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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 19/09/2025, n. 1801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1801 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FOGGIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario, dott. Rosa Maria Rella, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del
19.9.2025, tenuta con trattazione cartolare x art 127 ter c.p.c, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4202/2025 R.G.L., promossa da
(nata a [...] il [...]) rapp. e dif. dall' Avv. Angela Parte_1
Tarantino
RICORRENTE contro
in pers leg rapp p.t. con l'Avvocatura Controparte_1 dell'Ente ( Avv Luigi Lorusso)
RESISTENTE
Oggetto: indennità di accompagnamento e condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato ex art 3 comma3 L104 /92
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 16.4.2025 la parte ricorrente in epigrafe indicata, a seguito dell'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni, chiedeva all'intestato tribunale il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento e alla condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato di cui all'art 3 comma 3 L104/92, negato in sede amministrativa e in CP_ fase di ATP, con decorrenza dalla data della domanda , instando per la condanna dell' al pagamento delle spese di giudizio da distrarsi.
Deduceva la ricorrente, con varie motivazioni, che il TU nominato avesse errato nella valutazione delle patologie riscontrate sottovalutandole. CP_
Integrato il contraddittorio, l' si costituiva chiedendo il rigetto della domanda per infondatezza della stessa. Acquisito il fascicolo della fase di ATP disposta integrazione alla TU al fine di riscontrare i motivi del dissenso, atteso il deposito di nuova documentazione medica utilmente valutabile ex art 149 disp att c.p.c. , all'udienza odierna, tenuta ex art 127 ter c.p.c, verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta ed acquisite brevi note di trattazione della parte ricorrente, la causa è stata decisa con sentenza contestuale.
La domanda è infondata .
In punto di rito, l'art. 445 bis c.p.c. - aggiunto dall'art. 38 comma 1 lett. b) n. 1, d.l. 06/07/11,
n. 98, come modificato dall'allegato alla l. 15/07/11, n. 111, ed applicabile dal 01/01/12 - stabilisce, ai primi due commi, quanto segue: «1. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale del circondario in cui risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo
696-bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre
2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo
195.
L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso».
I commi 6 e 7 del medesimo articolo dispongono: «6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando,
a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile».
Nel merito, l'indennità di accompagnamento ai sensi dell'art.1 della legge n.18/1980, come modificato dall'art.1 della legge n.508/1988, spetta ai soggetti totalmente inabili che siano impossibilitati a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che necessitino di assistenza continua non essendo in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita.
Inoltre e' soggetto con disabilità necessitante di sostegno elevato o molto elevato, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992 colui il quale necessiti di intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale e di relazione.
Tale status è relativo alla considerazione delle difficoltà di tipo prettamente sociale che un individuo in determinate condizioni di disabilità fisiche e/o psico - sensoriali può incontrare.
La citata norma disciplina i casi in cui la disabilità è connotata da necessità di sostegno elevato o molto elevato (secondo la terminologia modificata dal D.Lgs
n. 62/2024).
Il testo, del citato articolo, così come modificato, così recita:
“1 È persona con disabilità chi presenta durature compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri, accertate all'esito della valutazione di base.
2. La persona con disabilità ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla necessità di sostegno o di sostegno intensivo, correlata ai domini della Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) dell'Organizzazione mondiale della sanità, individuata all'esito della valutazione di base, anche in relazione alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie. La necessità di sostegno può essere di livello lieve o medio, mentre il sostegno intensivo è sempre di livello elevato o molto elevato.
3. Qualora la compromissione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, il sostegno è intensivo e determina priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.
4. La presente legge si applica anche agli stranieri e agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale. Le relative prestazioni sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste dalla vigente legislazione o da accor di internazionali.” Al riconoscimento dello status di persona necessitante di sostegno elevato o molto elevato di cui all'art 3 comma 3 L 104/92 la legge collega specifici benefici e agevolazioni fiscali e sul lavoro.
