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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/11/2025, n. 5626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5626 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1311/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
PE DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
PE US INFANTINI - Consigliere rel. ha emesso, ai sensi degli artt. 281-sexies, ultimo comma, 350, co. III, ultimo inciso, e 350- bis, c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 1311 dell'anno 2025, vertente tra
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
EM IA.
- APPELLANTE -
e
(c.f. ), rappresentata e difesa dagli avvocati Controparte_1 C.F._2
RE d'TO e AN D'TO.
- APPELLATA -
OGGETTO: “Appello avverso l'ordinanza n. cron. 1664/2025 emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata il 27.2.2025, in tema di impugnazione di una delibera assembleare di comunione ereditaria”.
CONCLUSIONI: Per tutte le parti costituite: Come da rispettivi atti introduttivi e da note di trattazione scritta depositate, ex art.127-ter c.p.c., il 10.11.2025 dalla difesa dell'appellante e l'11.11.2025 dalla difesa dell'appellata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 1 Con atto di citazione notificato (a mezzo PEC) il 25.3.2025, ha convenuto Parte_1 in giudizio, dinanzi a questa Corte, , proponendo appello avverso l'ordinanza Controparte_1
n. cron. 1664/2025 emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata il 27.2.2025.
***
1. IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO.
In primo grado aveva convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli, Controparte_1
e , impugnando una delibera assembleare Parte_1 Controparte_2 adottata (il 16.1.2024) dall'assemblea della comunione ereditaria (venutasi a creare per effetto dell'apertura della successione di , madre delle parti in causa, deceduta il 14.1.1987), al Persona_1 fine di ottenerne l'annullamento e/o la declaratoria di nullità.
Costituendosi in giudizio, aveva eccepito l'incompetenza territoriale del Parte_1
Tribunale di Napoli in favore del Tribunale di Roma ai sensi dell'art. 22 c.p.c., ossia in relazione al luogo ove si era aperta la successione della madre.
E, con l'ordinanza n. cron. 1664/2025 impugnata in questa sede, il Tribunale di Napoli ha accolto tale eccezione (ritenendo che il giudizio, avendo ad oggetto l'impugnazione di delibere adottate dall'assemblea della comunione ereditaria - e trattandosi, quindi, di causa tra i coeredi - rientrasse pienamente nell'ambito operativo dell'art. 22 sopra menzionato) e, conseguentemente, ha dichiarato la propria incompetenza territoriale conoscere del giudizio instaurato da , per Controparte_1 essere competente il Tribunale di Roma.
Il primo giudice ha fissato, dunque, il termine di tre mesi (con decorrenza dalla comunicazione della ordinanza) per la riassunzione del giudizio dinanzi al Tribunale di Roma, senza tuttavia regolamentare le spese di lite.
****
2. IL GIUDIZIO DI APPELLO.
ha censurato l'ordinanza n. cron. 1664/2025 emessa dal Tribunale di Parte_1
Napoli con un unico ed articolato motivo, lamentando la violazione, da parte del primo giudice, degli artt.
91 e 279 c.p.c., proprio per non essersi il giudice di prime cure pronunciato sulle spese di lite.
Nello specifico ha sostenuto che il Tribunale di Napoli avesse errato – non pronunciandosi sul punto – nel non condannare al pagamento delle spese di lite l'attrice, non avendo quest'ultima neanche aderito all'eccezione (reputata fondata dal giudice di prime cure) di incompetenza territoriale da lui (dal convenuto/appellante, si intende) sollevata.
Con riferimento alla quantificazione dei compensi, ha dedotto che, Parte_1 applicando i parametri forensi (ex DM n. 55/2014) per i giudizi di cognizione innanzi al Tribunale, con rifermento allo scaglione di valore indeterminabile (complessità media) per le fasi di studio, introduttiva e pagina 2 di trattazione, l'attrice avrebbe dovuto corrispondere, in suo favore, un importo pari ad euro 7.281,00
(oltre rimborso per spese generali, iva e cpa).
E, alla luce di quanto esposto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “…in accoglimento del motivo di appello, condannare la sig.ra al pagamento a favore di , a titolo di spese Controparte_1 Parte_1 giudiziarie, ad un importo complessivo di euro 7.281 per compensi oltre iva e cpa, o quella maggiore o minore per come determinata dal Giudicante;
in ogni caso condannare la sig.ra al pagamento delle spese giudiziali Controparte_1 del presente grado di giudizio, di cui il sottoscritto difensore se ne dichiara antistatario.”.
Iscritta la causa al n. 1311/2025 del Ruolo generale, si è costituita in giudizio, con comparsa di depositata il 10.6.2025, , eccependo la non integrità del contraddittorio, nel Controparte_1 presente grado di giudizio, non essendo l'atto di impugnazione stato notificato a Controparte_2
, anch'egli convenuto nel primo grado di giudizio.
[...]
