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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 18/12/2025, n. 6626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6626 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 3446/2019 R.G.
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
Udienza del 18.12.2025
Verbale dell'udienza di discussione relativa alla causa civile iscritta ai n. 3446/2019 R.G., vertente tra:
Controparte_1
AN ON
Di MA NN
**** dinanzi alla Corte di appello di Napoli, sesta sezione civile, composta dai signori magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giuseppe Vinciguerra Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore
Sono presenti, per , gli Avvocati AN Goduti e NI HI che dichiarano Controparte_1 di essere presenti anche per delega orale dell'Avvocato Aprea, e si riportano agli atti e verbali di causa.
E' presente, per AN ON, l'Avvocato Riccardo Inizio che dichiara di essere presente per delega orale dell'Avvocato Concetta Di Palma, e si riporta agli atti e verbali di causa.
La Corte invita a procedere alla discussione della causa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti si riportano alle richieste e conclusioni contenute nei loro atti e nei verbali di causa. la Corte, dopo discussione, si riserva di provvedere in prosieguo.
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
1
La Corte, successivamente, in assenza delle parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies cpc
R.G. 3446/2019 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Napoli, sezione sesta civile, nelle persone dei seguenti magi- strati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giuseppe Vinciguerra Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3446/2019 R.G. - avente ad oggetto appello promos- so avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Benevento in data 2.7.2019 nel pro- cedimento ex art. 702 bis cpc n. 5616/2018 - vertente
tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avvocati Controparte_1 C.F._1
NI HI e AN TI, elettivamente domiciliato presso lo studio dei propri difensori in Napoli, Via Cuoco, n. 15; appellante
e
AN ON (C.F. ), rappresentata e difesa C.F._2 dall'Avvocato Concetta Di Palma, elettivamente domiciliata presso lo studio del proprio difensore in San Lupo (BN), Via Nazionale, n. 98; appellata nonché
Di MA NN (C.F. , rappresentata e difesa C.F._3 dall'Avvocato Alberto Maria Aprea, elettivamente domiciliata presso lo studio del proprio difensore in Napoli, Via Ponte della Maddalena, n. 117; appellata
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
2
Con ricorso ex ar.702 bis cpc AN ON esponeva che: a) in data 18.3.2014
l'istante aveva ottenuto il decreto ingiuntivo n. 440/14, immediatamente esecutivo, reso dal Tribunale di Benevento, con il quale era stato ingiunto al sig. Parte_1
[...
, titolare dell'omonima ditta, il pagamento di €. 23.000,00 oltre interessi, rivalu- tazione e spese;
b) il credito aveva rinvenuto la sua fonte in scrittura privata autenti- cata per notar , rep. n. 90360/19811, con la quale la ditta “AN Persona_1
ON” aveva ceduto la propria azienda commerciale sita in FR SI
(BN), Via Portella n. 3 al sig. , per la complessiva somma di euro Controparte_1
70.000,00; c) era stata proposta opposizione al decreto ingiuntivo, con iscrizione della causa n. 1997/2014 R.G. presso il Tribunale di Benevento;
d) con sentenza n.
1703/2018, il Tribunale di Benevento aveva revocato il decreto opposto e condan- nato il sig. al pagamento, in favore di AN ON, della somma Controparte_1 di €. 20.971,74, oltre interessi dalla data della domanda e oltre alle spese legali;
e) la sentenza, munita della formula esecutiva, era stata notificata al sig. Parte_1
[...
in data 25.10.2018 ed il precetto - per la complessiva somma di €. 27.388,14 ol- tre le successive ed occorrende spese – era stato notificato in data 13.11.2018; f)
l'attrice aveva appreso che , in data 21 luglio 2017, con contratto di Controparte_1 cessione di azienda, repertorio n. 95826, aveva trasferito a Di MA NN l'azienda commerciale, per la complessiva somma di €. 25.000,00.
AN ON chiedeva “
1. In accoglimento del ricorso, e ritenuta la sommarietà della cognizione della causa, accertarsi che l'atto di cessione di azienda del 21 lu- glio 2017 a rogito rep. 95826 Notaio avv. , avente ad oggetto la ces- Persona_2 sione dell'attività commerciale sita in FR SI (BN) alla via Portella n. 3, integra, per le causali descritte in premesse, i presupposti di cui all'art. 2901 c.c.;
2. Dichiarare per l'effetto che l'atto di cessione di azienda del 21 luglio 2017 a ro- gito rep. 95826 Notaio avv. , avente ad oggetto la cessione Persona_2 dell'attività commerciale sita in FR SI (BN) alla via Portella n. 3, è inef- ficacie nei confronti della sig.ra ”. Parte_2
Il Tribunale ha accolto il ricorso e ha dichiarato “inefficace ex art. 2901 c.c. nei confronti di AN ON l'atto di cessione di azienda in data 21/7/2017 per no- tar rep. N. 95826”. Persona_2
Avverso l'indicata pronuncia, comunicata in data 3.7.2019, , con atto Controparte_1 del 18.7.2019, ha proposto appello, costituendosi in data 19.7.2019.
