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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 17/07/2025, n. 718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 718 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente dott. Ludovico Rossi Giudice dott.ssa Francesca Grassi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 702 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avvocato Giulio Campora
e
ROSSATO LAURA, C.F. nata a [...] il [...], rappresentata C.F._2
e difesa dagli avvocati Andromeda Rosa e Katerina Romano
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti:
“1) Disporsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio con ordine all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere alle annotazioni e trascrizioni conseguenti all'emananda sentenza.
2) Entrambe le figlie verranno affidate ai genitori in maniera condivisa con collocazione prevalente presso l'abitazione di proprietà della madre in Via Dian 40 a Vicenza (doc. 8). Si dà atto che, per accordo già intervenuto tra le parti, la OR si è trasferita a far data dal 22.02.2025 con le Pt_2 minori presso la nuova abitazione in Dueville (VI) Via Lago D'Orta n. 23 e la stessa provvederà alla formale dichiarazione di cambio di residenza presso i competenti Uffici del Comune di Vicenza successivamente all'atto di vendita dell'immobile in via Dian n. 40.
1 Sempre per accordo già intervenuto tra le parti, si dà atto che entrambi i genitori concordano sull'opportunità di far proseguire il percorso scolastico iniziato dalla figlia più grande, , presso Per_1 la scuola primaria Vittorino da Feltre di Vicenza e, al raggiungimento dell'età scolare della figlia più piccola, , iscriverla nel medesimo Istituto scolastico attualmente frequentato dalla sorella. Per_2
Parimenti, i genitori danno atto di aver concordato che nei giorni di spettanza del padre, quest'ultimo preleverà le minori presso l'abitazione della madre in Dueville verso le 18.30 salvo diverso accordo come da punto 4.
Inoltre, come già accade, i genitori si accordano formalmente affinché ogni giorno di competenza della madre, la stessa porti le bambine a casa del signor (intorno alle ore 7.15-7.30) il quale Pt_1 si occuperà, a sua volta, di accompagnare le minori presso le rispettive strutture scolastiche.
3) I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale per quanto concerne le decisioni di straordinaria amministrazione, in particolare assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse riguardo le figlie e relative all'istruzione, al sistema educativo, alla scelta delle discipline sportive e alla loro salute, tenendo conto, per quanto riguarda il sistema educativo e l'istruzione, delle loro inclinazioni, capacità ed aspirazioni. Per le decisioni di ordinaria amministrazione i coniugi eserciteranno la responsabilità separatamente in concomitanza ai rispettivi tempi di permanenza, tempi che vengono di seguito stabiliti in ragione degli impegni lavorativi dei coniugi e scolastici delle minori.
4) Nel corso del periodo scolastico il signor terrà con sé le figlie, presso l'abitazione Pt_1 familiare sita in Vicenza, Contrà Pozzetto n. 7, con prelievo delle stesse il venerdì pomeriggio all'uscita dei rispettivi istituti scolastici, sino al lunedì mattina e ciò a fine settimana alterni. Durante la settimana in cui il weekend è di competenza materna, il martedì e mercoledì – (con impegno del padre a prelevare le minori presso l'abitazione della madre in Dueville, salvo diversi accordi) con pernottamento presso la casa del padre, mentre, nella settimana in cui il weekend è di competenza paterna, il martedì (con impegno del padre a prelevare le minori presso l'abitazione della madre in
Dueville, salvo diversi accordi) -sempre con pernottamento presso la casa del padre. Nei giorni in cui il padre deve tenere con sé le bambine lo stesso si onererà di portare le bambine presso i rispettivi istituti scolastici.
5) Di seguito un breve schema illustrativo dell'alternanza precitata:
2 La terza settimana del mese seguirà lo stesso schema della prima settimana, mentre la quarta settimana del mese seguirà lo stesso schema della seconda.
