Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 02/04/2025, n. 339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 339 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DISIRACUSA
Sezione Prima Civile
Settore Lavoro e Previdenza
Verbale di Udienza
All'udienza del 02/04/2025 davanti al Giudice Onorario, in funzione di Giudice del lavoro dott.ssa Giovanna Bologna è chiamata la causa iscritta al n. 1876 2024 R.G.
Per parte ricorrente è comparso l'Avv. PAPA MAURIZIO che insiste in ricorso e nelle note e chiede la nomina di ctu atteso che nessuna decadenza è maturata nel caso di specie.
Per l'CP_1 è presente l'Avv. Alaimo D. in sostituzione dell'Avv. A. Testa che si riporta alle deduzioni ed eccezioni di cui alla memoria di costituzione.
Il G.L. si ritira in camera di consiglio
All'esito della camera di consiglio
Il G.L. decide con sentenza contestuale dando lettura del dispositivo e delle motivazioni.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DISIRACUSA
Il giudice Onorario del Tribunale di Siracusa, in funzione di Giudice del Lavoro, dott.ssa
Giovanna Bologna, dando pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'udienza del 02/04/2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia di lavoro iscritta al n. 1876/2024 R.G.
promossa da Parte 1 rappresentato e difeso dall' Avv. Maurizio Papa giusta procura in atti;
ricorrente contro
persona del legale rappresentante p-tempore Controparte_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Antonella Testa
Svolgimento del Processo
Il ricorrente ha proposto ricorso ex art. 442 cpc al fine di ottenere il riconoscimento del requisito sanitario dell'invalidità civile nella misura del 100%, premettendo che in sede di visita la commissione medica lo riconosceva invalido nella misura del 75%, al fine di ottenere “vantaggi di natura non economica e cioè il diritto ad ottenere il contrassegno per parcheggiare negli appositi spazi riservati a “persone invalide";
-instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio l'CP_1 che “eccepiva Inammissibilità del ricorso, precedente ricorso ATP R.G. 3503/2023, bis in idem Il ricorso è inammissibile per violazione del principio del ne bis in idem. La parte ha già agito in giudizio con ricorso ATP ex art. 445 bis c.p.c. R.G. 3503/2023 di identico contenuto e tenore (doc.1) al fine di ottenere il riconoscimento del 100% di invalidità ai fini del diritto alla "pensione", come indicato chiaramente "nell'oggetto". Detto ricorso è stato dichiarato inammissibile dal Tribunale di
Siracusa con ordinanza del 28/6/2024 (doc.2) in accoglimento dell'eccezione sollevata dall' CP 3 per difetto del requisito reddituale per l'accesso alla provvidenza (doc.3, redditi da lavoro autonomo e pensionato dal 2018). In nessuna parte di quel ricorso si dichiarava l'interesse all'azione anche per ottenere il solo status di invalido al 100% finalizzato ad acquisire gli indistinti benefici extra economici che oggi richiede;
eccepiva Inammissibilità del ricorso ex art. 442 c.p.c., divieto di azioni di mero accertamento della condizione sanitaria
Inammissibilità della domanda, decadenza dall'azione giudiziaria. L'attuale domanda giudiziaria, infine, è palesemente tardiva rispetto all'epoca di notifica del verbale sanitario del
4/9/2023, avvenuta in data 18/9/2023 (docc.4/5) per decadenza semestrale dall'azione giudiziaria ex art. 42 del D.L. n. 269/2003 (termine scaduto il 18/3/2024, ricorso depositato il
29/4/2024).
Motivi della decisione
Ciò premesso, giova evidenziare che nel caso che ci occupa il ricorrente ha avanzato, con ricorso ex art. 442 cpc, domanda mirante al riconoscimento dell'invalidità nella misura del 100% al fine di godere di benefici di natura non economica e nella fattispecie il diritto al contrassegno per il parcheggio degli invalidi.
L'art.445 bis c.p.c. stabilisce che "Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'art. 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale nel cui circondario risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696 bis codice di procedura civile, in quanto compatibili...".
IL D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 ("Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59"),
e in particolare dall'art. 130, e a differenza di quanto ritenuto nel regime disciplinato dal D.P.R. 21 settembre 1994, n. 698(“Regolamento recante norme sul riordinamento dei procedimenti in materia di riconoscimento delle minorazioni civili e sulla concessione dei benefici economici"), non prevede alcuna disposizione che consenta l'esperibilità di una azione di mero accertamento dello stato di invalidità e dunque, l'istante ha presentato ricorso ex art. 442 cpc.