Nel merito l'appellata, premettendo l'applicabilità, nel caso di specie, dell'art. 23 c.p.c. (con conseguente competenza territoriale del Tribunale di Napoli adìto, essendo il maggior valore dei beni in comunione localizzato in Capri) – e che, quindi, il primo giudice avesse errato nell'applicare l'art. 22 c.p.c.
(ma aggiungendo di non avere proposto, sul punto, il regolamento di competenza, per ragioni di economia, anche processuale, essendo ella residente a [...])- ha chiesto, “in considerazione degli sporadici orientamenti giurisprudenziali (i quali in ogni caso depongono a favore dell'operatività dell'art. 23 c.p.c.), nonché del contrasto di giudicati, vista la natura controversa della questione”, nell'ipotesi di accoglimento dell'avverso gravame, di voler dichiarare le spese di lite relative alla prima fase del giudizio integralmente compensate tra le parti.
Con ordinanza depositata in data 1.7.2025 il Consigliere istruttore nominato ha rinviato la causa all'udienza dell'11.11.2025 per la discussione dinanzi al Collegio ai sensi degli artt. 350, co.3, ultimo inciso, 350-bis c.p.c. e 281-sexies c.p.c. (attesa la ridotta complessità della controversia, in quanto riguardante soltanto la regolamentazione delle spese di lite su cui il giudice di prime cure ha omesso di pronunciarsi), assegnando alle parti termine sino a dieci giorni prima di tale udienza per note conclusionali.
Con decreto presidenziale del 15.10.2025 è stato disposto lo svolgimento della detta udienza dell'11.11.2025 mediante la c.d. trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. (modalità decisoria ritenuta compatibile con la c.d. trattazione scritta;
cfr., sul punto, sebbene con riferimento specifico al c.d. rito del lavoro, Cass. civ., Sez. Unite, 30/06/2025, n. 17603; cfr. anche, con riferimento alla compatibilità dell'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. con la trattazione scritta prevista, nel periodo di emergenza pandemica, dall'art. 83, comma 7, lett. h), del D.L. n. 18 del 2020, convertito con modificazioni dalla L. n.
27 del 2020, Cass. civ., Sez. III, Ord., 16/02/2024, n. 4286; Sez. I, Ord., 11/12/2024, n. 31984).
pagina 3 E, depositate le note (il 10.11.2025 dalla difesa dell'appellante e l'11.11.2025 dalla difesa dell'appellata), la causa viene decisa secondo le modalità di cui all'art. 281-sexies, ultimo comma, c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare la Corte rileva che l'appellante ha correttamente proposto appello avverso l'ordinanza declinatoria di competenza emessa dal Tribunale di Napoli, posto che oggetto di censura risulta essere esclusivamente l'omessa statuizione sulle spese di lite.
Sul punto va osservato, infatti, che, avverso l'ordinanza che abbia accolto l'eccezione di incompetenza territoriale inderogabile e omesso di statuire sulle spese, la parte vittoriosa sulla questione di competenza, per censurare l'omessa statuizione sulle spese, deve proporre impugnazione con il rimedio ordinario dell'appello, esperibile in ragione della natura decisoria del provvedimento (indipendentemente dalla circostanza che la controparte abbia aderito all'eccezione), non potendo far valere la predetta censura con il regolamento di competenza in quanto tale impugnazione non svolgerebbe la sua tipica funzione regolatoria ma sarebbe utilizzata per una finalità cui è tipicamente diretto l'ordinario mezzo impugnatorio cfr. Cass. civ., Sez. VI – 3, Ord., 21/01/2022, n. 1848; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, Ord.,
20/05/2025, n. 13483; Sez. III, Ord., 28/08/2024, n. 23253).
****
Ancora in via preliminare la Corte rileva l'infondatezza dell'eccezione, sollevata dall'appellata, concernente l'asserito difetto di integrità del contraddittorio (lamentando l'omessa notifica dell'atto di appello) nei confronti di (convenuto rimasto contumace nel primo grado Controparte_2 di giudizio).
Ed infatti, premessa, in ogni caso, la carenza di interesse (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 28/06/2024, n.
17893) dell'appellata a far valere la mancata integrazione del contraddittorio, in appello, nei confronti di
(posto che la partecipazione di quest'ultimo al giudizio di appello non Controparte_2 avrebbe potuto comunque escludere in alcun modo – in caso di accoglimento del gravame ex adverso proposto - l'eventuale soccombenza dell'appellata, attrice in primo grado, rispetto all'eccezione di incompetenza sollevata soltanto dall'altro convenuto), va detto che, ad avviso della Corte, proprio la scindibilità delle diverse posizioni assunte dai detti convenuti rispetto all'attrice (in relazione al profilo delle spese relative alla questione della eccezione di incompetenza territoriale reputata fondata dal
Tribunale di Napoli), escludeva il c.d. litisconsorzio processuale, in appello, di quello, rimasto contumace, in primo grado, non ravvisandosi una ipotesi di cause inscindibili o tra loro dipendenti (ex art. 331 c.p.c.).