Nei giorni in cui le minori sono con il padre, quest'ultimo garantirà alla madre di sentirle telefonicamente, o mediante videochiamata, una volta al giorno. Del pari, la madre consentirà al padre analoga possibilità nei giorni in cui le minori saranno con lei. Il medesimo calendario verrà rispettato anche durante il periodo estivo, con le precisazioni di cui al punto che segue.
6) Nel corso delle vacanze estive, natalizie e pasquali, i genitori avranno diritto di avere con sé le figlie nei seguenti periodi: due settimane anche non consecutive ciascuno durante le vacanze estive, da concordarsi tra i genitori entro il 30 maggio di ciascun anno;
una settimana ciascuno durante le vacanze natalizie, alternando di anno in anno la settimana dal 24 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio. Al fine di consentire la condivisione dei momenti di festa con entrambi i genitori, quello che terrà le minori a Natale cercherà di rendere possibile, compatibilmente con eventuali impegni già assunti, che anche l'altro genitore possa trascorrere qualche ora con le figlie;
tre giorni durante le vacanze pasquali convenendo, tuttavia, di alternare tra loro di anno in anno il giorno di Pasqua ed il lunedì in albis; analogamente a quanto previsto per il giorno di Natale, il genitore che terrà con sé le minori nel giorno di Pasqua, consentirà – compatibilmente con gli impegni già assunti - all'altro genitore di trascorrere con le figlie qualche ora dello stesso giorno;
vanno in alternanza i giorni del 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 1 novembre e 8 dicembre e patrono salvo che la festività cada durante un ponte o durante un week-end in cui il padre o la madre risultino fuori città con le figlie o senza;
3 in ogni caso, in particolari occasioni (es: compleanno delle minori e di ciascun genitore) il genitore che avrà con sé la figlia nel giorno della ricorrenza si impegna a consentire all'altro di trascorrere, previo accordo, qualche ora con la minore nell'arco della giornata, preferibilmente cercando anche di creare momenti di condivisione nell'interesse precipuo delle figlie;
ciascun genitore comunicherà all'altro, prima della partenza, il luogo ove trascorrerà le ferie insieme con le minori, unitamente a un recapito telefonico. Anche durante le vacanze entrambe le parti si impegnano e obbligano ad effettuare una chiamata/videochiamata, a giorni alterni al genitore che non si trova con le minori;
- le modalità e le tempistiche indicate potranno subire variazione in base ad accordi che interverranno direttamente tra i genitori.
7) I genitori provvederanno all'educazione e a tutte le incombenze necessarie per l'istruzione dei figli.
In particolare, insieme, dovranno e potranno partecipare a tutte le decisioni più importanti riguardanti la salute e le attività scolastiche e ricreative di e . Per_1 Per_2
Il signor si obbliga a corrispondere, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie Pt_1 minori, l'importo mensile complessivo di euro 600,00, pari a euro 300,00 per ciascuna figlia, entro il giorno 5 di ogni mese.
I suddetti importi sono da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat a decorrere dall'anno successivo alla pubblicazione della sentenza e verranno corrisposti, con bonifico bancario, per dodici mensilità, entro il giorno 5 di ogni mese, a favore del c/c intestato a e distinto dal cod. CP_1
IBAN [...].
8) Il signor si farà carico nella misura pari al 100% delle spese straordinarie, previamente Pt_1 concordate, per la cui individuazione e regolamentazione le Parti si richiamano espressamente al
“Protocollo per i procedimenti in materia di diritto di famiglia avanti al Tribunale di Vicenza- individuazione e regolamentazione delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento”, e/o alle modifiche dello stesso che dovessero intervenire da parte del Tribunale di cui le Parti dichiarano di essere a conoscenza. Si precisa che le Parti concordemente accettano e riconoscono che il pagamento di tali spese avverrà da parte del signor esclusivamente in forma diretta a favore dei terzi Pt_1 creditori di volta in volta individuati in base alla documentazione fiscale. In caso contrario, i coniugi dovranno preventivamente accordarsi per derogare a tale disposizione e consentire alla OR
, una volta effettuata la spesa, di ottenere il rimborso dal marito. In ogni caso, la OR Pt_2
si impegna e obbliga a richiedere l'emissione di ricevute/fatture/scontrini in favore delle Pt_2 minori così da consentire, una volta rifusa la spesa dal signor entro 15 giorni dalla richiesta, Pt_1 la relativa detrazione al 100% a favore del padre.