Si è costituita anche Di MA NN, sostenendo la tesi dell'appellante.
Il Sig. ha dedotto la mancanza dei presupposti dell'azione ex art. 2901 c.c., la CP_1 carenza di legittimazione attiva e in ogni caso l'infondatezza dell'azione.
In via preliminare, va detto che ogni valutazione, implicita o espressa, eseguita dal giudice di prime cure, non oggetto di analitica censura, principale o incidentale, de-
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ve reputarsi coperta dal giudicato.
Nel merito, l'istante, in primo luogo, alle pagine 5 e ss., ha contestato l'esistenza del credito (“il OL ha sempre contestato l'esistenza del diritto di credito della AN
e ritenuto dovuto quale saldo del prezzo della cessione dell'azienda del 2013, in virtù della clausola contenuta nell'art 3 dell'atto del 2/08/2013, il pagamento solo mediante accollo dei debiti tributari dell'azienda ceduta per gli anni 2011, 2012 e
2013.
Infatti all'art. 3 dell'atto di cessione per Notaio del 02.08.2013, le parti Per_1 stabilivano che “quanto all'importo di €. 23.000,00 (ventitremilavirgolazerozero), lo stesso viene corrisposto mediante accollo, da parte del cessionario, dei debiti dell'azienda ceduta per imposte e sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell'anno 2013 e nei due precedenti… La cedente rilascia quietanza a saldo e ri- nuncia all'ipoteca legale”.
Risulta evidente la reale portata della clausola in discorso, alla quale le parti giun- sero in pieno accordo, al fine di concludere il contratto - attesa la mancata esibi- zione - in sede di stipula - del certificato con effetto liberatorio ex art. 14 d.lgs.
472/97 (doc. 11) - e per tenere indenne il OL da qualsivoglia prete-sa dell'Erario, che avrebbe comportato il rischio di un ulteriore esborso, oltre il co- spicuo prezzo di vendita, con evidente alterazione del sinallagma contrattuale.
La volontà delle parti, come emerge da un attento esame dell'art. 3 su richiamato, fu quella di pagare una parte del prezzo, mediante l'accollo dei debiti tributari del- la AN degli ultimi tre anni anteriori alla cessione e per i quali il era ed è CP_1 tuttora tenuto, quale responsabile solidale ex lege, nei confronti dell'Erario.
La normativa richiamata prevede un meccanismo di responsabilità solidale tra il cedente ed il cessionario dell'azienda con riferimento al “pagamento delle imposte
e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell'anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti, nonché per quelle già irrogate e contestate nel mede- simo periodo anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore”.
Risulta evidente la mancanza di titolarità di un diritto di credito in capo alla AN che con la suddetta pattuizione ha acconsentito a che il assolvesse il suo ob- CP_1 bligo contrattuale di versamento di una quota del prezzo, pagando direttamente all'erario i debiti tributari dell'azienda ceduta relativi alle annualità 2011, 2012 e
2013. La AN sia nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo che nel giudizio di revocatoria non ha fornito la prova del pagamento dei suoi debiti oggetto di ac- collo (relativi alle annualità 2011, 2012 e 2013) all'erario, conseguentemente non può vantare alcun credito nei confronti del OL in virtù dell'accollo; la somma dovuta all'erario fu accollata dal OL a saldo del corrispettivo dovuto per la ces- sione dell'azienda…. A maggior ragione laddove pende, nelle more, giudizio di im-
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pugnazione della sentenza del Tribunale di Benevento avente ad oggetto
l'accertamento del diritto di credito della AN la cui esistenza è stata contestata dal , sentenza sulla quale erroneamente il Giudice di prime cure ha fondato CP_1 la sua decisione” (cfr. pagine da 6 a 9 dell'appello).
Si tratta di deduzione non condivisibile.
Come noto, anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a de- terminare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazio- ne giudiziale in separato giudizio, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto ille- cito - l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione re- vocatoria, ai sensi dell'art. 2901 c.c., avverso l'atto di disposizione compiuto dal de- bitore (Cass. civ., Sez. Unite, 18/05/2004, n. 9440; Cass. civ. VI-III, 05/02/2019, n.
3369; cfr. anche, di recente, Cass. civ., III, 22/07/2025, n. 20780).
