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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 22/12/2025, n. 2937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 2937 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 414/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza – sezione civile – in persona del giudice unico AN Di
AO, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 414 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2025, trattenuta in decisione, ex 281 quinquies c.p.c., con provvedimento ex art 127 ter c.p.c. del 18 dicembre 2025, avente ad oggetto: opposizione a precetto ex art. 615 comma 1
c.p.c.
TRA
in persona del sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. Pasquale di Leo giusta procura allegata all'atto di citazione
OPPONENTE
E
rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Trivigno giusta procura Controparte_1 allegata alla comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTO
CONCLUSIONI
I procuratori hanno concluso come da note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ha proposto opposizione avverso il precetto notificato da Parte_1
in data 19.12.2024, per il pagamento della somma di euro Controparte_1
150.158,15 per le spese legali liquidate nelle seguenti sentenze: sentenza Giudice di
Pace di Bella n. 126/2008; sentenza Tribunale di Potenza n. 338/2020; ordinanza Corte di Cassazione n. 1475/2023; sentenza Giudice di Pace di Bella n. 127/2008; sentenza
Tribunale di Potenza n. 330/2020; decreto Corte di Cassazione n. 29593/2023; sentenza
Giudice di Pace di Bella n. 129/2008; sentenza Tribunale di Potenza n. 338/2020; ordinanza Corte di Cassazione n. 17828/2023; sentenza Giudice di Pace di Bella n.
130/2008; sentenza Tribunale di Potenza n. 311/2020; sentenza Corte di Cassazione n.
4095/2023; sentenza Giudice di Pace di Bella n. 131/2008; sentenza Tribunale di
Potenza n. 543/2020; decreto Corte di Cassazione n. 8350/2024; sentenza Giudice di
Pace di Bella n. 138/2008; sentenza Tribunale di Potenza n. 790/2020; ordinanza Corte di Cassazione n. 30106/2022; sentenza Giudice di Pace di Bella n. 140/2008; sentenza Tribunale di Potenza n. 948/2020; ordinanza Corte di Cassazione n. 34226/2022; sentenza Giudice di Pace di Bella n. 141/2008; sentenza Tribunale di Potenza n.
773/2020; ordinanza Corte di Cassazione n. 25355/2022; sentenza Giudice di Pace di
Bella n. 142/2008; sentenza Tribunale di Potenza n. 339/2020; ordinanza Corte di
Cassazione n. 17835/2023; sentenza Giudice di Pace di Bella n. 152/2008; sentenza
Tribunale di Potenza n. 940/2021; decreto Corte di Cassazione n. 15124/2023; sentenza
Giudice di Pace di Bella n. 153/2008; sentenza Tribunale di Potenza n. 513/2021; ordinanza Corte di Cassazione n. 7454/2023; sentenza Giudice di Pace di Bella n.
154/2008; sentenza Tribunale di Potenza n. 938/2021; decreto Corte di Cassazione n.
15119/2023; sentenza Giudice di Pace di Bella n. 155/2008; sentenza Tribunale di
Potenza n. 805/2021; decreto Corte di Cassazione n. 15500/2023; sentenza Giudice di
Pace di Bella n. 158/2008; sentenza Tribunale di Potenza n. 1031/2020; ordinanza Corte di Cassazione n. 114/2023; sentenza Giudice di Pace di Bella n. 159/2008; sentenza
Tribunale di Potenza n. 939/2021; decreto Corte di Cassazione n. 15121/2023; sentenza
Giudice di Pace di Bella n. 163/2008; sentenza Tribunale di Potenza n. 771/2020; ordinanza Corte di Cassazione n. 20304/2022; sentenza Giudice di Pace di Bella n.
164/2008; sentenza Tribunale di Potenza n. 616/2021; decreto Corte di Cassazione n.
