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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 12/12/2025, n. 5442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5442 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. AB NT ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 10293/2021 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Rosalinda Salerno (parte ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato);
- parte ricorrente -
e
(p.i. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
LE CC;
- parte resistente -
Oggetto: rapporto di lavoro.
Conclusioni: come da verbale del 12/12/2025.
Motivazione
Con ricorso depositato il 10 novembre 2021 ha chiesto che Parte_1 [...]
venga condannata al pagamento di € 60.923,50 a titolo di differenze Controparte_1
retributive (comprese mensilità aggiuntive, indennità sostitutiva di novantacinque giorni di ferie non godute, indennità sostitutiva di ex festività e rol non goduti), differenze contributive e saldo del trattamento di fine rapporto. A sostegno della superiore pretesa la ricorrente ha dedotto di aver lavorato alle dipendenze della convenuta (svolgendo mansioni di addetta al volantinaggio ex CCNL commercio/terziario) dall'8 settembre 2016
1 al 13 maggio 2020, di aver prestato servizio almeno per quattro giorni alla settimana dalle
6 alle 15 (“in alcuni casi anche per numero sette giorni alla settimana e per ciascun festività”), di aver percepito l'insufficiente retribuzione mensile di € 580,00, nonché soltanto un acconto di € 1.400,00 a titolo di TFR (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
Con la memoria di costituzione depositata il 20 dicembre 2021 Controparte_1
ha chiesto il rigetto del ricorso, sostenendo che la lavoratrice avrebbe prestato servizio soltanto “nelle giornate di lunedì, martedì, mercoledì e assai raramente i venerdì” dalle 8 alle 13
(il mercoledì spesso terminando l'attività anche prima, verso le 10) e che gli emolumenti spettanti sarebbero stati tutti interamente corrisposti (cfr. memoria).
Con la memoria di costituzione depositata il 2 maggio 2023 l' ha chiesto CP_2
l'accoglimento della domanda avente ad oggetto la regolarizzazione contributiva della lavoratrice, previo accertamento dei relativi presupposti fattuali e giuridici e comunque nei limiti dell'eccepita prescrizione quinquennale da calcolarsi a ritroso dalla data di notifica del ricorso (cfr. memoria).
Così sinteticamente esposte le rispettive domande, eccezioni e difese, va osservato quanto segue.
Il rapporto di lavoro.
L'esito dell'istruttoria non ha avuto un esito univoco.
Infatti, se il teste non ha saputo fornire informazioni utili (cfr. verbale del 17 Tes_1
aprile 2024: “Non so rispondere, perché io ero in un'altra squadra”), i testimoni Testimone_2
(cfr. verbale dell'8 novembre 2023: “Vero, generalmente si. Poteva finire un po' più tardi in caso di pioggia, ma generalmente era quello. Lo so perché ero collega della Ho lavorato sia per Pt_1
, che per Il mio orario era identico. Il magazzino apriva alle 6, avevamo CP_1 CP_3 appuntamento con , che era il responsabile di Palermo. C'erano altre squadre che Persona_1 caricavano alle 6. L'appuntamento era direttamente al magazzino, che era vicino Trionfante, sopra viale Regione Siciliana. Generalmente lavoravamo 5 giorni alla settimana. Poteva capitare che non lavorassimo un giorno, ma lo recuperavamo. Abbiamo lavorato a volte anche durante le feste”) e
(cfr. verbale dell'8 novembre 2023: “Vero. Io ero autista dipendente della Testimone_3
stessa società, la faceva parte della mia stessa squadra volantinatrice. In media lavoravamo CP_4 cinque giorni alla settimana, perché a volte lavoravamo di più, altre di meno. ci Persona_1
2 diceva quando andare a lavorare, a volte ci dava il programma per tutta la settimana, altre volte ce lo diceva il giorno prima. Distribuivamo volantini riferiti a diversi clienti”) hanno confermato integralmente la versione dell'attrice, mentre il teste ha riferito di un orario di Per_1
lavoro pari a circa 18 ore settimanali, superiori a quelle contabilizzate dalla datrice di lavoro, ma inferiori al numero enunciato nell'atto introduttivo (cfr. verbale del 17 aprile