Nella specie, parte appellata, con il ricorso introduttivo del procedimento ex art. 702 bis cpc, ha prodotto decreto ingiuntivo 440/2014, reso in proprio favore e in danno dell'appellante, nonché sentenza n. 1703/2028 del Tribunale di Benevento con la quale è stato sì revocato il decreto, ma il Sig. è stato condannato al pagamen- CP_1 to, in favore della Signora AN, della somma di euro 20.971,74.
Di contro, parte appellante ha dedotto l'esistenza di impugnazione avverso la citata sentenza, e con note finali ha scritto che: “avverso detta sentenza, palesemente ille- gittima, il proponeva appello con atto notificato in data 05/07.12.2018 (cfr. CP_1 documenti fascicolo primo grado), recante il N.R.G. 6066/2018, deciso con la sen- tenza n, 2488/2023 impugnata in Cassazione il cui ricorso reca il n. 18154/2023 assegnato alla Seconda Sezione Civile, nella contumacia della AN”.
Orbene, a quanto è dato comprendere, vi è stata sentenza anche nel giudizio di ap- pello, impugnata in Cassazione sembra proprio dall'istante, per cui si desume una pronuncia sfavorevole.
In ogni caso, ed a prescindere da quanto appena detto, l'attuale situazione prospetta- ta conferma la natura litigiosa del credito.
E ciò si dice poiché l'art. 2901 cc c.c., accoglie una nozione lata di credito, com- prensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, coerentemente con la funzione propria dell'azione, la quale non persegue scopi specificamente restitutori, bensì mira a con- servare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori, compresi quelli meramente eventuali;
pertanto, ai fini dell'accoglimento di detta azione non è necessaria la sussistenza di un credito certo, liquido ed esigibile, es- sendo sufficiente una ragione di credito anche eventuale, e rilevano a tal fine anche i crediti litigiosi o comunque oggetto di contestazioni, purché non manifestamente fondate (Cass. civ., Sez. I, Ord., 27/05/2025, n. 14104).
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Dunque, contrariamente a quanto sostenuto da parte appellante, alla Corte è assolu- tamente preclusa qualunque valutazione, anche incidentale, circa l'esistenza del credito.
Il primo motivo va quindi respinto.
L'appellante ha poi dedotto l'insussistenza del requisito soggettivo in capo al vendi- tore ed al terzo.
Ebbene, è noto che perché l'atto venga revocato, è necessario altresì che il compor- tamento del debitore sia caratterizzato, sotto il profilo soggettivo, da un intento fro- datorio.
Per la sussistenza del requisito, è tuttavia necessaria e sufficiente la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi dei creditori, non essendo richiesto l'animus nocendi (Cassazione civile, sez. I, 26 febbraio 2002, n. 2792).
Ancora: “allorché l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, è ne- cessaria e sufficiente la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore ("scientia damni"), essendo l'elemento soggettivo integrato dalla semplice conoscenza, cui va equiparata la agevole conoscibilità, nel debitore e, in ipotesi di atto a titolo oneroso, nel terzo di tale pregiudizio, a prescindere dalla specifica co- noscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione, e senza che assumano rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore ("consilium fraudis") né la partecipazione o la conoscenza da parte del terzo in ordine alla intenzione fraudolenta del debitore” (Cass. civ., III, 1.6. 2000,
n. 7262; Cass. civ., III, 29.7.2004, n. 14489; Cass. civ., Sez. I, Ord., 16/05/2025, n.
13102).
Nella specie, con l'ordinanza impugnata, si è ritenuta la sussistenza del requisito soggettivo (“desumono per la consapevolezza del OL e della Di MA le seguenti circostanze: 1) la cessione di azienda alla Di MA è avvenuta escludendo debiti e crediti aziendali, quindi anche quello derivante in capo al OL per l'acquisto dell'azienda dalla AN;
2) l'atto legittimante la proprietà aziendale del cedente
, sicuramente visionato dalla cessionaria, è la scrittura privata da cui emerge CP_1 il debito del verso la AN per euro 23.000,00 come saldo del prezzo ancora CP_1 dovuto;
3) il prezzo stabilito per la cessione dall'azienda alla Di MA è considere- volmente inferiore a quello stabilito per l'acquisto della stessa azienda da parte del
(differenza di 47.000,00 euro); 4) all'epoca della cessione da revocare era CP_1 già in atto da tempo il contenzioso giudiziario tra la AN e il per il manca- CP_1 to pagamento del saldo del prezzo”).
Questa motivazione è stata contestata da parte appellante, ma la sua tesi non può es- sere accolta.
In primo luogo, si è già visto come la Corte di cassazione richieda la agevole cono-
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scibilità del pregiudizio e già tale considerazione appare dirimente.
