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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 08/09/2025, n. 3120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3120 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
III^ SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Bari, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Cristina Fasano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta nel Registro Generale affari contenziosi del
Tribunale Ordinario di Bari, per l'anno 2017 sotto il numero d'ordine 17696, avente ad oggetto: “Altre ipotesi di responsabilità Extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie (art. 2043 c.c. e norme speciali),”
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Abbattista Giovanni, in virtù Parte_1 di mandato in atti;
-attore-
CONTRO
in Controparte_1 persona del Dirigente p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di P_
-convenuta-
NONCHE' CONTRO
in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t;
-altra convenuta contumace- ///
Conclusioni: come rassegnate dalle parti all'udienza del 15.05.2025 celebrata in modalità cartolare ex art. 221 co. 4, del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, conv., con modif., con la Legge n. 77 del 17 luglio 2020 (GU n. 180 del 18 luglio 2020) e nei rispettivi scritti difensivi.
FATTO e DIRITTO
La presente sentenza viene redatta secondo quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132, comma 2, numero 4, cod. proc. civ. (come riformulato dall' art. 45, comma diciassettesimo della L. n. 69 del 2009).
1.Con atto di citazione del 17.10.2017 ritualmente notificato Parte_1 conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale Ordinario di Bari l' Controparte_2
(ex e l' al fine di sentirle
[...] Controparte_3 Controparte_1 condannare, alternativamente o in solido, al pagamento in suo favore della somma €.
175.669,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di € 260.000,00, a titolo di risarcimento per i danni subiti da una serie di atti asseritamente illegittimi e vessatori posti in essere dalle Amministrazioni convenute ed ai quali sarebbe conseguito un “grave stato di sofferenza psicofisica”, culminato in “patologia depressiva maggiore” e successiva perdita dell'attività lavorativa e disgregazione del nucleo familiare.
1.1.Nel dettaglio l'attore deduceva che:
-in data 07.04.2012 aveva ricevuto la notifica di un'intimazione illegittima di pagamento per € 73.447,57, (di cui : € 64.159,14 per IRAP, IRPEF, IVA, IVS;
€
6.069,90 per competenze di riscossione e € 3.218,53 per interessi di mora) fondata su una cartella esattoriale (n. 01420110026714852000) del 04.05.2011 ed in ragione della quale aveva eseguito atto di pignoramento presso terzi bloccando Controparte_4
l'importo di € 33.373,06 presente su c/c intestato all'attore presso la CA OP di
UG e AT;
pag. 2/16 - in data 10.04.2012 egli aveva proposto , avverso tale atto di intimazione, istanza di annullamento in autotutela, accolta dall' con provvedimento di Controparte_1 sgravio del 27.04.2012 degli importi di € 62.706,16 per l'anno di imposta 2007 ed €
62.959,41 per l'anno di imposta 2008, per complessivi €125.665,57;
-con nota dell'11.05.2012, prot. n. CAD 2012/14847, gli aveva Controparte_4 comunicato l'estinzione della procedura presso terzi;
-nonostante lo sgravio in data 05.06.2012 gli aveva notificato la Controparte_4 comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca per le somme di cui alla precedente cartella di pagamento n. 01420110026714852000 del 04.05.2011;
-a seguito di tale ultima comunicazione egli, provato dall'atteggiamento persecutorio delle convenute, in data 15.05.2012 aveva dovuto ricorrere alle cure mediche dell'Ospedale di Gravina di UG dove gli era stato diagnosticato uno “ stato ansioso reattivo”;
-nel periodo dal 2012 al 2016 le convenute avevano continuato l'attività “persecutoria” tanto che, nel mese di ottobre 2012, aveva ricevuto la notifica di un'ulteriore illegittima cartella esattoriale (n. 01420100113832825) di importo di €1.309,99 per somme non dovute;
-tale ulteriore notifica lo aveva costretto a ricorrere più volte (08.1.2012-12.10.2012 e
19.10.2012) presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Gravina fino al ricovero del
06.11.2012 presso il Dipartimento di Salute Mentale della dal quale era stato Pt_2 dimesso in data 16.11.2012 con la diagnosi “ depressione maggiore – disturbo da conversione”, con prescrizione di visite e terapia farmacologica che, tuttavia, non avevano comportavano alcun miglioramento del suo stato di salute, tanto che in data
21.06.2016 i sanitari dell'Ospedale della Murgia avevano confermato la diagnosi di
“depressione maggiore” attestando che “la persistenza della suddetta patologia compromette in modo rilevante le capacità lavorative del paziente”;
-in data 16.12.2016 aveva ricevuto la notifica di un ulteriore atto (n. 392073515199) con il quale l' , invocando un errore nella compilazione del Controparte_1
pag. 3/16 modello unico 2015, gli aveva intimato il pagamento della somma di € 841,18, poi annullato, come confermato dall'attestazione di regolarità della dichiarazione esibita in atti;
-il 07.03.2017 era stato ricoverato con urgenza presso l'Ospedale Generale Regionale F.
