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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 15/09/2025, n. 3447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3447 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice rel. ed est. dott.ssa Monica Montante Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15960/2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (c.f.: , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso l'avv. Maria Beatrice Scimeca, rappresentante e difensore;
– ricorrente –
e
, nata a [...] il [...] (c.f.: ), elettivamente CP_1 C.F._2 domiciliata presso l'avv. Luciano Fiore, rappresentante e difensore;
– resistente –
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio;
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale del 12/9/2025, al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23/12/2024, , premesso di aver divorziato Parte_1 dalla moglie mediante la procedura di negoziazione assistita, alle condizioni di cui all'accordo del 3/2/2020, autorizzato dalla Procura della Repubblica l'11/2/2020, ha chiesto la modifica di quanto pattuito, e, nello specifico, la riduzione del quantum dell'assegno corrisposto alla resistente a titolo di contributo al mantenimento della figlia maggiorenne
1 Per_
.
Si è costituita contestando il ricorso e chiedendo il rigetto delle domande CP_1
articolate dal ricorrente.
All'udienza del 12/6/2025 il Giudice delegato ha sottoposto alle parti la seguente Per_ proposta conciliativa: “riduzione dell'assegno per il contributo al mantenimento della figlia a carico di ad € 350,00, oltre alla contribuzione nella misura del 50% alle spese extra Parte_1
assegno sostenute nell'interesse della stessa”.
, pur non aderendo, ha formulato una controproposta nei seguenti Parte_1 termini: “obbligo a proprio carico di corrispondere a a titolo di contributo al CP_1
Per_ mantenimento ordinario di la somma mensile di € 320,00 e, dal compimento del ventunesimo anno di età della figlia (giugno 2026), la somma di € 350,00, ferma restando la ripartizione delle spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno”.
La suddetta controproposta è stata accettata da . CP_1
Conseguentemente va disposta la regolamentazione dei rapporti tra le parti in ordine al mantenimento della figlia alle predette condizioni, concordate tra le parti.
Le spese devono essere compensate in ragione dell'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
• a modifica delle condizioni di divorzio di cui all'accordo di negoziazione assistita del
3/2/2020, autorizzato dal Pubblico Ministero l'11/2/2020, pone a carico di
l'obbligo di corrispondere a a titolo di contributo Parte_1 CP_1
Per_ al mantenimento ordinario della figlia la somma mensile di € 320,00 e, dal compimento del ventunesimo anno di età della stessa (15 giugno 2026), la somma di
€ 350,00, ferma restando la ripartizione delle spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno;
• compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 15 settembre 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Gabriella Giammona Francesco Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice rel. ed est. dott.ssa Monica Montante Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15960/2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (c.f.: , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso l'avv. Maria Beatrice Scimeca, rappresentante e difensore;
– ricorrente –
e
, nata a [...] il [...] (c.f.: ), elettivamente CP_1 C.F._2 domiciliata presso l'avv. Luciano Fiore, rappresentante e difensore;
– resistente –
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio;
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale del 12/9/2025, al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23/12/2024, , premesso di aver divorziato Parte_1 dalla moglie mediante la procedura di negoziazione assistita, alle condizioni di cui all'accordo del 3/2/2020, autorizzato dalla Procura della Repubblica l'11/2/2020, ha chiesto la modifica di quanto pattuito, e, nello specifico, la riduzione del quantum dell'assegno corrisposto alla resistente a titolo di contributo al mantenimento della figlia maggiorenne
1 Per_
.
Si è costituita contestando il ricorso e chiedendo il rigetto delle domande CP_1
articolate dal ricorrente.
All'udienza del 12/6/2025 il Giudice delegato ha sottoposto alle parti la seguente Per_ proposta conciliativa: “riduzione dell'assegno per il contributo al mantenimento della figlia a carico di ad € 350,00, oltre alla contribuzione nella misura del 50% alle spese extra Parte_1
assegno sostenute nell'interesse della stessa”.
, pur non aderendo, ha formulato una controproposta nei seguenti Parte_1 termini: “obbligo a proprio carico di corrispondere a a titolo di contributo al CP_1
Per_ mantenimento ordinario di la somma mensile di € 320,00 e, dal compimento del ventunesimo anno di età della figlia (giugno 2026), la somma di € 350,00, ferma restando la ripartizione delle spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno”.
La suddetta controproposta è stata accettata da . CP_1
Conseguentemente va disposta la regolamentazione dei rapporti tra le parti in ordine al mantenimento della figlia alle predette condizioni, concordate tra le parti.
Le spese devono essere compensate in ragione dell'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
• a modifica delle condizioni di divorzio di cui all'accordo di negoziazione assistita del
3/2/2020, autorizzato dal Pubblico Ministero l'11/2/2020, pone a carico di
l'obbligo di corrispondere a a titolo di contributo Parte_1 CP_1
Per_ al mantenimento ordinario della figlia la somma mensile di € 320,00 e, dal compimento del ventunesimo anno di età della stessa (15 giugno 2026), la somma di
€ 350,00, ferma restando la ripartizione delle spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno;
• compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 15 settembre 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Gabriella Giammona Francesco Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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