In ogni caso, e quale ulteriore e autonomo motivo di reiezione, va detto che, a fronte del decreto ingiuntivo ottenuto nell'anno 2014 e dell'iscrizione della causa di oppo- sizione nel medesimo anno, addirittura in pendenza di questo giudizio (la sentenza è stata emessa in data 9.10.2018) vi è stata la successiva cessione (in data 21.7.2017).
Altro elemento di presunzione si rinviene nella sostanziale differenza di prezzo di vendita (70.000 e 25.000), a prescindere da ogni considerazione sulla non perfetta coincidenza delle attrezzature, posto che nella prima vendita l'avviamento viene quantificato in euro 66.000,00 mentre, nella seconda, viene indicato come di soli euro 23.000,00 (sull'identità dell'azienda non vi è stata univoca contestazione ed anche su questo punto alla Corte è preclusa ogni valutazione).
In ogni caso, anche a non volere considerare quest'ultimo elemento e recepire inte- gralmente la valutazione tecnica proposta dall'appellante (che ha prodotto sul punto relazione basata sulle dichiarazioni dei redditi del Sig. negli anni 2014, 2015 CP_1
e 2016), tutti gli altri elementi inducono a ritenere ampiamente dimostrato il requisi- to soggettivo.
Non va dimenticata, infatti, neppure la previsione contenuta nell'atto del 2.8.2013, in cui si legge che l'importo di euro 23.000 veniva corrisposto “mediante accollo, da parte del cessionario, dei debiti dell'azienda ceduta per imposte e sanzioni…”, mentre è facilmente presumibile che di questo atto l'acquirente Di MA ne fosse a conoscenza.
Per completezza, infine, va doverosamente aggiunto che la cessione oggetto di re- voca prevedeva l'esclusione dalla cessione dei debiti e dei crediti relativi all'azienda ceduta e dunque anche quello derivante in capo al Signor per CP_1
l'acquisto dell'azienda dalla Signora AN.
Alla luce di quanto fin qui detto, non assume rilevanza la richiesta ex art. 213 cpc né di disporre approfondimento istruttorio tecnico.
In ogni caso, vale richiamare il principio, applicabile nella specie attesa la ritenuta identità di ratio, secondo cui la richiesta alla pubblica amministrazione di fornire le informazioni relative ad atti e documenti della stessa che sia necessario acquisire al processo, ai sensi dell'art. 213 c.p.c., rientra nella discrezionalità del giudice il qua- le, non potendosi sostituire all'onere probatorio incombente sulla parte, deve attiva- re i relativi poteri inquisitori soltanto quando, in relazione a fatti specifici già allega- ti, sia necessario acquisire informazioni relative ad atti o documenti della pubblica amministrazione che la parte sia impossibilitata a fornire e dei quali solo l'ammini- strazione sia in possesso proprio in relazione all'attività da essa svolta (Cass. civ.,
Sez. III, Ordinanza, 11/10/2024, n. 26547).
Inammissibile è poi la richiesta di interrogatorio formale deferito in primo grado dal
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Signor alla Signora Di MA, in quanto contenente circostanze non sfavore- CP_1 voli alla predetta (“Vero che ha appreso della vendita della tabaccheria … da an- nunci pubblicato sul sito internet “subito.it”; Vero è che non ha rapporti di parente- la, affinità o conoscenza prima della cessione dell'azienda con il signor CP_1
”).
[...]
Pertanto, per tutte le riferite ragioni, ognuna autonomamente dirimente, anche que- sto motivo va respinto, con conseguente rigetto pure della censura inerente alle spe- se.
L'appello va quindi rigettato.
Le spese seguono la soccombenza anche di questo grado di giudizio, sia CP_2
che per Di MA NN, che ha sostenuto la tesi dell'appellante, e vengono
[...] liquidate in applicazione del D.M. 55/14 e successive modifiche, tenuto conto della minima complessità della causa.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1-quater dell'art. 13 del DPR 30.5.2002, n. 115, così come inserito dall' art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228, “quando
l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e
l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Napoli, definitivamente decidendo, sull'appello promosso av- verso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Benevento in data 2.7.2019 nel procedi- mento ex art. 702 bis cpc n. 5616/2018, così provvede:
• rigetta l'appello;
• condanna e Di MA NN al pagamento delle spese del pre- Controparte_1 sente grado di giudizio in favore di AN ON, che liquida in euro
2.904,5 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario del 15%, CPA
e IVA come per legge;
• dà atto della sussistenza dei presupposti per ritenere tenuto a Controparte_1 versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso, in Napoli, in data 18.12.2025.
