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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 06/11/2025, n. 207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 207 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Sezione III civile e procedure concorsuali
Composto da:
Dott.ssa Ester Russo Presidente
Dott. Carlo Bianconi Giudice
Dott.ssa Camilla Ovi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata R.G. n. 270-1/2025 nei confronti di
(C.F. ), residente a [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Maurizia Rossi del Foro di Mantova, con domicilio eletto presso lo studio della stessa in Viadana (MN), Vicolo Teatro n. 2;
-ricorrente in proprio – letto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata ai sensi dell'art. 268 CCII presentato dal debitore;
esaminata la documentazione acquisita;
considerato, in via generale, che il procedimento per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2, CCII, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCII (ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l'istanza di liquidazione giudiziale), nei limiti di compatibilità; considerato che, nel caso di specie, non sono individuabili specifici contraddittori e quindi può essere omessa la fissazione dell'udienza, posto che dagli artt. 40 e 41 CCII non si desume che l'udienza di convocazione delle parti sia necessaria anche nel caso di ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale depositato dall'imprenditore, con la conseguenza che si può dare continuità all'orientamento giurisprudenziale formatosi in relazione all'art. 14 LF (v. Cass. n. 20187/17); ritenuta quindi l'applicabilità di tale soluzione anche alla liquidazione controllata;
considerato che, in forza dalla già affermata applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCII, anche al procedimento per l'apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l'art. 39, commi 1 e 2,
CCII; considerato che, nel caso di specie, i documenti previsti da detta norma (nei limiti di compatibilità),
a seguito dell'integrazione richiesta, sono stati allegati;
ritenuta la competenza del Tribunale di Modena ex art 27, commi 2 e 3 CCII;
considerato che la relazione dell'OCC allegata al ricorso risponde ai contenuti richiesti dall'art. 269, comma 2, CCII, esponendo una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e illustrando la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori;
rilevato che, prima del deposito del ricorso, è entrato in vigore (in data 28.9.2024) il D. Lgs. n.
136/2024 (c.d. correttivo ter) che ha apportato modifiche e correzioni significative al CCII, le quali, ai sensi dell'art. 56 di tale D. Lgs. (e salve le eccezioni espressamente previste), trovano applicazione ai procedimenti (tra l'altro) di liquidazione controllata “pendenti alla data della sua entrata in vigore
e a quelli instaurati o aperti successivamente”. Tra le varie modifiche, si segnala quella che ha interessato l'art. 269, CCII, il quale dispone, oggi, al comma 2, che la relazione del Gestore della
Crisi debba indicare anche “le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni”, nonché contenere l'attestazione di cui al novellato art. 268, comma
3, quarto periodo, relativa al fatto che “è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie”; osservato che, nella specie, la relazione del Gestore – così come integrata - risulta esaustiva anche sotto tale profilo, dando compiuta illustrazione della genesi del sovraindebitamento e del ruolo avuto dal debitore rispetto ad essa. Inoltre, nella stessa, si rappresenta come il ricorrente, risulti titolare di redditi da lavoro (di circa euro 1.600,00 mensili a titolo di pensione, al lordo delle trattenute gravanti sullo stesso); rilevato che non sono state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;
ritenuto che sussistano i presupposti soggettivi per l'apertura della liquidazione controllata, posto che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 c.1, 2 c. 1 lett. c) e 268 c. 1 CCII, il debitore non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza, in quanto svolge attività di lavoro dipendente e non ha mai esercitato attività di impresa. Il CCII ha invece eliminato ogni riferimento al vaglio in ordine alla “meritevolezza” dei debitori nel momento dell'accesso alla liquidazione controllata: l'indagine è infatti rimandata al momento della futura ed eventuale esdebitazione, ai sensi dell'art. 282, comma 2, CCII;
