare le domande svolte dal ricorrente in primo grado e di condannarlo alla restituzione di ogni somma percepita in forza della stessa, anche a titolo di spese legali.
In via subordinata, la 18 ha chiesto di limitare la condanna, emessa a suo carico dal CP_1
Tribunale, alla sola indennità onnicomprensiva di cui all'art. 28 del D. Lgs. 81/2015, nella misura minima di 2,5 mensilità, calcolate sulla base della retribuzione prevista per l'inquadramento D2 dal
CCNL TURISMO AGENZIE DI VIAGGI E PUBBLICI ESERCIZI “AMPIT”, pari ad € 1.059,80 mensili lordi, con conseguente condanna dell'appellato alla restituzione dell'eccedenza.
L'appellato si è costituito sia per la sospensiva che per il merito, chiedendo il rigetto dell'impugnazione avversaria, con condanna della controparte alla rifusione delle spese processuali.
La Corte d'appello di MI, con sentenza n. 79/2022, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha rigettato il primo motivo d'appello (relativo alla dichiarazione di nullità del contratto a tempo determinato e alla sua conversione in contratto a tempo indeterminato), accogliendo i restanti due motivi.
Nello specifico, la Corte d'appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado: 1) ha ridotto la condanna emessa dal Tribunale nei confronti della società al minore importo di € 1.159,19 lordi quanto alle differenze retributive (pacifiche, in quanto riconosciute dalla stessa datrice di lavoro sulla base delle buste paga prodotte sub doc. 10); 2) ha ordinato la riammissione in servizio del lavoratore pagina 5 di 10 appellato e condannato la società a corrispondergli un'indennità pari a 3 mensilità della retribuzione mensile pari a € 1.059,80, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dall'11.2.2021 al saldo effettivo, con conseguente condanna dell'appellato a restituire all'appellante quanto eventualmente percepito in eccedenza, rispetto agli importi sopra indicati, in esecuzione della sentenza impugnata;
3) ha confermato le restanti statuizioni di merito (ossia quelle relative alla dichiarazione di nullità del contratto a tempo determinato e all'accertamento della sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato dal 6 giugno 2019); 4) ha regolato nuovamente le spese del doppio grado di giudizio, compensandole per metà e condannando l'appellante a rifondere all'appellato la restante metà, liquidata in complessivi euro 3.400,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali ed agli oneri di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Avverso la sentenza della Corte d'appello il lavoratore ha presentato ricorso in Cassazione tramite la formulazione di due motivi, entrambi attinenti esclusivamente al regime applicato con riferimento alle domande relative alla cessazione del rapporto di lavoro (licenziamento orale – tutela reale, come richiesto dal lavoratore in principalità e ritenuto dal Tribunale o riammissione in servizio e tutela indennitaria di cui all'art. 28 comma 2 D. lgs. n. 81/2015, come ritenuto dalla Corte d'Appello); sulle altre statuizioni relative alla dichiarazione della nullità del termine e all'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, nonché alle competenze retributive ancora dovute, da parametrare al livello D2 del CCNL ANPIT, si è, quindi, già formato il giudicato interno, con riflessi anche sulla quantificazione dell'indennità risarcitoria.
Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2, comma 1 e 2 del D. Lgs. 04/03/2015 n. 23, artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c., in relazione all'art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c.”, il lavoratore ha censurato la sentenza d'appello nella parte in cui la Corte ha ritenuto inadempiuto l'onere probatorio in ordine al licenziamento orale, evidenziando che il rapporto di lavoro era cessato alla data dell'8/8/2019 a seguito della comunicazione effettuata al Centro Impiego di MI dalla datrice di lavoro e, quindi, per volontà ascrivibile solo ed esclusivamente a questa.
Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 19 e 28, comma 2 del D.Lgs 15/06/2015, n. 81, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.”, il lavoratore ha contestato la decisione di secondo grado deducendo che, nella fattispecie, non poteva trovare applicazione l'art. 28, comma 2 del D. Lgs. 15/06/2015, n. 81, poiché il rapporto di lavoro era sorto ab origine a tempo indeterminato, stante la nullità radicale del contratto a termine non sottoscritto e che, pertanto, nessuna conversione poteva essere operata.
La non si è costituita nel procedimento innanzi alla Cassazione. Controparte_1
pagina 6 di 10 Con sentenza n. 2346/2025, pubblicata in data 31/1/2025, la Corte di Cassazione, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, ha cassato la sentenza impugnata, con rinvio alla medesima Corte territoriale, in diversa composizione, cui ha demandato, oltre che di regolare le spese processuali, comprese quelle del giudizio di Cassazione, di riesaminare il caso alla luce dei rilievi svolti nella motivazione della sentenza.
