Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 11/02/2025, n. 266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 266 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bologna seconda sezione civile
La Corte nelle persone del Signori Giudici
Dott. Giampiero Fiore – Presidente Dott. Anna Maria Rossi - Consigliere Dott. Giampaolo Borgioli – Consigliere Rel. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 615/23 del ruolo generale dell'anno 2023 trattenuta in decisione con ordinanza del 24-
25.9.23
promossa da
rappresentata e difesa dall'avv. Patrizia Carli ed Parte_1 elettivamente domiciliati nel suo studio in Bologna, Via Santo Stefano
42 come da mandato in atti
– appellante –
contro
rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Controparte_1
Nisi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bologna, Via
D'Azeglio 19 come da mandato in atti - appellato –
e
Controparte_2
rappresentata e difesa dall'avv.
[...]
Stefano Spinelli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Cesena, Piazza del Popolo 44 come da mandato in atti - appellata –
appello contro la sentenza del Tribunale di Forlì n. 905/22 emessa il
10.10.22 e pubblicata il 10.10.22
CONCLUSIONI
come da rispettive conclusioni delle parti costituite
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udita la relazione della causa fatta dal relatore Giudice Ausiliario Dott.
Giampaolo Borgioli;
udita la lettura delle conclusioni rese dei procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La , proprietaria di un terreno avente Parte_2 destinazione agricola posto nel Comune di , conveniva in CP_1 giudizio quest'ultimo ed affermando che già il precedente Parte_1 proprietario del terreno aveva vanamente segnalato al che il CP_1 fondo era stato interessato dalla rottura delle fognature con fuoriuscita reflui, senza che lo stesso ed avessero provveduto a porvi Parte_1 rimedio.
La grave situazione era già stata descritta dal perito Arch. in Per_1 sede di relazione tecnica di parte, allegata agli atti di causa ed ulteriormente riscontrata dall'arch. TU nominato in un Per_2 procedimento per ATP.
Per quanto sopra chiedeva venisse ordinato ai convenuti di ripristinare il tratto fognario sito a in corrispondenza del numero civico CP_1
1025 a Cerbiano ed in particolare sulla fognatura ove erano presenti due punti di scarico n. 19 e 20, ovvero condannarli al pagamento della somma di euro 27.431,17 necessari a ripristinare lo stato dei luoghi;
oltre al risarcimento dei danni subiti.
Si costituiva in giudizio il eccependo la carenza di Controparte_1 legittimazione passiva per estraneità ai fatti di causa dal momento che, essendo intervenuto nel corso degli anni un tombinamento non autorizzato del fosso interpoderale (essendo emerso un diverso posizionamento dei punti di scarico 19 e 20 rispetto alla collocazione originaria), la manutenzione delle tubazioni ivi installate da privati non ricadeva nella competenza del non trattandosi di fognatura CP_1 pubblica e quindi incombendo sul proprietario del terreno l'onere di vigilanza a che sulla fognatura non fossero effettuati interventi abusivi;
in aggiunta avendo il TU nell'ATP attribuito la rottura delle tubazioni principalmente al passaggio di mezzi meccanici per la coltivazione del terreno doveva invocarsi il caso fortuito consistente nel fatto del terzo che aveva abusivamente proceduto all'intubazione del fosso di scolo ed alla manomissione delle tubazioni originariamente autorizzate.
Contestava altresì le somme richieste a titolo di risarcimento del danno.
Si costituiva in giudizio anche eccependo la propria Parte_1 estraneità al giudizio essendo eventualmente tenuto al ripristino il
Pagina 2 di 7 , unico proprietario della condotta fognaria in Controparte_1 questione ed mero gestore della manutenzione ordinaria soltanto Pt_1 delle reti che aveva preso in carico tra cui non risulterebbe quella per cui
è causa;
in aggiunta i soci della attrice erano parenti del precedente proprietario del terreno , responsabile del tombinamento Controparte_3
e dei danni oggetto di ristoro e, pertanto, a lui dovevano essere rivolte le pretese azionate. I punti di scarico autorizzati dalla non CP_4 risultavano inoltre quelli originari essendo stati sensibilmente spostati i punti di scarico nn 19 e 20; eccepiva inoltre la incongruità delle somme richieste a titolo di risarcimento dei danni, visto che il terreno risultava incolto ormai da 10 anni, ed il concorso di colpa della società attrice che con il passaggio dei propri mezzi agricoli aveva provocato la rottura delle tubazioni.
La causa veniva istruita attraverso integrazione peritale ed escussione testimoniale.
