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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vercelli, sez. II, sentenza 10/02/2026, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vercelli |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 8/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VERCELLI Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SA SI, Presidente RIGOLONE CLAUDIO, Relatore MICHELINI LUIGI, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8/2025 depositato il 14/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 Telefono_1 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Vercelli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7Z01UC00254 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7Z01UC00254 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 8/2026 depositato il 03/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: voglia codesta Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado in via pregiudiziale ai fini IPAP e IVA
- annullare l'avviso di accertamento opposto per mancanza di presupposto impositivo nella rettifica del reddito;
in via del tutto subordinata e nel merito
- rettificare l'errore materiale di calcolo nella determinazione dei maggiori ricavi come desunti dal P.V.C. 17 aprile 2019; quanto alle sanzioni
- dichiarare applicabile la sanzione minima di euro 1.000,00 come prevista dall'art. 9 – comma 1 – del D. Lgs. 18.12.1997 n. 471.
- in proprio, per quanto attiene l'avviso di accertamento T7Z01UC00254/2024 voglia codesta Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado in via pregiudiziale
- annullare il suddetto avviso di accertamento quale diretta conseguenza dell'annullamento dell'avviso di accertamento T7Z02UC00253/2024 emesso a carico della Società; in via del tutto subordinata e nel merito
- determinare un reddito imponibile ai fini IRPEF e Addizionali pari al 98,94% del reddito che verrà determinato a carico della Società_1 S.A.S. DI Ricorrente_1 & C. Con riserva di ulteriormente dedurre e produrre documentazione a sostegno delle proprie ragioni.
Resistente/Appellato: Per i motivi tutti sopra esposti, l'Ufficio CHIEDE a Codesta Onorevole Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Vercelli, previo rigetto dell'istanza di sospensione proposta, IN VIA PRELIMINARE a fronte dell'evidente ipotesi di litisconsorzio necessario, disporre la riunione del presente giudizio con quello instaurato dalla Società, ad oggi pendente presso Codesta Corte, R.g.r. n. 114/2024 NEL MERITO disporre la reiezione del ricorso proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto, e la conferma della legittimità dell'atto impugnato. Con vittoria di spese, diritti ed onorari.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 17.04.2019, la Guardia di Finanza di Vercelli notificava alla Società_1 SAS DI Ricorrente_1 &C., esercente l'attività di “Commercio al dettaglio di Computer, software, attrezzature ufficio”, il processo verbale di constatazione redatto al termine dell'accesso mirato effettuato per l'anno di imposta 2018, avente quale scopo il controllo dell'adempimento delle disposizioni tributarie in materia di imposte sui redditi, IRAP ed Iva. Il PVC redatto veniva quindi trasmesso all'Agenzia delle Entrate – Dp di Vercelli per gli adempimenti di propria competenza. In particolare, dai controlli effettuati, era emerso che la Società_1 , oltre alla vendita al dettaglio e all'ingrosso di articoli per illuminazione, pc e software, effettuava anche attività di ecommerce attraverso piattaforme elettroniche, quali Società_2 ed Società_3. Le vendite online così effettuate costituivano il cd. “commercio indiretto”, in quanto l'ordine ed il pagamento venivano effettuati on-line ma il bene veniva poi spedito al domicilio o alla sede dell'acquirente. Il commercio elettronico indiretto rappresenta una vendita di beni ai fini II.DD. ed ai fini Iva è assimilato alle vendite per corrispondenza, con obbligo di annotazione nel Registro dei Corrispettivi. Anche le spese di trasporto sono considerate quali prestazioni accessorie imponibili e concorrono a formare la base imponibile a norma dell'art. 12 del DPR 633/72. In sede di accesso i verbalizzanti rilevavano come la Parte avesse omesso di annotare negli appositi registri le vendite realizzate tramite commercio elettronico del IV Trimestre 2018 per un imponibile complessivo di € 170.275 oltre ad Iva al 22% pari ad € 37.460,50. A seguito della notifica dello schema d'atto ex art. 6 bis L.212/00, la Parte procedeva a formulare osservazioni, ove faceva presente che gli incassi relativi alle vendite tramite piattaforme on–line (Società_2, Società_3) venivano registrati successivamente e cumulativamente, poiché gli importi non venivano