In relazione al motivo accolto la Corte di Cassazione ha richiamato il consolidato principio di diritto, secondo cui “il lavoratore che impugna il licenziamento allegandone l'intimazione senza l'osservanza della forma scritta, ha l'onere di provare, quale fatto costitutivo della domanda, che la risoluzione del rapporto è ascrivibile alla volontà datoriale, seppure manifestata con comportamenti concludenti, non essendo sufficiente la prova della mera cessazione dell'esecuzione della prestazione lavorativa (così, ex plurimis, più di recente Cass., sez. lav., 7.9.2022, 26407)”, e ha quindi stigmatizzato la sentenza d'appello per non averne fatto corretta applicazione nella fattispecie concreta, in cui era stata definitivamente accertata, nel doppio grado di giudizio, “la nullità del contratto a tempo determinato … per difetto della necessaria forma scritta” e, di conseguenza, “la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato a far data dal 6 giugno 2019”, come pure “che il rapporto fosse di fatto cessato in data 8.8.2019, ossia, alla data della prevista scadenza del contratto”.
Ebbene, nel descritto contesto, assumendo la società “soltanto che il lavoratore non si sarebbe presentato sul poto di lavoro perché “consapevole della scadenza del proprio contratto”, secondo la
Suprema Corte, “la Corte territoriale non ha accertato in via di fatto quanto esclusivamente dedotto in proposito dalla datrice di lavoro”, traendosi proprio da tale deduzione che “l'allora appellante continuava ad annettere rilievo ad un termine del contratto privo, invece, ormai di qualsiasi rilevanza giuridica, perché, come si è visto, era stata confermata in secondo grado la nullità del contratto di lavoro quale contratto a tempo determinato ed era stata accertata la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato ab origine, vale a dire, dal 6.6.2019.”.
Avendo il ricorrente prodotto “una comunicazione della in data 1.8.2019 al Centro CP_1 CP_1 per l'impiego di MI circa la cessazione del rapporto di lavoro l'8.8.2019 per scadenza del termine”, “Era, perciò, in questo quadro che la Corte territoriale era chiamata a verificare se la risoluzione di un rapporto di lavoro, qualificato come sopra solo nel doppio grado di merito, ma sin dall'inizio, fosse ascrivibile alla volontà di una datrice di lavoro la quale insisteva in giudizio nel far leva su un clausola appositiva del termine priva di validità”.
Con ricorso tempestivamente depositato in data 11.2.2025 e notificato a mezzo PEC personalmente alla in data 17.2.2025, come previsto dall'art. 392 c.p.c. il lavoratore ha riassunto il Controparte_1
giudizio chiedendo a questa Corte, in applicazione del principio di diritto espresso dalla Cassazione
pagina 7 di 10 nella sentenza n. 2346/2025, ferme le statuizioni sulle quali si è già formato il giudicato interno (circa la nullità del contratto a tempo determinato per difetto di forma scritta e l'esistenza di un contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato dal 6.6.2019), di dichiarare la nullità del licenziamento orale (tale dovendosi intendere la chiusura del rapporto alla data dell'8.8.2019, ascrivibile alla volontà datoriale, come risulta dalla comunicazione al Centro per l'Impiego di MI del 1.8.2019) e, conseguentemente, di applicare la tutela reale piena di cui all'art. 2, comi 1 e 2, D. lgs. 23/2015: reintegrazione nel posto di lavoro e indennizzo risarcitorio commisurato al tallone retributivo mensile di € 1.059,80 (come determinato dalla sentenza d'appello, per questa parte passata in giudicato) dal licenziamento all'effettiva reintegrazione e, in ogni caso, in misura non inferiore a cinque mensilità, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e con vittoria delle spese di tutti i gradi e le fasi del giudizio (incluso il CU di € 474,00 versato per il giudizio in Cassazione), da distrarre in favore del difensore.
La nonostante la regolarità della notifica, è rimasta contumace. Controparte_1
All'odierna udienza di discussione il difensore di parte ricorrente, dato atto che il suo assistito, con
PEC del 17.2.2021, ha esercitato il diritto di opzione e che ha percepito solo in parte quanto liquidato in suo favore dalla sentenza di primo grado (nell'ordine di circa 10-15 mila euro a seguito di pignoramento presso terzi), ha precisato le conclusioni insistendo per il pagamento dell'indennità risarcitoria nella misura minima di 5 mensilità, oltre alle 15 mensilità dell'opzione monetaria sostitutiva della reintegra nel posto di lavoro e alla rifusione delle spese processuali di tutti i gradi.
La causa è stata, quindi, decisa come da dispositivo riportato in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rivisto il caso alla luce delle indicazioni fornite dalla Suprema Corte nella sentenza di cassazione con rinvio, l'adito Collegio ritiene che, fermo il giudicato interno sui capi non più in discussione (nullità del contratto a termine per difetto di forma scritta – esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato dal 6.6.2019 – competenze retributive come liquidate in appello), le conclusioni rassegnate dal ricorrente con riferimento alle modalità della cessazione del rapporto e alla tutela applicabile siano da accogliere: nel caso esaminato, infatti, a fronte della radicale nullità del termine per difetto di forma scritta e dell'instaurazione ab origine di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, la datrice di lavoro si è comunque avvalsa del termine finale invalidamente apposto, avendo comunicato in data 1.8.2019 al Centro per l'Impiego che il rapporto sarebbe cessato in data 8.8.2019 per scadenza del termine e avendo posto fine, in questo modo, per fatti concludenti, al rapporto di lavoro in assenza di una comunicazione scritta diretta al lavoratore.
