Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 11/04/2025, n. 753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 753 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice on. Dott. Antonino Casdia, all'esito dell'udienza dell'11/04/2025, ha pronunciato, la seguente,
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia iscritta al n. 875/2021 R.G., promossa da:
Parte 1 nato a [...] M.llo il 28/09/1994 e residente a Tortorici in c.da Marù, n° 116 cf: elettivamente domiciliato in Brolo, Via Colombo n.5, presso e nello studio C.F. 1 '
dell'Avv. Carmela Bonina, dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore;
- contumace -
Oggetto: iscrizione elenchi anagrafici.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti.
FATTO E DIRITTO ex art. 132, co. 2 n. 4, c.p.c.
Con ricorso depositato il 17/03/2021, la parte ricorrente adiva codesto Giudice del Lavoro esponendo:
- Che il ricorrente, bracciante agricolo, ha espletato regolarmente la propria attività lavorativa, alle dipendenze della ditta Mazzurco Masi Sebastiano, con sede in Tortorici, p.iva P.IVA 1 , per
l'anno 2017 per 102 giornate lavorative, come si rileva dalla documentazione che si produce
(DMAG e dalle buste paga e dichiarazioni responsabilità); - Che per tale anno è stato regolarmente iscritto negli elenchi anagrafici del Comune di residenza;
- Che nell'agosto 2020, apprendeva che l'CP_1 aveva proceduto alla cancellazione della stessa dagli elenchi anagrafici per tale anno;
- Che, stante l'erroneità del provvedimento di cancellazione, proponeva ricorso amministrativo (che si allega), al quale l'CP 1 non dava riscontro.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso.
L'CP 1 non si costituiva e restava contumace.
La causa istruita documentalmente e con l'escussione dei testi, all'esito dell'odierna udienza veniva decisa.
Va osservato che per la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il Giudice,
Preliminarmente va dichiarata la contumacia dell' CP_
Non sussistono problemi di procedibilità del ricorso, avendo parte ricorrente prodotto copia del ricorso amministrativo e copia della ricevuta n. 1884772 del 04/08/2020.
Da tale data 1,CP. aveva il termine di 90 giorni per pronunziarsi, termine che scadeva il
04/11/2020, cosa che non è avvenuta, e, pertanto da tale data sono cominciati a decorrere i termini di 30 giorni per l'eventuale proposizione del ricorso di secondo grado, e l'ulteriore termine di 120 giorni per la proposizione del presente ricorso, che scadeva il 04/04/2021.
Rilevato che il ricorso giudiziario è stato depositato in data 17/03/2021, risulta tempestivamente proposto.
Passando a scrutinare il merito il ricorso è fondato e va accolto.
La domanda della parte ricorrente tende all'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per l'anno e per le giornate indicate in ricorso.
CP La parte ricorrente si duole della circostanza che l' non lo ha iscritto a causa della insussistenza del rapporto di lavoro dedotto.
Sul punto, va rilevato che, come statuito dalla sentenza della Corte di Appello n.88/2021, in merito CP all'accertamento ispettivo dell' i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali, fanno piena prova, fino a querela di falso, unicamente ai fatti attestanti nel verbale di accertamento come avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale o da lui compiuti, mentre la fede privilegiata non si estende alla verità sostanziale delle dichiarazioni raccolte. (Cass. sez. un. N.12545/1992;
n.17355/2009).
I rapporti ispettivi, pur facendo prova fino a querela di falso, per loro natura hanno tuttavia una attendibilità che può essere infirmata solo da una prova contraria qualora il rapporto sia in grado di esprimere ogni elemento da cui trae origine, ed in particolare siano allegati i verbali, che costituiscono la fonte di conoscenza si da consentire al Giudice ed alle parti il controllo e la Verbali ispettivi peraltro non prodotti in giudizio anche seguito della mancata costituzione valutazione del loro contenuto. (Cass. 14965/2012).
dell CP Orbene, questo Giudice nell'espressione del proprio potere discrezionale nella valutazione delle fonti di prova, ritiene che parte ricorrente, abbia dato prova, come era suo precipuo onere, attraverso i testi escussi e la documentazione prodotta, della sussistenza del rapporto di lavoro con l'indicato datore di lavoro per l'anno e le giornate di riferimento.
Invero, i testi escussi, senza apparente contraddizione, hanno confermano sia l'esistenza, sia la durata e sia la natura onerosa del rapporto di lavoro intercorso tra le parti.
Infatti, i testi escussi, senza alcuna contraddizione, hanno reso dichiarazioni molto dettagliate, circa la circostanza per cui il ricorrente lavorasse, nell'anno e per le giornate indicate in ricorso, presso la ditta Mazzurco Masi Sebastiano, peraltro specificando quali fossero le mansioni di fatto svolte dal ricorrente, come fosse organizzato l'orario di lavoro, a quanto ammontasse la retribuzione e come venisse erogata.
Hanno altresì riferito che il datore di lavoro, forniva ai lavoratori le direttive, con ciò evidenziando,
nei fatti, l'estrinsecazione di almeno uno dei tipici poteri datoriali.
Parte ricorrente ha versato in atti le buste paga ed il modello CUD relative all'attività lavorativa svolta.
Va pertanto riconosciuto il diritto del ricorrente all'iscrizione negli elenchi per l'anno 2017, e per CP n.102 giornate annue, con conseguente condanna dell' all'iscrizione come chiesto in ricorso.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, come da dispositivo con distrazione in favore dell'Avv. Carmela Bonina, che ha reso la dichiarazione di legge.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro 1, CP - disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, Parte 1
,
così provvede:
CP 1)Dichiara la contumacia dell'
2)Dichiara che Parte 1 per l'anno 2017, e per n.102 giornate, ha svolto attività lavorativa "
come bracciante agricolo alle dipendenze della ditta Mazzurco Masi Sebastiano, e, per l'effetto ordina all' CP_1, in persona del legale rappresentate pro tempore, di effettuare la relativa iscrizione negli elenchi anagrafici dell'agricoltura, in favore dello stesso;
CP 3)Condanna 1 . alla rifusione delle spese processuali, che liquida in Euro 1.500,00, oltre accessori di legge, disponendone la distrazione ex art. 93 c.p.c., in favore dell'Avv. Carmela Bonina che ha reso la dichiarazione di legge.
Così deciso in Patti, 11/04/2025.
Il Giudice on.
Antonino Casdia