considerato che, sulla base della documentazione depositata, deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett c) CCI, poiché: il patrimonio di (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile) non Parte_1 consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte (che si caratterizzano per un ammontare residuo di € 114.580,28); segnatamente, egli non risulta proprietario di alcun bene immobile o mobile registrato;
percepisce un reddito da pensione pari a circa € 1.600,00 mensili, e sarà possibile determinare, in relazione a questo importo, una quota di reddito disponibile (che il ricorrente quantifica in 300 euro mensili), che però non consente il pagamento dei debiti non soddisfatti con la ripartizione dell'attivo su indicato, neanche in una eventuale ottica pluriennale. Conseguentemente, sussiste un evidente squilibrio tra attivo potenzialmente liquidabile ed esposizione debitoria;
considerato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari non deve essere dichiarato nel provvedimento di apertura (come previsto dall'art. 14 quinquies l. 3/12), poiché costituisce un effetto automatico dell'apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCII;
rilevato che la determinazione concreta della quota di reddito disponibile viene demandata dal
Collegio al nominando Giudice delegato, che provvederà con separato provvedimento, su istanza motivata del Liquidatore, previa verifica della congruità delle spese indicate e dei giustificativi a sostegno delle stesse (che dovranno essere forniti dal debitore, laddove non interamente giustificate), invitando sin da ora il ricorrente valutare altresì la possibilità di chiedere una revisione dell'assegno divorzile;
precisato che, con riferimento alle cessioni volontarie e alle procedure espropriative conclusesi anteriormente (mediante ordinanza di assegnazione o atto equipollente) all'apertura della liquidazione controllata, dovranno cessare a far data dall'apertura della liquidazione controllata, in quanto il creditore assegnatario acquisisce il diritto a percepire, sino alla concorrenza del proprio credito, le quote di stipendio o pensione che matureranno in futuro a favore del debitore, sicché oggetto di assegnazione sono crediti futuri, non ancora esistenti al momento della chiusura della procedura esecutiva e si verifica un effetto traslativo sovrapponibile a quello della cessione volontaria
(sul punto, Corte Cost. n. 65/2022; si rammenta, infatti, che l'assegnazione non ha efficacia immediatamente estintiva della pretesa creditoria tutelata in via esecutiva, efficacia che si determinerà solo a seguito dell'effettivo pagamento da parte del terzo debitor debitoris). Le quote di stipendio o pensione maturate dopo l'apertura della liquidazione, in quanto costituenti attivo sopravvenuto, sono trasferite solo nel momento in cui vengono ad esistenza e devono quindi essere incamerate dalla procedura per tutta la sua durata, mentre il creditore assegnatario o cessionario, al pari di tutti gli altri creditori, dovrà necessariamente partecipare al concorso e potrà trovare soddisfazione solo nei limiti dell'attivo realizzato, nel rispetto dell'ordine delle cause di prelazione. Se si ammettesse la possibilità per tali creditori di trovare soddisfazione al di fuori del concorso, mediante la prosecuzione dell'incasso delle quote di stipendio, si determinerebbe una inammissibile deroga, non prevista dalla legge, alla par condicio creditorum e alla necessità di soddisfazione di ogni pretesa nel concorso formale e sostanziale con gli altri creditori (artt. 150 e 151 CCII, richiamati dall'art. 270, comma 5
CCII). Tale conclusione, già sostenuta per la liquidazione prevista dall'art. 14 ter L. n. 3/12, vale a fortiori per la liquidazione controllata prevista dal CCII, in ragione dell'ulteriore assimilazione di quest'ultima alla procedura liquidatoria maggiore (ed infatti, alla regolazione espressa dello spossessamento dei beni, contenuta prima negli artt. 14 ter, 14 quinquies, art. 14 decies L. n. 3/12 e ora negli artt. 268, 270, 271 CCI, si è aggiunto il richiamo espresso, nell'art. 270, comma 5, CCII
(anche come modificato dal correttivo ter), della norma sullo spossessamento dei beni (art. 142 CCII)
e del suo corollario processuale (art. 143 CCII); rilevato che, quanto alla durata della procedura, considerato il nuovo testo degli art. 272 e 282 CCII come modificati dal D.lgs 136/2024:
1) la stessa dovrà rimanere aperta sino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e, in ogni caso, per tre anni dalla data di apertura (art. 272, c. 3 CCII);
2) che conseguentemente le eventuali quote di reddito mensile e la tredicesima dovranno essere senz'altro acquisite almeno per tale periodo triennale;