****
Fatte queste premesse, la Corte ritiene - passando alla valutazione, nel merito, dell'appello proposto da - che tale gravame sia fondato in ordine alla necessità che fossero Parte_1 liquidate le spese del grado (pur essendo stata dichiarata l'incompetenza territoriale del Tribunale adìto).
pagina 4 In altri termini, il Tribunale di Napoli ha errato nel non pronunciarsi sul punto.
Va, infatti, detto che nel processo a cognizione ordinaria- ad eccezione del caso in cui tutte le parti costituite aderiscano all'indicazione del giudice competente per territorio (al di fuori delle ipotesi di competenza territoriale inderogabile) - il giudice di merito, quando declina la competenza con l'ordinanza di cui all'art. 279, comma 1, c.p.c., deve provvedere sulle spese giudiziali, in quanto la decisione chiude il processo davanti a lui, anche considerato che il riferimento alla sentenza, contenuto nell'art. 91, comma
1, c.p.c., è da intendere nel senso di provvedimento che chiude il processo davanti al giudice che lo pronuncia (Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 17/03/2017, n. 7010; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, Ord.,
25/01/2024, n. 2399; Sez. II, 12/12/2023, n. 34670; Sez. VI - 3, Ord., 18/10/2011, n. 21565).
L'accoglimento dell'appello comporta, allora, l'integrazione delle statuizioni dell'ordinanza impugnata con la regolamentazione delle spese di giudizio.
E la Corte ritiene, sul punto, che, nel caso di specie, ricorrano i presupposti per una compensazione delle spese processuali (nella misura, reputata congrua, del 50%) sostenute dal convenuto/appellante
(comunque vittorioso in ordine all'eccezione sollevata;
cfr. Cass. civ., Sez. III, 07/08/2001, n. 10911; Sez.
I, 08/09/1999, n. 9512), considerata la sussistenza delle gravi ed eccezionali ragioni contemplate dall'art. 92 c.p.c. (anche come interpretato dalla sentenza n.77/2018 della Corte Costituzionale) e rappresentate, nel caso di specie, dalla mancanza di una univoca e consolidata soluzione della giurisprudenza di legittimità relativamente all'individuazione (soprattutto ai sensi dell'art. 22 c.p.c., ossia della norma applicata dal Tribunale di Napoli) del giudice territorialmente competente specificamente per i giudizi
(come quello in esame) di impugnazione di delibere adottate dall'assemblea di una comunione ereditaria.
Ed infatti, se è vero, effettivamente, che, ai sensi della disposizione applicata dal primo giudice, è competente il giudice del luogo dell'aperta successione per qualunque altra causa (cioè oltre a quelle di petizione di eredità o di divisione di eredità) tra coeredi fino alla divisione, è altrettanto vero che, in tema di competenza territoriale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22, comma 1, n. 1, c.p.c., devono intendersi cause tra coeredi le controversie che riguardano diritti caduti in successione e ogni causa avente un oggetto attinente, però, alla qualità di erede (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 2, Ord., 31/01/2017, n. 2543) per la quale la legittimazione attiva o passiva delle parti discenda, tuttavia, necessariamente, da tale condizione
(cfr. Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 26/10/2011, n. 22306).
In altri termini, la competenza del giudice del luogo dell'aperta successione, fissata dall'art. 22, primo comma, n. 1, cod. proc. civ. per le cause "tra coeredi", opera soltanto quando la legittimazione, attiva e passiva, dei litiganti, sia collegata necessariamente alla loro qualità di erede, non anche se tale qualità venga in rilievo solo occasionalmente (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 13/12/2011, n. 26775).
E non può non tenersi conto (ai fini della compensazione, sia pure nella misura della metà, delle spese sostenute dal convenuto), che in un precedente (sebbene non molto recente) riguardante un caso (come pagina 5 quello in esame) di impugnazione di alcune delibere adottata dall'assemblea dei partecipanti ad una comunione ereditaria, la Suprema Corte aveva reputato (diversamente da quanto ha fatto il Tribunale di
Napoli con l'ordinanza appellata in questa sede e non oggetto, da parte dell'attrice/appellata, della proposizione del regolamento di competenza, come dalla stessa dedotto) che si applicasse l'art. 23 c.p.c.
(anzichè l'art. 22 c.p.c.), affermando, al riguardo, che la qualità di coeredi delle parti non condizionasse in alcun modo la rispettiva legittimazione a proporre ed a resistere all'impugnazione delle delibere, non assumendo rilevanza la circostanza che le delibere facessero parte dell'asse ereditario in comunione tra le parti in causa (ossia tra i coeredi), ma che, trattandosi di impugnazione, ai sensi dell'art. 1109 cod. civ., da parte della minoranza dissenziente, di delibere adottate dalla maggioranza dei partecipanti alla comunione ex art. 1105 cod. civ., dovesse essere applicato, per l'appunto, l'art. 23 cod. proc. civ., riferibile a tutti i casi di comunione di beni ai sensi degli artt. 1100 cod. civ. e segg. (cfr. Cass. civ., Sez. II,
18/02/1999, n. 1365).
