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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/03/2025, n. 2242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2242 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18426/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Serena Nicotra ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18426/2022 promossa da:
CONTOURGLOBAL INDUSTRIAL S.R.L. (C.F. 06161730962), con il patrocinio dell'avv. BIFFI MARIA
CHIARA NOEMI, dell'avv. RONCETTI CRISTINA e dell'avv. PATERNICO' ARIANNA con studio in Via del Lauro, 7 20121 MILANO
ATTORE contro
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (C.F. 13756881002), con il patrocinio dell'avv. CIRILLO
MARCO e dell'avv. LIPIANI GAETANO ([...]) VIA SAN VITO, 47 84060 MONTANO
ANTILIA; , elettivamente domiciliato in VIA ARTE DELLA LANA 17 80138 NAPOLIpresso il difensore avv.
CIRILLO MARCO
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A. (C.F. 05754381001), contumace il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI MILANO 1 (C.F. 06363391001), con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA STATO MILANO
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, RG Industrial s.r.l. ha convenuto in giudizio
Agenzia delle Entrare Riscossione e GSE s.p.a. proponendo opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.
pagina 1 di 6 promossa da Agenzia delle Entrate Riscossione con pignoramento presso terzi notificato in data 8 novembre
2021 chiedendo di accertare l'inesistenza del credito posto a base della esecuzione e, per l'effetto, la nullità e/o inefficacia del pignoramento, con inibitoria al terzo pignorato GSE s.p.a. di procedere al pagamento delle somme pignorate.
La società opponente ha dedotto che il pignoramento si fondava su un credito per tributi, pari a complessivi €
19065,43, inesistente in quanto già estinto a seguito del pagamento a mezzo compensazione eseguito in data 16 gennaio 2020, mediante due deleghe di pagamento F24, una per l'importo di €21.044,73 e l'altra per € 2.106,03, di cui solo la prima era stata imputata da Agenzia delle Entrate alla cartella di pagamento relativo al debito Irap.
Si è costituita Agenzia delle Entrate Riscossione che ha preliminarmente eccepito la inammissibilità dell'opposizione per carenza ad agire dell'opponente, dal momento che il Giudice dell'esecuzione aveva già sospeso il pignoramento per effetto dell'opposizione proposta da RG Industrial s.r.l.
Sempre in via preliminare, la convenuta ha dedotto l'inammissibilità dell'opposizione ai sensi degli artt. 19 e 21 del d.lgs 546/92, dal momento che l'Agenzia delle entrate - Riscossione aveva provveduto a notificare alla società altri atti esattivi, quali l'intimazione di pagamento n. 068 2021 90 01786953 000 in data 21.10.2021 e la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 068 76 2020 0000073 6000 in data 18.02.2020, che avrebbero dovuto essere impugnati dal contribuente.
Nel merito, la convenuta ha dedotto che il primo pagamento a mezzo compensazione eseguito dalla società, avente ad oggetto il pagamento della somma di €21.044,73 era stato effettuato con l'indicazione di una sigla attribuita alla Provincia di Firenze, il che non aveva consentito all'agente della riscossione della provincia di
Milano di venirne a conoscenza.
La convenuta ha poi dedotto che nessuna comunicazione preventiva relativa ai debiti da estinguere era stata presentata preventivamente da RG e che per tale motivo Agenzia Riscossione aveva imputato come acconto al debito della cartella n. 06820190063288911 – 000, relativa ad imposte erariali e relativi accessori.
Al presente giudizio sono stati successivamente riuniti i seguenti giudizi:
-giudizio RG 19158/2022, promosso da Agenzia delle entrate – Riscossione, volto ad instaurare il giudizio di merito di seguito all'accoglimento da parte del giudice dell'esecuzione dell'istanza di sospensione della procedura esecutiva relativa al pignoramento presso terzi notificato in data 8 novembre 2021, nel quale è stata convenuta in giudizio anche Agenzia delle Entrate-Direzione di
Milano;
-giudizio RG 44597/2022, promosso da RG Industrial s.r.l avverso il successivo pignoramento presso terzi notificato da Agenzia delle entrate – Riscossione in data 17 agosto 2022 per il medesimo credito oggetto del precedente pignoramento;
-giudizio RG 44624/2022, promosso da Agenzia delle entrate – Riscossione, volto ad instaurare il giudizio di merito a seguito all'accoglimento da parte del giudice dell'esecuzione dell'istanza di sospensione della procedura esecutiva relativa al pignoramento presso terzi notificato in data 17 agosto
2022, nel quale è stata convenuta in giudizio anche Agenzia delle Entrate-Direzione di Milano.