Miulli per “Disturbo da circolo cerebrale ischemico (ischemia talamica sinistra)” da porre in correlazione allo stato depressivo;
-l'illegittima aggressione del suo patrimonio da parte delle convenute aveva ingenerato in lui uno stato di sofferenza manifestatosi con ansia, stress e patemi perdurati nel tempo e culminato in una vera e propria patologia che aveva compromesso anche la vita e le relazioni costringendolo a interrompere il matrimonio contratto nell'anno 1976 e a cancellare la ditta individuale “Italcostruzioni di Scalese Gaetano” di cui era titolare sin dall'anno 2002 con conseguenti danni non patrimoniali quantificati in complessivi €
175.669,00, di cui : € 960,00 per danno biologico da invalidità temporanea assoluta (gg.
10 x 96,00); € 8.640,00 per danno biologico da invalidità temporanea parziale al 50%
(gg. 180 x 48,00) e € 166.069,00 per invalidità permanente con invalidità al 30% (anni
61);
-la richiesta di risarcimento inviata alle convenute non era stata accolta.
1.2. Tutto ciò premesso, adiva l'autorità giudiziaria formulando le conclusioni di cui sopra.
2.Con comparsa depositata in data 01.02.2018 si costituiva l'
[...] eccependo , preliminarmente, il proprio difetto di Controparte_1 legittimazione passiva in quanto Ente impositore e non Agente della Riscossione, unico soggetto legittimato a subire l'avversa iniziativa giudiziaria , nonché la correttezza del proprio operato avendo provveduto a tutelare il contribuente con il provvedimento di sgravio di tutte le partite non dovute iscritte a ruolo a nome dell'attore, come peraltro evidenziato dallo stesso .
La convenuta, nel merito, eccepiva, dunque, l'infondatezza della domanda per insussistenza dei requisiti di cui all'art. 2043 c.c. e, in particolare, per carenza pag. 4/16 dell'elemento soggettivo della colpa e del nesso di causalità tra le condotte contestate e i danni subiti, peraltro quantificati in forma generica e non provati nel quantum.
A sostegno della legittimità del proprio comportamento (consistente in una ordinaria attività di recupero crediti) e della mancanza di nesso tra la condotta contestata e le patologie lamentate evidenziava che, comunque, sussistevano, a carico dell'attore, 24 partite di ruolo per debiti verso l'Erario per un totale di € 225.293,06 di cui solo €
7.149,50 versati, con conseguenti numerose pendenze tributarie e procedure esecutive.
Pertanto concludeva chiedendo, in via preliminare, la declaratoria di difetto di legittimazione passiva e, nel merito, il rigetto della domanda attorea con condanna alle spese di lite.
3.Nessuno si costituiva per l' che veniva dichiarata Controparte_5 contumace all'udienza del 22.02.2018.