accreditati giornalmente ma con una tempistica variabile di 15/18 gg lavorativi, in tempi diversi rispetto all'evasione dell'ordine. Stante l'estrema genericità delle osservazioni di Parte, le stesse non venivano accolte dall'Ufficio che dunque procedeva a notificare alla Società l'avviso di accertamento n. T7Z02UC00253/2024. Trattandosi di società di persone, a fronte del maggior reddito determinato in capo alla Società, l'Ufficio, per effetto del principio di tassazione per trasparenza, procedeva a rideterminare anche il maggior reddito in capo al Sig. Ricorrente_1, socio della Società_1 Ricorrente_1 Ricorrente_1 di , per la quota del 98,94%. Veniva quindi notificato al Sig. , ex art. 5 TUIR, l'avviso di accertamento n. T7Z01UC00254/2024, con il quale l'Ufficio, a fronte del maggior reddito accertato in capo alla Società partecipata, procedeva a rettificare il reddito dichiarato dal Contribuente per l'anno di imposta 2018, pari ad € 31.928,00, in € 88.593,00, oltre ad irrogare le sanzioni per infedele dichiarazione. Stante l'esito negativo del tentativo di accertamento con adesione, il Sig. Ricorrente_1 presentava a Codesta Corte ricorso avverso l'avviso di accertamento n. T7Z01UC00254/2024, ove, rifacendosi ai motivi già dedotti dalla Società nel ricorso proposto avverso l'atto n. T7Z02UC00253/2024, sollevava i seguenti motivi di contestazione:
1. errata determinazione dei ricavi non dichiarati per errore di calcolo nell'avviso di accertamento;
2. illegittimità del recupero effettuato. Con rituale comunicazione depositata in atti ed in merito alla controversia sopra individuata, parte resistente rappresenta che in data 17.11.2025 è stato sottoscritto un accordo conciliativo mediante il quale è stata definita integralmente la lite di cui all'oggetto, ai sensi dell'art. 48 del D.lgs. n. 546/1992. Si richiede, pertanto, che codesta onorevole Corte di Giustizia Tributaria voglia dichiarare l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di giudizio ex art. 46 D. Lgs. citato, accettata dalla parte nell'allegata conciliazione giudiziale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In merito al ricorso qui in discussione il Collegio evidenzia che, dall'esame della documentazione in atti, si evince come le Parti, all'esito delle diverse interlocuzioni, sono pervenute ad un accordo in cui l'Ufficio rinuncia all'imposizione derivante dall'avviso di accertamento impugnato, e il contribuente rinuncia alle spese di giudizio. A fronte della conclusa conciliazione, questa Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Vercelli ritiene di dover formulare declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, con compensazione delle spese di giudizio, come da accordo conciliativo versato in atti.
P.Q.M.
Il Collegio dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 46 decreto lgs.vo n. 546/92, con compensazione delle spese di giudizio, come da accordo conciliativo.
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VERCELLI Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SA SI, Presidente RIGOLONE CLAUDIO, Relatore MICHELINI LUIGI, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8/2025 depositato il 14/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 Telefono_1 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Vercelli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7Z01UC00254 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7Z01UC00254 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 8/2026 depositato il 03/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: voglia codesta Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado in via pregiudiziale ai fini IPAP e IVA
- annullare l'avviso di accertamento opposto per mancanza di presupposto impositivo nella rettifica del reddito;
in via del tutto subordinata e nel merito
- rettificare l'errore materiale di calcolo nella determinazione dei maggiori ricavi come desunti dal P.V.C. 17 aprile 2019; quanto alle sanzioni
- dichiarare applicabile la sanzione minima di euro 1.000,00 come prevista dall'art. 9 – comma 1 – del D. Lgs. 18.12.1997 n. 471.
- in proprio, per quanto attiene l'avviso di accertamento T7Z01UC00254/2024 voglia codesta Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado in via pregiudiziale
- annullare il suddetto avviso di accertamento quale diretta conseguenza dell'annullamento dell'avviso di accertamento T7Z02UC00253/2024 emesso a carico della Società; in via del tutto subordinata e nel merito
- determinare un reddito imponibile ai fini IRPEF e Addizionali pari al 98,94% del reddito che verrà determinato a carico della Società_1 S.A.S. DI Ricorrente_1 & C. Con riserva di ulteriormente dedurre e produrre documentazione a sostegno delle proprie ragioni.