2024: “ , iniziava a caricare verso le 7.30, uscivano verso le 8 ed al massimo alle 13.30 Per_2 posavano il furgone e andavano via. Neppure lo scaricavano. Preciso che la ricorrente lavorava soltanto tre giorni alla settimana, normalmente lunedì, martedì e mercoledì. Due volte all'anno il volantino era di sottocosto: in questo caso lavoravano martedì, mercoledì e giovedì. (…) io ero coordinatore, ho lavorato per dal 2016 al 2020. Io facevo uscire la ricorrente ed i suoi CP_1 colleghi, per questo sapevo quando uscivano, quando rientravano e cosa facevano. C'era un foglio presenze, che firmavano all'uscita. Non ricordo se c'era indicato l'orario d'ingresso e di uscita o soltanto la presenza. Preciso che la ricorrente era stata assunta soltanto per la distribuzione del volantino Conad, che era il nostro cliente principale. E' successo in passato che, per motivi eccezionali (tipo malattia di altri dipendenti), avessi chiesto ai component della squadra della Pt_1 di integrare altre squadre, ma si rifiutarono categoricamente di lavorare con altri. Potrebbe essere successo negli anni, ma in via assolutamente eccezionale, che abbiano lavorato una o due volte di giovedì o venerdì o sabato, ma in questi casi avevano saltato un altro giorno della settimana. In ogni caso, quindi, lavoravano sempre tre giorni alla settimana. La domenica è sicuro che non abbia mai lavorato, per quanto mi ricordo. Non hanno mai lavorato in giorni festivi: quando cadevano di settimana, anzi, noi ci trovavamo in difficoltà”).
Ora, è noto che in procedimenti introdotti da colleghi della il Tribunale, Pt_1
riconoscendo la parziale fondatezza delle relative domande, ha attribuito particolare attendibilità alle dichiarazioni dello , talvolta corroborate da quelle del Per_1 Tes_1
sostanzialmente negando valore probatorio ai testimoni, colleghi di chi aveva agito in giudizio, che avevano introdotto separati procedimenti per far valere pretese creditorie analoghe fondate su fatti pressoché identici (cfr. sentenze prodotte dalla stessa ricorrente con le note del 2 dicembre 2025).
Il ragionamento delle sentenze appena citate non è di per sé censurabile, perché
l'attendibilità delle dichiarazioni rese da testimoni “reciproci” va opportunamente
3 valutata con particolare attenzione, sussistendo certamente un interesse indiretto all'accertamento dei fatti controversi.
Ciò posto, però, questo giudice non rinviene ragioni concrete per disconoscere il valore probatorio delle testimonianze rese dai due , in quanto pienamente Tes_2
convergenti e rese sotto il vincolo della responsabilità anche penale. D'altra parte, poi, va considerato che lo stesso ha riferito di un orario comunque superiore a quello Per_1
contabilizzato dalla società, deponendo in senso certamente sfavorevole rispetto all'attendibilità della versione fornita dalla convenuta nella sua memoria di costituzione.
Il convincimento di questo giudice, dunque, non si basa tanto sul numero delle testimonianze rese a favore della (a fronte della sola testimonianza dello in Pt_1 Per_1
senso “soltanto parzialmente” favorevole alla medesima ricorrente), quanto sulla convergenza delle due dichiarazioni dei , sull'assenza di ragioni concreti a Tes_2
sostegno dell'inattendibilità delle medesime e della parziale conferma, da parte dell'altro testimone escusso, della tesi attorea.
Per le ragioni che precedono va ritenuto accertato che nel periodo tra l'8 settembre
2016 ed il 13 maggio 2020 la lavorava per la convenuta per quattro giorni alla Pt_1 settimana dalle 6 alle 15.
Differenze retributive.
All'esito del superiore accertamento, la convenuta va condannata al pagamento delle differenze retributive correttamente calcolate dalla ctu nominata in corso di causa, prendendo in considerazione la prima ipotesi di calcolo (cioè quella basata sull'aspettativa non retribuita della ricorrente tra il 25 ottobre 2017 ed il 18 maggio 2018), visto che la non ha contestato sotto questo aspetto le risultanze delle buste paga (cfr. ricorso, Pt_1 nonché, a fortiori, le note conclusionali).
