Articolo 3 della Legge 24 novembre 1967, n. 1191
Articolo 2Articolo 4
Versione
3 gennaio 1968
Art. 3.
Con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con quello per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, sara' provveduto, anche in relazione alla presente legge, ad adeguare lo statuto della sezione, su proposta del comitato esecutivo della sezione medesima.
Con lo stesso decreto di cui al comma precedente verranno determinati i criteri per la ripartizione degli utili netti annuali risultanti dal bilancio e la misura del dividendo da attribuire ai partecipanti al fondo di dotazione della sezione.
Entrata in vigore il 3 gennaio 1968