4.Rigettate le richieste istruttorie formulate dalle parti nei temini di cui all'art. 183
c.p.c., la causa, istruita esclusivamente mediante acquisizione documentale prodotta dalle parti e ritenuta matura per la decisione, all'udienza di precisazione delle conclusioni del 15.05.2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta, veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
///
5.Preliminarmente va osservato che la causa è matura per la decisione dovendosi confermare il rigetto delle richieste istruttorie effettuato con ordinanza del 10.12.2018 trattandosi di mezzi istruttori inammissibili in quanto di carattere esplorativo e volti a provare circostanze valutative inibite ai testi o dimostrabili documentalmente.
6. Quanto al difetto di legittimazione passiva dell' Controparte_6
, si osserva quanto segue.
[...]
La suddetta convenuta ha affermato che la sua attività si esaurisce con la consegna dei ruoli all'Agente della Riscossione che provvederebbe alla riscossione vera e propria.
pag. 5/16 Peraltro aggiunge come essa si sarebbe immediatamente attivata per procedere agli sgravi delle partite non dovute e, ciononostante, l'agente avrebbe proseguito nella riscossione.
Di qui la sua estraneità alle contestazioni dell'attore.
6.1. L'eccezione è infondata.
E' principio pacifico in giurisprudenza quello secondo cui “Allorché la controversia ha ad oggetto la denuncia di vizi propri riconducibili all'attività di riscossione, quali in particolari quelli afferenti alla notificazione della cartella, la legittimazione passiva compete esclusivamente all'ente della riscossione ex articolo 39 del decreto legislativo
n. 112 del 1999, con conseguente esclusione della legittimazione dell'ente impositore estraneo all'attività notificatoria e inammissibilità del ricorso nei suoi confronti, non essendo infatti configurabile alcun litisconsorzio necessario tra ente creditore ed ente incaricato della riscossione e non potendo quindi disporsi successivamente
l'integrazione del contraddittorio nei confronti dl costui. (Nella specie, ha evidenziato la Suprema Corte, nessuna legittimazione passiva poteva riconoscersi in capo alla , atteso che l'impugnazione delle cartelle aveva ad oggetto Controparte_1 non già la fondatezza della pretesa, ma il modo e, segnatamente, il vizio notificatorio che ne aveva infirmato l'esercizio nei confronti del ricorrente) (cfr. Cass. civ.,
36390/22).
Nel caso di specie oggetto della controversia non è un difetto nella procedura di notifica ma neppure l'an della pretesa creditoria bensì le conseguenze dannose che sarebbero derivate dalla condotta tenuta da parte di entrambe le convenute in modo sinergico.
Di qui la correttezza della citazione in giudizio di entrambe.
7. Passando ad esaminare il merito, va detto che la domanda attorea è, comunque, infondata e va rigettata per le ragioni di seguito indicate.
7.1.L'attore si duole del comportamento asseritamente illegittimo assunto dalle convenute.
pag. 6/16 In particolare l' avrebbe notificato in data Controparte_2
05.06.2012, senza verificare la regolarità formale e sostanziale dei ruoli di riscossione, una comunicazione di iscrizione ipotecaria fondata su un cartella di pagamento già parzialmente annullata con provvedimento di sgravio in data 27.04.2012, come peraltro riconosciuto dalla stessa con la comunicazione di estinzione del Controparte_4 pignoramento dell'11.05.2012.
L' a sua volta, avrebbe omesso di assicurarsi che il Controparte_1 provvedimento di sgravio producesse i suoi effetti contravvenendo all'obbligo di garantire il corretto funzionamento dei flussi informativi con il proprio agente della riscossione.
Entrambe le condotte avrebbero dato origine ad una serie di atti vessatori rivelatisi illegittimi e che, reiterati nel tempo, avrebbero provocato nell' attore una “spirale” di patologie ingravescenti, culminate nella perdita dell'attività lavorativa e nella fine del rapporto coniugale.