Il Consigliere estensore dott. Fabio Magistro
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
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CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
Udienza del 18.12.2025
Verbale dell'udienza di discussione relativa alla causa civile iscritta ai n. 3446/2019 R.G., vertente tra:
Controparte_1
AN ON
Di MA NN
**** dinanzi alla Corte di appello di Napoli, sesta sezione civile, composta dai signori magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giuseppe Vinciguerra Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore
Sono presenti, per , gli Avvocati AN Goduti e NI HI che dichiarano Controparte_1 di essere presenti anche per delega orale dell'Avvocato Aprea, e si riportano agli atti e verbali di causa.
E' presente, per AN ON, l'Avvocato Riccardo Inizio che dichiara di essere presente per delega orale dell'Avvocato Concetta Di Palma, e si riporta agli atti e verbali di causa.
La Corte invita a procedere alla discussione della causa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti si riportano alle richieste e conclusioni contenute nei loro atti e nei verbali di causa. la Corte, dopo discussione, si riserva di provvedere in prosieguo.
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
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La Corte, successivamente, in assenza delle parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies cpc
R.G. 3446/2019 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Napoli, sezione sesta civile, nelle persone dei seguenti magi- strati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giuseppe Vinciguerra Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3446/2019 R.G. - avente ad oggetto appello promos- so avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Benevento in data 2.7.2019 nel pro- cedimento ex art. 702 bis cpc n. 5616/2018 - vertente
tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avvocati Controparte_1 C.F._1
NI HI e AN TI, elettivamente domiciliato presso lo studio dei propri difensori in Napoli, Via Cuoco, n. 15; appellante
e
AN ON (C.F. ), rappresentata e difesa C.F._2 dall'Avvocato Concetta Di Palma, elettivamente domiciliata presso lo studio del proprio difensore in San Lupo (BN), Via Nazionale, n. 98; appellata nonché
Di MA NN (C.F. , rappresentata e difesa C.F._3 dall'Avvocato Alberto Maria Aprea, elettivamente domiciliata presso lo studio del proprio difensore in Napoli, Via Ponte della Maddalena, n. 117; appellata
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
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Con ricorso ex ar.702 bis cpc AN ON esponeva che: a) in data 18.3.2014
l'istante aveva ottenuto il decreto ingiuntivo n. 440/14, immediatamente esecutivo, reso dal Tribunale di Benevento, con il quale era stato ingiunto al sig. Parte_1
[...
, titolare dell'omonima ditta, il pagamento di €. 23.000,00 oltre interessi, rivalu- tazione e spese;
b) il credito aveva rinvenuto la sua fonte in scrittura privata autenti- cata per notar , rep. n. 90360/19811, con la quale la ditta “AN Persona_1
ON” aveva ceduto la propria azienda commerciale sita in FR SI
(BN), Via Portella n. 3 al sig. , per la complessiva somma di euro Controparte_1
70.000,00; c) era stata proposta opposizione al decreto ingiuntivo, con iscrizione della causa n. 1997/2014 R.G. presso il Tribunale di Benevento;
d) con sentenza n.
1703/2018, il Tribunale di Benevento aveva revocato il decreto opposto e condan- nato il sig. al pagamento, in favore di AN ON, della somma Controparte_1 di €. 20.971,74, oltre interessi dalla data della domanda e oltre alle spese legali;
e) la sentenza, munita della formula esecutiva, era stata notificata al sig. Parte_1
[...
in data 25.10.2018 ed il precetto - per la complessiva somma di €. 27.388,14 ol- tre le successive ed occorrende spese – era stato notificato in data 13.11.2018; f)
l'attrice aveva appreso che , in data 21 luglio 2017, con contratto di Controparte_1 cessione di azienda, repertorio n. 95826, aveva trasferito a Di MA NN l'azienda commerciale, per la complessiva somma di €. 25.000,00.
AN ON chiedeva “
1. In accoglimento del ricorso, e ritenuta la sommarietà della cognizione della causa, accertarsi che l'atto di cessione di azienda del 21 lu- glio 2017 a rogito rep. 95826 Notaio avv. , avente ad oggetto la ces- Persona_2 sione dell'attività commerciale sita in FR SI (BN) alla via Portella n. 3, integra, per le causali descritte in premesse, i presupposti di cui all'art. 2901 c.c.;
2. Dichiarare per l'effetto che l'atto di cessione di azienda del 21 luglio 2017 a ro- gito rep. 95826 Notaio avv. , avente ad oggetto la cessione Persona_2 dell'attività commerciale sita in FR SI (BN) alla via Portella n. 3, è inef- ficacie nei confronti della sig.ra ”. Parte_2
Il Tribunale ha accolto il ricorso e ha dichiarato “inefficace ex art. 2901 c.c. nei confronti di AN ON l'atto di cessione di azienda in data 21/7/2017 per no- tar rep. N. 95826”. Persona_2
Avverso l'indicata pronuncia, comunicata in data 3.7.2019, , con atto Controparte_1 del 18.7.2019, ha proposto appello, costituendosi in data 19.7.2019.