Nel caso di specie il TU , dott , ha riscontrato i motivi del dissenso, a Persona_1 mezzo integrazione peritale depositata telematicamente in data 3.8.2025 confermando le conclusioni di cui all' elaborato peritale depositato in sede di ATP R.G. n. 358/2024 e, con un'analisi puntuale ed esaustiva, ha accertato che le patologie da cui risulta affetta la ricorrente sono risultate tali da non essere idonee a determinare la necessità di assistenza continua e la condizione di disabilità di cui all'art 3 comma 3 L104/92.
Segnatamente il TU così ha concluso nell'elaborato peritale integrativo depositato il 3.8.2025
“….Con attenzione e scrupolo ho esaminato i quesiti posti dal magistrato nella ordinanza del
20 giugno 2025 per il giudizio 4202-2025… Per ciò che attiene la nuova documentazione di formazione successiva rispetto all'espletamento della perizia, l'esame della stessa evidenzia il referto relativo al ricovero avvenuto in data 5 febbraio 2025 presso la Clinica S.Francesco
Hospital e dimissione con diagnosi di“Steatosi epatica. dell'ascendente. Diverticolosi CP_2 eolica. Emorroidi. .Diabete mellito.BPCO. Insufficienza aortica e tricuspidalica di CP_3 grado lieve.”….. La steatosi epatica,conosciuta comunemente come fegato grasso,è una condizione in cui si verifica un accumulo superiore al normale di grasso all'interno delle cellule epatiche. La presenza di una certa quantità di grasso(trigliceridi-colesterolo) nel fegato
è fisiologica. Ma quando il grasso supera il 10% del peso epatico, si entra in una condizione patologica.Nel caso di specie della perizianda,si evidenzia esclusivamente alla ecografia dell'addome,eseguita durante il ricovero del mese di febbraio 2025 un fegato nei limiti superiori per dimensioni e ad eco struttura iperecogena di tipo steatosico,senza evidenti alterazioni focali. Attenzione deve essere posta agli esami ematici,eseguiti durante il ricovero, che sono in relazione in relazione alla steatosi epatica ed in dettaglio colesterolo e trigliceridi che sono,altresi', nella norma. Ne consegue come la steatosi epatica per etiopatogenesi e peculiarità non possa assumere alcun possibile nesso di causa con i benefici richiesti.
Proseguendo nella analisi delle patologie che determinano la diagnosi relativa al ricovero avvenuto in data 5 febbraio 2025 e che rappresenta la documentazione medica a supporto dei motivi di dissenso di formazione successiva alla visita peritale,viene posta diagnosi di polipo dell'ascendente,diverticolosi del discendente-sigma,emorroidi. La diagnosi è stata posta successivamente alla esecuzione di colonscopia per irregolarità dell'alvo,il polipo è stato asportato in toto durante l'esame stesso e certamente per le sue caratteristiche non ha necessitato di possibile intervento chirurgico e la procedura endoscopica è stata esente da qualsivoglia possibile complicanza …… ovviamente le emorroidi che sono da considerare,come da comune accezione,struttura vascolari del canale anale e nel caso di specie
l'esame endoscopico ha dimostrato congestione ma non certamente sanguinamento delle emorroidi e/o sintomatologia locale come prurito,mentre l'ernia iatale è descritta in letteratura come un cattivo funzionamento del cardias che è la valvola situata tra esofago e stomaco ma che determina eventualmente bruciore e/o dispepsia;