7.2. Ebbene, non vi è dubbio che la fattispecie descritta dallo debba ricondursi Pt_1 nell'alveo dell'art. 2043 c.c.
Al riguardo va evidenziato che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità,
l'attività della P.A. deve svolgersi, anche nel campo tributario, nei limiti imposti dalla legge e dalla norma primaria del “neminem laedere” per cui è consentito al giudice ordinario adito per il risarcimento del danno - nonostante il divieto di stabilire se il potere discrezionale sia stato opportunamente esercitato - accertare se vi sia stato, da parte dell'amministrazione o del concessionario per la riscossione, un comportamento colposo tale che , in violazione della suindicata norma primaria, abbia determinato la lesione di un diritto soggettivo ferma restando, per il detto concessionario, l'eventuale azione di regresso nei confronti dell'Ente impositore per la misura della condotta causalmente e colposamente riferibile allo stesso e alle sue obbligazioni di diligenza.
Sul punto in una recente pronuncia la Suprema Corte ha precisato, infatti, che “è stato già affermato da questa Corte, in analoga fattispecie, che «anche nel campo tributario,
l'attività della pubblica amministrazione deve svolgersi nei limiti posti, non solo dalla
pag. 7/16 legge ma anche dalla norma primaria del "neminem laedere", per cui è consentito ai giudice ordinario - al quale è pur sempre vietato stabilire se il potere discrezionale sia stato, o meno, opportunamente esercitato - accertare se invece vi sia stato, da parte dell'amministrazione, un comportamento colposo tale che, in violazione della suindicata norma primaria, abbia determinato la violazione di un diritto soggettivo»”
(cfr. Cass. civ., sez. III, 5.06.2020, n. 10814, in cui la S.C., nel cassare la sentenza di appello sul punto relativo alla liquidazione dei danni, ha comunque confermato la decisione nella parte in cui aveva ritenuto la responsabilità dell'ente impositore e del concessionario perché, malgrado l'incontestabile esclusione giudiziale del sotteso credito tributario, sia in fase stragiudiziale che nel corso del giudizio, essi avevano continuato a sostenere la legittimità del proprio operato, esitato nel preavviso di iscrizione ipotecaria;
in senso conforme, ex multis, Cass. civ., S.U., 11.10.2016, n.
20426; Cass. civ., S.U., 09.07.2014, n. 15593; Cass. civ., S.U., n. 14506/13; Cass. civ.,
S.U., 16.04.2007, n. 8952; Cass. civ., S.U., 4.01.2007, n. 15; Cass. civ., S.U.,
15.10.1999, n. 722; Cass. civ., S.U., 18.05.1995, n. 5477).
Occorre, altresì, rilevare che, secondo i principi ormai consolidati della giurisprudenza di legittimità risalenti alla nota sentenza delle Sezioni Unite n. 500 del 22.07.1999 in tema di illecito extracontrattuale della Pubblica Amministrazione, nei casi di “domanda risarcitoria ex art.2043 c.c. nei confronti della P.A. per illegittimo esercizio di una funzione pubblica, questi dovrà procedere in ordine successivo, alle seguenti indagini:
a) in primo luogo , dovrà accertare la sussistenza di un evento dannoso;
b) dovrà poi stabilire se l'accertamento del danno sia qualificabile come ingiusto, in relazione alla sua incidenza su di un interesse rilevante per l'ordinamento ( a prescindere dalla qualificazione formale di esso come diritto soggettivo); c) dovrà, inoltre, accertare sotto il profilo causale , facendo applicazione dei criteri generali, se l'evento dannoso sia riferibile ad una condotta della P.A. ;d) infine, se detto evento dannoso sia imputabile a responsabilità della P.A.
