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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 11/02/2025, n. 240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 240 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice Sibilla Ottoni
SENTENZA
pronunciata all'udienza del 11.2.2025
a seguito di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. nella causa iscritta al n. 4502 /2022 r.g. tra
, con il patrocinio dell'Avv. CONGI TIZIANA, dell'Avv. ZAZA Parte_1
CLAUDIO, dell'Avv. DELL'ALI DAMIANO, ricorrente
e
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dal proprio
[...] funzionario Avv. Maria Grassi ex art. 417 bis c.p.c resistente
Fatto e diritto
1. La ricorrente allega e documenta di essere dipendente a tempo Parte_1 indeterminato del dal 1.9.2010 con la qualifica di assistente amministrativo ed Controparte_1 attualmente presta servizio presso l'I.I.S. Publio Elio Adriano di Tivoli (RM). Allega altresì di aver precedentemente svolto attività lavorativa non di ruolo, a tempo determinato, presso varie scuole statali fin dall'anno 1998; che, su istanza della ricorrente, il Dirigente scolastico dell'Istituto dove la stessa prestava servizio ha provveduto ad effettuare la ricostruzione della carriera, non riconoscendo interamente il servizio prestato precedentemente all'immissione in ruolo.
2. La ricorrente ha pertanto chiesto accertarsi, ai fini giuridici ed economici, il suo diritto al computo integrale dell'anzianità maturata ai fini della ricostruzione di carriera, con conseguente condanna dell'Amministrazione a collocarlo al livello stipendiale corrispondente all'effettiva anzianità di servizio maturata fin dall'immissione in ruolo nonché successivamente alla maturazione del successivo scaglione, e quindi con anticipo rispetto alle date individuate dal . CP_1 3. Il convenuto si è costituito eccependo il proprio difetto di legittimazione CP_1 passiva, la non accoglibilità del ricorso della ricorrente sostenendo la correttezza del proprio operato ai fini del riconoscimento del servizio pre-ruolo in ottemperanza del CCNL, eccependo altresì la prescrizione delle somme precedenti al quinquennio dalla notifica del ricorso.
4. La causa è stata istruita documentalmente e trattenuta in decisione all'udienza odierna, a seguito di scambio di note ex art. 127 ter c.p.c..
5. La domanda è fondata per i motivi che si vanno ad esporre.
6. Va premessa la legittimazione passiva del , che assume la veste formale e CP_1 sostanziale di datore di lavoro ed è quindi titolare dell'obbligazione retributiva, a prescindere dalle concrete modalità di liquidazione della stessa.
7. Nel merito, la disciplina di riferimento, applicata dai dirigenti scolastici cui compete la ricostruzione di carriera del personale immesso in ruolo al superamento del periodo di prova ai sensi del D.P.R. 275/99, è quella di cui al d.lgs. n. 297/1994. L'art. 526 del decreto prevede che “al personale docente ed educativo non di ruolo spetta il trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente personale docente di ruolo”. L'art. 485 prevede che ai docenti delle scuole statali elementari e secondarie il servizio prestato presso le predette scuole statali o nelle istituzioni equiparate in qualità di docente non di ruolo sia riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo.
8. Analoga disciplina si applica al personale non docente, in virtù del richiamo contenuto originariamente nell'art. 4, co. 13, del DPR 399/88 e successivamente nei contratti collettivi nazionali succedutisi negli anni.
9. La normativa richiamata si pone in potenziale contrasto con i principi comunitari espressi nella clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, così come interpretato dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale. La normativa comunitaria appena richiamata introduce un principio di non discriminazione tra lavoratori assunti a tempo determinato e lavoratori assunti a tempo indeterminato, sancendo che i primi non possono ricevere un trattamento deteriore rispetto ai secondi – per categorie comparabili – in virtù del mero fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, né rilevando la natura pubblica del datore di lavoro o la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, giustificandosi una eventuale disparità di trattamento soltanto sulla base di ragioni oggettive sussistenti nel caso concreto.