15114/2023; sentenza Giudice di Pace di Bella n. 166/2008; sentenza Tribunale di
Potenza n. 843/2021; decreto Corte di Cassazione n. 15128/2023; sentenza Giudice di
Pace di Bella n. 167/2008; sentenza Tribunale di Potenza n. 947/2020; ordinanza Corte di Cassazione n. 32515/2022; sentenza Giudice di Pace di Bella n. 169/2008; sentenza
Tribunale di Potenza n. 254/2021; ordinanza Corte di Cassazione n. 1402/2023; sentenza Giudice di Pace di Bella n. 170/2008; sentenza Tribunale di Potenza n.
615/2021; decreto Corte di Cassazione n. 15103/2023; sentenza Giudice di Pace di
Bella n. 171/2008; sentenza Tribunale di Potenza n. 1067/2020; ordinanza Corte di
Cassazione n. 104/2023; sentenza Giudice di Pace di Bella n. 172/2008; sentenza
Tribunale di Potenza n. 524/2021; ordinanza Corte di Cassazione n. 7461/2023; sentenza Giudice di Pace di Bella n. 184/2008; sentenza Tribunale di Potenza n.
281/2021; ordinanza Corte di Cassazione n. 1394/2023; sentenza Giudice di Pace di
Bella n. 190/2008; sentenza Tribunale di Potenza n. 772/2020; ordinanza Corte di
Cassazione n. 20283/2022; sentenza Giudice di Pace di Bella n. 192/2008; sentenza
Tribunale di Potenza n. 282/2021; ordinanza Corte di Cassazione n. 1398/2023; sentenza Giudice di Pace di Bella n. 193/2008; sentenza Tribunale di Potenza n.
1252/2021; ordinanza Corte di Cassazione n. 15118/2023; sentenza Giudice di Pace di Bella n. 194/2008; sentenza Tribunale di Potenza n. 578/2021; decreto Corte di
Cassazione n. 20531/2023; sentenza Giudice di Pace di Bella n. 195/2008; sentenza
Tribunale di Potenza n. 1032/2020; ordinanza Corte di Cassazione n. 1995/2023; sentenza Giudice di Pace di Bella n. 205/2008; sentenza Tribunale di Potenza n.
744/2020; ordinanza Corte di Cassazione n. 20272/2023; sentenza Giudice di Pace di
Bella n. 5/2009; sentenza Tribunale di Potenza n. 579/2021; ordinanza Corte di
Cassazione n. 12023/2023; sentenza Giudice di Pace di Bella n. 7/2009; sentenza
Tribunale di Potenza n. 1030/2020; ordinanza Corte di Cassazione n. 2000/2023; sentenza Giudice di Pace di Bella n. 8/2009; sentenza Tribunale di Potenza n. 743/2020; ordinanza Corte di Cassazione n. 20270/2022; sentenza Giudice di Pace di Bella n.
13/2009; sentenza Tribunale di Potenza n. 844/2021; ordinanza Corte di Cassazione n.
15131/2023.
Parte opponente ha eccepito: 1) violazione dell'art. 248 t.u.e.l.; inefficacia del precetto;
improcedibilità dell'azione esecutiva;
difetto di legittimazione processuale passiva del comune rispetto alla azione promossa, avendo premesso che il Comune opposto ha dichiarato lo stato di dissesto con deliberazione del Commissario Straordinario n. 15 del
31/07/2017; 2) non debenza degli interessi dell'ente locale in stato di dissesto finanziario.
Si è costituito diffusamente contestando le avverse allegazioni, e ha Controparte_1 chiesto di dichiarare inammissibile l'opposizione.
Preliminarmente, va chiarito che non può essere accolta la richiesta di estinzione del giudizio avanzata dalla parte opposta, atteso che parte opponente ha manifestato il proprio interesse ad una pronuncia nel merito.
L'opposizione è fondata.