Tale imputazione non potrà avvenire sulla base del mero dato obiettivo della illegittimità del provvedimento amministrativo in relazione al cui accertamento, peraltro, non è ravvisabile la necessaria pregiudizialità del giudizio di annullamento pag. 8/16 davanti al giudice amministrativo potendo, al contrario, detto accertamento essere svolto dal giudice ordinario nell'ambito dell'esame della riconducibilità della fattispecie esaminata alla nozione di fatto illecito delineata dall'art. 2043 cod. civ., richiedendo, invece, una più penetrante indagine in ordine alla valutazione della colpa che, unitamente al dolo, costituisce requisito essenziale della responsabilità aquiliana.
La sussistenza di tale elemento sarà riferita non al funzionario agente ma alla P.A. come apparato e sarà configurabile qualora l'atto amministrativo sia stato adottato ed eseguito in violazione delle regole di imparzialità, correttezza e buona amministrazione alle quali deve ispirarsi l'esercizio della funzione amministrativa e che il giudice ordinario ha il potere di valutare, in quanto limiti esterni alla discrezionalità amministrativa” (cfr. Cass. civ., sez. III, ord. 10.02.2019, n. 4558; in senso conforme, Cass. civ., sez. III,
27.05.2009, n. 12282; id. Sez. 3, Sentenza n. 22508 dei 28/10/2011; id. Sez. 1 -,
Ordinanza n. 16196 del 20/06/2018).
Ne consegue che, ai fini della configurabilità della responsabilità della P.A. e, nello specifico, dell' e dell'Ente concessionario, deve valutarsi la Controparte_1 sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie generale dell'art. 2043 c.c. ovvero l'attività contra ius colposamente posta in essere dalle convenute nonché il nesso di causalità (nel caso di specie) tra la comunicazione dell'iscrizione ipotecaria e gli ulteriori atti asseritamente illegittimi e i danni lamentati, oltre all'esatta entità del danno derivato e sussistenza del danno lamentato.
7.3.Orbene, facendo applicazione di tali principi alla vicenda esaminata, deve rilevarsi che dalle risultanze istruttorie non è emerso né un comportamento illegittimo potenzialmente lesivo dell'amministrazione tributaria convenuta né è stata tantomeno fornita alcuna prova del necessario nesso di causalità tra la condotta contestata alle convenute e i danni lamentati dall'attore.
Ed invero deve, in primo luogo, rilevarsi che , dalla documentazione allegata, si evince che l'attore ha ricevuto l'avviso di intimazione di pagamento n.
01420129009087988000 relativo alla cartella di pagamento n. 01420110026714852000 notificata in data 04.05.2011, della quale non vi è traccia in atti, per un totale di pag. 9/16 €73.447,57, ( di cui € 64.159,14 a titolo di tributi vari, tra cui un importo iscritto a ruolo a titolo di IVA 2007 di €44.593,00, oltre sanzioni pecuniarie e interessi IVA
2007), avviso che l'attore assume di avere ricevuto il 07.04.2012, circostanza non contestata da parte convenuta.
Sempre dalla documentazione allegata emerge che , non essendo intervenuto il pagamento delle somme predette, l' (già Controparte_2 CP_4
aveva azionato la procedura esecutiva n. 2012/14847 con atto di pignoramento
[...] crediti presso terzi notificato al terzo e al debitore, datato 29.03.2012 e privo di data di notifica, bloccando il conto corrente dell'attore sino alla concorrenza del credito di € 73
.447,57.
Tale circostanza ha trovato conferma nell'attestazione rilasciata dalla CA OP di UG e AT allegata agli atti, non contestata dalla convenuta, da cui emerge che il conto dell'attore veniva bloccato, a seguito di pignoramento di , dal CP_4
19.04.2012 all' 08.05.2012.
Sempre dalla documentazione in atti è emerso che l'attore in data 10.04.2012 aveva inoltrato all' di Gioia del Colle un' istanza di annullamento in Controparte_1 autotutela del suddetto avviso di pagamento del 07.04.2012, pervenuta all' P_
in data 12.04.2012 e riscontrata dalla stessa con provvedimento del 27.04.2012.
