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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 14/10/2025, n. 571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 571 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G.1277/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione monocratica, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n.1277/2022 R.G., avente ad oggetto “opposizione a precetto", promossa da: sig. , in proprio e quale legale rapp.te della società CP_1 C.F._1
(P. I.V.A. ) e dalla sig.ra ata a AR (Polonia) Controparte_2 P.IVA_1 CP_3 il 6 agosto 1973 e residente in [...], (c.f. rappresentati e difesi in virtù di procura alle liti dall'Avv. Maria Rosaria Perretta C.F._2
(cod. fisc.: ), presso il cui Studio in Sapri, alla Piazza Regina Elena, n° 19, elett.te C.F._3 domiciliano;
ATTORI
IN OPPOSIZIONE contro sig. (c.f. ), residente in [...] C.F._4
48 ed elettivamente dom.to in Salerno alla Via Romualdo II Guarna n. 21 presso lo studio dell'Avv.
AR UC, dal quale è rappresentato e difeso come da procura alle liti apposta in calce all'atto di precetto notificato in data 07.09.2022 CONVENUTO OPPOSTO
Conclusioni: come da note depositate dal solo convenuto opposto per l'udienza del 18.09.2025 - sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. - quivi da intendersi integralmente trascritte.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Con atto di precetto notificato in data 07.09.2022, a mezzo del servizio postale e ricevuto in data 09.09.2022, il sig. intimava il pagamento dell'importo complessivo precettato di CP_4
€.12.875,72, al sig. alla sig.ra nonché alla società la CP_1 CP_3 Controparte_2 cui sorta capitale risultava dall'effetto cambiario emesso il 12.02.2018 dell'importo di € 7.500,00 con scadenza 30.06.2022 e dall'effetto cambiario emesso in data 18.07.2021 dell'importo di € 5.000,00 con scadenza 31.08.2022. In data 21/09/2022 il sig. in proprio e quale legale rappresentante p.t. della CP_1 CP_2
e la sig.ra notificavano al sig. atto di citazione in opposizione
[...] CP_3 CP_4 all'atto di precetto con pedissequa istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dei titoli cambiari. Parte opponente ha eccepito, in via preliminare, quanto alla cambiale emessa in data 12 maggio 2018 di
€.7.500,00, che il titolo non è stato presentato per l'incasso presso la banca domiciliataria alla scadenza riportata (30 giugno 2022). Ha poi eccepito che il creditore non ha diritto a procedere ad esecuzione forzata nella misura azionata, poiché l'importo complessivamente richiesto non corrisponde all'importo effettivamente dovuto dall'odierno opponente, in quanto non risulta il criterio utilizzato per la determinazione dell'importo per spese e competenze dell'atto di precetto. Ha contestato, inoltre, l'importo richiesto a titolo di interessi, poiché non risulta il tasso di interesse applicato, come nemmeno la data iniziale considerata nella quantificazione della somma richiesta a titolo di interessi. Infine, ha contestato l'ammontare riportato a titolo di spese di notifica non essendovi corrispondenza con quelle effettivamente sostenute. Costituendosi in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 17.01.2023, il sig. ha eccepito la genericità dell'atto di citazione in opposizione a precetto, in quanto la CP_4 controparte si sarebbe limitata ad eccepire la mancata corrispondenza dell'importo effettivamente dovuto dall'opponente in luogo di quanto precettato, senza indicare l'effettiva somma che i debitori avrebbero dovuto corrispondere. Secondo l'opposto, quindi, la controparte non negherebbe l'esistenza del rapporto debitorio, ma