Resistente/Appellato: Per i motivi tutti sopra esposti, l'Ufficio CHIEDE a Codesta Onorevole Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Vercelli, previo rigetto dell'istanza di sospensione proposta, IN VIA PRELIMINARE a fronte dell'evidente ipotesi di litisconsorzio necessario, disporre la riunione del presente giudizio con quello instaurato dalla Società, ad oggi pendente presso Codesta Corte, R.g.r. n. 114/2024 NEL MERITO disporre la reiezione del ricorso proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto, e la conferma della legittimità dell'atto impugnato. Con vittoria di spese, diritti ed onorari.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 17.04.2019, la Guardia di Finanza di Vercelli notificava alla Società_1 SAS DI Ricorrente_1 &C., esercente l'attività di “Commercio al dettaglio di Computer, software, attrezzature ufficio”, il processo verbale di constatazione redatto al termine dell'accesso mirato effettuato per l'anno di imposta 2018, avente quale scopo il controllo dell'adempimento delle disposizioni tributarie in materia di imposte sui redditi, IRAP ed Iva. Il PVC redatto veniva quindi trasmesso all'Agenzia delle Entrate – Dp di Vercelli per gli adempimenti di propria competenza. In particolare, dai controlli effettuati, era emerso che la Società_1 , oltre alla vendita al dettaglio e all'ingrosso di articoli per illuminazione, pc e software, effettuava anche attività di ecommerce attraverso piattaforme elettroniche, quali Società_2 ed Società_3. Le vendite online così effettuate costituivano il cd. “commercio indiretto”, in quanto l'ordine ed il pagamento venivano effettuati on-line ma il bene veniva poi spedito al domicilio o alla sede dell'acquirente. Il commercio elettronico indiretto rappresenta una vendita di beni ai fini II.DD. ed ai fini Iva è assimilato alle vendite per corrispondenza, con obbligo di annotazione nel Registro dei Corrispettivi. Anche le spese di trasporto sono considerate quali prestazioni accessorie imponibili e concorrono a formare la base imponibile a norma dell'art. 12 del DPR 633/72. In sede di accesso i verbalizzanti rilevavano come la Parte avesse omesso di annotare negli appositi registri le vendite realizzate tramite commercio elettronico del IV Trimestre 2018 per un imponibile complessivo di € 170.275 oltre ad Iva al 22% pari ad € 37.460,50. A seguito della notifica dello schema d'atto ex art. 6 bis L.212/00, la Parte procedeva a formulare osservazioni, ove faceva presente che gli incassi relativi alle vendite tramite piattaforme on–line (Società_2, Società_3) venivano registrati successivamente e cumulativamente, poiché gli importi non venivano accreditati giornalmente ma con una tempistica variabile di 15/18 gg lavorativi, in tempi diversi rispetto all'evasione dell'ordine. Stante l'estrema genericità delle osservazioni di Parte, le stesse non venivano accolte dall'Ufficio che dunque procedeva a notificare alla Società l'avviso di accertamento n. T7Z02UC00253/2024. Trattandosi di società di persone, a fronte del maggior reddito determinato in capo alla Società, l'Ufficio, per effetto del principio di tassazione per trasparenza, procedeva a rideterminare anche il maggior reddito in capo al Sig. Ricorrente_1, socio della Società_1 Ricorrente_1 Ricorrente_1 di , per la quota del 98,94%. Veniva quindi notificato al Sig. , ex art. 5 TUIR, l'avviso di accertamento n. T7Z01UC00254/2024, con il quale l'Ufficio, a fronte del maggior reddito accertato in capo alla Società partecipata, procedeva a rettificare il reddito dichiarato dal Contribuente per l'anno di imposta 2018, pari ad € 31.928,00, in € 88.593,00, oltre ad irrogare le sanzioni per infedele dichiarazione. Stante l'esito negativo del tentativo di accertamento con adesione, il Sig. Ricorrente_1 presentava a Codesta Corte ricorso avverso l'avviso di accertamento n. T7Z01UC00254/2024, ove, rifacendosi ai motivi già dedotti dalla Società nel ricorso proposto avverso l'atto n. T7Z02UC00253/2024, sollevava i seguenti motivi di contestazione:
1. errata determinazione dei ricavi non dichiarati per errore di calcolo nell'avviso di accertamento;
2. illegittimità del recupero effettuato. Con rituale comunicazione depositata in atti ed in merito alla controversia sopra individuata, parte resistente rappresenta che in data 17.11.2025 è stato sottoscritto un accordo conciliativo mediante il quale è stata definita integralmente la lite di cui all'oggetto, ai sensi dell'art. 48 del D.lgs. n. 546/1992. Si richiede, pertanto, che codesta onorevole Corte di Giustizia Tributaria voglia dichiarare l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di giudizio ex art. 46 D. Lgs. citato, accettata dalla parte nell'allegata conciliazione giudiziale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In merito al ricorso qui in discussione il Collegio evidenzia che, dall'esame della documentazione in atti, si evince come le Parti, all'esito delle diverse interlocuzioni, sono pervenute ad un accordo in cui l'Ufficio rinuncia all'imposizione derivante dall'avviso di accertamento impugnato, e il contribuente rinuncia alle spese di giudizio. A fronte della conclusa conciliazione, questa Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Vercelli ritiene di dover formulare declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, con compensazione delle spese di giudizio, come da accordo conciliativo versato in atti.
P.Q.M.
Il Collegio dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 46 decreto lgs.vo n. 546/92, con compensazione delle spese di giudizio, come da accordo conciliativo.