ne consegue che la ratio scientifica non può determinare nel caso di specie nesso di causa tra i benefici richiesti e le patologie di pertinenza dell'apparato digerente menzionate nella diagnosi del ricovero del 5 febbraio 2025. Proseguendo nella giusta ed attenta analisi delle patologie …..della dimissione del ricovero avvenuto presso la clinica S. Francesco Hospital nel mese di febbraio 2025 è presente il diabete mellito che è caratterizzato da una emoglobina glicata che deriva dagli esami ematochimici eseguiti durante tale ricovero ed è di 6,20,stabile e sovrapponibile ai precedenti controlli.Un valore di emoglobina glicata di 6,2 esprime chiaramente come il diabete sia certamente in ottimale compenso glicometabolico ……La BPCO è descritta alla radiografia del torace esclusivamente come segni, ma non vi è certamente menzione di insufficienza respiratoria e/o necessità di ossigeno terapia e/o terapia medica specifica. La insufficienza aortica e tricuspidalica di grado lieve presente nel referto delle dimissioni del ricovero avvenuto in data 5 febbraio 2025,sono dimostrate con ecocardiogramma…..Per cio' che attiene la insufficienza tricuspidalica lieve in letteratura si è dimostrato come tantissime volte possa capitare nella pratica clinica di fare un ecocardiogramma colordoppler e di ritrovare una insufficienza tricuspidalica lieve di cui certamente non preoccuparsi. Nei trattati di cardiologia è postulato come la insufficienza tricuspidalica lieve sia considerato un fenomeno non patologico che si riscontra in una elevata percentuale (70%) di soggetti normali. insufficienza aortica di grado lieve è una condizione in cui la valvola aortica non si chiude completamente causando un lieve reflusso di sangue nel ventricolo sinistro,e molto spesso non presenta sintomi significativi e può rimanere stabile nel tempo. In una elevata percentuale di casi, non dà sintomi evidenti e viene scoperta casualmente durante un'ecocardiografia.In conclusione con ampio substrato scientifico e supporto di letteratura si può certamente affermare come le evidenze diagnostiche e cliniche determinate dalla nuova documentazione,successiva alle operazioni peritali e versata in atti per il giudizio 4202-2025 ed a supporto dei motivi di dissenso,non determinano certamente nesso di causa con i benefici dell' assistenza continuativa ai sensi delle legge 18/1980 e successive modifiche e non ricorrono le condizioni sanitarie per il riconoscimento dello status di portatore di handicap grave ai sensi dell'art.3 comma 3 della legge 104/1992” ( cfr elaborato peritale integrativo depositato in atti dal TU).
Tanto premesso occorre pertanto rilevare che il ricorrente si duole del fatto che il c.t.u. abbia valutato erroneamente le sue condizioni fisiche depositando a supporto la nuova documentazione medica analizzata nell'integrazione peritale ma sul punto deve dedursi che il rilievo non può essere condiviso, avendo il c.t.u. valutato esaustivamente tutte le patologie rilevate e documentate in atti.
Pertanto le conclusioni cui giunge il C.T.U. possono essere condivise e poste a base della presente decisione risultando, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto ed immuni da rilevi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
Tanto attesa altresì la presunzione di imparzialità che assiste le argomentazioni dell'esperto nominato dall'Ufficio (su cui cfr. Cass. Civ. Sez. II, n. 23362/2012), non dovendosi effettuare ulteriori approfondimenti, né avanzare ulteriori richieste di chiarimenti o disporre ulteriori rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass. Civ. Sez. I, n. 5277/2006; Cass. Sez. Lav.,
n23413/2011). Pertanto, le contestazioni sembrano risolversi in un mero dissenso diagnostico, non attinente a specifici vizi del metodo seguito dal c.t.u.
Conclusivamente, dovendosi ritenere che il ricorrente non sia in possesso dei requisiti sanitari per godere delle prestazioni richieste, la domanda va rigettata.
Le spese di lite, vengono integralmente compensate ex art 152 disp att cp.c. CP_
Le spese di TU vanno invece definitivamente poste a carico dell' nella misura liquidata con separato decreto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, proposto da così decide: Parte_1
- Rigetta la domanda
- Nulla sulle spese;
CP_
- pone definitivamente a carico dell' le spese di TU liquidate con separato decreto.