Si è costituita anche Di MA NN, sostenendo la tesi dell'appellante.
Il Sig. ha dedotto la mancanza dei presupposti dell'azione ex art. 2901 c.c., la CP_1 carenza di legittimazione attiva e in ogni caso l'infondatezza dell'azione.
In via preliminare, va detto che ogni valutazione, implicita o espressa, eseguita dal giudice di prime cure, non oggetto di analitica censura, principale o incidentale, de-
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ve reputarsi coperta dal giudicato.
Nel merito, l'istante, in primo luogo, alle pagine 5 e ss., ha contestato l'esistenza del credito (“il OL ha sempre contestato l'esistenza del diritto di credito della AN
e ritenuto dovuto quale saldo del prezzo della cessione dell'azienda del 2013, in virtù della clausola contenuta nell'art 3 dell'atto del 2/08/2013, il pagamento solo mediante accollo dei debiti tributari dell'azienda ceduta per gli anni 2011, 2012 e
2013.
Infatti all'art. 3 dell'atto di cessione per Notaio del 02.08.2013, le parti Per_1 stabilivano che “quanto all'importo di €. 23.000,00 (ventitremilavirgolazerozero), lo stesso viene corrisposto mediante accollo, da parte del cessionario, dei debiti dell'azienda ceduta per imposte e sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell'anno 2013 e nei due precedenti… La cedente rilascia quietanza a saldo e ri- nuncia all'ipoteca legale”.
Risulta evidente la reale portata della clausola in discorso, alla quale le parti giun- sero in pieno accordo, al fine di concludere il contratto - attesa la mancata esibi- zione - in sede di stipula - del certificato con effetto liberatorio ex art. 14 d.lgs.
472/97 (doc. 11) - e per tenere indenne il OL da qualsivoglia prete-sa dell'Erario, che avrebbe comportato il rischio di un ulteriore esborso, oltre il co- spicuo prezzo di vendita, con evidente alterazione del sinallagma contrattuale.
La volontà delle parti, come emerge da un attento esame dell'art. 3 su richiamato, fu quella di pagare una parte del prezzo, mediante l'accollo dei debiti tributari del- la AN degli ultimi tre anni anteriori alla cessione e per i quali il era ed è CP_1 tuttora tenuto, quale responsabile solidale ex lege, nei confronti dell'Erario.
La normativa richiamata prevede un meccanismo di responsabilità solidale tra il cedente ed il cessionario dell'azienda con riferimento al “pagamento delle imposte
e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell'anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti, nonché per quelle già irrogate e contestate nel mede- simo periodo anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore”.
Risulta evidente la mancanza di titolarità di un diritto di credito in capo alla AN che con la suddetta pattuizione ha acconsentito a che il assolvesse il suo ob- CP_1 bligo contrattuale di versamento di una quota del prezzo, pagando direttamente all'erario i debiti tributari dell'azienda ceduta relativi alle annualità 2011, 2012 e
2013. La AN sia nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo che nel giudizio di revocatoria non ha fornito la prova del pagamento dei suoi debiti oggetto di ac- collo (relativi alle annualità 2011, 2012 e 2013) all'erario, conseguentemente non può vantare alcun credito nei confronti del OL in virtù dell'accollo; la somma dovuta all'erario fu accollata dal OL a saldo del corrispettivo dovuto per la ces- sione dell'azienda…. A maggior ragione laddove pende, nelle more, giudizio di im-
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pugnazione della sentenza del Tribunale di Benevento avente ad oggetto
l'accertamento del diritto di credito della AN la cui esistenza è stata contestata dal , sentenza sulla quale erroneamente il Giudice di prime cure ha fondato CP_1 la sua decisione” (cfr. pagine da 6 a 9 dell'appello).
Si tratta di deduzione non condivisibile.
Come noto, anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a de- terminare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazio- ne giudiziale in separato giudizio, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto ille- cito - l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione re- vocatoria, ai sensi dell'art. 2901 c.c., avverso l'atto di disposizione compiuto dal de- bitore (Cass. civ., Sez. Unite, 18/05/2004, n. 9440; Cass. civ. VI-III, 05/02/2019, n.
3369; cfr. anche, di recente, Cass. civ., III, 22/07/2025, n. 20780).