pagina 2 di 6 Dopo la riunione dei procedimenti è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
A seguito della rimessione della causa sul ruolo e della assegnazione del fascicolo alla scrivente, le parti, comparse in udienza hanno rappresentato che nelle more Agenzia delle Entrate Riscossione aveva depositato atto di “recesso” dai due pignoramenti presso terzi ed hanno concordemente richiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Dato il contrasto sulle spese di lite, la causa, all'esito della discussione delle parti, è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c.
Come richiesto dalle parti, va dichiarata la cessazione della materia del contendere in relazione a tutti i giudizi qui riuniti, sia quelli di opposizione svolti dalla debitrice esecutata RG Industrial s.r.l. avverso i due pignoramenti notificati da DE in data 8 novembre 2021 ed in data 17 agosto 2022, sia quelli di merito proposti da Agenzia delle Entrate-Riscossione diretti ad ottenere l'accertamento della validità ed efficacia dei pignoramenti.
Invero, il deposito dell'atto denominato “di recesso” manifesta la volontà dell'agente della riscossione di rinunciare ai citati pignoramenti a seguito dell'accertamento del pagamento del credito di cui alla cartella esattoriale posta a base delle procedure esecutive.
Si tratta di fatto che, avendo realizzato l'interesse cui mirava la parte con il presente giudizio, fa quindi venire meno l'interesse ad una pronuncia sul merito della controversia.
Poiché tra le parti permane il contrasto sulle spese di lite, va quindi formulata una valutazione sul merito della pretesa ai fini di decidere su tale aspetto secondo il principio della soccombenza virtuale.
Orbene, con riferimento ai giudizi di opposizione promossi da RG Industrial s.r.l., si rileva in primo luogo la infondatezza delle eccezioni preliminari svolte da DE.
Da un lato è ravvisabile l'interesse ad agire della parte, pur in presenza dell'adozione del procedimento di sospensione dell'esecuzione adottato nella prima fase dal giudice dell'esecuzione, dal momento che, come si desume dalle domande svolte nell'atto introduttivo, l'opposizione non era soltanto volta ad ottenere l'accertamento dell'illegittimità del pignoramento presso terzi e, quindi, a fare venire meno la procedura esecutiva, ma mirava all'accertamento dell'estinzione della pretesa creditoria dell'ente per effetto del pagamento.
Dall'altro lato, come rilevato dalla società opponente, non vi è alcun onere di impugnare gli atti successivi alla notifica della cartella esattoriale – quest'ultima notificata nel 2019, prima del pagamento - quali la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e l'intimazione di pagamento, che sono state notificate dopo l'intervenuto versamento delle somme.
Peraltro, come risulta dalla documentazione prodotta, a seguito della notifica di tali atti, la società RG ha segnalato l'intervenuto pagamento chiedendo la imputazione a saldo della cartella e il rimborso dell'eccedenza (cfr. doc.
8-11 fascicolo attoreo).