9) I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e pertanto nessuna richiesta e/o pretesa in
4 merito all'assegno divorzile viene svolta.
10) Ciascun coniuge corrisponderà al proprio avvocato le spese e competenze per l'opera prestata.
11) I signori e dichiarano di aver già definito ogni altra questione di carattere Pt_1 Pt_2 patrimoniale e, pertanto, confermano di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro sulla scorta del rapporto matrimoniale intercorso, salvo per quanto previsto nei presenti accordi.
12) I coniugi danno reciproco consenso al rilascio e rinnovo del passaporto delle figlie minori.
I coniugi dichiarano espressamente, ex art. 473 bis.51, 2° comma, c.p.c., di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e dunque dichiarano di non volersi riconciliare e si esonerano reciprocamente dalla produzione dei documenti indicati nell'ultima parte della norma ora ricordata, impegnandosi a produrli a richiesta del Tribunale”.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero interviene e conclude per l'accoglimento del ricorso presentato congiuntamente dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 25/02/2025 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in Sandrigo (VI) in data 31/05/2015.
All'esito dell'udienza del 06/05/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti i rispettivi legali nella procedura di separazione consensuale conclusasi con accordo di separazione del 20/07/2023 e la data di deposito del ricorso;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso delle figlie minori (nata il [...]) e (nata il [...]), alla prevalente Per_1 Per_2 collocazione delle stesse presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre e
5 della madre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento delle figlie a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori e alle esigenze delle minori;
-le spese straordinarie relative alle figlie minori, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza, vanno poste a carico del padre nella misura del 100%, come richiesto;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto delle figlie minori.
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e da Parte_1
in Sandrigo (VI) il 31.05.2015 alle condizioni in epigrafe riportate;
CP_1
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Sandrigo (VI) al n. 3, parte II, serie A, ufficio 1, anno 2015;
c) compensa le spese, stante la domanda congiuntamente proposta.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 15/7/2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Francesca Grassi
Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Sanfratello
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente dott. Ludovico Rossi Giudice dott.ssa Francesca Grassi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 702 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avvocato Giulio Campora
e
ROSSATO LAURA, C.F. nata a [...] il [...], rappresentata C.F._2
e difesa dagli avvocati Andromeda Rosa e Katerina Romano
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti:
“1) Disporsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio con ordine all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere alle annotazioni e trascrizioni conseguenti all'emananda sentenza.
2) Entrambe le figlie verranno affidate ai genitori in maniera condivisa con collocazione prevalente presso l'abitazione di proprietà della madre in Via Dian 40 a Vicenza (doc. 8). Si dà atto che, per accordo già intervenuto tra le parti, la OR si è trasferita a far data dal 22.02.2025 con le Pt_2 minori presso la nuova abitazione in Dueville (VI) Via Lago D'Orta n. 23 e la stessa provvederà alla formale dichiarazione di cambio di residenza presso i competenti Uffici del Comune di Vicenza successivamente all'atto di vendita dell'immobile in via Dian n. 40.
1 Sempre per accordo già intervenuto tra le parti, si dà atto che entrambi i genitori concordano sull'opportunità di far proseguire il percorso scolastico iniziato dalla figlia più grande, , presso Per_1 la scuola primaria Vittorino da Feltre di Vicenza e, al raggiungimento dell'età scolare della figlia più piccola, , iscriverla nel medesimo Istituto scolastico attualmente frequentato dalla sorella. Per_2
Parimenti, i genitori danno atto di aver concordato che nei giorni di spettanza del padre, quest'ultimo preleverà le minori presso l'abitazione della madre in Dueville verso le 18.30 salvo diverso accordo come da punto 4.
