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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 14/02/2025, n. 445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 445 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro – in persona del giudice unico Valeria Totaro ha pronunciato, in esito al deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5842/2019 r.g. e vertente
tra
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Messina presso lo studio Parte_1 C.F._1
degli avv.ti Carlo La Spina e Assunta Lombardo che la rappresentano e difendono per procura in atti,
ricorrente
e
(c.f. , con sede a Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato a Cagliari presso la propria avvocatura, rappresentato e difeso dall'avv.
Roberto Aime del ruolo professionale per procura in atti,
resistente
oggetto: accertamento negativo di indebito previdenziale.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 27 novembre 2019 adiva questo giudice del lavoro Parte_1
chiedendo l'accertamento della illegittimità della pretesa di recupero del presunto indebito di 1.240,90 euro, asseritamente maturato dall' nel periodo 1 gennaio – 31 ottobre 2017 sulla pensione cat. SO CP_1
n. 20070574 dalla stessa goduta, giusta comunicazione del 23 marzo 2018, eccependone comunque l'irripetibilità.
Nella resistenza dell' , sostituita l'udienza del 13 febbraio 2025 dal deposito telematico di CP_2
note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2.- Occorre premettere in fatto che con la nota impugnata l'ente ha comunicato alla ricorrente che la pensione di cui ella è titolare dal luglio 2016 era stata ricalcolata e che “E' stata corrisposta la maggiorazione sociale o l'aumento sociale della pensione non spettante a causa del possesso di reddito di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge”. Inoltre, l'ha informata che “… la pensione numero 20070574 categoria SO a lei intestata è stata ricalcolata a decorrere dal 1 luglio 2016” e che “il ricalcolo comprende la: - rideterminazione della maggiorazione sociale;
- rideterminazione della maggiorazione prevista dall'articolo 38 della legge 448/2001, finanziaria 2002 (aumento al milione)”.
L'istante ha eccepito che la propria posizione reddituale negli anni antecedenti e successivi a quello contestato (2018) è rimasta invariata e che non vi è dolo. Ha prodotto a tal fine la certificazione reddituale rilasciata dall'Agenzia delle Entrate.
L' ha però chiarito che l'indebito non deriva dal superamento del limite reddituale, ma CP_2
dalla circostanza che l'incremento della maggiorazione sociale (red milione) era stato concesso alla richiedente dalla data di decorrenza della pensione (luglio 2016) con la lavorazione della domanda n.
2091760100189 ingenerando un credito. Successivamente, alla luce dell'interpretazione fornita dalla dr attraverso comunicazione PEI del 13/04/2016 prot. 13/04/2016.0013460, con cui si Per_1 CP_1
chiariva che, in assenza di maggiorazione sociale già concessa, l'incremento non andava attribuito dalla data del perfezionamento dei requisiti (età e rispetto dei limiti reddituali) bensì, alla stregua delle altre maggiorazioni, dal mese successivo alla presentazione della domanda, la pratica dell' è stata Pt_1
lavorata con ricostituzione d'ufficio (n. domus 2091775200112), modificando la precedente data di decorrenza. Lo slittamento, dunque, della data di decorrenza da luglio 2016 al novembre 2017 ha determinato l'indebito oggetto del contenzioso. Parte ricorrente non ha sollevato al riguardo alcun tipo di contestazione.
Ebbene, secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità (v. Cass. n.
26036/2019 e n. 10642/2019), che si ritiene di condividere, il regime dell'indebito previdenziale e assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell' «affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede» in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate «al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia», con disciplina derogatoria che individua «alla luce dell'art. 38 Cost. – un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (...) non sia (...) addebitabile» al percettore.
La S.C. ha, però, precisato che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, atteso che rientra nella discrezionalità del legislatore porre distinte discipline speciali adattandole alle caratteristiche dell'una o dell'altra prestazione (cfr. Cass. n. 10337/2023).
Con particolare riferimento all'ambito previdenziale e alla ripetibilità di prestazioni pensionistiche erogate, come nella specie, per il periodo successivo al 1 gennaio 2001, vengono in rilievo le disposizioni di cui all'art. 52 l. n. 88/1989 e art. 13 l. n. 412/1991, di interpretazione autentica, qui ratione temporis applicabili (cfr. Corte Costituzionale n. 93/1993, la quale ha precisato che la disciplina di cui al richiamato art. 13 è applicabile alle indebite erogazioni insorte a partire dal 31 dicembre 1993; v. così anche Cass. S.U. n. 2333/1997).
Esse dettano la disciplina speciale dell'indebito pensionistico , imperniata sull'irripetibilità CP_1
della prestazione al ricorrere di quattro condizioni: - che le somme siano state corrisposte in base a formale e definitivo provvedimento;
- che di tale provvedimento sia stata data espressa comunicazione all'interessato; - che esso risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore;
- che l'indebita percezione non sia dipesa da dolo dell'interessato, al quale viene equiparata, negli effetti,
“l'omessa o incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente”. La S.C. ha poi chiarito che laddove difetti anche una sola di tali condizioni, riprende pieno vigore la regola della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c. (così da ultimo, Cass. n.1337/2023 e n. 5984/2022, conforme a Cass. n. 14517/2020 e n.17417/2016).
Alla stregua di tali considerazioni non ricorre nel caso di specie il “dolo” così inteso, essendo stato appurato che l'indebito è derivato da un semplice ricalcolo d'ufficio sulla scorta di una diversa indicazione operativa circa l'elaborazione di dati già conosciuti dall'ente.
L'indebito è quindi irripetibile.
Ogni ulteriore questione resta assorbita.
3.- Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del D.M. n. 55/2014 e s.m.i., tenuto conto del valore e della limitata attività svolta, in 2.620 euro, con distrazione ex art. 93
c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza respinta:
1) dichiara l'irripetibilità dell'indebito maturato nel periodo 1 gennaio – 31 ottobre 2017 sulla pensione cat. SO n. 20070574 percepita da e illegittimo il recupero di cui alla nota Parte_1 CP_1
del 23 marzo 2018;
2) condanna l' resistente a rimborsare alla ricorrente le spese processuali, liquidate in 2.620 CP_2
euro, oltre spese generali, iva e cpa, distratte in favore del procuratore antistatario in epigrafe indicato.
Messina, 14.2.2025
Il Giudice del lavoro
Valeria Totaro