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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 21/07/2025, n. 3126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3126 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione lavoro in persona della giudice, Federica Porcelli, a seguito del 14.7.2025, data fissata per l'udienza di discussione così come sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9659/2023 R.G.
TRA
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Misterbianco (CT), via G. Matteotti n. 275, presso lo studio dell'avv. Antonino
Licciardello, che lo rappresenta e difende, giusta procura congiunta al ricorso.
- Ricorrente -
e
(c.f. Controparte_1
– P. IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in Catania, Piazza della Repubblica n. 26, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Vetri, in forza di procura generale alle liti congiunta alla memoria.
- Resistente -
Oggetto: diritto alla ripetizione dei contributi versati in eccedenza – decadenza ex art. 8
d.P.R. n. 818/1957 – rilevabilità d'ufficio.
Conclusioni: come da ricorso, da memoria difensiva e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 20.9.2023, il ricorrente in epigrafe indicato ha adito il
Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, esponendo di essere titolare della ditta individuale « » - che opera nell'ambito del Controparte_2 commercio di parti ed accessori per autoveicoli – e di avere ricevuto, in data 23.4.2020, una comunicazione con cui l' lo aveva informato della maturazione di un credito pari CP_1 ad € 10.532,18.
1 CP_ Ha aggiunto di essere venuto a conoscenza, tramite nota dell' del 18.9.2020, della compensazione d'ufficio effettuata da parte resistente, con conseguente azzeramento dei crediti (per ammontare pari ad € 699,00) maturati per i mesi di agosto e settembre 2015, e della conseguente riduzione del credito complessivo (€ 10.532,18) divenuto pari a €
9.833,18; precisando che, con nota del 10.12.2020, l' , nel riepilogare gli importi CP_1 maturati, aveva decurtato non solo le mensilità – già oggetto di compensazione - di agosto e settembre 2015, bensì anche quelle inerenti ai mesi di aprile, maggio, giugno e luglio
2015.
L'istante ha, successivamente, asserito di avere appreso – a seguito di plurime comunicazioni intercorse nel periodo tra il 12.6.2023 ed il 12.7.2023 – dell'ulteriore riduzione del credito vantato nei confronti dell' , il quale «aveva compensato solo le CP_1 note di rettifica da 3050 a 3056 per complessivi € 954,06 […] mentre non aveva compensato per presunta incapienza le note da 3057 a 3068».
Ed ancora, il ricorrente ha lamentato il fatto che – detratti gli importi compensati rispettivamente pari ad € 699,00 e € 954,06 – il credito residuo (€ 8.879,12) era stato dichiarato prescritto con nota del 4.7.2023: «Egregio Professionista […] Sicuramente saprà che i crediti a disposizione dell'azienda sono oggetto di prescrizione quinquennale.
Pertanto i crediti periodo 4/2015 – 11/2016 sono ormai prescritti».
Tanto premesso, il ricorrente in punto di diritto ha dedotto che – essendo oggetto di causa una pretesa volta al riconoscimento di somme illegittimamente riscosse e trattenute dall'Ente previdenziale – doveva trovare applicazione, al caso de quo, la prescrizione decennale e che, in attuazione di quanto statuito dall'art. 2033 c.c., esso aveva altresì diritto agli interessi maturati dal 23.4.2020, reputando irrilevante qualsivoglia atto di costituzione in mora, trattandosi piuttosto, nella fattispecie in esame, di «mora ex re» ai sensi dell'art. 1219 c.c.
In subordine, ha asserito che - anche qualora fosse stato considerato quinquennale il termine di prescrizione - quest'ultimo non sarebbe in ogni caso decorso tenuto conto delle summenzionate comunicazioni dell' , tra cui la nota del 23.4.2020, costituenti CP_1 ammissione di debito e, dunque, atti idonei ad interrompere la prescrizione sì come disciplinato dall'art. 2944 c.c.
Tanto premesso, il ricorrente ha formulato le seguenti conclusioni: «- Ritenere e dichiarare che il ricorrente vanta un credito verso l' per somme versate in eccedenza, e che tale CP_1 credito, considerando le compensazioni effettuate e descritte in parte narrativa, ammonta
2 ad € 8.879,12 (o a quell'altra somma anche maggiore che dovesse emergere in corso di causa).
- Condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare al sig. CP_1
la somma di € 8.879,12 (o quell'altra somma anche maggiore che Parte_1 dovesse emergere in corso di causa), con interessi dal 23.04.2020.
- Con condanna dell' per le spese ed i compensi di lite da distrarre in favore del CP_1 sottoscritto Difensore ex art. 93 c.p.c.».
Con memoria depositata in data 28.2.2024, si è costituito in giudizio l'
[...]
, esponendo di avere comunicato al ricorrente, con atto del Controparte_1
23.4.2020, la maturazione - in conseguenza alla trasmissione delle denunce Uniemens - di un credito pari ad € 10.532,18, sottoposto al termine di prescrizione quinquennale, e di averlo pertanto sollecitato, nel caso di future inadempienze, a domandare la compensazione, o, in assenza di ulteriori debiti, ad avanzare telematicamente istanza di rimborso.
Ha aggiunto l'Ente previdenziale che, in assenza di riscontro, aveva informato - Pt_1 con provvedimento del 18.9.2020 - dell'avvenuta compensazione d'ufficio dei crediti aziendali (di importo pari ad € 1.343,00) afferenti ai mesi di agosto, settembre ed ottobre
2015, con i debiti insoluti «di cui alle inadempienze da denunce uniemens nn. 3013, 3014 e
3015 (corrispondenti ai periodi del 09/2019, 12/2019 e 01/2020)». CP_ L' previdenziale ha, altresì, precisato di avere avvisato parte ricorrente - in data
10.12.2020 - circa la sussistenza di crediti per la somma pari ad € 3.308,00, importo peraltro già prescritto al momento in cui la ditta, in data 12.6.2023, aveva dichiarato l'intenzione di effettuare la relativa compensazione. CP_ Infine, l' ha asserito di avere compensato unicamente i crediti non ancora prescritti
(per importo pari ad € 952,24) e non rientranti nell'elenco di cui alla comunicazione del
23.4.2020, successivamente maturati e relativi ai mesi di marzo, aprile, luglio e agosto
2020; puntualizzando che, al momento della instaurazione del presente giudizio, risultava non ancora prescritto l'importo a credito di € 2.867,24.
Ha, pertanto, chiesto accogliersi le seguenti conclusioni: «1) - rigettare il ricorso in quanto inammissibile e/o perché infondato in fatto e in diritto;
2) - con vittoria delle spese di lite».
La causa, istruita mediante produzione documentale, è stata rinviata per discussione all'udienza del 21.10.2024 e, per carico del ruolo, all'udienza del 17.3.2025. CP_ Con memoria del 19.10.2024 si è costituito un nuovo difensore per l' che ha eccepito la decadenza ai sensi dell'art. 8 d.P.R. n. 818/1957.
3 Quindi, con ordinanza del 18.3.2025 è stata rilevata d'ufficio, ai sensi dell'art. 8 d.P.R. n.
818/1957, l'eccezione di decadenza di parte ricorrente dal diritto alla ripetizione dei contributi già versati e la causa è stata rinviata all'udienza del 19.5.2025 e, successivamente, all'udienza del 4.6.2025 per integrazione della produzione documentale ed infine per discussione e decisione all'udienza del 14.7.2025.
Sostituita l'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., senza che le parti costituite nulla abbiano osservato in ordine all'adozione di siffatte modalità di trattazione entro i cinque giorni all'uopo fissati dalla legge, acquisite le note sostitutive dell'udienza, depositate da parte ricorrente, la causa è stata decisa con sentenza resa all'esito del giorno fissato per l'udienza come sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
2. Oggetto del presente giudizio è il diritto di parte ricorrente, titolare dell'impresa individuale , alla ripetizione dei contributi versati in Controparte_2 eccedenza in relazione ai periodi 4/2015-5/2017. CP_ Segnatamente, l'istante ha dedotto che l' in data 23.4.2020, gli aveva rappresentato che l'azienda aveva maturato un importo a credito pari ad euro 10.532,18, successivamente ridotto ad euro 9.833,18 per effetto delle compensazioni medio tempore eseguite per l'ammontare di euro 699,00, con conseguente azzeramento dei crediti maturati per agosto e settembre 2015.