10. L'interpretazione di tale clausola offerta dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia ritiene in modo ormai consolidato il diritto al computo dell'intera anzianità di servizio anche per il periodo di vigenza di un rapporto di lavoro a tempo determinato, quale è nel comparto scuola il servizio non di ruolo. La clausola può infatti essere fatta valere dinanzi al giudice nazionale, imponendogli ove necessario la disapplicazione di qualsiasi contraria disposizione del diritto interno
(Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact; 13.9.2007, causa C-307/05, Del Cerro Alonso;
8.9.2011, causa C-177/10 ), per richiedere da parte del lavoratore a tempo determinato Persona_1
l'applicazione di una condizione di impiego più favorevole riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato (Del Cerro Alonso, cit., punto 42), quali le maggiorazioni retributive derivanti dall'anzianità di servizio del lavoratore, spettanti quindi anche ai lavoratori a termine a meno che sussistano ragioni oggettive giustificanti l'esclusione (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C177/14, Regojo Dans, punto 44,
e giurisprudenza ivi richiamata). Le ragioni oggettive idonee a giustificare una disparità di trattamento tra personale di ruolo e non di ruolo non possono consistere nell'esistenza di una disposizione normativa generale ed astratta, abbia essa natura negoziale o legale, dovendosi invece ricercare in elementi concreti inerenti la natura e le caratteristiche delle mansioni svolte e le specifiche modalità di lavoro (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani
Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza; 7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi).
11. Tali principi sono stati fatti propri dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 7.11.2016, n.
22558; Cass. 23.11.2016, n. 23868 e Cass. 6.4.2017, n. 8945), in base alla quale la diretta applicazione della clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n.
1999/70/CE comporta la disapplicazione delle norme di legge e dei CCNL che commisurano le retribuzioni dei dipendenti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato, prescindendo dall'anzianità maturata, con conseguente riconoscimento integrale di tale anzianità nella ricostruzione della carriera.
12. La successiva giurisprudenza comunitaria (Corte di Giustizia 20.9.2018, in causa C-
466/17, ha ulteriormente chiarito tali principi, sancendo che la richiamata Clausola 4 deve essere Per_2 interpretata nel senso che essa non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale che, ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto in modo non integrale dei periodi di servizio precedentemente prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato.
13. Recependo tale orientamento, da ultimo la Suprema Corte, da ultimo (Cass., 28.11.2019
n. 31149), ha affermato che l'attuale disciplina contenuta nel d.lgs. 297/1994 viola la richiamata clausola
4 – e deve quindi essere disapplicata – soltanto laddove l'anzianità riconosciuta sulla base dei criteri normativi di cui agli artt. 485 e 489 risulti inferiore a quella riconoscibile al lavoratore assunto ab origine a tempo indeterminato. Al fine di compiere tale raffronto, tuttavia, il giudice deve tener conto esclusivamente dei periodi di servizio effettivo, non potendo quindi valorizzare le interruzioni fra un rapporto e l'altro, né applicare la regola dell'equiparazione all'anno scolastico intero di periodi inferiori espressa dal richiamato art. 489. La Corte ha infatti sottolineato l'esigenza di evitare il prodursi di discriminazioni in danno dei docenti ab origine assunti con contratto a tempo indeterminato, ipotesi che si produrrebbe laddove nella ricostruzione della carriera dei docenti assunti con contratti a temine si applicasse anche il criterio di cui all'art. 489 d.lgs. n. 297/1994, posto che ciò comporterebbe il raggiungimento di un'anzianità pari a quella dell'assunto a tempo indeterminato pur a fronte di una prestazione temporalmente inferiore.