[...]
Con quest'ultimo provvedimento, emesso nelle more della procedura esecutiva azionata dall' ai sensi delle disposizioni sulla riscossione delle Controparte_7 imposte sul reddito di cui al DPR 602/73, l'Ente creditore aveva provveduto allo sgravio delle somme iscritte a ruolo a titolo di IVA 2007 nella cartella di pagamento n.
01420110026714852000 notificata in data 04.05.2011 posta a fondamento dell'avviso di comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca e dell'atto di pignoramento presso terzi.
Tale circostanza emerge dal provvedimento n.2012S297703 esibito in atti dal quale si evince lo sgravio dei soli importi iscritti a ruolo nella cartella di pagamento n.
01420110026714852000 notificata in data 04.05.2011 a titolo di IVA 2007, atteso che il provvedimento di sgravio n. 201S297824, pure allegato e datato 27.04.2012, afferisce pag. 10/16 ad altri importi iscritti a ruolo riguardanti l'anno d'imposta 2008 non riportati nella suddetta cartella di pagamento.
Posta la legittimità dell'avvio della procedura esecutiva ai sensi del comma 1 dell'art 49 del citato DPR 602/73 che prevede " Per la riscossione delle somme non pagate il concessionario procede ad espropriazione forzata sulla base del ruolo, che costituisce il titolo esecutivo;
il concessionario può altresì promuovere azioni cautelari e conservative , nonché ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore", deve , altresì, rilevarsi che, ai sensi dell'art. 49 comma 1bis dello stesso
DPR 602/73, “I pagamenti delle somme dovute all'ente creditore ovvero il riconoscimento dello sgravio da parte dell'ente creditore, effettuati in una data successiva a quella di iscrizione a ruolo, devono essere tempestivamente comunicati dall'ente creditore al concessionario della riscossione”.
Ebbene, come si evince dalla documentazione in atti, l'Agente della Riscossione
con successiva nota del 07.05.2012 notificata all'attore in data CP_4
11.05.2012, ha comunicato all'attore e al terzo pignorato il proprio recesso dalla procedura esecutiva n. 2012/14847 azionata con il pignoramento che , pertanto, si estingueva.
Tale circostanza, incontestata e documentata, consente di affermare che l'Agente della
Riscossione sia stato informato tempestivamente dello sgravio dall'Ente CP_4 creditore in ottemperanza alla precedente disposizione, come Controparte_1 riscontrabile dalla documentazione in atti dalla quale si evince che lo sblocco del conto e il recesso dal pignoramento sono avvenuti il giorno 08. 05.2012, a distanza di appena
11 giorni dal provvedimento di sgravio del 27.04.2012.
Non trova riscontro nella documentazione in atti l'asserita illegittimità dell'invio da parte dell' della comunicazione preventiva di Controparte_8 iscrizione ipotecaria datata 17.02.2012 e secondo la prospettazione attorea notificata in data 05.06.2012, in quanto priva di data e prova di notifica.
Analogamente non emerge dalla documentazione prodotta dall'attore alcuna illegittimità degli ulteriori atti ritenuti persecutori che l'attore assume di avere ricevuto pag. 11/16 nel periodo dal 2012 al 2016 e, in particolare, della cartella esattoriale n.
01420100113832825 di importo di € 1.309,99, asseritamente relativa a somme non dovute ( di esso è allegata solo la pagina 1 su 16 pagine e dalla quale non si evince né la data di notifica né il dettaglio né tantomeno il titolo delle somme addebitate) nonché dell'atto n. 392073515199 del 16.12.2016, poi annullato, con il quale l' P_
, invocando un errore nella compilazione del modello unico 2015, intimava il
[...] pagamento della somma di €841,18 (anch' esso è stato prodotto solo in parte e privo del dettaglio degli errori rilevati dall' a giustificazione delle somme Controparte_1 richieste per la regolarizzazione).