Nella specie, parte appellata, con il ricorso introduttivo del procedimento ex art. 702 bis cpc, ha prodotto decreto ingiuntivo 440/2014, reso in proprio favore e in danno dell'appellante, nonché sentenza n. 1703/2028 del Tribunale di Benevento con la quale è stato sì revocato il decreto, ma il Sig. è stato condannato al pagamen- CP_1 to, in favore della Signora AN, della somma di euro 20.971,74.
Di contro, parte appellante ha dedotto l'esistenza di impugnazione avverso la citata sentenza, e con note finali ha scritto che: “avverso detta sentenza, palesemente ille- gittima, il proponeva appello con atto notificato in data 05/07.12.2018 (cfr. CP_1 documenti fascicolo primo grado), recante il N.R.G. 6066/2018, deciso con la sen- tenza n, 2488/2023 impugnata in Cassazione il cui ricorso reca il n. 18154/2023 assegnato alla Seconda Sezione Civile, nella contumacia della AN”.
Orbene, a quanto è dato comprendere, vi è stata sentenza anche nel giudizio di ap- pello, impugnata in Cassazione sembra proprio dall'istante, per cui si desume una pronuncia sfavorevole.
In ogni caso, ed a prescindere da quanto appena detto, l'attuale situazione prospetta- ta conferma la natura litigiosa del credito.
E ciò si dice poiché l'art. 2901 cc c.c., accoglie una nozione lata di credito, com- prensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, coerentemente con la funzione propria dell'azione, la quale non persegue scopi specificamente restitutori, bensì mira a con- servare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori, compresi quelli meramente eventuali;
pertanto, ai fini dell'accoglimento di detta azione non è necessaria la sussistenza di un credito certo, liquido ed esigibile, es- sendo sufficiente una ragione di credito anche eventuale, e rilevano a tal fine anche i crediti litigiosi o comunque oggetto di contestazioni, purché non manifestamente fondate (Cass. civ., Sez. I, Ord., 27/05/2025, n. 14104).
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Dunque, contrariamente a quanto sostenuto da parte appellante, alla Corte è assolu- tamente preclusa qualunque valutazione, anche incidentale, circa l'esistenza del credito.
Il primo motivo va quindi respinto.
L'appellante ha poi dedotto l'insussistenza del requisito soggettivo in capo al vendi- tore ed al terzo.
Ebbene, è noto che perché l'atto venga revocato, è necessario altresì che il compor- tamento del debitore sia caratterizzato, sotto il profilo soggettivo, da un intento fro- datorio.
Per la sussistenza del requisito, è tuttavia necessaria e sufficiente la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi dei creditori, non essendo richiesto l'animus nocendi (Cassazione civile, sez. I, 26 febbraio 2002, n. 2792).
Ancora: “allorché l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, è ne- cessaria e sufficiente la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore ("scientia damni"), essendo l'elemento soggettivo integrato dalla semplice conoscenza, cui va equiparata la agevole conoscibilità, nel debitore e, in ipotesi di atto a titolo oneroso, nel terzo di tale pregiudizio, a prescindere dalla specifica co- noscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione, e senza che assumano rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore ("consilium fraudis") né la partecipazione o la conoscenza da parte del terzo in ordine alla intenzione fraudolenta del debitore” (Cass. civ., III, 1.6. 2000,
n. 7262; Cass. civ., III, 29.7.2004, n. 14489; Cass. civ., Sez. I, Ord., 16/05/2025, n.
13102).
Nella specie, con l'ordinanza impugnata, si è ritenuta la sussistenza del requisito soggettivo (“desumono per la consapevolezza del OL e della Di MA le seguenti circostanze: 1) la cessione di azienda alla Di MA è avvenuta escludendo debiti e crediti aziendali, quindi anche quello derivante in capo al OL per l'acquisto dell'azienda dalla AN;
2) l'atto legittimante la proprietà aziendale del cedente
, sicuramente visionato dalla cessionaria, è la scrittura privata da cui emerge CP_1 il debito del verso la AN per euro 23.000,00 come saldo del prezzo ancora CP_1 dovuto;
3) il prezzo stabilito per la cessione dall'azienda alla Di MA è considere- volmente inferiore a quello stabilito per l'acquisto della stessa azienda da parte del
(differenza di 47.000,00 euro); 4) all'epoca della cessione da revocare era CP_1 già in atto da tempo il contenzioso giudiziario tra la AN e il per il manca- CP_1 to pagamento del saldo del prezzo”).
Questa motivazione è stata contestata da parte appellante, ma la sua tesi non può es- sere accolta.
In primo luogo, si è già visto come la Corte di cassazione richieda la agevole cono-
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scibilità del pregiudizio e già tale considerazione appare dirimente.