Costituisce circostanza non contestata tra le parti che con deliberazione del
Commissario Straordinario n. 15 del 31/07/2017 (doc. 3 nella produzione dell'opponente), è stato dichiarato lo stato di dissesto finanziario, ai sensi dell'art. 246
T.U.E.L., del . Parte_1
L'art. 248 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 (T.U.E.L.), al comma 2°, dispone che “Dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'articolo 256 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione. Le procedure esecutive pendenti alla data della dichiarazione di dissesto, nelle quali sono scaduti i termini per l'opposizione giudiziale da parte dell'ente, o la stessa benché proposta è stata rigettata, sono dichiarate estinte d'ufficio dal giudice con inserimento nella massa passiva dell'importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese”.
L'art. 252, co. 4, del T.U.E.L. specifica che l'organo straordinario di liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato.
Su tale impianto normativo è poi intervenuto l'art. 5 D.L. 80/2004, convertito con L.
80/2004, che ha precisato che “ai fini dell'applicazione degli articoli 252, comma 4, e
254, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si intendono compresi nelle fattispecie ivi previste tutti i debiti correlati ad atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, pur se accertati, anche con provvedimento giurisdizionale, successivamente a tale data ma, comunque, non oltre quella di approvazione del rendiconto della gestione di cui all'articolo 256, comma 11, del medesimo testo unico” .
Nel senso di una interpretazione estensiva della competenza dell'organo straordinario di liquidazione è altresì intervenuta l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la pronuncia n. 15/2020 affermando che “rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione non solo le poste passive pecuniarie già contabilizzate alla data della dichiarazione di dissesto, ma anche tutte le svariate obbligazioni che, pur se stricto jure sorte in seguito, costituiscano comunque la conseguenza diretta ed immediata di 'atti e fatti di gestione' pregressi alla dichiarazione di dissesto”.
Nella presente fattispecie, è incontestato tra le parti che il credito consacrato nelle sentenze del Giudice di Pace di Bella emesse nel 200 e nel 2009, poste a fondamento del precetto opposto, che prevede la condanna dell'Ente opponente al pagamento delle spese legali in favore dell'opposto, quale difensore antistatario delle parti attrici, per natura del debito e per l'aspetto temporale di insorgenza, è riferibile ad un periodo precedente la dichiarazione di dissesto finanziario ed è correlato alla pregressa gestione dell'Ente.
È, altresì, incontestato che non vi sia ancora stata l'approvazione del rendiconto.
La parte opposta ha contestato la carenza dell'interesse del Parte_1 alla proposizione di opposizione preventiva all'esecuzione, sostenendo che l'opposizione avrebbe avuto ragione di essere solo se il creditore procedente avesse iniziato l'esecuzione con un atto di pignoramento. Le suddette argomentazioni, tuttavia, non sono persuasive, nella misura in cui il precetto
è l'atto con cui il creditore preannunzia l'avvio dell'azione esecutiva e proprio con l'opposizione a precetto il debitore può chiedere al Tribunale di accertare l'assenza dei presupposti per agire in via esecutiva, quando l'esecuzione non sia ancora iniziata (cfr.
Tribunale Barcellona P.G., 03/06/2024, n. 499).
In conclusione, l'opposizione è fondata e va accolta e, per l'effetto, va dichiarata l'inefficacia dell'atto di precetto opposto.
Pertanto, l'opposizione va accolta.
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 147 del 2022, tenuto conto dei parametri valutativi previsti dall'art. 4 co. 1 e del valore della controversia, determinato sulla base della domanda, a norma dell'art. 5 co. 1 d.m. cit. (tabella 2. Giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale – scaglione da € 52.000,01 ad € 260.000,00), evidenziando in particolare che possono trovare applicazione i valori minimi.
P. Q. M.
Il Tribunale di Potenza – sezione civile – in persona del giudice unico AN Di
AO, definitivamente decidendo, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara non dovuta somma indicata nel precetto;
2) condanna parte opposta a pagare in favore di parte opponente le spese di lite liquidate in euro 779,00 per spese ed euro 7.052,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfetario al 15%.