La società resistente, dunque, va condannata al pagamento di € 34.982,05, di cui €
28.904,22 per differenze retributive, € 3.583,81 per indennità sostitutiva di ferie non godute, € 944,33 per indennità sostitutiva di permessi non goduti ed € 1.549,69 per saldo
TFR, oltre accessori nella misura legalmente dovuta da ciascun rateo fino al saldo (cfr. relazione di c.t.u.).
Differenze contributive.
4 La convenuta, inoltre, va condannata alla regolarizzazione contributiva del rapporto nei limiti dell'eccepita prescrizione quinquennale, da calcolarsi considerando il quinquennio antecedente alla notifica del ricorso.
Esito del giudizio e regolamentazione delle spese giudiziali.
Visto l'esito del giudizio, la convenuta va condannata al pagamento delle spese giudiziali della che si liquidano come in dispositivo secondo i valori tariffari medi Pt_1
ridotti del 20% e distratti in favore dell'Erario giusta ammissione della parte vittoriosa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
Per la stessa regola processuale (art. 91 c.p.c.), infine, le spese di c.t.u. vanno poste definitivamente a carico della convenuta soccombente.
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, accerta che nel periodo tra l'8 settembre 2016 ed il 13 maggio 2020
[...]
lavorava alle dipendenze di per quattro giorni alla Parte_1 Controparte_5
settimana dalle 6 alle 15; condanna al pagamento in favore di della Controparte_1 Parte_1
somma complessiva di € 34.982,05, di cui € 28.904,22 per differenze retributive, € 3.583,81 per indennità sostitutiva di ferie non godute, € 944,33 per indennità sostitutiva di permessi non goduti ed € 1.549,69 per saldo TFR, oltre accessori nella misura legalmente dovuta da ciascun rateo fino al saldo;
condanna al pagamento in favore dell'Erario delle spese Controparte_1 giudiziali di , che liquida in € 7.405,60 per compenso, oltre spese Parte_1
generali, iva e cpa come per legge;
pone le spese di c.t.u. liquidate con separato decreto definitivamente a carico di
Controparte_1
Così deciso il 12/12/2025
Il Giudice del Lavoro
AB NT
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. AB NT ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 10293/2021 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Rosalinda Salerno (parte ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato);
- parte ricorrente -
e
(p.i. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
LE CC;
- parte resistente -
Oggetto: rapporto di lavoro.
Conclusioni: come da verbale del 12/12/2025.
Motivazione
Con ricorso depositato il 10 novembre 2021 ha chiesto che Parte_1 [...]
venga condannata al pagamento di € 60.923,50 a titolo di differenze Controparte_1
retributive (comprese mensilità aggiuntive, indennità sostitutiva di novantacinque giorni di ferie non godute, indennità sostitutiva di ex festività e rol non goduti), differenze contributive e saldo del trattamento di fine rapporto. A sostegno della superiore pretesa la ricorrente ha dedotto di aver lavorato alle dipendenze della convenuta (svolgendo mansioni di addetta al volantinaggio ex CCNL commercio/terziario) dall'8 settembre 2016
1 al 13 maggio 2020, di aver prestato servizio almeno per quattro giorni alla settimana dalle
6 alle 15 (“in alcuni casi anche per numero sette giorni alla settimana e per ciascun festività”), di aver percepito l'insufficiente retribuzione mensile di € 580,00, nonché soltanto un acconto di € 1.400,00 a titolo di TFR (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
Con la memoria di costituzione depositata il 20 dicembre 2021 Controparte_1
ha chiesto il rigetto del ricorso, sostenendo che la lavoratrice avrebbe prestato servizio soltanto “nelle giornate di lunedì, martedì, mercoledì e assai raramente i venerdì” dalle 8 alle 13
(il mercoledì spesso terminando l'attività anche prima, verso le 10) e che gli emolumenti spettanti sarebbero stati tutti interamente corrisposti (cfr. memoria).
Con la memoria di costituzione depositata il 2 maggio 2023 l' ha chiesto CP_2
l'accoglimento della domanda avente ad oggetto la regolarizzazione contributiva della lavoratrice, previo accertamento dei relativi presupposti fattuali e giuridici e comunque nei limiti dell'eccepita prescrizione quinquennale da calcolarsi a ritroso dalla data di notifica del ricorso (cfr. memoria).