Fatta questa premessa, dalla documentazione prodotta emergono i seguenti dati:
pagina 3 di 6 -la società opponente ha provveduto al pagamento del credito portato dalla cartella esattoriale n. 068 2019
00632889 11000, relativo al tributo IRAP per l'anno 2024, con l'F24 del 16.1.2020 di € 21.640.978 e con l'F24 del 16.1.2020 di €2106,03, utilizzando in compensazione un proprio credito erariale;
-entrambi i modelli F24 indicano come causale del pagamento il codice del tributo relativo all'IRAP, ma, mentre l'F24 relativo al versamento di Milano indica come codice del creditore RFI, individuante Agenzia delle
Entrate- Riscossione di Firenze, il secondo indica come creditore RMI, che individua Agenzia delle Entrate-
Riscossione di Milano, ovvero l'agente della riscossione che ha notificato la cartella di pagamento;
-antecedentemente alla notifica del primo atto di pignoramento presso terzi, la società RG
Industrial aveva comunicato ad DE l'effettuazione del pagamento con la comunicazione di avvenuta compensazione dei crediti del 24 febbraio 2020, nonché, a seguito della ricezione dell'avviso bonario del
20.10.2021 (doc. 8 e 10 fascicolo attoreo);
-con nota del 30 ottobre 2020, Agenzia delle Entrate- Direzione di Milano, in risposta alla richiesta di
DE relativa alla sussistenza di crediti del contribuente utilizzati in compensazione, ha comunicato l'esistenza di un credito IRES per l'anno di imposta 2018 in capo alla società opponente, risultante compensato per l'importo di € 36209,36;
-non vi è evidenza della sussistenza di ulteriori debiti del contribuente, relativi a tributo IRAP, cui imputare i pagamenti ricevuti;
-dopo il primo pignoramento, l'emissione del provvedimento di sospensione del giudice dell'esecuzione sul presupposto della probabile estinzione del credito e l'instaurazione del giudizio di merito di opposizione ex art. 615 c.p.c., Agenzia delle Entrate-Riscossione ha proceduto alla notifica di un secondo pignoramento presso terzi per il medesimo credito.
Orbene, i dati sopra delineati portano ad affermare la originaria fondatezza delle opposizioni promosse da
RG Industrial s.r.l. e la correlata infondatezza delle azioni di accertamento della legittimità dei pignoramenti svolti da DE.
In particolare, sotto il profilo giuridico, aldilà dell'errore relativo al codice del creditore, il pagamento a mezzo compensazione risulta effettuato ad Agenzia delle Entrate Riscossione -che è un ente pubblico economico, avente sede legale a Roma, di cui le varie direzioni regionali sono delle mere articolazioni interne - ed imputato ai tributi (IRAP) oggetto della cartella esattoriale che ha fondato il pignoramento.
Pertanto, facendo applicazione dei principi di cui all'art. 1193 cod.civ., il pagamento avrebbe dovuto essere imputato al debito indicato dal debitore.
Inoltre, DE non ha neppure dimostrato di avere imputato il pagamento ad altri debiti, secondo i criteri di cui all'art.1193 comma 2 cod.civ., mancando anche la prova del fatto che vi fossero altri debiti scaduti del contribuente ed avendo la stessa parte confermato che non vi erano nell'ambito di competenza di DE Firenze iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori
In ogni caso, anche a volere ritenere che l'erronea indicazione del codice di DE Firenze, anziché di DE
Milano, possa avere influito nell'immediatezza sulla corretta imputazione del pagamento, i documenti prodotti pagina 4 di 6 mostrano come la società opponente si sia attivata, prima del pignoramento, per segnalare l'avvenuto versamento dell'importo oggetto della cartella esattoriale emessa da DE.
Neppure si ritengono dirimenti le argomentazioni di DE sul fatto che la stessa si sarebbe attivata prontamente per richiedere dall'Agente della riscossione della Provincia di Firenze il trasferimento della somma di € 21.044,73 necessaria per l'attribuzione del pagamento a saldo della cartella n. 06820190063288911
– 000, nonché per richiedere ad Agenzia delle Entrate la sussistenza del credito in compensazione utilizzato per il pagamento.
Con riferimento al primo aspetto, si osserva che l'eventuale ritardo nella risposta di DE Firenze non costituisce un fatto rilevante ai fini della valutazione del comportamento del creditore posto che, come evidenziato, si tratta di un fatto interno all'organizzazione del medesimo ente e che non consente di ricondurre la fattispecie al caso di pagamento effettuato a soggetto giuridico diverso dal creditore.
In secondo luogo, a fronte di una segnalazione del contribuente e della richiesta avanzata da DE di trasferimento della somma pagata, il rispetto dei principi di correttezza e buona fede avrebbe richiesto quanto meno che la stessa si astenesse da azioni esecutive.