Così deciso in camera di consiglio il 22 dicembre 2025
Il Giudice Unico
AN Di AO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza – sezione civile – in persona del giudice unico AN Di
AO, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 414 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2025, trattenuta in decisione, ex 281 quinquies c.p.c., con provvedimento ex art 127 ter c.p.c. del 18 dicembre 2025, avente ad oggetto: opposizione a precetto ex art. 615 comma 1
c.p.c.
TRA
in persona del sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. Pasquale di Leo giusta procura allegata all'atto di citazione
OPPONENTE
E
rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Trivigno giusta procura Controparte_1 allegata alla comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTO
CONCLUSIONI
I procuratori hanno concluso come da note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ha proposto opposizione avverso il precetto notificato da Parte_1
in data 19.12.2024, per il pagamento della somma di euro Controparte_1
150.158,15 per le spese legali liquidate nelle seguenti sentenze: sentenza Giudice di
Pace di Bella n. 126/2008; sentenza Tribunale di Potenza n. 338/2020; ordinanza Corte di Cassazione n. 1475/2023; sentenza Giudice di Pace di Bella n. 127/2008; sentenza
Tribunale di Potenza n. 330/2020; decreto Corte di Cassazione n. 29593/2023; sentenza
Giudice di Pace di Bella n. 129/2008; sentenza Tribunale di Potenza n. 338/2020; ordinanza Corte di Cassazione n. 17828/2023; sentenza Giudice di Pace di Bella n.
130/2008; sentenza Tribunale di Potenza n. 311/2020; sentenza Corte di Cassazione n.
4095/2023; sentenza Giudice di Pace di Bella n. 131/2008; sentenza Tribunale di
Potenza n. 543/2020; decreto Corte di Cassazione n. 8350/2024; sentenza Giudice di
Pace di Bella n. 138/2008; sentenza Tribunale di Potenza n. 790/2020; ordinanza Corte di Cassazione n. 30106/2022; sentenza Giudice di Pace di Bella n. 140/2008; sentenza Tribunale di Potenza n. 948/2020; ordinanza Corte di Cassazione n. 34226/2022; sentenza Giudice di Pace di Bella n. 141/2008; sentenza Tribunale di Potenza n.
773/2020; ordinanza Corte di Cassazione n. 25355/2022; sentenza Giudice di Pace di
Bella n. 142/2008; sentenza Tribunale di Potenza n. 339/2020; ordinanza Corte di
Cassazione n. 17835/2023; sentenza Giudice di Pace di Bella n. 152/2008; sentenza
Tribunale di Potenza n. 940/2021; decreto Corte di Cassazione n. 15124/2023; sentenza
Giudice di Pace di Bella n. 153/2008; sentenza Tribunale di Potenza n. 513/2021; ordinanza Corte di Cassazione n. 7454/2023; sentenza Giudice di Pace di Bella n.
154/2008; sentenza Tribunale di Potenza n. 938/2021; decreto Corte di Cassazione n.
15119/2023; sentenza Giudice di Pace di Bella n. 155/2008; sentenza Tribunale di
Potenza n. 805/2021; decreto Corte di Cassazione n. 15500/2023; sentenza Giudice di
Pace di Bella n. 158/2008; sentenza Tribunale di Potenza n. 1031/2020; ordinanza Corte di Cassazione n. 114/2023; sentenza Giudice di Pace di Bella n. 159/2008; sentenza
Tribunale di Potenza n. 939/2021; decreto Corte di Cassazione n. 15121/2023; sentenza
Giudice di Pace di Bella n. 163/2008; sentenza Tribunale di Potenza n. 771/2020; ordinanza Corte di Cassazione n. 20304/2022; sentenza Giudice di Pace di Bella n.
164/2008; sentenza Tribunale di Potenza n. 616/2021; decreto Corte di Cassazione n.