14. In conclusione, alla stregua dei richiamati criteri e principi espressi dalla normativa e giurisprudenza comunitaria nonché dalla giurisprudenza di legittimità, perché sussista una discriminazione tra assunti a tempo determinato ed indeterminato è necessario che l'anzianità calcolata in base alla normativa speciale da ultimo richiamata sia inferiore rispetto a quella effettiva, costituita dalla somma dei periodi di servizio prestato maggiorati, eventualmente, degli ulteriori periodi nei quali l'assenza è giustificata da una ragione che non comporta decurtazione di anzianità anche per l'assunto a tempo indeterminato (congedo ed aspettativa retribuiti, maternità e istituti assimilati). Non può quindi ritenersi discriminatorio il trattamento riservato al personale assunto a tempo indeterminato solo perché gli è stato applicato l'abbattimento dopo il primo quadriennio, previsto dalle norme in astratto, essendo necessario riscontrare se, in concreto, tale trattamento (anche a fronte dei richiamati strumenti di compensazione previsti) sia stato meno favorevole rispetto all'ipotesi di computo integrale di tutti – ma solo di essi – i periodi effettivamente lavorati.
15. Ai fini del calcolo dell'anzianità effettiva, occorre tener conto del solo servizio effettivo prestato maggiorato, eventualmente, degli ulteriori periodi nei quali l'assenza è giustificata da una ragione che non comporta decurtazione di anzianità anche per l'assunto a tempo indeterminato
(congedo ed aspettativa retribuiti, maternità e istituti assimilati), con la conseguenza che non possono essere considerati né gli intervalli fra la cessazione di un incarico di supplenza ed il conferimento di quello successivo, né, per le supplenze diverse da quelle annuali, i mesi estivi, in relazione ai quali la
Corte di Cassazione da tempo ha escluso la spettanza del diritto alla retribuzione (Cass. n. 17892/2015), sul presupposto che il rapporto cessa al momento del completamento delle attività di scrutinio.
16. Quanto agli effetti economici che tale calcolo ha sulla situazione stipendiale del lavoratore, deve considerarsi che l'art. 2 del CCNL del 2011 ha accorpato i gradoni da 0-2 a da 3-8 in un unico gradone 0-8, disponendo, tuttavia, che “Il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del
1/9/2010, inserito o che abbia maturato il diritto all'inserimento nella pre-esistente fascia stipendiale “3-8 anni”, conserva “ad personam” il maggior valore stipendiale in godimento, fino al conseguimento della fascia retributiva “9-14 anni” e che “Il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito nella pre- esistente fascia stipendiale “0-2 anni”, conserva il diritto a percepire “ad personam”, al compimento del periodo di permanenza nella predetta fascia, il valore retributivo della pre- esistente fascia stipendiale “3-8 anni”, fino al conseguimento della fascia retributiva “9-14 anni”.
17. Applicando gli illustrati principi di diritto al caso di specie, in base alle documentate allegazioni della ricorrente, la stessa risulta aver svolto servizio pre-ruolo per complessivi 9 anni 4 mesi e 17 giorni di servizio effettivo, mentre la ricostruzione di carriera operata alla stregua dell'art. 485 d.lgs.
n. 297/1994, operata dal , le ha riconosciuto anni 9 mesi 9 giorni 7. CP_1
18. Sussiste inoltre la prova di quanto affermato, a fronte dei certificati di servizio in atti.
19. Ne consegue che per la ricorrente la valutazione dell'anzianità di servizio sulla base dell'effettivo svolgimento di attività lavorativa risulta maggiormente vantaggioso del regime applicatole dal resistente: qualora fosse stato correttamente applicato il sistema di sviluppo retributivo CP_1 come già riassunto, e fosse stata riconosciuta correttamente alla parte ricorrente tutta l'anzianità di servizio maturata prima del ruolo pari 9 anni 4 mesi e 17 giorni (alla data del 1.9.2010), la ricorrente avrebbe avuto diritto ad essere collocata nel gradone stipendiale relativo all'anzianità di servizio ricompresa tra anni 3 ed anni 8 già in data 26.11.2021 (data di inizio effettivo del 3° anno di servizio); nel gradone relativ all'anzianità di servizio da anni 9 ed anni 14 già in data 19 aprile 2009 (data di effettivo inizio del 10° anno di servizio); nel gradone relativo all'anzianità di servizio da anni 15 a 20 sarebbe stato maturato dalla ricorrente in data 8 aprile 2016 (data di effettivo inizio del 16° anno di servizio); nel gradone relativo all'anzianità di servizio anni 21 e 27 dalla data del 7 aprile 2022 (data di effettivo inizio del 22° anno di servizio).