Foggia, 19.9.2025
Il Giudice del Lavoro
Rosa Maria Rella
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario, dott. Rosa Maria Rella, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del
19.9.2025, tenuta con trattazione cartolare x art 127 ter c.p.c, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4202/2025 R.G.L., promossa da
(nata a [...] il [...]) rapp. e dif. dall' Avv. Angela Parte_1
Tarantino
RICORRENTE contro
in pers leg rapp p.t. con l'Avvocatura Controparte_1 dell'Ente ( Avv Luigi Lorusso)
RESISTENTE
Oggetto: indennità di accompagnamento e condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato ex art 3 comma3 L104 /92
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 16.4.2025 la parte ricorrente in epigrafe indicata, a seguito dell'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni, chiedeva all'intestato tribunale il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento e alla condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato di cui all'art 3 comma 3 L104/92, negato in sede amministrativa e in CP_ fase di ATP, con decorrenza dalla data della domanda , instando per la condanna dell' al pagamento delle spese di giudizio da distrarsi.
Deduceva la ricorrente, con varie motivazioni, che il TU nominato avesse errato nella valutazione delle patologie riscontrate sottovalutandole. CP_
Integrato il contraddittorio, l' si costituiva chiedendo il rigetto della domanda per infondatezza della stessa. Acquisito il fascicolo della fase di ATP disposta integrazione alla TU al fine di riscontrare i motivi del dissenso, atteso il deposito di nuova documentazione medica utilmente valutabile ex art 149 disp att c.p.c. , all'udienza odierna, tenuta ex art 127 ter c.p.c, verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta ed acquisite brevi note di trattazione della parte ricorrente, la causa è stata decisa con sentenza contestuale.
La domanda è infondata .
In punto di rito, l'art. 445 bis c.p.c. - aggiunto dall'art. 38 comma 1 lett. b) n. 1, d.l. 06/07/11,
n. 98, come modificato dall'allegato alla l. 15/07/11, n. 111, ed applicabile dal 01/01/12 - stabilisce, ai primi due commi, quanto segue: «1. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale del circondario in cui risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo
696-bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre
2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo
195.
L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso».
I commi 6 e 7 del medesimo articolo dispongono: «6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando,
a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile».
Nel merito, l'indennità di accompagnamento ai sensi dell'art.1 della legge n.18/1980, come modificato dall'art.1 della legge n.508/1988, spetta ai soggetti totalmente inabili che siano impossibilitati a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che necessitino di assistenza continua non essendo in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita.
Inoltre e' soggetto con disabilità necessitante di sostegno elevato o molto elevato, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992 colui il quale necessiti di intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale e di relazione.
Tale status è relativo alla considerazione delle difficoltà di tipo prettamente sociale che un individuo in determinate condizioni di disabilità fisiche e/o psico - sensoriali può incontrare.
La citata norma disciplina i casi in cui la disabilità è connotata da necessità di sostegno elevato o molto elevato (secondo la terminologia modificata dal D.Lgs
n. 62/2024).
Il testo, del citato articolo, così come modificato, così recita:
“1 È persona con disabilità chi presenta durature compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri, accertate all'esito della valutazione di base.
2. La persona con disabilità ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla necessità di sostegno o di sostegno intensivo, correlata ai domini della Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) dell'Organizzazione mondiale della sanità, individuata all'esito della valutazione di base, anche in relazione alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie. La necessità di sostegno può essere di livello lieve o medio, mentre il sostegno intensivo è sempre di livello elevato o molto elevato.
3. Qualora la compromissione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, il sostegno è intensivo e determina priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.
4. La presente legge si applica anche agli stranieri e agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale. Le relative prestazioni sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste dalla vigente legislazione o da accor di internazionali.” Al riconoscimento dello status di persona necessitante di sostegno elevato o molto elevato di cui all'art 3 comma 3 L 104/92 la legge collega specifici benefici e agevolazioni fiscali e sul lavoro.