15114/2023; sentenza Giudice di Pace di Bella n. 166/2008; sentenza Tribunale di
Potenza n. 843/2021; decreto Corte di Cassazione n. 15128/2023; sentenza Giudice di
Pace di Bella n. 167/2008; sentenza Tribunale di Potenza n. 947/2020; ordinanza Corte di Cassazione n. 32515/2022; sentenza Giudice di Pace di Bella n. 169/2008; sentenza
Tribunale di Potenza n. 254/2021; ordinanza Corte di Cassazione n. 1402/2023; sentenza Giudice di Pace di Bella n. 170/2008; sentenza Tribunale di Potenza n.
615/2021; decreto Corte di Cassazione n. 15103/2023; sentenza Giudice di Pace di
Bella n. 171/2008; sentenza Tribunale di Potenza n. 1067/2020; ordinanza Corte di
Cassazione n. 104/2023; sentenza Giudice di Pace di Bella n. 172/2008; sentenza
Tribunale di Potenza n. 524/2021; ordinanza Corte di Cassazione n. 7461/2023; sentenza Giudice di Pace di Bella n. 184/2008; sentenza Tribunale di Potenza n.
281/2021; ordinanza Corte di Cassazione n. 1394/2023; sentenza Giudice di Pace di
Bella n. 190/2008; sentenza Tribunale di Potenza n. 772/2020; ordinanza Corte di
Cassazione n. 20283/2022; sentenza Giudice di Pace di Bella n. 192/2008; sentenza
Tribunale di Potenza n. 282/2021; ordinanza Corte di Cassazione n. 1398/2023; sentenza Giudice di Pace di Bella n. 193/2008; sentenza Tribunale di Potenza n.
1252/2021; ordinanza Corte di Cassazione n. 15118/2023; sentenza Giudice di Pace di Bella n. 194/2008; sentenza Tribunale di Potenza n. 578/2021; decreto Corte di
Cassazione n. 20531/2023; sentenza Giudice di Pace di Bella n. 195/2008; sentenza
Tribunale di Potenza n. 1032/2020; ordinanza Corte di Cassazione n. 1995/2023; sentenza Giudice di Pace di Bella n. 205/2008; sentenza Tribunale di Potenza n.
744/2020; ordinanza Corte di Cassazione n. 20272/2023; sentenza Giudice di Pace di
Bella n. 5/2009; sentenza Tribunale di Potenza n. 579/2021; ordinanza Corte di
Cassazione n. 12023/2023; sentenza Giudice di Pace di Bella n. 7/2009; sentenza
Tribunale di Potenza n. 1030/2020; ordinanza Corte di Cassazione n. 2000/2023; sentenza Giudice di Pace di Bella n. 8/2009; sentenza Tribunale di Potenza n. 743/2020; ordinanza Corte di Cassazione n. 20270/2022; sentenza Giudice di Pace di Bella n.
13/2009; sentenza Tribunale di Potenza n. 844/2021; ordinanza Corte di Cassazione n.
15131/2023.
Parte opponente ha eccepito: 1) violazione dell'art. 248 t.u.e.l.; inefficacia del precetto;
improcedibilità dell'azione esecutiva;
difetto di legittimazione processuale passiva del comune rispetto alla azione promossa, avendo premesso che il Comune opposto ha dichiarato lo stato di dissesto con deliberazione del Commissario Straordinario n. 15 del
31/07/2017; 2) non debenza degli interessi dell'ente locale in stato di dissesto finanziario.
Si è costituito diffusamente contestando le avverse allegazioni, e ha Controparte_1 chiesto di dichiarare inammissibile l'opposizione.
Preliminarmente, va chiarito che non può essere accolta la richiesta di estinzione del giudizio avanzata dalla parte opposta, atteso che parte opponente ha manifestato il proprio interesse ad una pronuncia nel merito.
L'opposizione è fondata.