3. L'azione di restituzione promossa da parte ricorrente è assoggettata alla disciplina di cui all'art. 8 d.P.R. n. 818/1957, che stabilisce che «I contributi o le quote di contributo di cui al presente decreto indebitamente versati non sono computabili agli effetti del diritto alle prestazioni e della misura di esse e sono rimborsabili al datore di lavoro anche per la quota trattenuta al lavoratore, al quale deve essere restituita. Rimangono tuttavia acquisiti alle singole gestioni e sono computabili agli effetti sopra indicati i contributi per i quali
l'accertamento dell'indebito versamento sia posteriore di oltre 5 anni alla data in cui il versamento stesso è stato effettuato.
Nel caso che il datore di lavoro non abbia richiesto il rimborso dei contributi per il quinquennio anteriore all'accertamento dell'indebito versamento, l'importo dei contributi versati all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e al Fondo adeguamento è restituito d'ufficio all'assicurato o ai suoi superstiti all'atto della liquidazione della pensione, computando i contributi a percentuale con riferimento alla retribuzione media della classe cui appartengono i singoli contributi base. All'atto della liquidazione della pensione, diretta o indiretta, sono altresì restituite le somme
4 eventualmente versate per i contributi base in eccedenza al contributo della classe massima».
Con precipuo riferimento alla natura del termine quinquennale di cui all'art. 8 d.P.R. n.
818/1957 e al regime processuale della relativa eccezione, la Corte di cassazione ha affermato che «il termine quinquennale è un termine di decadenza del diritto alla ripetizione. Trattandosi di termine posto, contrariamente a quanto affermato nel primo motivo di ricorso, a tutela prioritaria del lavoratore non del datore e, incidendo sulla proponibilità della domanda oltre il quinquennio, deve confermarsi che la decadenza è in questa materia sottratta alla disponibilità delle parti, perciò rilevabile d'ufficio ex art.
2969 c.c.» (Cass. n. 30561/2023).
4. In applicazione di tale principio di diritto, con ordinanza del 18.3.2025, è stata, quindi, rilevata d'ufficio l'eccezione di decadenza della parte ricorrente dal diritto di ripetizione e le parti sono state invitate a dedurre sul punto, nonché in ordine alla data di pagamento dei contributi relativi ai periodi 4/2015-5/2017 in relazione ai quali è maturato il credito per cui è causa.
4.1. Parte ricorrente ha, quindi, dedotto che il dies a quo di decorrenza del termine di decadenza in esame andava ravvisato nelle date di emissione delle note di rettifica da parte CP_ dell' aggiungendo che detto termine quinquennale doveva ritenersi assoggettato alla normativa emergenziale in materia di sospensione dei termini di prescrizione e di decadenza, con conseguente sospensione dello stesso per la durata di 311 giorni.
L'istante ha altresì addotto che la decadenza in esame doveva ritenersi impedita dal CP_ riconoscimento del debito da parte dell' avvenuto già in data 23.4.2020. CP_ 4.2. L' dal canto suo, ha insistito in atti, nulla specificamente allegando e comprovando in ordine alla data di pagamento dei contributi relativi ai periodi 4/2015-
5/2017.
5. Ora, per quanto concerne la prima questione posta da parte ricorrente e relativa all'individuazione del dies a quo di decorrenza del termine di decadenza di cui all'art. 8 CP_ d.P.R. n. 818/1957, osserva il Tribunale che l' non ha fornito documentazione atta a consentire di individuare con certezza la data di pagamento dei contributi versati da parte ricorrente in eccedenza con riferimento ai periodi 4/2015-5/2017, non essendo a tal fine CP_ sufficienti i documenti prodotti dall' e rappresentanti un mero prospetto interno relativo alla situazione del contribuente, peraltro non indicante la data di pagamento dei detti contributi.
Parte ricorrente, dal canto suo, non ha prodotto documenti idonei a identificare tale data.
5 Pertanto, non essendo possibile individuare con esattezza la data del pagamento dei contributi in eccedenza, cui pure l'art. 8 d.P.R. n. 818/1957 fa riferimento, non si può nel CP_ caso a mano che fare riferimento alle date delle note di rettifica formate dall' e con le quali l'Ente previdenziale ha cristallizzato la presenza del credito dell'impresa individuale istante.