20. Conseguentemente, sussiste nel caso di specie la discriminazione rispetto agli omologhi dipendenti in servizio a tempo indeterminato, e la ricorrente ha quindi diritto alla corretta ricollocazione secondo le cadenze suddette.
21. Le spettanze dovute in ragione di tale ricollocazione sono state rideterminate dalla parte nei conteggi contenuti in ricorso, in modo pienamente attendibile quanto ai criteri applicati, in aderenza alla documentazione in atti (stato matricolare, certificati di servizio), in conformità con i principi fin qui esposti ed in applicazione alle tabelle retributive allegate al CCNL in atti.
22. Ne risultano differenze in favore della ricorrente per euro 11.339,37.
23. Su tali somme devono riconoscersi gli interessi legali dalle singole spettanze al saldo.
24. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in applicazione del
D.M. 147/2022, in relazione al valore della causa, parametri minimi tenuto conto della serialità della stessa e con aumento del 30% in ragione delle modalità di redazione degli atti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 4502/2022 r.g.:
- dichiara il diritto di di vedersi riconosciuta, al momento della ricostruzione della Parte_1 carriera dopo l'assunzione a tempo indeterminato, l'intera anzianità maturata durante il servizio pre- ruolo, con l'inserimento nella corrispondente classe stipendiale come sopra accertata;
- condanna parte resistente a ricollocare la ricorrente nel gradone stipendiale relativo all'anzianità concretamente maturata anche con riferimento al periodo pre-ruolo secondo le date di maturazione dei singoli scaglioni come indicate in motivazione;
- condanna per l'effetto la parte resistente a corrispondere alla ricorrente le differenze retributive maturate pari ad euro 11.339,37, oltre interessi legali dalle singole spettanze al saldo,
- condanna parte resistente a rifondere a controparte le spese del presente giudizio quantificate in euro 2.695,00 per compensi di avvocato, oltre accessori come per legge.
Tivoli, 11.2.2025
Il Giudice
Sibilla Ottoni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice Sibilla Ottoni
SENTENZA
pronunciata all'udienza del 11.2.2025
a seguito di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. nella causa iscritta al n. 4502 /2022 r.g. tra
, con il patrocinio dell'Avv. CONGI TIZIANA, dell'Avv. ZAZA Parte_1
CLAUDIO, dell'Avv. DELL'ALI DAMIANO, ricorrente
e
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dal proprio
[...] funzionario Avv. Maria Grassi ex art. 417 bis c.p.c resistente
Fatto e diritto
1. La ricorrente allega e documenta di essere dipendente a tempo Parte_1 indeterminato del dal 1.9.2010 con la qualifica di assistente amministrativo ed Controparte_1 attualmente presta servizio presso l'I.I.S. Publio Elio Adriano di Tivoli (RM). Allega altresì di aver precedentemente svolto attività lavorativa non di ruolo, a tempo determinato, presso varie scuole statali fin dall'anno 1998; che, su istanza della ricorrente, il Dirigente scolastico dell'Istituto dove la stessa prestava servizio ha provveduto ad effettuare la ricostruzione della carriera, non riconoscendo interamente il servizio prestato precedentemente all'immissione in ruolo.
2. La ricorrente ha pertanto chiesto accertarsi, ai fini giuridici ed economici, il suo diritto al computo integrale dell'anzianità maturata ai fini della ricostruzione di carriera, con conseguente condanna dell'Amministrazione a collocarlo al livello stipendiale corrispondente all'effettiva anzianità di servizio maturata fin dall'immissione in ruolo nonché successivamente alla maturazione del successivo scaglione, e quindi con anticipo rispetto alle date individuate dal . CP_1 3. Il convenuto si è costituito eccependo il proprio difetto di legittimazione CP_1 passiva, la non accoglibilità del ricorso della ricorrente sostenendo la correttezza del proprio operato ai fini del riconoscimento del servizio pre-ruolo in ottemperanza del CCNL, eccependo altresì la prescrizione delle somme precedenti al quinquennio dalla notifica del ricorso.