Ciò posto, l'eccezione dedotta dall'istituto convenuto è fondata atteso che l'istante aveva promosso ricorso per ATPO al fine di vedersi riconosciuto invalido nella misura del 100% ai fini della prestazione relativa alla pensione, il ricorso veniva dichiarato inammissibile per carenza delle condizioni reddituali e presentava, nella pendenza del richiamato procedimento ricorso ordinario al fine di ottenere il riconoscimento dello stato di invalido al fine di ottenere benefici non economici ossia il contrassegno per parcheggio riservato agli invalidi.
Domanda nuova rispetto a quella avanzata nel procedimento per atpo.
Si osserva che ai sensi dell'art. 381 DPR "Per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide con capacità di deambulazione impedita, o sensibilmente ridotta, il comune rilascia apposita autorizzazione in deroga, previo specifico accertamento sanitario.
L'autorizzazione è resa nota mediante l'apposito contrassegno invalidi denominato:
"contrassegno di parcheggio per disabili" conforme al modello previsto dalla raccomandazione n. 98/376/CE del Consiglio dell'Unione europea del 4 giugno 1998 di cui alla figura V.
4. Il contrassegno è strettamente personale, non è vincolato ad uno specifico veicolo ed ha valore su tutto il territorio nazionale. In caso di utilizzazione, lo stesso deve essere esposto, in originale, nella parte anteriore del veicolo, in modo che sia chiaramente visibile per i controlli. L'indicazione delle strutture di cui al comma 1 deve essere resa nota mediante il segnale di: "simbolo di accessibilità di cui alla figura V.
5. Per il rilascio della autorizzazione di cui al comma 2, l'interessato deve presentare domanda al sindaco del comune di residenza, nella quale, oltre a dichiarare sotto la propria responsabilità i dati personali e gli elementi oggettivi che giustificano la richiesta, deve presentare la certificazione medica rilasciata dall'ufficio medico-legale dell'Azienda Sanitaria Locale di appartenenza, dalla quale risulta che nella visita medica è stato espressamente accertato che la persona per la quale viene chiesta l'autorizzazione ha effettiva capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta. L'autorizzazione ha validità 5 anni. Il rinnovo avviene con la presentazione del certificato del medico curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio. Per le persone invalide a tempo determinato in conseguenza di infortunio o per altre cause patologiche, l'autorizzazione può essere rilasciata a tempo determinato con le stesse modalità di cui al comma 3. In tal caso, la relativa certificazione medica deve specificare il presumibile periodo di durata della invalidità.
Trascorso tale periodo è consentita l'emissione di un nuovo contrassegno a tempo determinato, previa ulteriore certificazione medica rilasciata dall'ufficio medico-legale dell'Azienda Sanitaria Locale di appartenenza che attesti che le condizioni della persona invalida danno diritto all'ulteriore rilascio.
Ai sensi dell'art 4. D.L n.5/2012, i verbali delle commissioni mediche integrate di cui all'art
20 D.L. n. 78/2009 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 102/2009 riportano anche l'esistenza dei requisiti sanitari necessari per la richiesta di rilascio del contrassegno invalidi di cui al comma 2 dell'articolo 381 del regolamento di cui al DPR n. 495/92
Nella fattispecie che ci occupa, esaminato il verbale redatto dalla Commissione medica non vi
è alcun riferimento alla domanda richiamata, dunque né in fase amministrativa né in sede di atpo.
Il procedimento per ATPO, che mirava ad impugnare il verbale con cui veniva accertato uno stato di invalidità nella misura del 75%, è stato dichiarato inammissibile atteso che non sussistevano le condizioni reddituali per il godimento della prestazione economica ossia la pensione;
Il presente ricorso al fine di ottenere il beneficio non economico ossia il contrassegno per parcheggiare, domanda avanzata per la prima volta in questa sede, è stato presentato il
29.04.2024 oltre il termine di decadenza semestrale, né a tal fine il procedimento per atpo dichiarato inammissibile il 28.6.024, per le motivazioni sopra richiamate, può ritenersi utile ai fini di impedire il verificarsi della decadenza.
Pertanto alla luce delle superiori considerazioni il ricorso deve dichiararsi inammissibile.
La pronuncia nel rito giustifica la compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
Rigetta il ricorso
Spese compensate
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c. pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Siracusa 2.04.2025 Dott.ssa Giovanna Bologna