All'esito il Tribunale accertava la qualità di custode della rete fognaria in capo al , quindi responsabile dei danni ai sensi Controparte_1 dell'art, 2051 c.c. in solido con “soggetto pacificamente Parte_1 individuato quale gestore del Servizio Idrico Integrato giusta
Convenzione allegata agli atti del presente giudizio” (pag.6 sentenza), la mancata raggiunta prova del carattere abusivo delle opere effettuate sulla rete fognaria, la comunque responsabilità del anche ove e se CP_1 fossero state eseguite, sulla base di costante giurisprudenza citata in sentenza, e la mancanza di possibili applicazioni dell'art. 1227 c.c.
Condannava il in solido con al ripristino del tratto CP_1 Pt_1 fognario oggetto di causa entro 90 giorni dalla richiesta formulata dalla società attrice con condanna, in difetto, al pagamento a vantaggio della attrice della somma di euro 17.387,50; condannava il a pagare CP_1 alla attrice la somma di euro 4.000,00 per mancata coltivazione del fondo conseguente alla fuoriuscita di liquame dalle fognature;
condannava a manlevare il dalle conseguenze risarcitorie Pt_1 CP_1 promananti a carico di quest'ultimo dalla emanata sentenza.
Appellava la sentenza chiedendone la riforma e si costituivano in Pt_1 giudizio la , chiedendone la conferma, e il Parte_2 CP_1 proponendo appello incidentale chiedendo la declaratoria del difetto di legittimazione passiva ovvero, in ipotesi ed in caso di rigetto del motivo di appello, respingere il secondo ed il terzo motivo articolato da Pt_1
Con ordinanza del 17-18/9/24 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo l'appellante lamenta “erronea ricostruzione dei fatti fondante la pronuncia impugnata riguardo l'onore probatorio attoreo”. A suo dire il Tribunale nulla avrebbe “disposto circa la titolarità/proprietà della condotta fognaria nel punto dell'asserito
Pagina 3 di 7 danneggiamento e ha ritenuto non adeguatamente dimostrato in atti il carattere abusivo delle opere in argomento” (pag. 12 appello), invece dagli atti (ATP) risulterebbero effettuate opere abusive e l'attrice “per invocare la responsabilità del a titolo di custodia, deve CP_1 dimostrare l'esistenza del presupposto fondamentale, cioè l'appartenenza all'Autorità Comunale del tratto della tubazione dal quale sono derivati i danni” (pag.12-13 appello). Contrariamente all'accertato del Tribunale la responsabilità della custodia degli impianti fognari, ove la tubazione sia stata opera di un privato, deve essere attribuita allo stesso e non al CP_1 Secondo l'appellante “parte attrice/appellata- rispondendo della titolarità del bene ovvero della condotta fognaria abusiva insistente sulla propria proprietà, seppur trattasi di abusi effettuati dal precedente proprietario e se pur non avendoli materialmente realizzati- è chiamata, comunque, al ripristino dello stato dei luoghi” (pag. 14 appello), essendo del tutto irrilevante che sia divenuta proprietaria solo dal 2015. Anche il propone appello incidentale sul medesimo motivo dal CP_1 momento che “ superati i terminali n. 19 e n. 20 i tratti della linea sono completamente abusivi e il fosso campestre che si immette nello scolo Consorziale Vedreto è stato abusivamente tombinato” (pag. 5 appello incidentale), irrilevante il fatto che i lavori siano stati eseguiti prima dell'acquisto del fondo da parte dell'appellato. La custodia dell'ente pubblico sulla rete fognaria cesserebbe nel punto in cui ha inizio la tubatura privata e, dunque, la custodia sarebbe del privato.
Le conclusioni del Tribunale sarebbero errate anche in ragione del fatto che, in base alla normativa regionale e nazionale, gli scarichi devono essere autorizzati mediante apposita autorizzazione del Sindaco.
In ogni caso ove vi fosse una responsabilità del sussisterebbe il CP_1 caso fortuito derivante dal fatto del terzo e della stessa appellata, essendovi stata intubazione abusiva da parte di ignoti del fosso di scolo e manomissione delle tubature originariamente autorizzate oltre che inerzia dell'appellata nel porre rimedio all'abuso nel proprio fondo.
Il motivo è infondato.