Inoltre, come già accade, i genitori si accordano formalmente affinché ogni giorno di competenza della madre, la stessa porti le bambine a casa del signor (intorno alle ore 7.15-7.30) il quale Pt_1 si occuperà, a sua volta, di accompagnare le minori presso le rispettive strutture scolastiche.
3) I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale per quanto concerne le decisioni di straordinaria amministrazione, in particolare assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse riguardo le figlie e relative all'istruzione, al sistema educativo, alla scelta delle discipline sportive e alla loro salute, tenendo conto, per quanto riguarda il sistema educativo e l'istruzione, delle loro inclinazioni, capacità ed aspirazioni. Per le decisioni di ordinaria amministrazione i coniugi eserciteranno la responsabilità separatamente in concomitanza ai rispettivi tempi di permanenza, tempi che vengono di seguito stabiliti in ragione degli impegni lavorativi dei coniugi e scolastici delle minori.
4) Nel corso del periodo scolastico il signor terrà con sé le figlie, presso l'abitazione Pt_1 familiare sita in Vicenza, Contrà Pozzetto n. 7, con prelievo delle stesse il venerdì pomeriggio all'uscita dei rispettivi istituti scolastici, sino al lunedì mattina e ciò a fine settimana alterni. Durante la settimana in cui il weekend è di competenza materna, il martedì e mercoledì – (con impegno del padre a prelevare le minori presso l'abitazione della madre in Dueville, salvo diversi accordi) con pernottamento presso la casa del padre, mentre, nella settimana in cui il weekend è di competenza paterna, il martedì (con impegno del padre a prelevare le minori presso l'abitazione della madre in
Dueville, salvo diversi accordi) -sempre con pernottamento presso la casa del padre. Nei giorni in cui il padre deve tenere con sé le bambine lo stesso si onererà di portare le bambine presso i rispettivi istituti scolastici.
5) Di seguito un breve schema illustrativo dell'alternanza precitata:
2 La terza settimana del mese seguirà lo stesso schema della prima settimana, mentre la quarta settimana del mese seguirà lo stesso schema della seconda.
Nei giorni in cui le minori sono con il padre, quest'ultimo garantirà alla madre di sentirle telefonicamente, o mediante videochiamata, una volta al giorno. Del pari, la madre consentirà al padre analoga possibilità nei giorni in cui le minori saranno con lei. Il medesimo calendario verrà rispettato anche durante il periodo estivo, con le precisazioni di cui al punto che segue.
6) Nel corso delle vacanze estive, natalizie e pasquali, i genitori avranno diritto di avere con sé le figlie nei seguenti periodi: due settimane anche non consecutive ciascuno durante le vacanze estive, da concordarsi tra i genitori entro il 30 maggio di ciascun anno;
una settimana ciascuno durante le vacanze natalizie, alternando di anno in anno la settimana dal 24 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio. Al fine di consentire la condivisione dei momenti di festa con entrambi i genitori, quello che terrà le minori a Natale cercherà di rendere possibile, compatibilmente con eventuali impegni già assunti, che anche l'altro genitore possa trascorrere qualche ora con le figlie;
tre giorni durante le vacanze pasquali convenendo, tuttavia, di alternare tra loro di anno in anno il giorno di Pasqua ed il lunedì in albis; analogamente a quanto previsto per il giorno di Natale, il genitore che terrà con sé le minori nel giorno di Pasqua, consentirà – compatibilmente con gli impegni già assunti - all'altro genitore di trascorrere con le figlie qualche ora dello stesso giorno;
vanno in alternanza i giorni del 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 1 novembre e 8 dicembre e patrono salvo che la festività cada durante un ponte o durante un week-end in cui il padre o la madre risultino fuori città con le figlie o senza;
3 in ogni caso, in particolari occasioni (es: compleanno delle minori e di ciascun genitore) il genitore che avrà con sé la figlia nel giorno della ricorrenza si impegna a consentire all'altro di trascorrere, previo accordo, qualche ora con la minore nell'arco della giornata, preferibilmente cercando anche di creare momenti di condivisione nell'interesse precipuo delle figlie;
ciascun genitore comunicherà all'altro, prima della partenza, il luogo ove trascorrerà le ferie insieme con le minori, unitamente a un recapito telefonico. Anche durante le vacanze entrambe le parti si impegnano e obbligano ad effettuare una chiamata/videochiamata, a giorni alterni al genitore che non si trova con le minori;
- le modalità e le tempistiche indicate potranno subire variazione in base ad accordi che interverranno direttamente tra i genitori.
