Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 16/06/2025, n. 452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 452 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/06/2025
N. 00452/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00049/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 49 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Natale Polimeni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Reggio Calabria, via Bruno Buozzi;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di Reggio Calabria, domiciliataria ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;
PER L'ANNULLAMENTO
del provvedimento ex art. 94 bis D.Lgs. 159/2011 - Prot. N.0122191 del 08/11/2023, adottato dalla Prefettura di Reggio Calabria e notificato a mezzo pec in pari data e, ove occorrer possa, di tutti gli atti ad essa presupposti, collegati, connessi e susseguenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti gli artt. 35, co. 2, lett. c, 84 e 85 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 giugno 2025 il dott. Domenico Gaglioti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1-Con atto ritualmente notificato il 5.1.2024 e depositato il 31.1.2024 la -OMISSIS-, in persona del suo legale rappresentante, ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe, rilasciato dalla Prefettura di Reggio Calabria ai sensi dell’art. 94 bis del d.lgs. 159/2011, ritenuto illegittimo per i seguenti motivi:
II) Illegittimità dell’atto per eccesso di potere: difetto dei presupposti di fatto e di diritto per travisamento ed erronea valutazione dei fatti; illogicità e contraddittorietà estrinseca dell’atto.
II) Illegittimità dell’atto per eccesso di potere: difetto dei presupposti di fatto e di diritto di cui all’art. 94 bis d.lgs. 159/2011; travisamento ed erronea valutazione dei fatti; illogicità e contraddittorietà estrinseca dell’atto; insufficienza e contraddittorietà della motivazione.
2- In data 1.3.2024 si costituiva l’amministrazione resistente per resistere al ricorso.
3- In data 18.4.2025 la ricorrente ha notificato e parimenti depositato memoria nella quale ha dichiarato che, attesa la sopraggiunta carenza di interesse, rinuncia a norma dell’art. 84 c.p.a., al ricorso introduttivo.
4- In data 18.4.2025 l’amministrazione resistente ha depositato documenti.
5- All’udienza pubblica dell’11.6.2025 il ricorso è stato spedito in decisione.
6- E’ noto che a fronte della dichiarazione di rinuncia al ricorso regolarmente notificata nei termini di cui all'art. 84 c.p.a. e in assenza di opposizione delle altre parti processuali, deve dichiararsi l'estinzione del giudizio.
7- Nella fattispecie la dichiarazione di rinuncia al ricorso, sottoscritta dal legale rappresentante della società ricorrente e notificata nel rispetto dei termini di cui all’art. 84 c.p.a. all’amministrazione resistente, in assenza di formale opposizione di quest’ultima –la quale non può essere desunta dalla mera produzione di documenti né è stata formulata in sede di discussione- comporta l'estinzione del giudizio per rinuncia ai sensi dell'art. 84 c.p.a.
8- Le spese processuali possono essere compensate integralmente alla luce delle difese sostanzialmente di stile da parte dell’amministrazione resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dà atto della rinuncia.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Caterina Criscenti, Presidente
Domenico Gaglioti, Primo Referendario, Estensore
Giuseppe Nicastro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Domenico Gaglioti | Caterina Criscenti |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.