4. La causa è stata istruita documentalmente e trattenuta in decisione all'udienza odierna, a seguito di scambio di note ex art. 127 ter c.p.c..
5. La domanda è fondata per i motivi che si vanno ad esporre.
6. Va premessa la legittimazione passiva del , che assume la veste formale e CP_1 sostanziale di datore di lavoro ed è quindi titolare dell'obbligazione retributiva, a prescindere dalle concrete modalità di liquidazione della stessa.
7. Nel merito, la disciplina di riferimento, applicata dai dirigenti scolastici cui compete la ricostruzione di carriera del personale immesso in ruolo al superamento del periodo di prova ai sensi del D.P.R. 275/99, è quella di cui al d.lgs. n. 297/1994. L'art. 526 del decreto prevede che “al personale docente ed educativo non di ruolo spetta il trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente personale docente di ruolo”. L'art. 485 prevede che ai docenti delle scuole statali elementari e secondarie il servizio prestato presso le predette scuole statali o nelle istituzioni equiparate in qualità di docente non di ruolo sia riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo.
8. Analoga disciplina si applica al personale non docente, in virtù del richiamo contenuto originariamente nell'art. 4, co. 13, del DPR 399/88 e successivamente nei contratti collettivi nazionali succedutisi negli anni.
9. La normativa richiamata si pone in potenziale contrasto con i principi comunitari espressi nella clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, così come interpretato dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale. La normativa comunitaria appena richiamata introduce un principio di non discriminazione tra lavoratori assunti a tempo determinato e lavoratori assunti a tempo indeterminato, sancendo che i primi non possono ricevere un trattamento deteriore rispetto ai secondi – per categorie comparabili – in virtù del mero fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, né rilevando la natura pubblica del datore di lavoro o la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, giustificandosi una eventuale disparità di trattamento soltanto sulla base di ragioni oggettive sussistenti nel caso concreto.
10. L'interpretazione di tale clausola offerta dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia ritiene in modo ormai consolidato il diritto al computo dell'intera anzianità di servizio anche per il periodo di vigenza di un rapporto di lavoro a tempo determinato, quale è nel comparto scuola il servizio non di ruolo. La clausola può infatti essere fatta valere dinanzi al giudice nazionale, imponendogli ove necessario la disapplicazione di qualsiasi contraria disposizione del diritto interno
(Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact; 13.9.2007, causa C-307/05, Del Cerro Alonso;
8.9.2011, causa C-177/10 ), per richiedere da parte del lavoratore a tempo determinato Persona_1
l'applicazione di una condizione di impiego più favorevole riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato (Del Cerro Alonso, cit., punto 42), quali le maggiorazioni retributive derivanti dall'anzianità di servizio del lavoratore, spettanti quindi anche ai lavoratori a termine a meno che sussistano ragioni oggettive giustificanti l'esclusione (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C177/14, Regojo Dans, punto 44,
e giurisprudenza ivi richiamata). Le ragioni oggettive idonee a giustificare una disparità di trattamento tra personale di ruolo e non di ruolo non possono consistere nell'esistenza di una disposizione normativa generale ed astratta, abbia essa natura negoziale o legale, dovendosi invece ricercare in elementi concreti inerenti la natura e le caratteristiche delle mansioni svolte e le specifiche modalità di lavoro (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani
Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza; 7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi).
11. Tali principi sono stati fatti propri dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 7.11.2016, n.
22558; Cass. 23.11.2016, n. 23868 e Cass. 6.4.2017, n. 8945), in base alla quale la diretta applicazione della clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n.
1999/70/CE comporta la disapplicazione delle norme di legge e dei CCNL che commisurano le retribuzioni dei dipendenti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato, prescindendo dall'anzianità maturata, con conseguente riconoscimento integrale di tale anzianità nella ricostruzione della carriera.
12. La successiva giurisprudenza comunitaria (Corte di Giustizia 20.9.2018, in causa C-
466/17, ha ulteriormente chiarito tali principi, sancendo che la richiamata Clausola 4 deve essere Per_2 interpretata nel senso che essa non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale che, ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto in modo non integrale dei periodi di servizio precedentemente prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato.
