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Sentenza 18 ottobre 2025
Sentenza 18 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 18/10/2025, n. 535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 535 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 379/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Isadora Loi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CALVARI Parte_1 C.F._1
LE
ATTORE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CICCONE Controparte_1 P.IVA_1
LB EN
CONVENUTO
Conclusioni
Conclusioni per Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare:
In via principale: accertato e dichiarato l'inadempimento del conduttore rispetto agli obblighi di cui agli artt. 1588 e 1590 c.c., nonché l'esistenza dei danni descritti in narrativa, condannare il convenuto al risarcimento dei danni tutti quantificabili in € 14.000,00 o nella diversa misura ritenuta di giustizia In subordine: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda svolta in via principale, accertata e dichiarata l'esistenza dei danni descritti in narrativa e la loro addebitabilità al convenuto ex art. 2043 c.c., condannare il convenuto al risarcimento dei danni tutti quantificabili in € 14.000,00 o nella diversa misura ritenuta di giustizia
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze, oltre al rimborso spese generali nella misura del
15%, c.p.a. 4%, i.v.a. 22%”
Conclusioni per Controparte_2
“Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis: nel merito: respingere la domanda attorea, a qualunque titolo avanzata, poiché assolutamente infondata in fatto e in diritto, per tutto quanto sopra esposto in narrativa, con vittoria di spese e competenze;
in via subordinata: nella sola denegata ipotesi in cui venisse accolta la domanda avversa in merito all'an debeatur ridursi la richiesta risarcitoria per mancata dimostrazione dei danni così come richiesti in citazione e così come esposto in narrativa al quantum, come sopra dedotto e come potrà essere accertato in corso di causa;
con vittoria di spese e competenze”
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
1. Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1 [...] domandando il risarcimento dei danni causati dalla società Controparte_2 convenuta all'immobile sito in Zelo Buon Persico, Piazzetta Tricolore n. 2; danni quantificati in €
14.000,00.
in particolare, ha dedotto: Parte_1
- di essere proprietario dell'unità immobiliare sita in Zelo Buon Persico, Piazzetta Tricolore
n. 2;
- di aver concesso in locazione l'anzidetto immobile a di Controparte_3 Pt_1
e di con contratto dell'1.11.2009 (registrato in data 30.11.2009),
[...] CP_2 società di cui era socio e dalla quale è uscito in data 21.6.2012;
- che l'immobile è stato rilasciato dalla società convenuta in data 30.4.2022;
2 - che seguito della riconsegna il predetto ha constatato l'esistenza di danni eccedenti il normale degrado dovuto all'uso della cosa locata.
Nel giudizio così radicato si è costituita (d'ora in Controparte_2 avanti anche solo , domandando il rigetto della domanda risarcitoria di parte Controparte_2 attrice.
2. Va preliminarmente affermato come la presente causa possa trovare soluzione per mezzo del principio della ragione più liquida, ricavabile dall'art. 187 co. 2 c.p.c.
La Corte di legittimità, con consolidata giurisprudenza, ha affermato che – in aderenza all'art. 111
Cost. ed al principio della ragionevole durata del processo – è possibile per il giudicante invertire l'ordine logico della disamina delle questioni della causa, potendosi e dovendosi privilegiare la ragione più liquida: “Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cpc, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione- anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (Cass. civ. 28.05.2014 n. 12002; nello stesso senso, Cass. civ. 19.08.2016 n.
17214).
Nel caso in esame la domanda attorea deve essere rigettata, non avendo l'attore provato l'esistenza di un danno risarcibile.
3. Per quanto riguarda la domanda di risarcimento danni, si osserva che in tema di obblighi del conduttore nel corso del rapporto e al termine di esso, gli artt. 1587 e 1590 c.c. dispongono che “il conduttore deve osservare la diligenza del buon padre di famiglia nel servirsene [della cosa locata] per l'uso determinato nel contratto o per l'uso che può altrimenti presumersi dalle circostanze” e “il conduttore deve restituire la cosa al locatore nello stato medesimo in cui l'ha ricevuta, in conformità della descrizione che ne sia stata fatta dalle parti, salvo il deterioramento
o il consumo risultante dall'uso della cosa in conformità del contratto. In mancanza di descrizione, si presume che il conduttore abbia ricevuto la cosa in buono stato di manutenzione. Il conduttore non risponde del perimento o deterioramento dovuti a vetustà”.
3 Per quanto riguarda il riparto dell'onere probatorio, incombe sul locatore l'onere di dimostrare che la res locata presentasse, al momento della restituzione, danni eccedenti il normale degrado o consumo dovuto all'uso, mentre spetta al conduttore provare, qualora voglia liberarsi della relativa responsabilità, che il deterioramento è avvenuto per fatto a lui non imputabile.