3) che, decorso il triennio, nel caso in cui dovesse essere concesso al ricorrente il beneficio dell'esdebitazione non potranno più essere acquisite quote di reddito (o comunque beni sopravvenuti)
e la procedura potrà eventualmente continuare solo per il tempo occorrente per terminare le operazioni di liquidazione dei beni già acquisiti o i giudizi instaurati (cfr art. 272, c. 3bis e art. 282, c. 2 bis CCII) ma comunque nel rispetto del principio della ragionevole durata della procedura, che, in difetto di norme specifiche per la liquidazione controllata, può essere parametrato ai termini previsti per la liquidazione giudiziale dall'art. 213 comma 5 CCII;
4) che, nel caso in cui non sia invece concesso il beneficio dell'esdebitazione, la procedura potrà continuare ad incamerare quote di reddito (e eventuali beni sopravvenuti) anche oltre il triennio, finché non siano terminate le ulteriori attività liquidatorie e comunque finché non sia stato acquisito un attivo sufficiente a pagare le spese di procedura e a realizzare una soddisfazione apprezzabile dei creditori concorsuali, ma sempre nel rispetto del principio della ragionevole durata della procedura, da parametrarsi ai termini indicati nel punto precedente;
ritenuto che, giusto il disposto dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCI quale liquidatore possa essere nominato lo stesso gestore nominato dall'OCC; ritenuto che le indicate circostanze comportino senz'altro la dichiarazione di apertura del procedimento di liquidazione controllata, con tutti i provvedimenti da essa derivanti secondo legge.
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 121, 40 e sgg., 268 e sgg. del D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14; dichiara l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio di (C.F. Parte_1
), residente in [...]; C.F._1 nomina Giudice delegato la Dott.ssa Camilla Ovi;
nomina quale Liquidatore l'Avv. Alessandro Mondini, iscritto all'Ordine degli avvocati di Modena;
precisa che, dovendo trovare applicazione le modifiche del CCII introdotte dal D.Lgs. 136/2024: 1) per la formazione dello stato passivo dovrà trovare applicazione la nuova disciplina di cui al novellato art. 273 CCII;
2) la disciplina relativa all'accertamento ed alla soddisfazione dei crediti prededucibili
è quella prevista dall'art. 275bis CCII;
3) giusto il disposto del comma 6bis dell'art. 275 CCII, nella ripartizione dell'attivo dovranno trovare applicazione gli articoli 221, 223, 224, 225, 226, 227, 229,
230, 232, commi 3, 4 e 5 CCII;
autorizza sin da ora il Liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies delle disp. att. del c.p.c. ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi, ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127; ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con il debitore, anche se estinti;
ad acquisire schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con il debitore;
a redigere il programma di liquidazione, prevedendo l'apprensione (eventuale) delle quote di reddito e della tredicesima per i tre anni successivi all'apertura della procedura, quindi fino al momento in cui dovrà provvedersi alla verifica della sussistenza dei presupposti per l'esdebitazione ai sensi dell'art. 282, c.1 CCII;
ordina al debitore il deposito entro sette giorni della documentazione indicata dall'art. 270 comma
2, lett. c) CCII ove esistente e non già depositata;
ordina ai debitori ed agli eventuali terzi di consegnare, rilasciare e mettere a disposizione del liquidatore – a semplice richiesta – tutti i beni compresi nel patrimonio da liquidare, avvisando che la presente sentenza costituisce titolo esecutivo;
assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
demanda al GD ogni altro provvedimento, fermo quanto di seguito previsto;
dispone che il Liquidatore:
- inserisca la presente sentenza, limitatamente alla parte dispositiva, sul sito internet del Tribunale di
Modena nella apposita area;
l'esecuzione del suddetto adempimento dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale;
- pubblichi la presente sentenza presso il Registro delle Imprese e la trascriva, su presente ordine del
Tribunale, presso i Pubblici Registri dei Beni, immobili e mobili, ove gli stessi siano presenti ed acquisiti all'attivo;
- notifichi, entro 30 giorni dalla comunicazione, la presente sentenza per estratto al debitore ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCI. L'esecuzione delle notifiche dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico;