In ogni caso, e quale ulteriore e autonomo motivo di reiezione, va detto che, a fronte del decreto ingiuntivo ottenuto nell'anno 2014 e dell'iscrizione della causa di oppo- sizione nel medesimo anno, addirittura in pendenza di questo giudizio (la sentenza è stata emessa in data 9.10.2018) vi è stata la successiva cessione (in data 21.7.2017).
Altro elemento di presunzione si rinviene nella sostanziale differenza di prezzo di vendita (70.000 e 25.000), a prescindere da ogni considerazione sulla non perfetta coincidenza delle attrezzature, posto che nella prima vendita l'avviamento viene quantificato in euro 66.000,00 mentre, nella seconda, viene indicato come di soli euro 23.000,00 (sull'identità dell'azienda non vi è stata univoca contestazione ed anche su questo punto alla Corte è preclusa ogni valutazione).
In ogni caso, anche a non volere considerare quest'ultimo elemento e recepire inte- gralmente la valutazione tecnica proposta dall'appellante (che ha prodotto sul punto relazione basata sulle dichiarazioni dei redditi del Sig. negli anni 2014, 2015 CP_1
e 2016), tutti gli altri elementi inducono a ritenere ampiamente dimostrato il requisi- to soggettivo.
Non va dimenticata, infatti, neppure la previsione contenuta nell'atto del 2.8.2013, in cui si legge che l'importo di euro 23.000 veniva corrisposto “mediante accollo, da parte del cessionario, dei debiti dell'azienda ceduta per imposte e sanzioni…”, mentre è facilmente presumibile che di questo atto l'acquirente Di MA ne fosse a conoscenza.
Per completezza, infine, va doverosamente aggiunto che la cessione oggetto di re- voca prevedeva l'esclusione dalla cessione dei debiti e dei crediti relativi all'azienda ceduta e dunque anche quello derivante in capo al Signor per CP_1
l'acquisto dell'azienda dalla Signora AN.
Alla luce di quanto fin qui detto, non assume rilevanza la richiesta ex art. 213 cpc né di disporre approfondimento istruttorio tecnico.
In ogni caso, vale richiamare il principio, applicabile nella specie attesa la ritenuta identità di ratio, secondo cui la richiesta alla pubblica amministrazione di fornire le informazioni relative ad atti e documenti della stessa che sia necessario acquisire al processo, ai sensi dell'art. 213 c.p.c., rientra nella discrezionalità del giudice il qua- le, non potendosi sostituire all'onere probatorio incombente sulla parte, deve attiva- re i relativi poteri inquisitori soltanto quando, in relazione a fatti specifici già allega- ti, sia necessario acquisire informazioni relative ad atti o documenti della pubblica amministrazione che la parte sia impossibilitata a fornire e dei quali solo l'ammini- strazione sia in possesso proprio in relazione all'attività da essa svolta (Cass. civ.,
Sez. III, Ordinanza, 11/10/2024, n. 26547).
Inammissibile è poi la richiesta di interrogatorio formale deferito in primo grado dal
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Signor alla Signora Di MA, in quanto contenente circostanze non sfavore- CP_1 voli alla predetta (“Vero che ha appreso della vendita della tabaccheria … da an- nunci pubblicato sul sito internet “subito.it”; Vero è che non ha rapporti di parente- la, affinità o conoscenza prima della cessione dell'azienda con il signor CP_1
”).
[...]
Pertanto, per tutte le riferite ragioni, ognuna autonomamente dirimente, anche que- sto motivo va respinto, con conseguente rigetto pure della censura inerente alle spe- se.
L'appello va quindi rigettato.
Le spese seguono la soccombenza anche di questo grado di giudizio, sia CP_2
che per Di MA NN, che ha sostenuto la tesi dell'appellante, e vengono
[...] liquidate in applicazione del D.M. 55/14 e successive modifiche, tenuto conto della minima complessità della causa.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1-quater dell'art. 13 del DPR 30.5.2002, n. 115, così come inserito dall' art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228, “quando
l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e
l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Napoli, definitivamente decidendo, sull'appello promosso av- verso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Benevento in data 2.7.2019 nel procedi- mento ex art. 702 bis cpc n. 5616/2018, così provvede:
• rigetta l'appello;
• condanna e Di MA NN al pagamento delle spese del pre- Controparte_1 sente grado di giudizio in favore di AN ON, che liquida in euro
2.904,5 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario del 15%, CPA
e IVA come per legge;
• dà atto della sussistenza dei presupposti per ritenere tenuto a Controparte_1 versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso, in Napoli, in data 18.12.2025.
Il Consigliere estensore dott. Fabio Magistro
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
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