D'altra parte, è la stessa parte ricorrente ad avere chiesto di fare riferimento alla data di emissione delle note di rettifica, emesse, rispettivamente, il 27.4.2018, il 6.6.2018 e il
7.6.2018 (v. note di parte ricorrente depositate il 4.7.2025).
6. Venendo, quindi, ora all'esame della questione concernente l'applicabilità della normativa emergenziale sospensiva dei termini di prescrizione e di decadenza invocata da parte ricorrente, rileva il Tribunale che, nel caso a mano, vertendosi in materia di decadenza e non anche di prescrizione, la disposizione legislativa di riferimento è quella di cui all'art. 34 d.l. n. 18/2020 e non anche quella di cui agli artt. 37 d.l. n. 18/2020, conv. dalla l. 27/2020, e 11 d.l. n. 183/2020, conv. dalla 21/2021.
Il richiamato art. 34 d.l. n. 18/2020 stabilisce, in particolare, che «
1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al
1° giugno 2020 il decorso dei termini di decadenza relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall' e dall' è sospeso di diritto. CP_1 CP_4
2. Sono altresì sospesi, per il medesimo periodo di cui al comma 1, e per le medesime materie ivi indicate, i termini di prescrizione».
Alla luce della lettera della disposizione legislativa in esame, che fa riferimento ai soli termini di decadenza relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative, reputa il Tribunale che la stessa non possa trovare applicazione nel caso di specie, in cui il termine di decadenza ha ad oggetto il diritto del datore di lavoro alla ripetizione dei contributi versati in eccedenza, in quanto il diritto alla ripetizione ha natura diversa e non assimilabile a quella del diritto alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative da erogarsi da parte dell' in favore degli assicurati o aventi bisogno. CP_1
In senso contrario, non rileva neppure quanto affermato da Cass. n. 744/2024, che, nell'interpretare la norma in esame, ha precisato che «La disciplina concerne il decorso dei termini di decadenza relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall' e dall' e risponde all'esigenza di regolare in maniera organica e CP_1 CP_4 autonoma una materia, quella della previdenza e dell'assistenza, contraddistinta da un'innegabile peculiarità rispetto al diverso ambito applicativo della normativa generale di cui all'art. 83», giacché appare evidente che tale sospensione concerne, appunto, le
6 prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate o da erogarsi da parte degli
Enti previdenziali e non anche diritti di natura diversa vantati nei confronti degli Enti previdenziali dalla parte datoriale. CP_ 7. Non reputa inoltre il Tribunale che il riconoscimento del debito da parte dell' sia atto idoneo ad impedire la decadenza, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 2966 c.c. e della natura pubblicistica della decadenza che ci occupa, che è posta a tutela del beneficiario della contribuzione, oltre che a tutela delle esigenze di bilancio dell' , ed CP_1 essendo pertanto come tale connotata da valenza pubblicistica e perciò sottratta alla disponibilità delle parti.
Chiaro al riguardo è il principio di diritto pronunciato dalla Corte di cassazione, secondo cui il termine di decadenza è posto «a tutela prioritaria del lavoratore non del datore e, incidendo sulla proponibilità della domanda oltre il quinquennio, deve confermarsi che la decadenza è in questa materia sottratta alla disponibilità delle parti, perciò rilevabile
d'ufficio ex art. 2969 c.c.» (così Cass. n. 30561/2025).
8. Ebbene, applicando i suesposti principi di diritto al caso di specie, osserva il Tribunale che alla data del 12.6.2023, quando parte ricorrente ha fatto valere per la prima volta il CP_ proprio credito nei confronti dell' chiedendo all' , per il tramite del Controparte_5 portale online, di poter utilizzare il proprio credito in compensazione con le partite di debito (v. doc. n. 4, fasc. ricorrente), la decadenza di cui all'art. 8 d.P.R. n. 818/1957 già era maturata, essendo scaduto il termine quinquennale, rispettivamente, il 27.4.2023, il
6.6.2023 e 7.6.2023, decorrente, rispettivamente, dal 27.4.18, dal 6.6.2018 e dal 7.6.2018, CP_ date, queste ultime, di emissione delle note di rettifica
9. Pertanto, il ricorso deve essere rigettato.
10. Alla luce della novità e della complessità delle questioni oggetto del presente giudizio, sussistono i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra eccezione, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Catania, il 21 luglio 2025
La giudice
Federica Porcelli
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