Con riferimento al secondo aspetto, come emerge dalla documentazione prodotta, Agenzia delle Entrate ha risposto alla richiesta di DE in data 30 ottobre 2020, prima dell'esecuzione del pignoramento, confermando la sussistenza del debito tributario.
Se è vero che la risposta dell'ente è laconica nell'indicare l'esistenza di un credito del contribuente di €41.761,00
e l'utilizzo dello stesso in compensazione per la somma di € 36.209,36, è pur vero che, laddove DE avesse avuto dubbi sul fatto che le compensazioni fossero andate ad estinguere altri crediti tributari rispetto a quelli oggetto della cartella esattoriale relativa all'IRAP, avrebbe dovuto chiedere ulteriori chiarimenti ad Agenzia delle Entrate, anziché procedere con l'azione esecutiva.
Infine, va segnalato che tutte le difese della convenuta appaiono inidonee a giustificare la successiva condotta di instaurazione di una nuova procedura esecutiva, mediante la notifica di altro atto di pignoramento presso terzi per il medesimo credito oggetto del precedente pignoramento, dopo che il giudice dell'esecuzione aveva già sospeso l'esecuzione nella prima procedura e dopo che la società RG aveva notificato l'atto di citazione ex art. 615 c.p.c. in relazione al primo pignoramento.
In base a tutti i rilievi fin qui formulati, si ritiene quindi che sia configurabile una soccombenza virtuale di DE in relazione a tutti i giudizi riuniti, con conseguente condanna della convenuta alla rifusione in favore dell'attrice delle spese di lite.
Le spese si liquidano come da dispositivo, in applicazione del DM 55/2014, in base al valore del credito azionato esecutivamente, con riduzione dei compensi del 50% rispetto ai valori medi, tenuto conto dell'attività difensiva svolta, della assenza di istruttoria, della non particolare complessità delle questioni trattate.
Vanno inoltre liquidate, a norma dell'art. 4 comma 2 del DM, le spese per la fase di studio e introduttiva per i tre giudizi riuniti alla presente causa, tenendo conto dell'attività svolta fino alla riunione e sempre con riduzione rispetto ai valori medi, tenuto conto della identità delle questioni trattate.
pagina 5 di 6 Merita accoglimento la domanda di condanna della convenuta per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., ravvisandosi il presupposto della colpa grave per avere proceduto alla instaurazione del secondo procedimento di espropriazione presso terzi, dopo che era già stato sospeso il primo pignoramento notificato per lo stesso credito,
Si tratta di condotta che ha determinato la necessità per RG di promuovere un nuovo giudizio di opposizione all'esecuzione e di resistere nel correlato giudizio di merito promosso da DE e che appare fonte, secondo la comune esperienza, di conseguenze pregiudizievoli per la parte esecutata.
Pertanto, DE va condannata al pagamento della somma di € 850,00 determinata in via equitativa, pari a circa
¼ delle spese di lite relativi ai giudizi RG 44597/2022 e 44624/2022, dovendosi tenere conto del fatto che il giudice dell'esecuzione ha sospeso la procedura esecutiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
-dichiara la cessazione della materia del contendere in relazione alle opposizioni all'esecuzione svolte da
RG Industrial s.r.l. nei confronti di Agenzia delle Entrate-Riscossione nel presente giudizio e nella causa riunita iscritta al n. RG 44597/2022, nonché in relazione ai giudizi riuniti, promossi da Agenzia delle
Entrate, iscritte ai n. RG 19158/2022 e RG. 44624/2022;
-condanna Agenzia delle Entrate Riscossione alla rifusione delle spese di lite in favore di RG
Industrial s.r.l., che liquida in €474,00 per spese vive, € 5.082,50 per compensi, oltre spese generali, Iva ( se dovuta) e Cpa come per legge;
-condanna la convenuta al pagamento in favore della società attrice dell'ulteriore somma di € 850,00 ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c.