provveda, nel medesimo termine, ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
- completi, entro 90 giorni dalla comunicazione, l'inventario dei beni del debitore;
rediga, nel medesimo termine, il programma di liquidazione dell'attivo, e lo depositi nel fascicolo telematico per la approvazione del Giudice delegato;
- provveda, entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per le domande di insinuazione, rivendica, restituzione ed analoghe, ad attivare la procedura di esame del passivo della procedura secondo l'art. 273 CCII;
- depositi entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno (a partire dal 31.12.2025) un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore ai debitori, ai creditori e all'OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni dall'apertura, trasmetta ai creditori ammessi al passivo e al debitore l'eventuale istanza del debitore nonché una relazione in cui prenderà posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 e 282, c. 2 CCII per l'esdebitazione, assegnando termine di 15 giorni per eventuali osservazioni. Recepite le eventuali osservazioni dei creditori e del debitore, il liquidatore prenderà motivata posizione su di esse e depositerà una relazione finale (con allegate le osservazioni pervenute) il giorno successivo alla scadenza del triennio, segnalando al
Tribunale la necessità di provvedere sull'esdebitazione ai sensi dell'art. 282, c. 1 CCII;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del compenso dell'OCC, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCII (ed allegando all'istanza anche l'eventuale compenso concordato con il debitore);
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII. Solo nel caso in cui sull'esdebitazione non si sia già provveduto in momento anteriore, all'istanza di chiusura il liquidatore allegherà anche una relazione nella quale darà atto di ogni fatto rilevante per la concessione o per il diniego del beneficio.
* * *
Manda alla Cancelleria per la comunicazione ai debitori presso il domicilio eletto, al Liquidatore ed all'OCC.
Così deciso in Modena nella camera di consiglio del 29/10/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Camilla Ovi Dott.ssa Ester Russo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Sezione III civile e procedure concorsuali
Composto da:
Dott.ssa Ester Russo Presidente
Dott. Carlo Bianconi Giudice
Dott.ssa Camilla Ovi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata R.G. n. 270-1/2025 nei confronti di
(C.F. ), residente a [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Maurizia Rossi del Foro di Mantova, con domicilio eletto presso lo studio della stessa in Viadana (MN), Vicolo Teatro n. 2;
-ricorrente in proprio – letto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata ai sensi dell'art. 268 CCII presentato dal debitore;
esaminata la documentazione acquisita;
considerato, in via generale, che il procedimento per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2, CCII, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCII (ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l'istanza di liquidazione giudiziale), nei limiti di compatibilità; considerato che, nel caso di specie, non sono individuabili specifici contraddittori e quindi può essere omessa la fissazione dell'udienza, posto che dagli artt. 40 e 41 CCII non si desume che l'udienza di convocazione delle parti sia necessaria anche nel caso di ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale depositato dall'imprenditore, con la conseguenza che si può dare continuità all'orientamento giurisprudenziale formatosi in relazione all'art. 14 LF (v. Cass. n. 20187/17); ritenuta quindi l'applicabilità di tale soluzione anche alla liquidazione controllata;
considerato che, in forza dalla già affermata applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCII, anche al procedimento per l'apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l'art. 39, commi 1 e 2,
CCII; considerato che, nel caso di specie, i documenti previsti da detta norma (nei limiti di compatibilità),
a seguito dell'integrazione richiesta, sono stati allegati;
ritenuta la competenza del Tribunale di Modena ex art 27, commi 2 e 3 CCII;
considerato che la relazione dell'OCC allegata al ricorso risponde ai contenuti richiesti dall'art. 269, comma 2, CCII, esponendo una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e illustrando la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori;
rilevato che, prima del deposito del ricorso, è entrato in vigore (in data 28.9.2024) il D. Lgs. n.