contesterebbe genericamente il quantum dovuto. L'opposizione è infondata per i motivi che seguono. La contestazione mossa dall'opponente e consistente nell'eccepita mancata presentazione del titolo per l'incasso presso la banca domiciliataria, è infondata, atteso che il titolo cambiario può essere azionato, in caso di mancato pagamento alla scadenza, come nel caso che ci occupa, senza la necessità di presentare il titolo per l'incasso presso la banca domiciliataria. Nel merito, poi, si osserva che ai sensi dell'art. 480 cpc “Il precetto deve contenere a pena di nullità l'indicazione delle parti, della data di notificazione del titolo esecutivo se questa è fatta separatamente, o la trascrizione integrale del titolo stesso, quando è richiesta dalla legge […] Il precetto deve altresì contenere l'avvertimento che il debitore può, con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore. Il precetto deve inoltre contenere la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio della parte istante nel comune in cui ha sede il giudice competente per la esecuzione […]”. Nessuna menzione, dunque, viene fatta nell'art. 480 c.p.c. ad indicazioni riguardanti i calcoli che conducono all'esposizione debitoria, con la conseguenza che il precetto notificato a parte attrice non presenta alcun vizio sotto il profilo contenutistico/formale. Come affermato dalla Suprema Corte “L'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo, contenuta nel precetto a norma dell'art. 480, comma 1, c.p.c., non richiede, quale requisito formale a pena di nullità, oltre all'indicazione della somma domandata in base al titolo esecutivo, anche quella del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla” (Cassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 18.3.2022, n. 8906).
Inoltre, il precetto, al momento della notifica, si basa comunque sull'esistenza di un credito ed il solo discostamento tra “il chiesto ed il dovuto” non porta a ritenere nullo l'intero atto in quanto la sua funzione è quella di portare a conoscenza del debitore l'esistenza del titolo (anche se già conosciuto), il credito dovuto e l'intenzione di procedere ad esecuzione.
Pertanto, l'eventuale ed ipotetica eccessività della somma portata nell'atto di precetto, come dedotto dall'opponente, non lo travolge per intero, determinando la sua nullità ma dà luogo solamente alla riduzione (ad opera del Giudice) della somma domandata nei limiti di quella dovuta. Come affermato dall'orientamento giurisprudenziale prevalente, infatti, “In tema di opposizione a precetto, la non debenza di una parte soltanto della somma in esso portata non lo travolge per intero, ma ne determina l'annullamento parziale, essendo comunque valida l'intimazione per la parte dovuta e le relative spese, anche nel caso in cui il debitore provveda al pagamento dopo aver ricevuto la sua notifica e prima di proporre opposizione, non incidendo l'adempimento sulla legittimità dell'atto” (cfr. ex multis ord. Cass.
n. 24704/2020). Quanto alla esattezza delle somme indicate nell'atto di precetto, va osservato che esse, nel caso che ci occupa, appaiono correttamente calcolate. Invero, il capitale precettato è il risultato della somma portata dai due effetti cambiari indicati nell'atto opposto;
inoltre, conformemente all'art 55, comma 2
Regio Decreto 1669/1933, gli interessi risultano calcolati in misura legale, dalla scadenza riportata sul titolo e fino al soddisfo, mentre il compenso e le spese accessorie di precetto sono determinate secondo i parametri del D.M. 55/2014, e le spese di notifica precettate sono inferiori rispetto a quelle effettivamente sostenute pari ad € 35,10.