Prima di tutto gli appellanti non hanno mosso adeguata censura, rendendo definitivo quanto accertato dal Tribunale, in merito al fatto che non sia stato “dimostrato in atti-né per vero la circostanza è stata specifico oggetto delle domande rassegnate dalle parti- il carattere abusivo delle opere in argomento, ove si consideri che lo stesso TU ha ritenuto scarsamente probante a tale riguardo l'analisi della
“cartografia di dettaglio stralcio CTR scala 1:5000” (pag. 6 sentenza) e, nonostante ciò, abbia non condivisibilmente concluso per l'esistenza di abusi, seppur si sia “avvalsa unicamente della documentazione acquisita nel corso delle operazioni peritali e da quanto contenuto nei fascicoli di parte”, senza quindi aver verificato presso gli enti competenti l'esistenza o meno di atti autorizzativi alle opere di rifacimento della rete fognaria in oggetto, irrilevante la lettera inviata il 13 luglio 2004 attribuente l'intervento a , precedente proprietario del terreno, e che Controparte_3 comunque non impedisce l'attuale proprietaria di chiedere alle appellanti il ripristino ed i danni, salvo loro diritto di rivalsa nei confronti del soggetto responsabile della condotta illecita.
Pagina 4 di 7 Già questo sarebbe sufficiente a rendere infondato l'appello. In ogni caso, contrariamente a quanto affermato dagli appellanti, allorché gli impianti fognari siano inseriti nel sistema delle fognature comunali, quale quello per cui è causa, entrano nella responsabilità dell'ente locale che è tenuta al suo controllo e alla sua manutenzione e risponde di eventuali danni che possano derivare a terzi, sussistendo responsabilità ex art. 2051 c.c. La giurisprudenza sul punto è costante ed invero “gli impianti fognari, da chiunque realizzati, una volta inseriti nel sistema delle fognature comunali, rientrano nella sfera di controllo dell'ente pubblico che, come custode, risponde, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei danni eziologicamente a essi collegati, salvo la prova del fortuito” (Cass. 6665/09, Cass.24040/09. Il principio è richiamato anche nella sentenza del
Consiglio di Stato (n.1085/23) citata proprio dal (pag. 5 appello CP_1 incidentale) che recita “è stato affermato, infatti, che “gli impianti fognari, da chiunque realizzati, una volta inseriti nel sistema delle fognature comunali, rientrano nella sfera di controllo dell'ente pubblico che, come custode, risponde, ai sensi dell'art. 2051 cod.civ. dei danni eziologicamente collegati alla cosa, salva la prova del fortuito (,,,)” (cfr. ex multis, Cass. Civ. Sez.III, 19 marzo 2009, n. 6665). In altri termini il
al fine di superare tale assunto (basato su una presunzione CP_1 semplice, e quindi vincibile dalla prova contraria dell'amministrazione), avrebbe dovuto dimostrare che i fenomeni infiltrativi fossero da imputare ad una conduttura fognaria nella titolarità dei privati”, circostanza non provata in quanto la fognatura, come detto, era inserita nel sistema delle fognature comunali. È pertanto evidente che dal 13 luglio 2004, data in cui è stata segnalata al la problematica, esso abbia avuto ampio tempo per effettuare CP_1 gli opportuni interventi di ripristino della rete fognaria danneggiata. Deve inoltre confermarsi l'inapplicabilità dell'art. 1227 c.c. nei confronti dell'appellata danneggiata non essendo a lei attribuibile alcuna rottura delle condutture fognarie e relativo sversamento di liquami trattandosi di episodi già evidenziati prima dell'acquisto del bene da parte della stessa e, comunque, stante la destinazione agricola del terreno il passaggio sulla conduttura con mezzi agricoli deve ritenersi normale attività non integrante uso anomalo del bene, assoggettante a responsabilità l'utilizzatore.
Col secondo motivo lamenta erronea ed omessa valutazione delle Pt_1 prove testimoniali e documentali nonché illogicità e contraddittorietà della motivazione nella parte in cui ha condannato a tenere indenne Pt_1 il di quanto tenuto a pagare, fondando il proprio convincimento CP_1 sulla base dell'art. 9 della Convenzione Servizio Idrico Integrato. Contrariamente all'accertato del Tribunale la Convenzione sarebbe stata depositata quale doc.7, oltre all'intera documentazione “afferente l'ATP RG n. 5342/2015” (doc.8,9,10). In aggiunta risulterebbe soltanto gestore della manutenzione Pt_1 ordinaria delle reti che avrebbe formalmente preso in carico “ma non quelli oggetto di degrado per quanto ut supra esposto (oltretutto di proprietà privata) ovvero abusivi insistenti su aree private” (pag.15-16 appello); la fognatura per cui è causa non esisterebbe sulle cartografie del e la condotta in questione sarebbe inadeguata Controparte_1
Pagina 5 di 7 rispetto alle utenze degli abitanti asserviti. Il Tribunale avrebbe errato nell'interpretare l'art. 9 della Convenzione
“senza considerare che il predetto afferisce soltanto alla gestione delle opere affidate al medesimo e che il richiamo all'ultimo comma riguarda esclusivamente i servizi prestati da e non certamente Pt_1 l'inadeguatezza e/o l'abusivismo della fognatura in questione” (pag. 17 appello). Il motivo è infondato.