Milano, 18 marzo 2025
Il Giudice
dott. Serena Nicotra
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Serena Nicotra ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18426/2022 promossa da:
CONTOURGLOBAL INDUSTRIAL S.R.L. (C.F. 06161730962), con il patrocinio dell'avv. BIFFI MARIA
CHIARA NOEMI, dell'avv. RONCETTI CRISTINA e dell'avv. PATERNICO' ARIANNA con studio in Via del Lauro, 7 20121 MILANO
ATTORE contro
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (C.F. 13756881002), con il patrocinio dell'avv. CIRILLO
MARCO e dell'avv. LIPIANI GAETANO ([...]) VIA SAN VITO, 47 84060 MONTANO
ANTILIA; , elettivamente domiciliato in VIA ARTE DELLA LANA 17 80138 NAPOLIpresso il difensore avv.
CIRILLO MARCO
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A. (C.F. 05754381001), contumace il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI MILANO 1 (C.F. 06363391001), con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA STATO MILANO
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, RG Industrial s.r.l. ha convenuto in giudizio
Agenzia delle Entrare Riscossione e GSE s.p.a. proponendo opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.
pagina 1 di 6 promossa da Agenzia delle Entrate Riscossione con pignoramento presso terzi notificato in data 8 novembre
2021 chiedendo di accertare l'inesistenza del credito posto a base della esecuzione e, per l'effetto, la nullità e/o inefficacia del pignoramento, con inibitoria al terzo pignorato GSE s.p.a. di procedere al pagamento delle somme pignorate.
La società opponente ha dedotto che il pignoramento si fondava su un credito per tributi, pari a complessivi €
19065,43, inesistente in quanto già estinto a seguito del pagamento a mezzo compensazione eseguito in data 16 gennaio 2020, mediante due deleghe di pagamento F24, una per l'importo di €21.044,73 e l'altra per € 2.106,03, di cui solo la prima era stata imputata da Agenzia delle Entrate alla cartella di pagamento relativo al debito Irap.
Si è costituita Agenzia delle Entrate Riscossione che ha preliminarmente eccepito la inammissibilità dell'opposizione per carenza ad agire dell'opponente, dal momento che il Giudice dell'esecuzione aveva già sospeso il pignoramento per effetto dell'opposizione proposta da RG Industrial s.r.l.
Sempre in via preliminare, la convenuta ha dedotto l'inammissibilità dell'opposizione ai sensi degli artt. 19 e 21 del d.lgs 546/92, dal momento che l'Agenzia delle entrate - Riscossione aveva provveduto a notificare alla società altri atti esattivi, quali l'intimazione di pagamento n. 068 2021 90 01786953 000 in data 21.10.2021 e la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 068 76 2020 0000073 6000 in data 18.02.2020, che avrebbero dovuto essere impugnati dal contribuente.
Nel merito, la convenuta ha dedotto che il primo pagamento a mezzo compensazione eseguito dalla società, avente ad oggetto il pagamento della somma di €21.044,73 era stato effettuato con l'indicazione di una sigla attribuita alla Provincia di Firenze, il che non aveva consentito all'agente della riscossione della provincia di
Milano di venirne a conoscenza.
La convenuta ha poi dedotto che nessuna comunicazione preventiva relativa ai debiti da estinguere era stata presentata preventivamente da RG e che per tale motivo Agenzia Riscossione aveva imputato come acconto al debito della cartella n. 06820190063288911 – 000, relativa ad imposte erariali e relativi accessori.
Al presente giudizio sono stati successivamente riuniti i seguenti giudizi:
-giudizio RG 19158/2022, promosso da Agenzia delle entrate – Riscossione, volto ad instaurare il giudizio di merito di seguito all'accoglimento da parte del giudice dell'esecuzione dell'istanza di sospensione della procedura esecutiva relativa al pignoramento presso terzi notificato in data 8 novembre 2021, nel quale è stata convenuta in giudizio anche Agenzia delle Entrate-Direzione di
Milano;
-giudizio RG 44597/2022, promosso da RG Industrial s.r.l avverso il successivo pignoramento presso terzi notificato da Agenzia delle entrate – Riscossione in data 17 agosto 2022 per il medesimo credito oggetto del precedente pignoramento;
-giudizio RG 44624/2022, promosso da Agenzia delle entrate – Riscossione, volto ad instaurare il giudizio di merito a seguito all'accoglimento da parte del giudice dell'esecuzione dell'istanza di sospensione della procedura esecutiva relativa al pignoramento presso terzi notificato in data 17 agosto
2022, nel quale è stata convenuta in giudizio anche Agenzia delle Entrate-Direzione di Milano.