Nel caso di specie il TU , dott , ha riscontrato i motivi del dissenso, a Persona_1 mezzo integrazione peritale depositata telematicamente in data 3.8.2025 confermando le conclusioni di cui all' elaborato peritale depositato in sede di ATP R.G. n. 358/2024 e, con un'analisi puntuale ed esaustiva, ha accertato che le patologie da cui risulta affetta la ricorrente sono risultate tali da non essere idonee a determinare la necessità di assistenza continua e la condizione di disabilità di cui all'art 3 comma 3 L104/92.
Segnatamente il TU così ha concluso nell'elaborato peritale integrativo depositato il 3.8.2025
“….Con attenzione e scrupolo ho esaminato i quesiti posti dal magistrato nella ordinanza del
20 giugno 2025 per il giudizio 4202-2025… Per ciò che attiene la nuova documentazione di formazione successiva rispetto all'espletamento della perizia, l'esame della stessa evidenzia il referto relativo al ricovero avvenuto in data 5 febbraio 2025 presso la Clinica S.Francesco
Hospital e dimissione con diagnosi di“Steatosi epatica. dell'ascendente. Diverticolosi CP_2 eolica. Emorroidi. .Diabete mellito.BPCO. Insufficienza aortica e tricuspidalica di CP_3 grado lieve.”….. La steatosi epatica,conosciuta comunemente come fegato grasso,è una condizione in cui si verifica un accumulo superiore al normale di grasso all'interno delle cellule epatiche. La presenza di una certa quantità di grasso(trigliceridi-colesterolo) nel fegato
è fisiologica. Ma quando il grasso supera il 10% del peso epatico, si entra in una condizione patologica.Nel caso di specie della perizianda,si evidenzia esclusivamente alla ecografia dell'addome,eseguita durante il ricovero del mese di febbraio 2025 un fegato nei limiti superiori per dimensioni e ad eco struttura iperecogena di tipo steatosico,senza evidenti alterazioni focali. Attenzione deve essere posta agli esami ematici,eseguiti durante il ricovero, che sono in relazione in relazione alla steatosi epatica ed in dettaglio colesterolo e trigliceridi che sono,altresi', nella norma. Ne consegue come la steatosi epatica per etiopatogenesi e peculiarità non possa assumere alcun possibile nesso di causa con i benefici richiesti.
Proseguendo nella analisi delle patologie che determinano la diagnosi relativa al ricovero avvenuto in data 5 febbraio 2025 e che rappresenta la documentazione medica a supporto dei motivi di dissenso di formazione successiva alla visita peritale,viene posta diagnosi di polipo dell'ascendente,diverticolosi del discendente-sigma,emorroidi. La diagnosi è stata posta successivamente alla esecuzione di colonscopia per irregolarità dell'alvo,il polipo è stato asportato in toto durante l'esame stesso e certamente per le sue caratteristiche non ha necessitato di possibile intervento chirurgico e la procedura endoscopica è stata esente da qualsivoglia possibile complicanza …… ovviamente le emorroidi che sono da considerare,come da comune accezione,struttura vascolari del canale anale e nel caso di specie
l'esame endoscopico ha dimostrato congestione ma non certamente sanguinamento delle emorroidi e/o sintomatologia locale come prurito,mentre l'ernia iatale è descritta in letteratura come un cattivo funzionamento del cardias che è la valvola situata tra esofago e stomaco ma che determina eventualmente bruciore e/o dispepsia;