A prescindere dal fatto che il Tribunale non ha affermato sussistere carenza agli atti della Convenzione, bensì dei suoi allegati (circostanza corrispondente al vero perché il doc.7 contiene solo la Convenzione) che a dire di “dimostrerebbero l'estraneità del tratto de quo all'oggetto Pt_1 della Convenzione medesima per non essere stato lo stesso preso in carico dalla Pubblica Amministrazione “come da cartografie esistenti dei tracciati fognari ed entro i termini della relativa Convenzione”” (pag.8 sentenza), con ciò quindi rendendo inefficace l'eccezione perché non provata, quest'ultima non può che essere tenuta a manlevare il essendosi impegnata alla “progettazione, costruzione, esercizio, CP_1 manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria , di impianti di sollevamento e di reti di collettamento afferenti il servizio di fognatura…. esecuzione degli allacciamenti relativamente alla interconnessione con la rete” (art.1 Convenzione), all'adempimento degli obblighi assunti (art.8 Convenzione) con assunzione della responsabilità del buon funzionamento dei servizi e di quella “derivante dalla gestione delle opere affidate al medesimo”, con impegno “ad adeguare le opere, gli impianti e le canalizzazioni alle vigenti normative in materia sia di tecnica che di sicurezza” (art.9 Convenzione). Col terzo motivo lamenta erronea ed illogica motivazione “della mancata solidarietà ex art. 2055 cc nella denegata ipotesi di soccombenza delle parti convenute” (pag. 18 appello). Secondo l'appellante si dovrebbe determinare una responsabilità solidale ex art. 2055 cc ma paritetica, dal momento che il sarebbe tenuto CP_1 all'esercizio del controllo del sistema fognario a prescindere dalla responsabilità imputabile a terzi soggetti ed esso dovrebbe eseguire i lavori di “riparazione ordinaria e straordinaria della rete idrica e fognaria, onde assicurarne il perfetto funzionamento” (pag. 18 appello), come previsto dalla normativa in materia. Il Tribunale avrebbe “palesemente confuso la gestione del servizio idrico integrato alla titolarità e gestione degli impianti in questione, con il potere di titolarità/proprietà sui beni stessi della Pubblica Amministrazione” (pag. 19 appello). Il motivo è palesemente infondato.
Non è contestato che il sin dal dicembre 2014, abbia esercitato CP_1 gli obblighi di vigilanza avvisando della problematica per cui è Pt_1 causa, senza che quest'ultima abbia ottemperato ai propri obblighi assunti a seguito della sottoscrizione della sopra citata Convenzione che prevedevano, appunto, l'obbligo di adempiere a quanto nella stessa concordato e sopra riportato, tra cui l'intervento per l'esecuzione delle opere volte a ripristinare la fognatura.
Le spese di lite anche del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto della minima attività
Pagina 6 di 7 istruttoria espletata. Stante la soccombenza di e del Pt_1 CP_1 entrambi proponenti domanda di carenza di propria legittimazione passiva nei confronti dell'altra appellata, quest'ultima deve vedersi rifondere le spese dai primi citati;
stante la soccombenza di nei Pt_1 confronti del in merito al secondo ed al terzo motivo essa sarà CP_1 tenuta alla rifusione delle spese a vantaggio dello stesso. Stante la reiezione dell'appello ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115 del 2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto ed anche dell'appellante incidentale, ove dovuto il contributo per la domanda incidentalmente avanzata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] contro e Pt_1 Controparte_1 [...]
Controparte_2
avverso la sentenza del Tribunale di Forlì n. 905/22 emessa il
[...]
10.10.22 e pubblicata il 10.10.22
Respinge l'appello e conferma l'impugnata sentenza
Condanna ed il , in solido, a rifondere Parte_1 Controparte_1 all'appellata Controparte_5 le spese di lite del presente grado di giudizio, che
[...] liquida in € 4.900,00 per compensi oltre rimborso forfetario 15%, cap ed iva come per legge.
Condanna a rifondere all'appellato le Parte_1 Controparte_1 spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in € 4.900,00 per compensi oltre rimborso forfetario 15%, cap ed iva come per legge.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002, come introdotto dalla L. n. 228/12, per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione ed anche per l'appellante incidentale ove dovuto il contributo per la domanda incidentalmente avanzata.
Così deciso nella camera di consiglio del 14.1.25
IL CONSIGLIERE REL. IL PRESIDENTE
dott. Giampaolo Borgioli dott. Giampiero Fiore
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