Non è superfluo precisare – quanto alla compensazione (nella misura del 50%, si ribadisce) delle spese di lite spettanti al convenuto vittorioso (in merito alla sollevata eccezione di incompetenza territoriale) - che, in base alla sentenza n. 77/2018 della Corte Costituzionale, la compensazione delle spese di lite deve dirsi ragionevolmente disposta solo ove ricorra soccombenza reciproca e in caso di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, o in ipotesi di sopravvenienze relative al quadro di riferimento della controversia, che presentino la stessa gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92 c.p.c., comma 2; quindi, eventualmente, anche l'oggettiva opinabilità delle questioni affrontate o l'oscillante soluzione a esse data in giurisprudenza (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 23/11/2023, n. 32547; Sez. VI - 2, Ord., 11/03/2022, n.
7992).
****
In conseguenza dell'accoglimento, nei limiti sopra esposti, dell'appello proposto da
[...]
, i compensi professionali del primo grado a lui spettanti (nella misura della metà, in virtù Parte_1 della compensazione) vanno liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri minimi (ossia a quelli medi ridotti del 50%) di cui al D.M. n.55/2014, per tutte le fasi (fatta eccezione per quella decisoria, ai sensi degli artt.
99 e 112 c.p.c., in quanto non richiesta dallo stesso appellante), per i giudizi ordinari innanzi al Tribunale
(tab. n.2), con riferimento allo scaglione da euro 26.000,01 ad euro 52.000,01, ex art. 5, co.6, del detto decreto, in considerazione del valore indeterminabile della controversia.
Non è superfluo precisare, al riguardo, che, in tema di spese processuali, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle pagina 6 spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 13/07/2021, n. 19989; cfr. anche Cass. civ., Sez. III, 19/09/2025, n. 25664).
****
Sulla base delle medesime argomentazioni sino ad ora esplicitate risulta giustificato, ai sensi dell'art. 92, co.2, c.p.c., compensare le spese del presente grado di giudizio spettanti all'appellante vittorioso (o, meglio, al suo difensore, dichiaratosi antistatario, ex art. 93 c.p.c.) nella misura del 50%.
In particolare, i compensi professionali del secondo grado di giudizio spettanti al difensore dell'appellante vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri minimi (ossia a quelli medi ridotti del 50%) di cui al D.M. n.55/2014, per tutte le fasi (fatta eccezione per quella istruttoria, non liquidabile, posto che alla prima udienza di trattazione è stata esclusivamente e direttamente fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, senza il compimento di nessuna ulteriore attività; cfr. Cass. civ., Sez. III,
19/09/2025, n. 25664; Sez. III, Ord., 19/03/2025, n. 7343; Sez. III, Ord., 11/11/2024, n. 29077; Sez. III,
Ord., 16/04/2021, n. 10206) di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022) per i giudizi innanzi alla Corte
d'Appello (tab. n.12), con riferimento allo scaglione da €. 5.200,01 ad euro 26.000,00 (avendo riguardo all'importo attribuito alla parte vittoriosa in relazione al capo delle spese, ossia in relazione all'unico capo che ha formato oggetto di impugnazione;
cfr. in argomento, Cass. civ., Sez. I, Ord., 02/08/2022, n.
23982).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – quarta sezione civile – definitivamente pronunciando, ai sensi degli artt.
281-sexies, ultimo comma, 350, co. III, ultimo inciso, e 350- bis, c.p.c., nella causa civile iscritta al n.
1311/2025 R.G.A.C., così provvede:
1. Accoglie l'appello proposto da avverso l'ordinanza n. cron. 1664/2025 Parte_1 emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata in data 27.2.2025 e, per l'effetto, in parziale riforma di tale ordinanza, dichiara tenuta e condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 [...]
, del 50% dei compensi professionali del primo grado di giudizio, liquidati, già in tale Parte_1 ridotta misura, in euro 1.177,75 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) per legge, dichiarando la compensazione per la restante misura del 50%.
pagina 7 2. Dichiara tenuta e condanna al pagamento, in favore dell'avv. EM Controparte_1
IA, quale difensore, dichiaratosi antistatario, di , del 50% delle spese Parte_1 del secondo grado di giudizio, liquidate, già in tale ridotta misura, in euro 1.182,5 (di cui euro 191,00 per esborsi ed euro 991,5 per compensi), oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge, dichiarando la compensazione per la restante misura del 50%.
Napoli, 11.11.2025
Il Presidente
PE De UL
Il Consigliere est.