13. Recependo tale orientamento, da ultimo la Suprema Corte, da ultimo (Cass., 28.11.2019
n. 31149), ha affermato che l'attuale disciplina contenuta nel d.lgs. 297/1994 viola la richiamata clausola
4 – e deve quindi essere disapplicata – soltanto laddove l'anzianità riconosciuta sulla base dei criteri normativi di cui agli artt. 485 e 489 risulti inferiore a quella riconoscibile al lavoratore assunto ab origine a tempo indeterminato. Al fine di compiere tale raffronto, tuttavia, il giudice deve tener conto esclusivamente dei periodi di servizio effettivo, non potendo quindi valorizzare le interruzioni fra un rapporto e l'altro, né applicare la regola dell'equiparazione all'anno scolastico intero di periodi inferiori espressa dal richiamato art. 489. La Corte ha infatti sottolineato l'esigenza di evitare il prodursi di discriminazioni in danno dei docenti ab origine assunti con contratto a tempo indeterminato, ipotesi che si produrrebbe laddove nella ricostruzione della carriera dei docenti assunti con contratti a temine si applicasse anche il criterio di cui all'art. 489 d.lgs. n. 297/1994, posto che ciò comporterebbe il raggiungimento di un'anzianità pari a quella dell'assunto a tempo indeterminato pur a fronte di una prestazione temporalmente inferiore.
14. In conclusione, alla stregua dei richiamati criteri e principi espressi dalla normativa e giurisprudenza comunitaria nonché dalla giurisprudenza di legittimità, perché sussista una discriminazione tra assunti a tempo determinato ed indeterminato è necessario che l'anzianità calcolata in base alla normativa speciale da ultimo richiamata sia inferiore rispetto a quella effettiva, costituita dalla somma dei periodi di servizio prestato maggiorati, eventualmente, degli ulteriori periodi nei quali l'assenza è giustificata da una ragione che non comporta decurtazione di anzianità anche per l'assunto a tempo indeterminato (congedo ed aspettativa retribuiti, maternità e istituti assimilati). Non può quindi ritenersi discriminatorio il trattamento riservato al personale assunto a tempo indeterminato solo perché gli è stato applicato l'abbattimento dopo il primo quadriennio, previsto dalle norme in astratto, essendo necessario riscontrare se, in concreto, tale trattamento (anche a fronte dei richiamati strumenti di compensazione previsti) sia stato meno favorevole rispetto all'ipotesi di computo integrale di tutti – ma solo di essi – i periodi effettivamente lavorati.
15. Ai fini del calcolo dell'anzianità effettiva, occorre tener conto del solo servizio effettivo prestato maggiorato, eventualmente, degli ulteriori periodi nei quali l'assenza è giustificata da una ragione che non comporta decurtazione di anzianità anche per l'assunto a tempo indeterminato
(congedo ed aspettativa retribuiti, maternità e istituti assimilati), con la conseguenza che non possono essere considerati né gli intervalli fra la cessazione di un incarico di supplenza ed il conferimento di quello successivo, né, per le supplenze diverse da quelle annuali, i mesi estivi, in relazione ai quali la
Corte di Cassazione da tempo ha escluso la spettanza del diritto alla retribuzione (Cass. n. 17892/2015), sul presupposto che il rapporto cessa al momento del completamento delle attività di scrutinio.
16. Quanto agli effetti economici che tale calcolo ha sulla situazione stipendiale del lavoratore, deve considerarsi che l'art. 2 del CCNL del 2011 ha accorpato i gradoni da 0-2 a da 3-8 in un unico gradone 0-8, disponendo, tuttavia, che “Il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del
1/9/2010, inserito o che abbia maturato il diritto all'inserimento nella pre-esistente fascia stipendiale “3-8 anni”, conserva “ad personam” il maggior valore stipendiale in godimento, fino al conseguimento della fascia retributiva “9-14 anni” e che “Il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito nella pre- esistente fascia stipendiale “0-2 anni”, conserva il diritto a percepire “ad personam”, al compimento del periodo di permanenza nella predetta fascia, il valore retributivo della pre- esistente fascia stipendiale “3-8 anni”, fino al conseguimento della fascia retributiva “9-14 anni”.
