Ordinanza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, ordinanza 14/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
n.1053/2024r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carlo Sabatini Presidente dott. Roberto Colonnello Giudice dott.ssa Barbara Vicario Giudice rel. ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nelle causa civile di I Grado iscritta al n. 1053 ruolo generale per gli affari civili dell'anno 2024 introdotta da: nata a [...] il [...], rappresentata e difesa sia Parte_1 congiuntamente che disgiuntamente dagli Avv.ti Marchiori Luigi e dall'Avv. Anna Rita Minna e domiciliata presso il loro Studio in Montopoli di Sabina (02034) alla Via Pietro Oddi n. 9, in virtù di procura allegata al ricorso ricorrente nei confronti di
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dagli avv.ti Simona Venezia CP_1
e Carmelo Luca De Salvo ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei medesimi sito in
Reggio Calabria, alla via T. Campanella 40/A, in virtù di procura alle liti apposta su foglio separato ex art. 83 III comma c.p.c. da intendersi in calce alla comparsa di costituzione e risposta residente
Conclusioni delle parti: come in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e sono genitori di un bambino: , nato a Parte_1 CP_1 Persona_1
Roma il 02/10/2023.
Con ricorso depositato il 26.09.2024 la ricorrente ha chiesto una pronuncia di decadenza o di limitazione della responsabilità genitoriale del resistente, nonché, in via principale, l'affidamento esclusivo del minore alla madre con possibilità del padre di vedere il figlio solo presso la madre
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in via subordinata, la ricorrente ha chiesto l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori con collocamento stabile del medesimo presso la madre con le stesse modalità di visita da parte del padre indicate, cosi come ha chiesto un contributo al mantenimento del figlio da parte del padre di € 700,00, annualmente aggiornata secondo l'indice Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie previste dalla normativa vigente.
A tal fine, la ricorrente ha dedotto che: il minore, sin dalla nascita, è stato residente in[...] presso la abitazione dei nonni materni;
la ricorrente dal
10/04/2024 è stata assunta presso l'Hotel Palace Inn s.r.l. di Fiano Romano, a tempo determinato con orario a tempo parziale orizzontale per uno stipendio di € 700,00 mensili;
non è proprietaria di alcuna abitazione, tantomeno quella familiare, in quanto la coppia è sempre stata in locazione;
il resistente, al momento della nascita del figlio era residente in [...]01030 Per_1
(Viterbo) in affitto e dai primi di agosto 2023 per motivi di lavoro, si era trasferito in Reggio
Calabria ove aveva preso in locazione, ad un canone di € 600.00, un appartamento alla Via
Gaspare del Fosso n.1, e nel giro di due anni ha cambiato vari datori di lavoro;
il minore è residente sin dalla nascita con la madre in Nazzano, salvo poi trasferirsi con la stessa “per un periodo dal 26/12/2023 al 26/03/2024 in Reggio Calabria” presso l'indirizzo del padre per poi ritornare, sempre con la madre, all'originaria residenza abituale ed “affettiva” di Nazzano presso l'abitazione dei nonni materni, ambiente per lui meno stressante, più favorevole e conosciuto, privo delle precedenti tensioni familiari e senza modificazione della routine.
Ciò premesso, la ricorrente ha concluso come da ricorso.
Il resistente, costituendosi, ha contestato tutto quanto dedotto dalla ricorrente e, preliminarmente, ha eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale di Rieti per essere competente il Tribunale di Reggio Calabra;
nel merito, ha chiesto il rigetto delle avverse domande e, in accoglimento della domanda riconvenzionale, in via principale l'affidamento in via esclusiva del figlio al padre e in via meramente l'affidamento condiviso con collocazione dello stesso presso la casa paterna e in via ulteriormente subordinata, nella ipotesi di pronuncia di affidamento condiviso e collocamento del minore prevalente presso la madre, ha chiesto che fosse posto a suo carico l'obbligo a corrispondere in favore della ricorrente la somma mensile pari ad € 300,00 a titolo di mantenimento ordinario del figlio.
Alla udienza del 18.12.2024 la parte resistente ha insistito per l'accoglimento della preliminare eccezione di incompetenza territoriale e il giudice ha concesso alle parti note sul punto, riservando all'esito la decisione.
Mandata comunicazione al PM ex art. 70 e 71 c.p.c.
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Preliminarmente deve essere esaminata la questione relativa alla sussistenza della competenza territoriale del Tribunale di Rieti, adito dalla ricorrente con ricorso depositato in data 26.09.2024 precisandosi che il resistente ha documentato di avere depositato, in data 30.7.2024, un ricorso per ottenere la regolamentazione della responsabilità genitoriale inerente al figlio innanzi al Per_1
Tribunale di Reggio Calabria.
L'eccezione di incompetenza per territorio è fondata e deve essere accolta.
Al riguardo, va rilevato che l'art. 473 bis. 11 c.p.c., in attuazione al principio di delega di cui all'art. 1, 23° co., lett. d, prima parte, L. 26.11.2021, n. 206, secondo cui è necessario “procedere al riordino dei criteri di competenza territoriale, prevedendo quale criterio prevalente quello della residenza abituale del minore, che corrisponde al luogo in cui si trova di fatto il centro della sua vita al momento della proposizione della domanda, salvo il caso di illecito trasferimento” ha previsto, quale criterio generale e assorbente, per tutti i provvedimenti che riguardano il minore, la competenza del tribunale nel cui circondario il minore abbia la residenza abituale.
