Versione
5 agosto 2009
5 agosto 2009
Art. 55. (Notificazione a cura dell'Avvocatura
dello Stato) 1. L'Avvocatura dello Stato puo' eseguire la notificazione di atti civili, amministrativi e stragiudiziali ai sensi della legge 21 gennaio 1994, n. 53 . 2. Per le finalita' di cui al comma 1, l'Avvocatura generale dello Stato e ciascuna avvocatura distrettuale dello Stato si dotano di un apposito registro cronologico conforme alla normativa, anche regolamentare, vigente. 3. La validita' dei registri di cui al comma 2 e' subordinata alla previa numerazione e vidimazione, in ogni mezzo foglio, rispettivamente, da parte dell'Avvocato generale dello Stato, o di un avvocato dello Stato allo scopo delegato, ovvero dell'avvocato distrettuale dello Stato. 4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli adempimenti previsti dal presente articolo sono svolti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Note all' art. 55:
- La legge 21 gennaio 1994, n. 53 recante «Facolta' di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 26 gennaio 1994, n. 20.
dello Stato) 1. L'Avvocatura dello Stato puo' eseguire la notificazione di atti civili, amministrativi e stragiudiziali ai sensi della legge 21 gennaio 1994, n. 53 . 2. Per le finalita' di cui al comma 1, l'Avvocatura generale dello Stato e ciascuna avvocatura distrettuale dello Stato si dotano di un apposito registro cronologico conforme alla normativa, anche regolamentare, vigente. 3. La validita' dei registri di cui al comma 2 e' subordinata alla previa numerazione e vidimazione, in ogni mezzo foglio, rispettivamente, da parte dell'Avvocato generale dello Stato, o di un avvocato dello Stato allo scopo delegato, ovvero dell'avvocato distrettuale dello Stato. 4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli adempimenti previsti dal presente articolo sono svolti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Note all' art. 55:
- La legge 21 gennaio 1994, n. 53 recante «Facolta' di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 26 gennaio 1994, n. 20.
Commentari • 11
- 1. Circolare del 31/03/2010 n. 17 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Affari Legali e ContenziosoAgenzia delle Entrate · 31 marzo 2010 · 1.8374466
[…] L\'articolo 55 della legge n. 69 del 2009 ha modificato la disciplina della notificazione di atti civili, amministrativi e stragiudiziali da parte dell\'Avvocatura dello Stato, alla quale viene riconosciuta la possibilit\à di avvalersi delle modalit\à semplificate di notifica previste per gli avvocati del libero foro.
Leggi di più…
Giurisprudenza • 87
- 1. Cass. civ., sez. V trib., sentenza 10/11/2021, n. 32977Provvedimento: […] Il ricorso è stato spedito il 30 gennaio 2012 dall'avvocatura erariale ai sensi dell'art. 55, legge 69/2009 e quindi è tempestivo (cfr. […]Leggi di più...
- caso fortuito o forza maggiore·
- giudicato civile-tributario·
- vizi propri dell'atto·
- D.Lgs. n. 546 del 1992 art. 10·
- art. 37 TULD·
- agente della riscossione·
- legittimazione passiva·
- ricorso per cassazione·
- D.Lgs. n. 546 del 1992 art. 19 comma 3