In conclusione, l'opposizione deve essere rigettata. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 1.311,00, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, c.p.a. e accessori di legge, se dovuti (in conformità al D.M. n. 55/2014 aggiornato dal D.M. 147/2022, Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale, Valore della causa: da € 5.201 a € 26.000 Fase Compenso, Fase di studio della controversia, valore minimo: € 460,00, Fase decisionale, valore minimo: € 851,00, Compenso tabellare (valori minimi) € 1.311,00,
PROSPETTO FINALE Compenso tabellare € 1.311,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così decide: 1) Rigetta l'opposizione;
2) condanna parte opponente alla rifusione delle spese di giudizio sostenute da parte opposta, che si liquidano in euro 1.311,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e c.p.a. come per legge. Così deciso in data 14.10.2025 Il Giudice
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione monocratica, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n.1277/2022 R.G., avente ad oggetto “opposizione a precetto", promossa da: sig. , in proprio e quale legale rapp.te della società CP_1 C.F._1
(P. I.V.A. ) e dalla sig.ra ata a AR (Polonia) Controparte_2 P.IVA_1 CP_3 il 6 agosto 1973 e residente in [...], (c.f. rappresentati e difesi in virtù di procura alle liti dall'Avv. Maria Rosaria Perretta C.F._2
(cod. fisc.: ), presso il cui Studio in Sapri, alla Piazza Regina Elena, n° 19, elett.te C.F._3 domiciliano;
ATTORI
IN OPPOSIZIONE contro sig. (c.f. ), residente in [...] C.F._4
48 ed elettivamente dom.to in Salerno alla Via Romualdo II Guarna n. 21 presso lo studio dell'Avv.
AR UC, dal quale è rappresentato e difeso come da procura alle liti apposta in calce all'atto di precetto notificato in data 07.09.2022 CONVENUTO OPPOSTO
Conclusioni: come da note depositate dal solo convenuto opposto per l'udienza del 18.09.2025 - sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. - quivi da intendersi integralmente trascritte.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Con atto di precetto notificato in data 07.09.2022, a mezzo del servizio postale e ricevuto in data 09.09.2022, il sig. intimava il pagamento dell'importo complessivo precettato di CP_4
€.12.875,72, al sig. alla sig.ra nonché alla società la CP_1 CP_3 Controparte_2 cui sorta capitale risultava dall'effetto cambiario emesso il 12.02.2018 dell'importo di € 7.500,00 con scadenza 30.06.2022 e dall'effetto cambiario emesso in data 18.07.2021 dell'importo di € 5.000,00 con scadenza 31.08.2022. In data 21/09/2022 il sig. in proprio e quale legale rappresentante p.t. della CP_1 CP_2
e la sig.ra notificavano al sig. atto di citazione in opposizione
[...] CP_3 CP_4 all'atto di precetto con pedissequa istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dei titoli cambiari. Parte opponente ha eccepito, in via preliminare, quanto alla cambiale emessa in data 12 maggio 2018 di
€.7.500,00, che il titolo non è stato presentato per l'incasso presso la banca domiciliataria alla scadenza riportata (30 giugno 2022). Ha poi eccepito che il creditore non ha diritto a procedere ad esecuzione forzata nella misura azionata, poiché l'importo complessivamente richiesto non corrisponde all'importo effettivamente dovuto dall'odierno opponente, in quanto non risulta il criterio utilizzato per la determinazione dell'importo per spese e competenze dell'atto di precetto. Ha contestato, inoltre, l'importo richiesto a titolo di interessi, poiché non risulta il tasso di interesse applicato, come nemmeno la data iniziale considerata nella quantificazione della somma richiesta a titolo di interessi. Infine, ha contestato l'ammontare riportato a titolo di spese di notifica non essendovi corrispondenza con quelle effettivamente sostenute. Costituendosi in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 17.01.2023, il sig. ha eccepito la genericità dell'atto di citazione in opposizione a precetto, in quanto la CP_4 controparte si sarebbe limitata ad eccepire la mancata corrispondenza dell'importo effettivamente dovuto dall'opponente in luogo di quanto precettato, senza indicare l'effettiva somma che i debitori avrebbero dovuto corrispondere. Secondo l'opposto, quindi, la controparte non negherebbe l'esistenza del rapporto debitorio, ma contesterebbe genericamente il quantum dovuto. L'opposizione è infondata per i motivi che seguono. La contestazione mossa