136/2024 (c.d. correttivo ter) che ha apportato modifiche e correzioni significative al CCII, le quali, ai sensi dell'art. 56 di tale D. Lgs. (e salve le eccezioni espressamente previste), trovano applicazione ai procedimenti (tra l'altro) di liquidazione controllata “pendenti alla data della sua entrata in vigore
e a quelli instaurati o aperti successivamente”. Tra le varie modifiche, si segnala quella che ha interessato l'art. 269, CCII, il quale dispone, oggi, al comma 2, che la relazione del Gestore della
Crisi debba indicare anche “le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni”, nonché contenere l'attestazione di cui al novellato art. 268, comma
3, quarto periodo, relativa al fatto che “è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie”; osservato che, nella specie, la relazione del Gestore – così come integrata - risulta esaustiva anche sotto tale profilo, dando compiuta illustrazione della genesi del sovraindebitamento e del ruolo avuto dal debitore rispetto ad essa. Inoltre, nella stessa, si rappresenta come il ricorrente, risulti titolare di redditi da lavoro (di circa euro 1.600,00 mensili a titolo di pensione, al lordo delle trattenute gravanti sullo stesso); rilevato che non sono state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;
ritenuto che sussistano i presupposti soggettivi per l'apertura della liquidazione controllata, posto che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 c.1, 2 c. 1 lett. c) e 268 c. 1 CCII, il debitore non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza, in quanto svolge attività di lavoro dipendente e non ha mai esercitato attività di impresa. Il CCII ha invece eliminato ogni riferimento al vaglio in ordine alla “meritevolezza” dei debitori nel momento dell'accesso alla liquidazione controllata: l'indagine è infatti rimandata al momento della futura ed eventuale esdebitazione, ai sensi dell'art. 282, comma 2, CCII;
considerato che, sulla base della documentazione depositata, deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett c) CCI, poiché: il patrimonio di (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile) non Parte_1 consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte (che si caratterizzano per un ammontare residuo di € 114.580,28); segnatamente, egli non risulta proprietario di alcun bene immobile o mobile registrato;
percepisce un reddito da pensione pari a circa € 1.600,00 mensili, e sarà possibile determinare, in relazione a questo importo, una quota di reddito disponibile (che il ricorrente quantifica in 300 euro mensili), che però non consente il pagamento dei debiti non soddisfatti con la ripartizione dell'attivo su indicato, neanche in una eventuale ottica pluriennale. Conseguentemente, sussiste un evidente squilibrio tra attivo potenzialmente liquidabile ed esposizione debitoria;
considerato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari non deve essere dichiarato nel provvedimento di apertura (come previsto dall'art. 14 quinquies l. 3/12), poiché costituisce un effetto automatico dell'apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCII;
rilevato che la determinazione concreta della quota di reddito disponibile viene demandata dal
Collegio al nominando Giudice delegato, che provvederà con separato provvedimento, su istanza motivata del Liquidatore, previa verifica della congruità delle spese indicate e dei giustificativi a sostegno delle stesse (che dovranno essere forniti dal debitore, laddove non interamente giustificate), invitando sin da ora il ricorrente valutare altresì la possibilità di chiedere una revisione dell'assegno divorzile;
precisato che, con riferimento alle cessioni volontarie e alle procedure espropriative conclusesi anteriormente (mediante ordinanza di assegnazione o atto equipollente) all'apertura della liquidazione controllata, dovranno cessare a far data dall'apertura della liquidazione controllata, in quanto il creditore assegnatario acquisisce il diritto a percepire, sino alla concorrenza del proprio credito, le quote di stipendio o pensione che matureranno in futuro a favore del debitore, sicché oggetto di assegnazione sono crediti futuri, non ancora esistenti al momento della chiusura della procedura esecutiva e si verifica un effetto traslativo sovrapponibile a quello della cessione volontaria