Costituisce circostanza non contestata tra le parti che con deliberazione del
Commissario Straordinario n. 15 del 31/07/2017 (doc. 3 nella produzione dell'opponente), è stato dichiarato lo stato di dissesto finanziario, ai sensi dell'art. 246
T.U.E.L., del . Parte_1
L'art. 248 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 (T.U.E.L.), al comma 2°, dispone che “Dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'articolo 256 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione. Le procedure esecutive pendenti alla data della dichiarazione di dissesto, nelle quali sono scaduti i termini per l'opposizione giudiziale da parte dell'ente, o la stessa benché proposta è stata rigettata, sono dichiarate estinte d'ufficio dal giudice con inserimento nella massa passiva dell'importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese”.
L'art. 252, co. 4, del T.U.E.L. specifica che l'organo straordinario di liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato.
Su tale impianto normativo è poi intervenuto l'art. 5 D.L. 80/2004, convertito con L.
80/2004, che ha precisato che “ai fini dell'applicazione degli articoli 252, comma 4, e
254, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si intendono compresi nelle fattispecie ivi previste tutti i debiti correlati ad atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, pur se accertati, anche con provvedimento giurisdizionale, successivamente a tale data ma, comunque, non oltre quella di approvazione del rendiconto della gestione di cui all'articolo 256, comma 11, del medesimo testo unico” .
Nel senso di una interpretazione estensiva della competenza dell'organo straordinario di liquidazione è altresì intervenuta l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la pronuncia n. 15/2020 affermando che “rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione non solo le poste passive pecuniarie già contabilizzate alla data della dichiarazione di dissesto, ma anche tutte le svariate obbligazioni che, pur se stricto jure sorte in seguito, costituiscano comunque la conseguenza diretta ed immediata di 'atti e fatti di gestione' pregressi alla dichiarazione di dissesto”.
Nella presente fattispecie, è incontestato tra le parti che il credito consacrato nelle sentenze del Giudice di Pace di Bella emesse nel 200 e nel 2009, poste a fondamento del precetto opposto, che prevede la condanna dell'Ente opponente al pagamento delle spese legali in favore dell'opposto, quale difensore antistatario delle parti attrici, per natura del debito e per l'aspetto temporale di insorgenza, è riferibile ad un periodo precedente la dichiarazione di dissesto finanziario ed è correlato alla pregressa gestione dell'Ente.
È, altresì, incontestato che non vi sia ancora stata l'approvazione del rendiconto.
La parte opposta ha contestato la carenza dell'interesse del Parte_1 alla proposizione di opposizione preventiva all'esecuzione, sostenendo che l'opposizione avrebbe avuto ragione di essere solo se il creditore procedente avesse iniziato l'esecuzione con un atto di pignoramento. Le suddette argomentazioni, tuttavia, non sono persuasive, nella misura in cui il precetto
è l'atto con cui il creditore preannunzia l'avvio dell'azione esecutiva e proprio con l'opposizione a precetto il debitore può chiedere al Tribunale di accertare l'assenza dei presupposti per agire in via esecutiva, quando l'esecuzione non sia ancora iniziata (cfr.
Tribunale Barcellona P.G., 03/06/2024, n. 499).
In conclusione, l'opposizione è fondata e va accolta e, per l'effetto, va dichiarata l'inefficacia dell'atto di precetto opposto.
Pertanto, l'opposizione va accolta.
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 147 del 2022, tenuto conto dei parametri valutativi previsti dall'art. 4 co. 1 e del valore della controversia, determinato sulla base della domanda, a norma dell'art. 5 co. 1 d.m. cit. (tabella 2. Giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale – scaglione da € 52.000,01 ad € 260.000,00), evidenziando in particolare che possono trovare applicazione i valori minimi.
P. Q. M.
Il Tribunale di Potenza – sezione civile – in persona del giudice unico AN Di
AO, definitivamente decidendo, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara non dovuta somma indicata nel precetto;
2) condanna parte opposta a pagare in favore di parte opponente le spese di lite liquidate in euro 779,00 per spese ed euro 7.052,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfetario al 15%.
Così deciso in camera di consiglio il 22 dicembre 2025
Il Giudice Unico
AN Di AO