pagina 2 di 6 Dopo la riunione dei procedimenti è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
A seguito della rimessione della causa sul ruolo e della assegnazione del fascicolo alla scrivente, le parti, comparse in udienza hanno rappresentato che nelle more Agenzia delle Entrate Riscossione aveva depositato atto di “recesso” dai due pignoramenti presso terzi ed hanno concordemente richiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Dato il contrasto sulle spese di lite, la causa, all'esito della discussione delle parti, è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c.
Come richiesto dalle parti, va dichiarata la cessazione della materia del contendere in relazione a tutti i giudizi qui riuniti, sia quelli di opposizione svolti dalla debitrice esecutata RG Industrial s.r.l. avverso i due pignoramenti notificati da DE in data 8 novembre 2021 ed in data 17 agosto 2022, sia quelli di merito proposti da Agenzia delle Entrate-Riscossione diretti ad ottenere l'accertamento della validità ed efficacia dei pignoramenti.
Invero, il deposito dell'atto denominato “di recesso” manifesta la volontà dell'agente della riscossione di rinunciare ai citati pignoramenti a seguito dell'accertamento del pagamento del credito di cui alla cartella esattoriale posta a base delle procedure esecutive.
Si tratta di fatto che, avendo realizzato l'interesse cui mirava la parte con il presente giudizio, fa quindi venire meno l'interesse ad una pronuncia sul merito della controversia.
Poiché tra le parti permane il contrasto sulle spese di lite, va quindi formulata una valutazione sul merito della pretesa ai fini di decidere su tale aspetto secondo il principio della soccombenza virtuale.
Orbene, con riferimento ai giudizi di opposizione promossi da RG Industrial s.r.l., si rileva in primo luogo la infondatezza delle eccezioni preliminari svolte da DE.
Da un lato è ravvisabile l'interesse ad agire della parte, pur in presenza dell'adozione del procedimento di sospensione dell'esecuzione adottato nella prima fase dal giudice dell'esecuzione, dal momento che, come si desume dalle domande svolte nell'atto introduttivo, l'opposizione non era soltanto volta ad ottenere l'accertamento dell'illegittimità del pignoramento presso terzi e, quindi, a fare venire meno la procedura esecutiva, ma mirava all'accertamento dell'estinzione della pretesa creditoria dell'ente per effetto del pagamento.
Dall'altro lato, come rilevato dalla società opponente, non vi è alcun onere di impugnare gli atti successivi alla notifica della cartella esattoriale – quest'ultima notificata nel 2019, prima del pagamento - quali la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e l'intimazione di pagamento, che sono state notificate dopo l'intervenuto versamento delle somme.
Peraltro, come risulta dalla documentazione prodotta, a seguito della notifica di tali atti, la società RG ha segnalato l'intervenuto pagamento chiedendo la imputazione a saldo della cartella e il rimborso dell'eccedenza (cfr. doc.
8-11 fascicolo attoreo).