PE US NT
pagina 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
PE DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
PE US INFANTINI - Consigliere rel. ha emesso, ai sensi degli artt. 281-sexies, ultimo comma, 350, co. III, ultimo inciso, e 350- bis, c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 1311 dell'anno 2025, vertente tra
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
EM IA.
- APPELLANTE -
e
(c.f. ), rappresentata e difesa dagli avvocati Controparte_1 C.F._2
RE d'TO e AN D'TO.
- APPELLATA -
OGGETTO: “Appello avverso l'ordinanza n. cron. 1664/2025 emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata il 27.2.2025, in tema di impugnazione di una delibera assembleare di comunione ereditaria”.
CONCLUSIONI: Per tutte le parti costituite: Come da rispettivi atti introduttivi e da note di trattazione scritta depositate, ex art.127-ter c.p.c., il 10.11.2025 dalla difesa dell'appellante e l'11.11.2025 dalla difesa dell'appellata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 1 Con atto di citazione notificato (a mezzo PEC) il 25.3.2025, ha convenuto Parte_1 in giudizio, dinanzi a questa Corte, , proponendo appello avverso l'ordinanza Controparte_1
n. cron. 1664/2025 emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata il 27.2.2025.
***
1. IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO.
In primo grado aveva convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli, Controparte_1
e , impugnando una delibera assembleare Parte_1 Controparte_2 adottata (il 16.1.2024) dall'assemblea della comunione ereditaria (venutasi a creare per effetto dell'apertura della successione di , madre delle parti in causa, deceduta il 14.1.1987), al Persona_1 fine di ottenerne l'annullamento e/o la declaratoria di nullità.
Costituendosi in giudizio, aveva eccepito l'incompetenza territoriale del Parte_1
Tribunale di Napoli in favore del Tribunale di Roma ai sensi dell'art. 22 c.p.c., ossia in relazione al luogo ove si era aperta la successione della madre.
E, con l'ordinanza n. cron. 1664/2025 impugnata in questa sede, il Tribunale di Napoli ha accolto tale eccezione (ritenendo che il giudizio, avendo ad oggetto l'impugnazione di delibere adottate dall'assemblea della comunione ereditaria - e trattandosi, quindi, di causa tra i coeredi - rientrasse pienamente nell'ambito operativo dell'art. 22 sopra menzionato) e, conseguentemente, ha dichiarato la propria incompetenza territoriale conoscere del giudizio instaurato da , per Controparte_1 essere competente il Tribunale di Roma.
Il primo giudice ha fissato, dunque, il termine di tre mesi (con decorrenza dalla comunicazione della ordinanza) per la riassunzione del giudizio dinanzi al Tribunale di Roma, senza tuttavia regolamentare le spese di lite.
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2. IL GIUDIZIO DI APPELLO.
ha censurato l'ordinanza n. cron. 1664/2025 emessa dal Tribunale di Parte_1
Napoli con un unico ed articolato motivo, lamentando la violazione, da parte del primo giudice, degli artt.
91 e 279 c.p.c., proprio per non essersi il giudice di prime cure pronunciato sulle spese di lite.
Nello specifico ha sostenuto che il Tribunale di Napoli avesse errato – non pronunciandosi sul punto – nel non condannare al pagamento delle spese di lite l'attrice, non avendo quest'ultima neanche aderito all'eccezione (reputata fondata dal giudice di prime cure) di incompetenza territoriale da lui (dal convenuto/appellante, si intende) sollevata.
Con riferimento alla quantificazione dei compensi, ha dedotto che, Parte_1 applicando i parametri forensi (ex DM n. 55/2014) per i giudizi di cognizione innanzi al Tribunale, con rifermento allo scaglione di valore indeterminabile (complessità media) per le fasi di studio, introduttiva e pagina 2 di trattazione, l'attrice avrebbe dovuto corrispondere, in suo favore, un importo pari ad euro 7.281,00
(oltre rimborso per spese generali, iva e cpa).
E, alla luce di quanto esposto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “…in accoglimento del motivo di appello, condannare la sig.ra al pagamento a favore di , a titolo di spese Controparte_1 Parte_1 giudiziarie, ad un importo complessivo di euro 7.281 per compensi oltre iva e cpa, o quella maggiore o minore per come determinata dal Giudicante;
in ogni caso condannare la sig.ra al pagamento delle spese giudiziali Controparte_1 del presente grado di giudizio, di cui il sottoscritto difensore se ne dichiara antistatario.”.
Iscritta la causa al n. 1311/2025 del Ruolo generale, si è costituita in giudizio, con comparsa di depositata il 10.6.2025, , eccependo la non integrità del contraddittorio, nel Controparte_1 presente grado di giudizio, non essendo l'atto di impugnazione stato notificato a Controparte_2
, anch'egli convenuto nel primo grado di giudizio.
[...]