Così sinteticamente esposte le rispettive domande, eccezioni e difese, va osservato quanto segue.
Il rapporto di lavoro.
L'esito dell'istruttoria non ha avuto un esito univoco.
Infatti, se il teste non ha saputo fornire informazioni utili (cfr. verbale del 17 Tes_1
aprile 2024: “Non so rispondere, perché io ero in un'altra squadra”), i testimoni Testimone_2
(cfr. verbale dell'8 novembre 2023: “Vero, generalmente si. Poteva finire un po' più tardi in caso di pioggia, ma generalmente era quello. Lo so perché ero collega della Ho lavorato sia per Pt_1
, che per Il mio orario era identico. Il magazzino apriva alle 6, avevamo CP_1 CP_3 appuntamento con , che era il responsabile di Palermo. C'erano altre squadre che Persona_1 caricavano alle 6. L'appuntamento era direttamente al magazzino, che era vicino Trionfante, sopra viale Regione Siciliana. Generalmente lavoravamo 5 giorni alla settimana. Poteva capitare che non lavorassimo un giorno, ma lo recuperavamo. Abbiamo lavorato a volte anche durante le feste”) e
(cfr. verbale dell'8 novembre 2023: “Vero. Io ero autista dipendente della Testimone_3
stessa società, la faceva parte della mia stessa squadra volantinatrice. In media lavoravamo CP_4 cinque giorni alla settimana, perché a volte lavoravamo di più, altre di meno. ci Persona_1
2 diceva quando andare a lavorare, a volte ci dava il programma per tutta la settimana, altre volte ce lo diceva il giorno prima. Distribuivamo volantini riferiti a diversi clienti”) hanno confermato integralmente la versione dell'attrice, mentre il teste ha riferito di un orario di Per_1
lavoro pari a circa 18 ore settimanali, superiori a quelle contabilizzate dalla datrice di lavoro, ma inferiori al numero enunciato nell'atto introduttivo (cfr. verbale del 17 aprile
2024: “ , iniziava a caricare verso le 7.30, uscivano verso le 8 ed al massimo alle 13.30 Per_2 posavano il furgone e andavano via. Neppure lo scaricavano. Preciso che la ricorrente lavorava soltanto tre giorni alla settimana, normalmente lunedì, martedì e mercoledì. Due volte all'anno il volantino era di sottocosto: in questo caso lavoravano martedì, mercoledì e giovedì. (…) io ero coordinatore, ho lavorato per dal 2016 al 2020. Io facevo uscire la ricorrente ed i suoi CP_1 colleghi, per questo sapevo quando uscivano, quando rientravano e cosa facevano. C'era un foglio presenze, che firmavano all'uscita. Non ricordo se c'era indicato l'orario d'ingresso e di uscita o soltanto la presenza. Preciso che la ricorrente era stata assunta soltanto per la distribuzione del volantino Conad, che era il nostro cliente principale. E' successo in passato che, per motivi eccezionali (tipo malattia di altri dipendenti), avessi chiesto ai component della squadra della Pt_1 di integrare altre squadre, ma si rifiutarono categoricamente di lavorare con altri. Potrebbe essere successo negli anni, ma in via assolutamente eccezionale, che abbiano lavorato una o due volte di giovedì o venerdì o sabato, ma in questi casi avevano saltato un altro giorno della settimana. In ogni caso, quindi, lavoravano sempre tre giorni alla settimana. La domenica è sicuro che non abbia mai lavorato, per quanto mi ricordo. Non hanno mai lavorato in giorni festivi: quando cadevano di settimana, anzi, noi ci trovavamo in difficoltà”).
Ora, è noto che in procedimenti introdotti da colleghi della il Tribunale, Pt_1
riconoscendo la parziale fondatezza delle relative domande, ha attribuito particolare attendibilità alle dichiarazioni dello , talvolta corroborate da quelle del Per_1 Tes_1
sostanzialmente negando valore probatorio ai testimoni, colleghi di chi aveva agito in giudizio, che avevano introdotto separati procedimenti per far valere pretese creditorie analoghe fondate su fatti pressoché identici (cfr. sentenze prodotte dalla stessa ricorrente con le note del 2 dicembre 2025).