ne consegue che la ratio scientifica non può determinare nel caso di specie nesso di causa tra i benefici richiesti e le patologie di pertinenza dell'apparato digerente menzionate nella diagnosi del ricovero del 5 febbraio 2025. Proseguendo nella giusta ed attenta analisi delle patologie …..della dimissione del ricovero avvenuto presso la clinica S. Francesco Hospital nel mese di febbraio 2025 è presente il diabete mellito che è caratterizzato da una emoglobina glicata che deriva dagli esami ematochimici eseguiti durante tale ricovero ed è di 6,20,stabile e sovrapponibile ai precedenti controlli.Un valore di emoglobina glicata di 6,2 esprime chiaramente come il diabete sia certamente in ottimale compenso glicometabolico ……La BPCO è descritta alla radiografia del torace esclusivamente come segni, ma non vi è certamente menzione di insufficienza respiratoria e/o necessità di ossigeno terapia e/o terapia medica specifica. La insufficienza aortica e tricuspidalica di grado lieve presente nel referto delle dimissioni del ricovero avvenuto in data 5 febbraio 2025,sono dimostrate con ecocardiogramma…..Per cio' che attiene la insufficienza tricuspidalica lieve in letteratura si è dimostrato come tantissime volte possa capitare nella pratica clinica di fare un ecocardiogramma colordoppler e di ritrovare una insufficienza tricuspidalica lieve di cui certamente non preoccuparsi. Nei trattati di cardiologia è postulato come la insufficienza tricuspidalica lieve sia considerato un fenomeno non patologico che si riscontra in una elevata percentuale (70%) di soggetti normali. insufficienza aortica di grado lieve è una condizione in cui la valvola aortica non si chiude completamente causando un lieve reflusso di sangue nel ventricolo sinistro,e molto spesso non presenta sintomi significativi e può rimanere stabile nel tempo. In una elevata percentuale di casi, non dà sintomi evidenti e viene scoperta casualmente durante un'ecocardiografia.In conclusione con ampio substrato scientifico e supporto di letteratura si può certamente affermare come le evidenze diagnostiche e cliniche determinate dalla nuova documentazione,successiva alle operazioni peritali e versata in atti per il giudizio 4202-2025 ed a supporto dei motivi di dissenso,non determinano certamente nesso di causa con i benefici dell' assistenza continuativa ai sensi delle legge 18/1980 e successive modifiche e non ricorrono le condizioni sanitarie per il riconoscimento dello status di portatore di handicap grave ai sensi dell'art.3 comma 3 della legge 104/1992” ( cfr elaborato peritale integrativo depositato in atti dal TU).
Tanto premesso occorre pertanto rilevare che il ricorrente si duole del fatto che il c.t.u. abbia valutato erroneamente le sue condizioni fisiche depositando a supporto la nuova documentazione medica analizzata nell'integrazione peritale ma sul punto deve dedursi che il rilievo non può essere condiviso, avendo il c.t.u. valutato esaustivamente tutte le patologie rilevate e documentate in atti.
Pertanto le conclusioni cui giunge il C.T.U. possono essere condivise e poste a base della presente decisione risultando, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto ed immuni da rilevi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
Tanto attesa altresì la presunzione di imparzialità che assiste le argomentazioni dell'esperto nominato dall'Ufficio (su cui cfr. Cass. Civ. Sez. II, n. 23362/2012), non dovendosi effettuare ulteriori approfondimenti, né avanzare ulteriori richieste di chiarimenti o disporre ulteriori rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass. Civ. Sez. I, n. 5277/2006; Cass. Sez. Lav.,
n23413/2011). Pertanto, le contestazioni sembrano risolversi in un mero dissenso diagnostico, non attinente a specifici vizi del metodo seguito dal c.t.u.
Conclusivamente, dovendosi ritenere che il ricorrente non sia in possesso dei requisiti sanitari per godere delle prestazioni richieste, la domanda va rigettata.
Le spese di lite, vengono integralmente compensate ex art 152 disp att cp.c. CP_
Le spese di TU vanno invece definitivamente poste a carico dell' nella misura liquidata con separato decreto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, proposto da così decide: Parte_1
- Rigetta la domanda
- Nulla sulle spese;
CP_
- pone definitivamente a carico dell' le spese di TU liquidate con separato decreto.
Foggia, 19.9.2025
Il Giudice del Lavoro
Rosa Maria Rella