Nel merito l'appellata, premettendo l'applicabilità, nel caso di specie, dell'art. 23 c.p.c. (con conseguente competenza territoriale del Tribunale di Napoli adìto, essendo il maggior valore dei beni in comunione localizzato in Capri) – e che, quindi, il primo giudice avesse errato nell'applicare l'art. 22 c.p.c.
(ma aggiungendo di non avere proposto, sul punto, il regolamento di competenza, per ragioni di economia, anche processuale, essendo ella residente a [...])- ha chiesto, “in considerazione degli sporadici orientamenti giurisprudenziali (i quali in ogni caso depongono a favore dell'operatività dell'art. 23 c.p.c.), nonché del contrasto di giudicati, vista la natura controversa della questione”, nell'ipotesi di accoglimento dell'avverso gravame, di voler dichiarare le spese di lite relative alla prima fase del giudizio integralmente compensate tra le parti.
Con ordinanza depositata in data 1.7.2025 il Consigliere istruttore nominato ha rinviato la causa all'udienza dell'11.11.2025 per la discussione dinanzi al Collegio ai sensi degli artt. 350, co.3, ultimo inciso, 350-bis c.p.c. e 281-sexies c.p.c. (attesa la ridotta complessità della controversia, in quanto riguardante soltanto la regolamentazione delle spese di lite su cui il giudice di prime cure ha omesso di pronunciarsi), assegnando alle parti termine sino a dieci giorni prima di tale udienza per note conclusionali.
Con decreto presidenziale del 15.10.2025 è stato disposto lo svolgimento della detta udienza dell'11.11.2025 mediante la c.d. trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. (modalità decisoria ritenuta compatibile con la c.d. trattazione scritta;
cfr., sul punto, sebbene con riferimento specifico al c.d. rito del lavoro, Cass. civ., Sez. Unite, 30/06/2025, n. 17603; cfr. anche, con riferimento alla compatibilità dell'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. con la trattazione scritta prevista, nel periodo di emergenza pandemica, dall'art. 83, comma 7, lett. h), del D.L. n. 18 del 2020, convertito con modificazioni dalla L. n.
27 del 2020, Cass. civ., Sez. III, Ord., 16/02/2024, n. 4286; Sez. I, Ord., 11/12/2024, n. 31984).
pagina 3 E, depositate le note (il 10.11.2025 dalla difesa dell'appellante e l'11.11.2025 dalla difesa dell'appellata), la causa viene decisa secondo le modalità di cui all'art. 281-sexies, ultimo comma, c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare la Corte rileva che l'appellante ha correttamente proposto appello avverso l'ordinanza declinatoria di competenza emessa dal Tribunale di Napoli, posto che oggetto di censura risulta essere esclusivamente l'omessa statuizione sulle spese di lite.
Sul punto va osservato, infatti, che, avverso l'ordinanza che abbia accolto l'eccezione di incompetenza territoriale inderogabile e omesso di statuire sulle spese, la parte vittoriosa sulla questione di competenza, per censurare l'omessa statuizione sulle spese, deve proporre impugnazione con il rimedio ordinario dell'appello, esperibile in ragione della natura decisoria del provvedimento (indipendentemente dalla circostanza che la controparte abbia aderito all'eccezione), non potendo far valere la predetta censura con il regolamento di competenza in quanto tale impugnazione non svolgerebbe la sua tipica funzione regolatoria ma sarebbe utilizzata per una finalità cui è tipicamente diretto l'ordinario mezzo impugnatorio cfr. Cass. civ., Sez. VI – 3, Ord., 21/01/2022, n. 1848; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, Ord.,
20/05/2025, n. 13483; Sez. III, Ord., 28/08/2024, n. 23253).
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Ancora in via preliminare la Corte rileva l'infondatezza dell'eccezione, sollevata dall'appellata, concernente l'asserito difetto di integrità del contraddittorio (lamentando l'omessa notifica dell'atto di appello) nei confronti di (convenuto rimasto contumace nel primo grado Controparte_2 di giudizio).
Ed infatti, premessa, in ogni caso, la carenza di interesse (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 28/06/2024, n.
17893) dell'appellata a far valere la mancata integrazione del contraddittorio, in appello, nei confronti di
(posto che la partecipazione di quest'ultimo al giudizio di appello non Controparte_2 avrebbe potuto comunque escludere in alcun modo – in caso di accoglimento del gravame ex adverso proposto - l'eventuale soccombenza dell'appellata, attrice in primo grado, rispetto all'eccezione di incompetenza sollevata soltanto dall'altro convenuto), va detto che, ad avviso della Corte, proprio la scindibilità delle diverse posizioni assunte dai detti convenuti rispetto all'attrice (in relazione al profilo delle spese relative alla questione della eccezione di incompetenza territoriale reputata fondata dal
Tribunale di Napoli), escludeva il c.d. litisconsorzio processuale, in appello, di quello, rimasto contumace, in primo grado, non ravvisandosi una ipotesi di cause inscindibili o tra loro dipendenti (ex art. 331 c.p.c.).