Il ragionamento delle sentenze appena citate non è di per sé censurabile, perché
l'attendibilità delle dichiarazioni rese da testimoni “reciproci” va opportunamente
3 valutata con particolare attenzione, sussistendo certamente un interesse indiretto all'accertamento dei fatti controversi.
Ciò posto, però, questo giudice non rinviene ragioni concrete per disconoscere il valore probatorio delle testimonianze rese dai due , in quanto pienamente Tes_2
convergenti e rese sotto il vincolo della responsabilità anche penale. D'altra parte, poi, va considerato che lo stesso ha riferito di un orario comunque superiore a quello Per_1
contabilizzato dalla società, deponendo in senso certamente sfavorevole rispetto all'attendibilità della versione fornita dalla convenuta nella sua memoria di costituzione.
Il convincimento di questo giudice, dunque, non si basa tanto sul numero delle testimonianze rese a favore della (a fronte della sola testimonianza dello in Pt_1 Per_1
senso “soltanto parzialmente” favorevole alla medesima ricorrente), quanto sulla convergenza delle due dichiarazioni dei , sull'assenza di ragioni concreti a Tes_2
sostegno dell'inattendibilità delle medesime e della parziale conferma, da parte dell'altro testimone escusso, della tesi attorea.
Per le ragioni che precedono va ritenuto accertato che nel periodo tra l'8 settembre
2016 ed il 13 maggio 2020 la lavorava per la convenuta per quattro giorni alla Pt_1 settimana dalle 6 alle 15.
Differenze retributive.
All'esito del superiore accertamento, la convenuta va condannata al pagamento delle differenze retributive correttamente calcolate dalla ctu nominata in corso di causa, prendendo in considerazione la prima ipotesi di calcolo (cioè quella basata sull'aspettativa non retribuita della ricorrente tra il 25 ottobre 2017 ed il 18 maggio 2018), visto che la non ha contestato sotto questo aspetto le risultanze delle buste paga (cfr. ricorso, Pt_1 nonché, a fortiori, le note conclusionali).
La società resistente, dunque, va condannata al pagamento di € 34.982,05, di cui €
28.904,22 per differenze retributive, € 3.583,81 per indennità sostitutiva di ferie non godute, € 944,33 per indennità sostitutiva di permessi non goduti ed € 1.549,69 per saldo
TFR, oltre accessori nella misura legalmente dovuta da ciascun rateo fino al saldo (cfr. relazione di c.t.u.).
Differenze contributive.
4 La convenuta, inoltre, va condannata alla regolarizzazione contributiva del rapporto nei limiti dell'eccepita prescrizione quinquennale, da calcolarsi considerando il quinquennio antecedente alla notifica del ricorso.
Esito del giudizio e regolamentazione delle spese giudiziali.
Visto l'esito del giudizio, la convenuta va condannata al pagamento delle spese giudiziali della che si liquidano come in dispositivo secondo i valori tariffari medi Pt_1
ridotti del 20% e distratti in favore dell'Erario giusta ammissione della parte vittoriosa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
Per la stessa regola processuale (art. 91 c.p.c.), infine, le spese di c.t.u. vanno poste definitivamente a carico della convenuta soccombente.
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, accerta che nel periodo tra l'8 settembre 2016 ed il 13 maggio 2020
[...]
lavorava alle dipendenze di per quattro giorni alla Parte_1 Controparte_5
settimana dalle 6 alle 15; condanna al pagamento in favore di della Controparte_1 Parte_1
somma complessiva di € 34.982,05, di cui € 28.904,22 per differenze retributive, € 3.583,81 per indennità sostitutiva di ferie non godute, € 944,33 per indennità sostitutiva di permessi non goduti ed € 1.549,69 per saldo TFR, oltre accessori nella misura legalmente dovuta da ciascun rateo fino al saldo;
condanna al pagamento in favore dell'Erario delle spese Controparte_1 giudiziali di , che liquida in € 7.405,60 per compenso, oltre spese Parte_1
generali, iva e cpa come per legge;
pone le spese di c.t.u. liquidate con separato decreto definitivamente a carico di
Controparte_1
Così deciso il 12/12/2025
Il Giudice del Lavoro
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