Riguardo all' ultima doglianza , giova evidenziare che tale comunicazione, peraltro prevista dall' art. 36 ter del Dpr n. 600 del 1973, non costituisce un atto impositivo ma una comunicazione formale di rilevate irregolarità conseguente a controlli automatici e formali cui consegue la possibilità, per il contribuente, nei termini previsti dalla legge, di regolarizzare la propria posizione o di segnalare eventuali errori dell'Ente creditore chiedendo la rettifica o l'annullamento dell'avviso.
Né l'illegittimità del predetto atto può evincersi dall'allegata attestazione dell'
[...]
dalla quale si evince soltanto che, alla data del 19.12.2016, il modello P_ unico 2015 di dichiarazione risultava regolare. (cfr. doc. n. 11 fasc. attore).
A tali considerazioni deve aggiungersi che, anche laddove le condotte contestate alle convenute avessero integrato comportamenti illegittimi potenzialmente lesivi, la documentazione in atti non consentirebbe, comunque, di ritenere provato il necessario nesso di causalità tra tali condotte e i danni lamentati dall'attore.
Invero, al riguardo, la Suprema Corte, con consolidato orientamento, ha più volte precisato che condizione necessaria ed imprescindibile per l'accoglimento della domanda risarcitoria del danno non patrimoniale è la prova della lesione di un diritto riconducibile all'art. 2 Cost., ovvero ad altro fondamentale riconosciuto come tale dalla legge, nonché del relativo nesso di causalità fra il comportamento illegittimo ed il danno non patrimoniale, prova non fornita nel caso di specie (cfr. Cass. civ., sez. 3,
pag. 12/16 11.02.2021, n. 3565; Cass. civ., sez 3, n. 27950/2020; Cass. civ., sez. 3, n.10814/20;
Cass. civ., n. 6598/2019).
Sul punto è noto che il danno non patrimoniale è un danno-conseguenza che rileva ,non tanto per il vulnus ex se recato ai beni protetti da norme di rango primario, quanto, piuttosto, per le conseguenze pregiudizievoli di carattere non economico che da quel vulnus derivano.
In quanto danno conseguenza, sul piano probatorio ne discende che il danneggiato è tenuto a dimostrare, oltre al danno evento, anche le ripercussioni negative derivanti dal fatto illecito e la causalità giuridica che riconnette le stesse alla lesione di valori fondamentali dell'individuo. Spetta, dunque, al danneggiato allegare e provare la sussistenza di un fatto illecito, la colpevolezza del danneggiante, il danno-evento, il danno-conseguenza ed il nesso di causalità materiale e giuridico.
Solo una volta soddisfatti dall'interessato tali oneri di allegazione e prova del danno, “la sua liquidazione deve essere compiuta dal giudice sulla base, non di valutazioni astratte ma del concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e provato”, onde evitare automatismi risarcitori (cfr. Cass. civ., sez. 3, ord.
6.12.2018, n. 31537).
Orbene, l'attore, nella vicenda in esame , ha asserito che le convenute, a partire dalla comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca del 05.06.2012 e fino all'anno 2016, avrebbero posto in essere una serie di atti illegittimi che lo avrebbero costretto a ricorrere più volte alle cure dei sanitari dell'Ospedale di Gravina di UG fino al ricovero del 06.11.2012 presso il Dipartimento di Salute Mentale della dal Pt_2 quale veniva dimesso in data 16.11.2012 con la diagnosi “ depressione maggiore – disturbo da conversione”, confermato in data 21.06.2016 dai sanitari dell'Ospedale della Murgia i quali attestavano, altresì, che “la persistenza della suddetta patologia compromette in modo rilevante le capacità lavorative del paziente”.