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Fatte queste premesse, la Corte ritiene - passando alla valutazione, nel merito, dell'appello proposto da - che tale gravame sia fondato in ordine alla necessità che fossero Parte_1 liquidate le spese del grado (pur essendo stata dichiarata l'incompetenza territoriale del Tribunale adìto).
pagina 4 In altri termini, il Tribunale di Napoli ha errato nel non pronunciarsi sul punto.
Va, infatti, detto che nel processo a cognizione ordinaria- ad eccezione del caso in cui tutte le parti costituite aderiscano all'indicazione del giudice competente per territorio (al di fuori delle ipotesi di competenza territoriale inderogabile) - il giudice di merito, quando declina la competenza con l'ordinanza di cui all'art. 279, comma 1, c.p.c., deve provvedere sulle spese giudiziali, in quanto la decisione chiude il processo davanti a lui, anche considerato che il riferimento alla sentenza, contenuto nell'art. 91, comma
1, c.p.c., è da intendere nel senso di provvedimento che chiude il processo davanti al giudice che lo pronuncia (Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 17/03/2017, n. 7010; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, Ord.,
25/01/2024, n. 2399; Sez. II, 12/12/2023, n. 34670; Sez. VI - 3, Ord., 18/10/2011, n. 21565).
L'accoglimento dell'appello comporta, allora, l'integrazione delle statuizioni dell'ordinanza impugnata con la regolamentazione delle spese di giudizio.
E la Corte ritiene, sul punto, che, nel caso di specie, ricorrano i presupposti per una compensazione delle spese processuali (nella misura, reputata congrua, del 50%) sostenute dal convenuto/appellante
(comunque vittorioso in ordine all'eccezione sollevata;
cfr. Cass. civ., Sez. III, 07/08/2001, n. 10911; Sez.
I, 08/09/1999, n. 9512), considerata la sussistenza delle gravi ed eccezionali ragioni contemplate dall'art. 92 c.p.c. (anche come interpretato dalla sentenza n.77/2018 della Corte Costituzionale) e rappresentate, nel caso di specie, dalla mancanza di una univoca e consolidata soluzione della giurisprudenza di legittimità relativamente all'individuazione (soprattutto ai sensi dell'art. 22 c.p.c., ossia della norma applicata dal Tribunale di Napoli) del giudice territorialmente competente specificamente per i giudizi
(come quello in esame) di impugnazione di delibere adottate dall'assemblea di una comunione ereditaria.
Ed infatti, se è vero, effettivamente, che, ai sensi della disposizione applicata dal primo giudice, è competente il giudice del luogo dell'aperta successione per qualunque altra causa (cioè oltre a quelle di petizione di eredità o di divisione di eredità) tra coeredi fino alla divisione, è altrettanto vero che, in tema di competenza territoriale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22, comma 1, n. 1, c.p.c., devono intendersi cause tra coeredi le controversie che riguardano diritti caduti in successione e ogni causa avente un oggetto attinente, però, alla qualità di erede (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 2, Ord., 31/01/2017, n. 2543) per la quale la legittimazione attiva o passiva delle parti discenda, tuttavia, necessariamente, da tale condizione
(cfr. Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 26/10/2011, n. 22306).
In altri termini, la competenza del giudice del luogo dell'aperta successione, fissata dall'art. 22, primo comma, n. 1, cod. proc. civ. per le cause "tra coeredi", opera soltanto quando la legittimazione, attiva e passiva, dei litiganti, sia collegata necessariamente alla loro qualità di erede, non anche se tale qualità venga in rilievo solo occasionalmente (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 13/12/2011, n. 26775).
E non può non tenersi conto (ai fini della compensazione, sia pure nella misura della metà, delle spese sostenute dal convenuto), che in un precedente (sebbene non molto recente) riguardante un caso (come pagina 5 quello in esame) di impugnazione di alcune delibere adottata dall'assemblea dei partecipanti ad una comunione ereditaria, la Suprema Corte aveva reputato (diversamente da quanto ha fatto il Tribunale di
Napoli con l'ordinanza appellata in questa sede e non oggetto, da parte dell'attrice/appellata, della proposizione del regolamento di competenza, come dalla stessa dedotto) che si applicasse l'art. 23 c.p.c.
(anzichè l'art. 22 c.p.c.), affermando, al riguardo, che la qualità di coeredi delle parti non condizionasse in alcun modo la rispettiva legittimazione a proporre ed a resistere all'impugnazione delle delibere, non assumendo rilevanza la circostanza che le delibere facessero parte dell'asse ereditario in comunione tra le parti in causa (ossia tra i coeredi), ma che, trattandosi di impugnazione, ai sensi dell'art. 1109 cod. civ., da parte della minoranza dissenziente, di delibere adottate dalla maggioranza dei partecipanti alla comunione ex art. 1105 cod. civ., dovesse essere applicato, per l'appunto, l'art. 23 cod. proc. civ., riferibile a tutti i casi di comunione di beni ai sensi degli artt. 1100 cod. civ. e segg. (cfr. Cass. civ., Sez. II,
18/02/1999, n. 1365).