Fatta questa premessa, dalla documentazione prodotta emergono i seguenti dati:
pagina 3 di 6 -la società opponente ha provveduto al pagamento del credito portato dalla cartella esattoriale n. 068 2019
00632889 11000, relativo al tributo IRAP per l'anno 2024, con l'F24 del 16.1.2020 di € 21.640.978 e con l'F24 del 16.1.2020 di €2106,03, utilizzando in compensazione un proprio credito erariale;
-entrambi i modelli F24 indicano come causale del pagamento il codice del tributo relativo all'IRAP, ma, mentre l'F24 relativo al versamento di Milano indica come codice del creditore RFI, individuante Agenzia delle
Entrate- Riscossione di Firenze, il secondo indica come creditore RMI, che individua Agenzia delle Entrate-
Riscossione di Milano, ovvero l'agente della riscossione che ha notificato la cartella di pagamento;
-antecedentemente alla notifica del primo atto di pignoramento presso terzi, la società RG
Industrial aveva comunicato ad DE l'effettuazione del pagamento con la comunicazione di avvenuta compensazione dei crediti del 24 febbraio 2020, nonché, a seguito della ricezione dell'avviso bonario del
20.10.2021 (doc. 8 e 10 fascicolo attoreo);
-con nota del 30 ottobre 2020, Agenzia delle Entrate- Direzione di Milano, in risposta alla richiesta di
DE relativa alla sussistenza di crediti del contribuente utilizzati in compensazione, ha comunicato l'esistenza di un credito IRES per l'anno di imposta 2018 in capo alla società opponente, risultante compensato per l'importo di € 36209,36;
-non vi è evidenza della sussistenza di ulteriori debiti del contribuente, relativi a tributo IRAP, cui imputare i pagamenti ricevuti;
-dopo il primo pignoramento, l'emissione del provvedimento di sospensione del giudice dell'esecuzione sul presupposto della probabile estinzione del credito e l'instaurazione del giudizio di merito di opposizione ex art. 615 c.p.c., Agenzia delle Entrate-Riscossione ha proceduto alla notifica di un secondo pignoramento presso terzi per il medesimo credito.
Orbene, i dati sopra delineati portano ad affermare la originaria fondatezza delle opposizioni promosse da
RG Industrial s.r.l. e la correlata infondatezza delle azioni di accertamento della legittimità dei pignoramenti svolti da DE.
In particolare, sotto il profilo giuridico, aldilà dell'errore relativo al codice del creditore, il pagamento a mezzo compensazione risulta effettuato ad Agenzia delle Entrate Riscossione -che è un ente pubblico economico, avente sede legale a Roma, di cui le varie direzioni regionali sono delle mere articolazioni interne - ed imputato ai tributi (IRAP) oggetto della cartella esattoriale che ha fondato il pignoramento.
Pertanto, facendo applicazione dei principi di cui all'art. 1193 cod.civ., il pagamento avrebbe dovuto essere imputato al debito indicato dal debitore.
Inoltre, DE non ha neppure dimostrato di avere imputato il pagamento ad altri debiti, secondo i criteri di cui all'art.1193 comma 2 cod.civ., mancando anche la prova del fatto che vi fossero altri debiti scaduti del contribuente ed avendo la stessa parte confermato che non vi erano nell'ambito di competenza di DE Firenze iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori
In ogni caso, anche a volere ritenere che l'erronea indicazione del codice di DE Firenze, anziché di DE
Milano, possa avere influito nell'immediatezza sulla corretta imputazione del pagamento, i documenti prodotti pagina 4 di 6 mostrano come la società opponente si sia attivata, prima del pignoramento, per segnalare l'avvenuto versamento dell'importo oggetto della cartella esattoriale emessa da DE.
Neppure si ritengono dirimenti le argomentazioni di DE sul fatto che la stessa si sarebbe attivata prontamente per richiedere dall'Agente della riscossione della Provincia di Firenze il trasferimento della somma di € 21.044,73 necessaria per l'attribuzione del pagamento a saldo della cartella n. 06820190063288911
– 000, nonché per richiedere ad Agenzia delle Entrate la sussistenza del credito in compensazione utilizzato per il pagamento.
Con riferimento al primo aspetto, si osserva che l'eventuale ritardo nella risposta di DE Firenze non costituisce un fatto rilevante ai fini della valutazione del comportamento del creditore posto che, come evidenziato, si tratta di un fatto interno all'organizzazione del medesimo ente e che non consente di ricondurre la fattispecie al caso di pagamento effettuato a soggetto giuridico diverso dal creditore.
In secondo luogo, a fronte di una segnalazione del contribuente e della richiesta avanzata da DE di trasferimento della somma pagata, il rispetto dei principi di correttezza e buona fede avrebbe richiesto quanto meno che la stessa si astenesse da azioni esecutive.