(sul punto, Corte Cost. n. 65/2022; si rammenta, infatti, che l'assegnazione non ha efficacia immediatamente estintiva della pretesa creditoria tutelata in via esecutiva, efficacia che si determinerà solo a seguito dell'effettivo pagamento da parte del terzo debitor debitoris). Le quote di stipendio o pensione maturate dopo l'apertura della liquidazione, in quanto costituenti attivo sopravvenuto, sono trasferite solo nel momento in cui vengono ad esistenza e devono quindi essere incamerate dalla procedura per tutta la sua durata, mentre il creditore assegnatario o cessionario, al pari di tutti gli altri creditori, dovrà necessariamente partecipare al concorso e potrà trovare soddisfazione solo nei limiti dell'attivo realizzato, nel rispetto dell'ordine delle cause di prelazione. Se si ammettesse la possibilità per tali creditori di trovare soddisfazione al di fuori del concorso, mediante la prosecuzione dell'incasso delle quote di stipendio, si determinerebbe una inammissibile deroga, non prevista dalla legge, alla par condicio creditorum e alla necessità di soddisfazione di ogni pretesa nel concorso formale e sostanziale con gli altri creditori (artt. 150 e 151 CCII, richiamati dall'art. 270, comma 5
CCII). Tale conclusione, già sostenuta per la liquidazione prevista dall'art. 14 ter L. n. 3/12, vale a fortiori per la liquidazione controllata prevista dal CCII, in ragione dell'ulteriore assimilazione di quest'ultima alla procedura liquidatoria maggiore (ed infatti, alla regolazione espressa dello spossessamento dei beni, contenuta prima negli artt. 14 ter, 14 quinquies, art. 14 decies L. n. 3/12 e ora negli artt. 268, 270, 271 CCI, si è aggiunto il richiamo espresso, nell'art. 270, comma 5, CCII
(anche come modificato dal correttivo ter), della norma sullo spossessamento dei beni (art. 142 CCII)
e del suo corollario processuale (art. 143 CCII); rilevato che, quanto alla durata della procedura, considerato il nuovo testo degli art. 272 e 282 CCII come modificati dal D.lgs 136/2024:
1) la stessa dovrà rimanere aperta sino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e, in ogni caso, per tre anni dalla data di apertura (art. 272, c. 3 CCII);
2) che conseguentemente le eventuali quote di reddito mensile e la tredicesima dovranno essere senz'altro acquisite almeno per tale periodo triennale;
3) che, decorso il triennio, nel caso in cui dovesse essere concesso al ricorrente il beneficio dell'esdebitazione non potranno più essere acquisite quote di reddito (o comunque beni sopravvenuti)
e la procedura potrà eventualmente continuare solo per il tempo occorrente per terminare le operazioni di liquidazione dei beni già acquisiti o i giudizi instaurati (cfr art. 272, c. 3bis e art. 282, c. 2 bis CCII) ma comunque nel rispetto del principio della ragionevole durata della procedura, che, in difetto di norme specifiche per la liquidazione controllata, può essere parametrato ai termini previsti per la liquidazione giudiziale dall'art. 213 comma 5 CCII;
4) che, nel caso in cui non sia invece concesso il beneficio dell'esdebitazione, la procedura potrà continuare ad incamerare quote di reddito (e eventuali beni sopravvenuti) anche oltre il triennio, finché non siano terminate le ulteriori attività liquidatorie e comunque finché non sia stato acquisito un attivo sufficiente a pagare le spese di procedura e a realizzare una soddisfazione apprezzabile dei creditori concorsuali, ma sempre nel rispetto del principio della ragionevole durata della procedura, da parametrarsi ai termini indicati nel punto precedente;
ritenuto che, giusto il disposto dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCI quale liquidatore possa essere nominato lo stesso gestore nominato dall'OCC; ritenuto che le indicate circostanze comportino senz'altro la dichiarazione di apertura del procedimento di liquidazione controllata, con tutti i provvedimenti da essa derivanti secondo legge.