dall'opponente e consistente nell'eccepita mancata presentazione del titolo per l'incasso presso la banca domiciliataria, è infondata, atteso che il titolo cambiario può essere azionato, in caso di mancato pagamento alla scadenza, come nel caso che ci occupa, senza la necessità di presentare il titolo per l'incasso presso la banca domiciliataria. Nel merito, poi, si osserva che ai sensi dell'art. 480 cpc “Il precetto deve contenere a pena di nullità l'indicazione delle parti, della data di notificazione del titolo esecutivo se questa è fatta separatamente, o la trascrizione integrale del titolo stesso, quando è richiesta dalla legge […] Il precetto deve altresì contenere l'avvertimento che il debitore può, con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore. Il precetto deve inoltre contenere la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio della parte istante nel comune in cui ha sede il giudice competente per la esecuzione […]”. Nessuna menzione, dunque, viene fatta nell'art. 480 c.p.c. ad indicazioni riguardanti i calcoli che conducono all'esposizione debitoria, con la conseguenza che il precetto notificato a parte attrice non presenta alcun vizio sotto il profilo contenutistico/formale. Come affermato dalla Suprema Corte “L'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo, contenuta nel precetto a norma dell'art. 480, comma 1, c.p.c., non richiede, quale requisito formale a pena di nullità, oltre all'indicazione della somma domandata in base al titolo esecutivo, anche quella del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla” (Cassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 18.3.2022, n. 8906).
Inoltre, il precetto, al momento della notifica, si basa comunque sull'esistenza di un credito ed il solo discostamento tra “il chiesto ed il dovuto” non porta a ritenere nullo l'intero atto in quanto la sua funzione è quella di portare a conoscenza del debitore l'esistenza del titolo (anche se già conosciuto), il credito dovuto e l'intenzione di procedere ad esecuzione.
Pertanto, l'eventuale ed ipotetica eccessività della somma portata nell'atto di precetto, come dedotto dall'opponente, non lo travolge per intero, determinando la sua nullità ma dà luogo solamente alla riduzione (ad opera del Giudice) della somma domandata nei limiti di quella dovuta. Come affermato dall'orientamento giurisprudenziale prevalente, infatti, “In tema di opposizione a precetto, la non debenza di una parte soltanto della somma in esso portata non lo travolge per intero, ma ne determina l'annullamento parziale, essendo comunque valida l'intimazione per la parte dovuta e le relative spese, anche nel caso in cui il debitore provveda al pagamento dopo aver ricevuto la sua notifica e prima di proporre opposizione, non incidendo l'adempimento sulla legittimità dell'atto” (cfr. ex multis ord. Cass.
n. 24704/2020). Quanto alla esattezza delle somme indicate nell'atto di precetto, va osservato che esse, nel caso che ci occupa, appaiono correttamente calcolate. Invero, il capitale precettato è il risultato della somma portata dai due effetti cambiari indicati nell'atto opposto;
inoltre, conformemente all'art 55, comma 2
Regio Decreto 1669/1933, gli interessi risultano calcolati in misura legale, dalla scadenza riportata sul titolo e fino al soddisfo, mentre il compenso e le spese accessorie di precetto sono determinate secondo i parametri del D.M. 55/2014, e le spese di notifica precettate sono inferiori rispetto a quelle effettivamente sostenute pari ad € 35,10.
In conclusione, l'opposizione deve essere rigettata. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 1.311,00, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, c.p.a. e accessori di legge, se dovuti (in conformità al D.M. n. 55/2014 aggiornato dal D.M. 147/2022, Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale, Valore della causa: da € 5.201 a € 26.000 Fase Compenso, Fase di studio della controversia, valore minimo: € 460,00, Fase decisionale, valore minimo: € 851,00, Compenso tabellare (valori minimi) € 1.311,00,
PROSPETTO FINALE Compenso tabellare € 1.311,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così decide: 1) Rigetta l'opposizione;
2) condanna parte opponente alla rifusione delle spese di giudizio sostenute da parte opposta, che si liquidano in euro 1.311,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e c.p.a. come per legge. Così deciso in data 14.10.2025 Il Giudice