Con riferimento al secondo aspetto, come emerge dalla documentazione prodotta, Agenzia delle Entrate ha risposto alla richiesta di DE in data 30 ottobre 2020, prima dell'esecuzione del pignoramento, confermando la sussistenza del debito tributario.
Se è vero che la risposta dell'ente è laconica nell'indicare l'esistenza di un credito del contribuente di €41.761,00
e l'utilizzo dello stesso in compensazione per la somma di € 36.209,36, è pur vero che, laddove DE avesse avuto dubbi sul fatto che le compensazioni fossero andate ad estinguere altri crediti tributari rispetto a quelli oggetto della cartella esattoriale relativa all'IRAP, avrebbe dovuto chiedere ulteriori chiarimenti ad Agenzia delle Entrate, anziché procedere con l'azione esecutiva.
Infine, va segnalato che tutte le difese della convenuta appaiono inidonee a giustificare la successiva condotta di instaurazione di una nuova procedura esecutiva, mediante la notifica di altro atto di pignoramento presso terzi per il medesimo credito oggetto del precedente pignoramento, dopo che il giudice dell'esecuzione aveva già sospeso l'esecuzione nella prima procedura e dopo che la società RG aveva notificato l'atto di citazione ex art. 615 c.p.c. in relazione al primo pignoramento.
In base a tutti i rilievi fin qui formulati, si ritiene quindi che sia configurabile una soccombenza virtuale di DE in relazione a tutti i giudizi riuniti, con conseguente condanna della convenuta alla rifusione in favore dell'attrice delle spese di lite.
Le spese si liquidano come da dispositivo, in applicazione del DM 55/2014, in base al valore del credito azionato esecutivamente, con riduzione dei compensi del 50% rispetto ai valori medi, tenuto conto dell'attività difensiva svolta, della assenza di istruttoria, della non particolare complessità delle questioni trattate.
Vanno inoltre liquidate, a norma dell'art. 4 comma 2 del DM, le spese per la fase di studio e introduttiva per i tre giudizi riuniti alla presente causa, tenendo conto dell'attività svolta fino alla riunione e sempre con riduzione rispetto ai valori medi, tenuto conto della identità delle questioni trattate.
pagina 5 di 6 Merita accoglimento la domanda di condanna della convenuta per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., ravvisandosi il presupposto della colpa grave per avere proceduto alla instaurazione del secondo procedimento di espropriazione presso terzi, dopo che era già stato sospeso il primo pignoramento notificato per lo stesso credito,
Si tratta di condotta che ha determinato la necessità per RG di promuovere un nuovo giudizio di opposizione all'esecuzione e di resistere nel correlato giudizio di merito promosso da DE e che appare fonte, secondo la comune esperienza, di conseguenze pregiudizievoli per la parte esecutata.
Pertanto, DE va condannata al pagamento della somma di € 850,00 determinata in via equitativa, pari a circa
¼ delle spese di lite relativi ai giudizi RG 44597/2022 e 44624/2022, dovendosi tenere conto del fatto che il giudice dell'esecuzione ha sospeso la procedura esecutiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
-dichiara la cessazione della materia del contendere in relazione alle opposizioni all'esecuzione svolte da
RG Industrial s.r.l. nei confronti di Agenzia delle Entrate-Riscossione nel presente giudizio e nella causa riunita iscritta al n. RG 44597/2022, nonché in relazione ai giudizi riuniti, promossi da Agenzia delle
Entrate, iscritte ai n. RG 19158/2022 e RG. 44624/2022;
-condanna Agenzia delle Entrate Riscossione alla rifusione delle spese di lite in favore di RG
Industrial s.r.l., che liquida in €474,00 per spese vive, € 5.082,50 per compensi, oltre spese generali, Iva ( se dovuta) e Cpa come per legge;
-condanna la convenuta al pagamento in favore della società attrice dell'ulteriore somma di € 850,00 ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c.
Milano, 18 marzo 2025
Il Giudice
dott. Serena Nicotra
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