pagina 8 di 10 Questi, dal canto suo, sin dal 18.7.2019 aveva chiesto, con l'intervento del suo legale, la consegna del contratto di lavoro a tempo indeterminato, in quanto sino ad allora non era stato formalizzato alcun contratto e, quindi, come correttamente evidenziato dal giudice di primo grado, in difetto di stipulazione per iscritto del contratto a tempo determinato, il datore di lavoro avrebbe dovuto rifiutarne la prestazione in luogo d'invitarlo tardivamente a sottoscrivere un contratto a tempo determinato, che, a quel punto, sarebbe stato comunque radicalmente nullo e, come tale, privo di effetti;
essendo stato, invece, consentito al lavoratore di rendere la prestazione, il rapporto era, infatti, già sorto a tempo indeterminato.
Così inquadrata la vicenda, ne risulta provato che, a fronte della comunicazione trasmessa dalla Società convenuta in data 1.8.2019 al Centro per l'Impiego che il rapporto di lavoro sarebbe cessato alla scadenza dell'8.8.2019, il rapporto è cessato per la volontà di recesso della datrice di lavoro, manifestata per comportamenti concludenti, là dove quest'ultima, nonostante la contestazione già mossa dal lavoratore in ordine alla natura del rapporto di lavoro e la palese nullità del termine dalla medesima unilateralmente apposto, con tale comunicazione ha tenuto ferma la volontà di porvi fine all'indicata scadenza.
Considerato che la comunicazione è stata trasmessa solamente al Centro per l'Impiego e non anche al lavoratore, il licenziamento posto in essere con tale modalità va dichiarato inefficace, in quanto radicalmente nullo per difetto di forma scritta ex art. 2, comma 1, D. lgs. n. 23/2015, con applicazione della tutela reale piena di cui al secondo comma della medesima disposizione.
Preso atto che il ricorrente, a seguito della sentenza di primo grado, con comunicazione del 26.5.2021 si è avvalso della facoltà di cui all'art. 2, comma 3, D. lgs. n. 23/2015, dando luogo alla definitiva cessazione del rapporto di lavoro, in accoglimento delle conclusioni dallo stesso da ultimo precisate, segue, nel dispositivo, la condanna della convenuta al pagamento, in favore dello stesso, della somma lorda di complessivi € 5.740,58 (€ 1.059,80 x 13/12 x 5) a titolo d'indennità risarcitoria, pari a cinque mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, nonché della somma lorda di € 17.221,75 a titolo d'indennità sostitutiva della reintegrazione nel posto di lavoro, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali, quanto alla prima voce di credito dall'8.8.2019 e quanto alla seconda dal 26.5.2021, detratto quanto già percepito per i medesimi titoli, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dall'8.8.2019 al 26.5.2021.
In applicazione del principio di soccombenza, la convenuta va, inoltre, condannata a rifondere al ricorrente le spese processuali di tutti i gradi di giudizio, che, in applicazione dei parametri di cui al
DM 55/2014, si liquidano in complessivi € 13.200,00, di cui € 3.500,00 per il primo grado, € 3.500,00 per il secondo grado, € 2.700,00 per il giudizio di cassazione ed € 3.500,00 per l'odierna fase di rinvio,
pagina 9 di 10 oltre al rimborso del CU del giudizio di legittimità e con distrazione in favore del difensore ex art. 93
c.p.c..
PQM
- decidendo in sede di rinvio, fermo quanto già statuito in via definitiva nelle pregresse fasi, dichiara inefficace il licenziamento oggetto di causa e, accertata la sopravvenuta risoluzione del rapporto di lavoro a far tempo dal 26.5.2021 a seguito dell'esercizio della facoltà di cui all'art. 2, comma 3, D. lgs. n. 23/2015, condanna la convenuta al pagamento, in favore del ricorrente, della somma lorda di complessivi € 5.740,58 a titolo d'indennità risarcitoria, pari a cinque mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, nonché della somma lorda di € 17.221,75 a titolo d'indennità sostitutiva della reintegrazione nel posto di lavoro, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali quanto alla prima voce di credito dall'8.8.2019 e quanto alla seconda dal 26.5.2021, detratto quanto già percepito per i medesimi titoli, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dall'8.8.2019 al 26.5.2021;
- condanna la convenuta a rifondere al ricorrente le spese processuali di tutti i gradi di giudizio, liquidate in complessivi € 13.200,00 per compensi, oltre al rimborso del CU del giudizio di
Cassazione, pari a € 474,00 e al rimborso forfettario delle spese generali (15% compensi) ex art. 2 DM 55/2014, CPA e VA, disponendone la distrazione in favore dell'avv. Vincenzo Reale ex art. 93 c.p.c..
MI, 15/4/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Serena Sommariva Maria Rosaria Cuomo
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