3.1 Nel caso in esame l'attore a fondamento del danno di cui chiede il risarcimento si è limitato ad allegare due preventivi per € 11.102,00, di cui € 1.098,00 per la parte idraulica ed € 10.004,00 per l'impianto elettrico (doc. 5 e 6 parte attrice). L'attore inoltre ha domandato il riconoscimento di due mensilità, pari al tempo stimabile per l'esecuzione dei lavori. In alternativa, l'attore ha dedotto di aver venduto l'immobile a un prezzo inferiore di € 20.000,00 rispetto a quello inizialmente richiesto.
Sotto il primo profilo, basti osservare che non vi è prova che l'attore abbia effettivamente sostenuto i costi di cui ai due preventivi, né tanto meno che i lavori siano durati due mesi.
Ai sensi dell'art. 1223 c.c., infatti, il risarcimento postula che il creditore dimostri l'esistenza di un concreto danno consistito in una effettiva diminuzione patrimoniale derivata, quale conseguenza immediata e diretta, dal comportamento altrui (Cass. civ. 27/05/2009, n. 12354).
Orbene, nel caso in esame avrebbe dovuto per lo meno produrre le fatture Parte_1 quietanzate attestanti la tipologia e il costo effettivo dei lavori di ripristino effettuati. Tale carenza probatoria non avrebbe potuto essere supplita neanche mediante l'espletamento di una CTU, atteso il tempo trascorso e il mutamento dello stato dei luoghi nel frattempo verificatosi. In alternativa, avrebbe dovuto chiedere subito dopo il rilascio del bene un accertamento tecnico Parte_1 preventivo ex art. 696 c.p.c.
Sotto il secondo profilo, invece, deve rilevarsi la totale genericità dell'allegazione di parte attrice, mancando la prova non solo del prezzo chiesto inizialmente da per la vendita Parte_1 dell'unità immobiliare ma anche di quello finale di compravendita. Peraltro, quand'anche dovesse ritenersi provato che l'immobile è stato venduto ad € 20.000,00 in meno rispetto al prezzo iniziale, non vi è alcun elemento dal quale potersi inferire che tale diverso prezzo sia da imputare agli asseriti danni cagionati dal conduttore.
Per tutti questi motivi la domanda di parte attrice non merita accoglimento.
4. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo secondo i parametri del D.M. 147/2022, seguono la soccombenza e sono interamente a carico di parte attrice.
4
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- rigetta la domanda formulata da nei confronti di Parte_1 Controparte_2
[...]
- condanna alla rifusione delle spese di lite a favore di Parte_1 Controparte_2 che si liquidano in complessivi € 4.2227,00 per compensi, oltre iva,
[...] cpa e 15% spese forfettarie.
Così deciso in Lodi il 17/10/2025
Il Giudice dott.ssa Giulia Isadora Loi
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Isadora Loi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CALVARI Parte_1 C.F._1
LE
ATTORE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CICCONE Controparte_1 P.IVA_1
LB EN
CONVENUTO
Conclusioni
Conclusioni per Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare:
In via principale: accertato e dichiarato l'inadempimento del conduttore rispetto agli obblighi di cui agli artt. 1588 e 1590 c.c., nonché l'esistenza dei danni descritti in narrativa, condannare il convenuto al risarcimento dei danni tutti quantificabili in € 14.000,00 o nella diversa misura ritenuta di giustizia In subordine: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda svolta in via principale, accertata e dichiarata l'esistenza dei danni descritti in narrativa e la loro addebitabilità al convenuto ex art. 2043 c.c., condannare il convenuto al risarcimento dei danni tutti quantificabili in € 14.000,00 o nella diversa misura ritenuta di giustizia
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze, oltre al rimborso spese generali nella misura del
15%, c.p.a. 4%, i.v.a. 22%”
Conclusioni per Controparte_2
“Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis: nel merito: respingere la domanda attorea, a qualunque titolo avanzata, poiché assolutamente infondata in fatto e in diritto, per tutto quanto sopra esposto in narrativa, con vittoria di spese e competenze;
in via subordinata: nella sola denegata ipotesi in cui venisse accolta la domanda avversa in merito all'an debeatur ridursi la richiesta risarcitoria per mancata dimostrazione dei danni così come richiesti in citazione e così come esposto in narrativa al quantum, come sopra dedotto e come potrà essere accertato in corso di causa;
con vittoria di spese e competenze”
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
1. Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1 [...] domandando il risarcimento dei danni causati dalla società Controparte_2 convenuta all'immobile sito in Zelo Buon Persico, Piazzetta Tricolore n. 2; danni quantificati in €
14.000,00.
in particolare, ha dedotto: Parte_1
- di essere proprietario dell'unità immobiliare sita in Zelo Buon Persico, Piazzetta Tricolore
n. 2;
- di aver concesso in locazione l'anzidetto immobile a di Controparte_3 Pt_1
e di con contratto dell'1.11.2009 (registrato in data 30.11.2009),
[...] CP_2 società di cui era socio e dalla quale è uscito in data 21.6.2012;
- che l'immobile è stato rilasciato dalla società convenuta in data 30.4.2022;
2 - che seguito della riconsegna il predetto ha constatato l'esistenza di danni eccedenti il normale degrado dovuto all'uso della cosa locata.