Non è superfluo precisare – quanto alla compensazione (nella misura del 50%, si ribadisce) delle spese di lite spettanti al convenuto vittorioso (in merito alla sollevata eccezione di incompetenza territoriale) - che, in base alla sentenza n. 77/2018 della Corte Costituzionale, la compensazione delle spese di lite deve dirsi ragionevolmente disposta solo ove ricorra soccombenza reciproca e in caso di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, o in ipotesi di sopravvenienze relative al quadro di riferimento della controversia, che presentino la stessa gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92 c.p.c., comma 2; quindi, eventualmente, anche l'oggettiva opinabilità delle questioni affrontate o l'oscillante soluzione a esse data in giurisprudenza (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 23/11/2023, n. 32547; Sez. VI - 2, Ord., 11/03/2022, n.
7992).
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In conseguenza dell'accoglimento, nei limiti sopra esposti, dell'appello proposto da
[...]
, i compensi professionali del primo grado a lui spettanti (nella misura della metà, in virtù Parte_1 della compensazione) vanno liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri minimi (ossia a quelli medi ridotti del 50%) di cui al D.M. n.55/2014, per tutte le fasi (fatta eccezione per quella decisoria, ai sensi degli artt.
99 e 112 c.p.c., in quanto non richiesta dallo stesso appellante), per i giudizi ordinari innanzi al Tribunale
(tab. n.2), con riferimento allo scaglione da euro 26.000,01 ad euro 52.000,01, ex art. 5, co.6, del detto decreto, in considerazione del valore indeterminabile della controversia.
Non è superfluo precisare, al riguardo, che, in tema di spese processuali, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle pagina 6 spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 13/07/2021, n. 19989; cfr. anche Cass. civ., Sez. III, 19/09/2025, n. 25664).
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Sulla base delle medesime argomentazioni sino ad ora esplicitate risulta giustificato, ai sensi dell'art. 92, co.2, c.p.c., compensare le spese del presente grado di giudizio spettanti all'appellante vittorioso (o, meglio, al suo difensore, dichiaratosi antistatario, ex art. 93 c.p.c.) nella misura del 50%.
In particolare, i compensi professionali del secondo grado di giudizio spettanti al difensore dell'appellante vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri minimi (ossia a quelli medi ridotti del 50%) di cui al D.M. n.55/2014, per tutte le fasi (fatta eccezione per quella istruttoria, non liquidabile, posto che alla prima udienza di trattazione è stata esclusivamente e direttamente fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, senza il compimento di nessuna ulteriore attività; cfr. Cass. civ., Sez. III,
19/09/2025, n. 25664; Sez. III, Ord., 19/03/2025, n. 7343; Sez. III, Ord., 11/11/2024, n. 29077; Sez. III,
Ord., 16/04/2021, n. 10206) di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022) per i giudizi innanzi alla Corte
d'Appello (tab. n.12), con riferimento allo scaglione da €. 5.200,01 ad euro 26.000,00 (avendo riguardo all'importo attribuito alla parte vittoriosa in relazione al capo delle spese, ossia in relazione all'unico capo che ha formato oggetto di impugnazione;
cfr. in argomento, Cass. civ., Sez. I, Ord., 02/08/2022, n.
23982).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – quarta sezione civile – definitivamente pronunciando, ai sensi degli artt.
281-sexies, ultimo comma, 350, co. III, ultimo inciso, e 350- bis, c.p.c., nella causa civile iscritta al n.
1311/2025 R.G.A.C., così provvede:
1. Accoglie l'appello proposto da avverso l'ordinanza n. cron. 1664/2025 Parte_1 emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata in data 27.2.2025 e, per l'effetto, in parziale riforma di tale ordinanza, dichiara tenuta e condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 [...]
, del 50% dei compensi professionali del primo grado di giudizio, liquidati, già in tale Parte_1 ridotta misura, in euro 1.177,75 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) per legge, dichiarando la compensazione per la restante misura del 50%.
pagina 7 2. Dichiara tenuta e condanna al pagamento, in favore dell'avv. EM Controparte_1
IA, quale difensore, dichiaratosi antistatario, di , del 50% delle spese Parte_1 del secondo grado di giudizio, liquidate, già in tale ridotta misura, in euro 1.182,5 (di cui euro 191,00 per esborsi ed euro 991,5 per compensi), oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge, dichiarando la compensazione per la restante misura del 50%.
Napoli, 11.11.2025
Il Presidente
PE De UL
Il Consigliere est.
PE US NT
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