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 121, 40 e sgg., 268 e sgg. del D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14; dichiara l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio di (C.F. Parte_1
), residente in [...]; C.F._1 nomina Giudice delegato la Dott.ssa Camilla Ovi;
nomina quale Liquidatore l'Avv. Alessandro Mondini, iscritto all'Ordine degli avvocati di Modena;
precisa che, dovendo trovare applicazione le modifiche del CCII introdotte dal D.Lgs. 136/2024: 1) per la formazione dello stato passivo dovrà trovare applicazione la nuova disciplina di cui al novellato art. 273 CCII;
2) la disciplina relativa all'accertamento ed alla soddisfazione dei crediti prededucibili
è quella prevista dall'art. 275bis CCII;
3) giusto il disposto del comma 6bis dell'art. 275 CCII, nella ripartizione dell'attivo dovranno trovare applicazione gli articoli 221, 223, 224, 225, 226, 227, 229,
230, 232, commi 3, 4 e 5 CCII;
autorizza sin da ora il Liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies delle disp. att. del c.p.c. ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi, ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127; ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con il debitore, anche se estinti;
ad acquisire schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con il debitore;
a redigere il programma di liquidazione, prevedendo l'apprensione (eventuale) delle quote di reddito e della tredicesima per i tre anni successivi all'apertura della procedura, quindi fino al momento in cui dovrà provvedersi alla verifica della sussistenza dei presupposti per l'esdebitazione ai sensi dell'art. 282, c.1 CCII;
ordina al debitore il deposito entro sette giorni della documentazione indicata dall'art. 270 comma
2, lett. c) CCII ove esistente e non già depositata;
ordina ai debitori ed agli eventuali terzi di consegnare, rilasciare e mettere a disposizione del liquidatore – a semplice richiesta – tutti i beni compresi nel patrimonio da liquidare, avvisando che la presente sentenza costituisce titolo esecutivo;
assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
demanda al GD ogni altro provvedimento, fermo quanto di seguito previsto;
dispone che il Liquidatore:
- inserisca la presente sentenza, limitatamente alla parte dispositiva, sul sito internet del Tribunale di
Modena nella apposita area;
l'esecuzione del suddetto adempimento dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale;
- pubblichi la presente sentenza presso il Registro delle Imprese e la trascriva, su presente ordine del
Tribunale, presso i Pubblici Registri dei Beni, immobili e mobili, ove gli stessi siano presenti ed acquisiti all'attivo;
- notifichi, entro 30 giorni dalla comunicazione, la presente sentenza per estratto al debitore ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCI. L'esecuzione delle notifiche dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico;
provveda, nel medesimo termine, ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
- completi, entro 90 giorni dalla comunicazione, l'inventario dei beni del debitore;
rediga, nel medesimo termine, il programma di liquidazione dell'attivo, e lo depositi nel fascicolo telematico per la approvazione del Giudice delegato;
- provveda, entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per le domande di insinuazione, rivendica, restituzione ed analoghe, ad attivare la procedura di esame del passivo della procedura secondo l'art. 273 CCII;
- depositi entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno (a partire dal 31.12.2025) un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore ai debitori, ai creditori e all'OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni dall'apertura, trasmetta ai creditori ammessi al passivo e al debitore l'eventuale istanza del debitore nonché una relazione in cui prenderà posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 e 282, c. 2 CCII per l'esdebitazione, assegnando termine di 15 giorni per eventuali osservazioni. Recepite le eventuali osservazioni dei creditori e del debitore, il liquidatore prenderà motivata posizione su di esse e depositerà una relazione finale (con allegate le osservazioni pervenute) il giorno successivo alla scadenza del triennio, segnalando al
Tribunale la necessità di provvedere sull'esdebitazione ai sensi dell'art. 282, c. 1 CCII;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del compenso dell'OCC, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCII (ed allegando all'istanza anche l'eventuale compenso concordato con il debitore);
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII. Solo nel caso in cui sull'esdebitazione non si sia già provveduto in momento anteriore, all'istanza di chiusura il liquidatore allegherà anche una relazione nella quale darà atto di ogni fatto rilevante per la concessione o per il diniego del beneficio.
* * *
Manda alla Cancelleria per la comunicazione ai debitori presso il domicilio eletto, al Liquidatore ed all'OCC.
Così deciso in Modena nella camera di consiglio del 29/10/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Camilla Ovi Dott.ssa Ester Russo