17. Applicando gli illustrati principi di diritto al caso di specie, in base alle documentate allegazioni della ricorrente, la stessa risulta aver svolto servizio pre-ruolo per complessivi 9 anni 4 mesi e 17 giorni di servizio effettivo, mentre la ricostruzione di carriera operata alla stregua dell'art. 485 d.lgs.
n. 297/1994, operata dal , le ha riconosciuto anni 9 mesi 9 giorni 7. CP_1
18. Sussiste inoltre la prova di quanto affermato, a fronte dei certificati di servizio in atti.
19. Ne consegue che per la ricorrente la valutazione dell'anzianità di servizio sulla base dell'effettivo svolgimento di attività lavorativa risulta maggiormente vantaggioso del regime applicatole dal resistente: qualora fosse stato correttamente applicato il sistema di sviluppo retributivo CP_1 come già riassunto, e fosse stata riconosciuta correttamente alla parte ricorrente tutta l'anzianità di servizio maturata prima del ruolo pari 9 anni 4 mesi e 17 giorni (alla data del 1.9.2010), la ricorrente avrebbe avuto diritto ad essere collocata nel gradone stipendiale relativo all'anzianità di servizio ricompresa tra anni 3 ed anni 8 già in data 26.11.2021 (data di inizio effettivo del 3° anno di servizio); nel gradone relativ all'anzianità di servizio da anni 9 ed anni 14 già in data 19 aprile 2009 (data di effettivo inizio del 10° anno di servizio); nel gradone relativo all'anzianità di servizio da anni 15 a 20 sarebbe stato maturato dalla ricorrente in data 8 aprile 2016 (data di effettivo inizio del 16° anno di servizio); nel gradone relativo all'anzianità di servizio anni 21 e 27 dalla data del 7 aprile 2022 (data di effettivo inizio del 22° anno di servizio).
20. Conseguentemente, sussiste nel caso di specie la discriminazione rispetto agli omologhi dipendenti in servizio a tempo indeterminato, e la ricorrente ha quindi diritto alla corretta ricollocazione secondo le cadenze suddette.
21. Le spettanze dovute in ragione di tale ricollocazione sono state rideterminate dalla parte nei conteggi contenuti in ricorso, in modo pienamente attendibile quanto ai criteri applicati, in aderenza alla documentazione in atti (stato matricolare, certificati di servizio), in conformità con i principi fin qui esposti ed in applicazione alle tabelle retributive allegate al CCNL in atti.
22. Ne risultano differenze in favore della ricorrente per euro 11.339,37.
23. Su tali somme devono riconoscersi gli interessi legali dalle singole spettanze al saldo.
24. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in applicazione del
D.M. 147/2022, in relazione al valore della causa, parametri minimi tenuto conto della serialità della stessa e con aumento del 30% in ragione delle modalità di redazione degli atti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 4502/2022 r.g.:
- dichiara il diritto di di vedersi riconosciuta, al momento della ricostruzione della Parte_1 carriera dopo l'assunzione a tempo indeterminato, l'intera anzianità maturata durante il servizio pre- ruolo, con l'inserimento nella corrispondente classe stipendiale come sopra accertata;
- condanna parte resistente a ricollocare la ricorrente nel gradone stipendiale relativo all'anzianità concretamente maturata anche con riferimento al periodo pre-ruolo secondo le date di maturazione dei singoli scaglioni come indicate in motivazione;
- condanna per l'effetto la parte resistente a corrispondere alla ricorrente le differenze retributive maturate pari ad euro 11.339,37, oltre interessi legali dalle singole spettanze al saldo,
- condanna parte resistente a rifondere a controparte le spese del presente giudizio quantificate in euro 2.695,00 per compensi di avvocato, oltre accessori come per legge.
Tivoli, 11.2.2025
Il Giudice
Sibilla Ottoni