Nel giudizio così radicato si è costituita (d'ora in Controparte_2 avanti anche solo , domandando il rigetto della domanda risarcitoria di parte Controparte_2 attrice.
2. Va preliminarmente affermato come la presente causa possa trovare soluzione per mezzo del principio della ragione più liquida, ricavabile dall'art. 187 co. 2 c.p.c.
La Corte di legittimità, con consolidata giurisprudenza, ha affermato che – in aderenza all'art. 111
Cost. ed al principio della ragionevole durata del processo – è possibile per il giudicante invertire l'ordine logico della disamina delle questioni della causa, potendosi e dovendosi privilegiare la ragione più liquida: “Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cpc, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione- anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (Cass. civ. 28.05.2014 n. 12002; nello stesso senso, Cass. civ. 19.08.2016 n.
17214).
Nel caso in esame la domanda attorea deve essere rigettata, non avendo l'attore provato l'esistenza di un danno risarcibile.
3. Per quanto riguarda la domanda di risarcimento danni, si osserva che in tema di obblighi del conduttore nel corso del rapporto e al termine di esso, gli artt. 1587 e 1590 c.c. dispongono che “il conduttore deve osservare la diligenza del buon padre di famiglia nel servirsene [della cosa locata] per l'uso determinato nel contratto o per l'uso che può altrimenti presumersi dalle circostanze” e “il conduttore deve restituire la cosa al locatore nello stato medesimo in cui l'ha ricevuta, in conformità della descrizione che ne sia stata fatta dalle parti, salvo il deterioramento
o il consumo risultante dall'uso della cosa in conformità del contratto. In mancanza di descrizione, si presume che il conduttore abbia ricevuto la cosa in buono stato di manutenzione. Il conduttore non risponde del perimento o deterioramento dovuti a vetustà”.
3 Per quanto riguarda il riparto dell'onere probatorio, incombe sul locatore l'onere di dimostrare che la res locata presentasse, al momento della restituzione, danni eccedenti il normale degrado o consumo dovuto all'uso, mentre spetta al conduttore provare, qualora voglia liberarsi della relativa responsabilità, che il deterioramento è avvenuto per fatto a lui non imputabile.
3.1 Nel caso in esame l'attore a fondamento del danno di cui chiede il risarcimento si è limitato ad allegare due preventivi per € 11.102,00, di cui € 1.098,00 per la parte idraulica ed € 10.004,00 per l'impianto elettrico (doc. 5 e 6 parte attrice). L'attore inoltre ha domandato il riconoscimento di due mensilità, pari al tempo stimabile per l'esecuzione dei lavori. In alternativa, l'attore ha dedotto di aver venduto l'immobile a un prezzo inferiore di € 20.000,00 rispetto a quello inizialmente richiesto.
Sotto il primo profilo, basti osservare che non vi è prova che l'attore abbia effettivamente sostenuto i costi di cui ai due preventivi, né tanto meno che i lavori siano durati due mesi.
Ai sensi dell'art. 1223 c.c., infatti, il risarcimento postula che il creditore dimostri l'esistenza di un concreto danno consistito in una effettiva diminuzione patrimoniale derivata, quale conseguenza immediata e diretta, dal comportamento altrui (Cass. civ. 27/05/2009, n. 12354).
Orbene, nel caso in esame avrebbe dovuto per lo meno produrre le fatture Parte_1 quietanzate attestanti la tipologia e il costo effettivo dei lavori di ripristino effettuati. Tale carenza probatoria non avrebbe potuto essere supplita neanche mediante l'espletamento di una CTU, atteso il tempo trascorso e il mutamento dello stato dei luoghi nel frattempo verificatosi. In alternativa, avrebbe dovuto chiedere subito dopo il rilascio del bene un accertamento tecnico Parte_1 preventivo ex art. 696 c.p.c.
Sotto il secondo profilo, invece, deve rilevarsi la totale genericità dell'allegazione di parte attrice, mancando la prova non solo del prezzo chiesto inizialmente da per la vendita Parte_1 dell'unità immobiliare ma anche di quello finale di compravendita. Peraltro, quand'anche dovesse ritenersi provato che l'immobile è stato venduto ad € 20.000,00 in meno rispetto al prezzo iniziale, non vi è alcun elemento dal quale potersi inferire che tale diverso prezzo sia da imputare agli asseriti danni cagionati dal conduttore.
Per tutti questi motivi la domanda di parte attrice non merita accoglimento.
4. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo secondo i parametri del D.M. 147/2022, seguono la soccombenza e sono interamente a carico di parte attrice.
4
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- rigetta la domanda formulata da nei confronti di Parte_1 Controparte_2
[...]
- condanna alla rifusione delle spese di lite a favore di Parte_1 Controparte_2 che si liquidano in complessivi € 4.2227,00 per compensi, oltre iva,
[...] cpa e 15% spese forfettarie.
Così deciso in Lodi il 17/10/2025
Il Giudice dott.ssa Giulia Isadora Loi
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