Tuttavia, dalla documentazione medica allegata non si evince alcun nesso della patologia riscontrata con i comportamenti contestati alle convenute.
pag. 13/16 Ed invero la scheda di pronto soccorso dell'Ospedale di Gravina del 15.06.2012, ovvero
10 giorni dopo il ricevimento della comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca, riporta una diagnosi di stato ansioso da “riferito” malore per ingiunzione di pagamento, mentre le successive schede di pronto soccorso dello stesso nosocomio del 08-10 e 12 ottobre 2012 riportano una diagnosi di cefalea e stato ansioso.
Né può assurgere a prova di tale nesso il certificato della AUSL Bari- Dipartimento di salute mentale del Presidio Ospedaliero di Altamura – Gravina allegato in atti dal quale si evince che l'attore alla data del 19.12.2012 risultava affetto da uno “stato ansioso - depressivo” e che “eventi stressanti incidono negativamente sullo stato di salute del paziente”.
Parimenti non costituiscono prova del suddetto nesso di causalità le circostanze riportate nella cartella clinica relativa al ricovero del 06.11.2012 (dalle quali, peraltro, si evince la familiarità della patologia depressiva di cui avrebbe sofferto in passato anche la sorella dell'attore,) in quanto esse fanno risalire l'esordio psicopatologico ad alcuni avvisi di pagamento ricevuti da parte di una per circa Controparte_9
€570.000,00 (di cui non vi è traccia in atti) , relativi all'anno precedente e, dunque, prima della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria del 05.06.2012 , individuata dall'attore come evento scatenante lo stato ansioso in quanto inaspettata.
Né tantomeno è stata fornita alcuna prova del nesso tra le condotte contestate e la lamentata perdita dell'attività lavorativa che, peraltro, risulta cancellata nel 2014 ovvero due anni dopo l'asserito evento scatenante dello stato ansioso e lo scioglimento del rapporto coniugale che sarebbe avvenuto per separazione consensuale (cfr. doc. nn. 26
e 27 fasc. attore).
In tale contesto è emerso, piuttosto, che le convenute hanno svolto la propria normale attività di accertamento di debiti tributari e riscossione (peraltro in un soggetto avente numerosi debiti verso l'Amministrazione finanziaria) mentre l'attore ha esercitato i propri diritti di difesa utilizzando gli strumenti di autotutela previsti e concepiti dall'ordinamento in un'ottica di contraddittorio avverso provvedimenti ritenuti illegittimi.
pag. 14/16 7.4. L'assenza della dimostrazione rigorosa di un comportamento negligente e colposo da parte delle convenute (da tenere distinto dalla mera illegittimità del provvedimento da esse emanato), unitamente alla carenza di prova del nesso causale rispetto al danno lamentato dall'attore (sul punto la ctu era esplorativa) ha impedito il configurarsi degli elementi costitutivi dell'illecito di cui all'art. 2043 cc.
Ne consegue, pertanto, l'infondatezza della domanda di risarcimento .
8.Le spese seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e si liquidano come in dispositivo in favore dell' in base ai parametri per la liquidazione Controparte_1 dei compensi di cui al D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii, tenuto conto del valore dichiarato della controversia (scaglione €52.001,00- €260.000,00 in base al criterio del disputatum) applicati i valori medi per le prime due fasi e con riduzione al minimo per la terza, nulla per la quarta non avendo depositato la convenuta alcuna memoria conclusionale .
Nulla per le spese nei confronti dell' (ex Controparte_2 CP_4
, rimasta contumace.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Bari, Terza sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente decidendo sulla domanda avanzata da nei Parte_1 confronti dell' Controparte_1
e dell'
[...] Controparte_10 nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 17696/17, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta la domanda attorea;
2) condanna al pagamento delle spese processuali sostenute Parte_1 dall' che Controparte_1 liquida in complessivi €. 5.881,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie (15% sui compensi, art. 2 D.M. n. 55/2014), IVA e CNPA come per legge;
pag. 15/16 3) nulla per le spese nei confronti dell'
[...]
Manda alla cancelleria per i propri adempimenti.
Così deciso in Bari il 8.09.2025
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Controparte_10
Il giudice
Cristina Fasano