In questo modo è stato sancito il principio di prossimità tra il giudice e il minorenne, già utilizzato nei procedimenti riguardanti la regolamentazione circa l'affidamento e il mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio per i provvedimenti di cui agli artt. 337 bis e ss. c.c., a seguito dell'intervento della legge sulla filiazione L. 10.12.2012, n. 219 ed il successivo D.Lgs. 28.12.2013,
n. 154.
Nella predetta disposizione normativa non viene specificatamente indicato il concetto di residenza abituale del minore, che trova invece identificazione nella legge delega L. 26.11.2021, n.
206, in cui viene designata nel “luogo in cui si trova di fatto il centro della sua vita al momento della proposizione della domanda”, permettendo di utilizzare tale definizione quale criterio interpretativo dell'art. 473 bis.11 c.p.c.
Se questa è la regola generale, nel caso di trasferimento del minore non autorizzato, che comprende anche l'ipotesi di sottrazione internazionale del minore, è prevista, al secondo periodo del primo comma dell'art. 473 bis.11 c.p.c., la competenza del Tribunale del precedente luogo di residenza del minore, allorquando il ricorso sia depositato entro l'anno dal trasferimento.
Per contro, decorso l'anzidetto termine di un anno, la competenza spetta al Tribunale del luogo della nuova residenza del minore, anche nel caso di illecito trasferimento.
Viene, quindi, prorogata nell'arco temporale di un anno la competenza del tribunale del luogo di anteriore residenza.
Il legislatore della riforma ha dunque ritenuto di disciplinare espressamente anche il caso di illecito trasferimento del minore, prevedendo che lo stesso non possa attirare la competenza del
3 giudice civile presso il tribunale in cui si trova la nuova residenza del minore, ma permanga l'attività del giudice del luogo dove il minore aveva fissato la precedente residenza.
La norma mira ad evitare e sanzionare il comportamento di quei genitori che, all' insorgere della crisi familiare, attuano unilateralmente il trasferimento dei figli in altra città, fenomeno che potrebbe astrattamente consentire al genitore sottraente di individuare il giudice competente a decidere in merito all' affidamento ed al mantenimento del figlio minore (c.d. forum shopping), così favorendo illecite sottrazioni nel territorio nazionale.
Tuttavia, la disposizione normativa in argomento, per prevedibili esigenze di stabilità e certezza, non avrebbe potuto avere una durata sine die e per tale motivo il legislatore ha voluto prescrivere il limite temporale di un anno dal trasferimento del minore, trascorso il quale rimane competente il tribunale del luogo di anteriore residenza.
Ciò premesso in diritto, dalla documentazione in atti e come dedotto dalla stessa parte ricorrente nel ricorso introduttivo, il minore è nato il [...] a [...] e “dal 26.12.2023 al Persona_1
26.3.2024” si è trasferito insieme alla madre a Reggio Calabria per poi fare ritorno a Nazzano ad aprile 2024.
Risulta altresì che la richiesta di trasferimento di residenza è stata presentata nel febbraio 2024 dalla stessa ricorrente (cfr doc. 6 allegato dalla controparte) e la residenza è stata poi formalizzata il 1.3.2024 (cfr all. 7 allegato dalla controparte) anche se di fatto, come deduce la ricorrente, già dal dicembre 2023 la stessa, unitamente al figlio, aveva raggiunto il compagno a Reggio Calabria.
La circostanza che il padre fosse dissenziente rispetto al trasferimento di residenza del minore da
Reggio Calabria a Nazzano emerge incontrovertibilmente dagli atti;
infatti, dal doc. 11 emerge che la ricorrente si era rivolta alla Questura di Reggio Calabria per dichiarare che si sarebbe trasferita a
Nazzano con il minore premettendo di avere seguito il compagno per motivi lavorativi a Reggio
Calabria e che poiché i rapporti si erano deteriorati, la stessa era intenzionata a rientrare nella propria città a Nazzano contro la volontà del compagno che le paventava azioni legali;
dagli atti emerge, infatti, che in data 17.04.2024, il resistente aveva anche presentato una denuncia presso la
Questura di Reggio Calabria nei confronti della per aver trasferito il minore a Parte_1
Nazzano senza l' autorizzazione del padre.
Per le ragioni sopra esposte e alla luce della normativa richiamata, essendo acclarato che il trasferimento da Reggio Calabria a Nazzano è stato attuato dalla madre senza il consenso del padre ed essendo trascorso meno di un anno dal trasferimento di residenza anagrafica del minore
(avvenuto ad aprile 2024), il detto trasferimento non è idoneo ad incardinare la competenza territoriale del Tribunale di Rieti per cui la competenza a conoscere delle questioni relative
4 all'affidamento del minore e alla responsabilità genitoriale è del Tribunale di Reggio Persona_1
Calabria.
La recente modifica normativa che ha introdotto un limite temporale (un anno dal trasferimento) prima non presente e dunque la novità sul punto della questione consente l'integrale compensazione delle spese di lite.
p.q.m.
Il Tribunale, sul ricorso proposto da nei confronti di , così Parte_1 Persona_1 provvede, con l'intervento del Pubblico Ministero:
- dichiarata l'incompetenza del Tribunale di Rieti e la competenza del Tribunale di Reggio
Calabria, davanti al quale il giudizio va riassunto nei termini di legge;
- dichiara compensate le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Rieti, il 5 marzo 2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Carlo Sabatini
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