7) I genitori provvederanno all'educazione e a tutte le incombenze necessarie per l'istruzione dei figli.
In particolare, insieme, dovranno e potranno partecipare a tutte le decisioni più importanti riguardanti la salute e le attività scolastiche e ricreative di e . Per_1 Per_2
Il signor si obbliga a corrispondere, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie Pt_1 minori, l'importo mensile complessivo di euro 600,00, pari a euro 300,00 per ciascuna figlia, entro il giorno 5 di ogni mese.
I suddetti importi sono da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat a decorrere dall'anno successivo alla pubblicazione della sentenza e verranno corrisposti, con bonifico bancario, per dodici mensilità, entro il giorno 5 di ogni mese, a favore del c/c intestato a e distinto dal cod. CP_1
IBAN [...].
8) Il signor si farà carico nella misura pari al 100% delle spese straordinarie, previamente Pt_1 concordate, per la cui individuazione e regolamentazione le Parti si richiamano espressamente al
“Protocollo per i procedimenti in materia di diritto di famiglia avanti al Tribunale di Vicenza- individuazione e regolamentazione delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento”, e/o alle modifiche dello stesso che dovessero intervenire da parte del Tribunale di cui le Parti dichiarano di essere a conoscenza. Si precisa che le Parti concordemente accettano e riconoscono che il pagamento di tali spese avverrà da parte del signor esclusivamente in forma diretta a favore dei terzi Pt_1 creditori di volta in volta individuati in base alla documentazione fiscale. In caso contrario, i coniugi dovranno preventivamente accordarsi per derogare a tale disposizione e consentire alla OR
, una volta effettuata la spesa, di ottenere il rimborso dal marito. In ogni caso, la OR Pt_2
si impegna e obbliga a richiedere l'emissione di ricevute/fatture/scontrini in favore delle Pt_2 minori così da consentire, una volta rifusa la spesa dal signor entro 15 giorni dalla richiesta, Pt_1 la relativa detrazione al 100% a favore del padre.
9) I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e pertanto nessuna richiesta e/o pretesa in
4 merito all'assegno divorzile viene svolta.
10) Ciascun coniuge corrisponderà al proprio avvocato le spese e competenze per l'opera prestata.
11) I signori e dichiarano di aver già definito ogni altra questione di carattere Pt_1 Pt_2 patrimoniale e, pertanto, confermano di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro sulla scorta del rapporto matrimoniale intercorso, salvo per quanto previsto nei presenti accordi.
12) I coniugi danno reciproco consenso al rilascio e rinnovo del passaporto delle figlie minori.
I coniugi dichiarano espressamente, ex art. 473 bis.51, 2° comma, c.p.c., di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e dunque dichiarano di non volersi riconciliare e si esonerano reciprocamente dalla produzione dei documenti indicati nell'ultima parte della norma ora ricordata, impegnandosi a produrli a richiesta del Tribunale”.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero interviene e conclude per l'accoglimento del ricorso presentato congiuntamente dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 25/02/2025 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in Sandrigo (VI) in data 31/05/2015.
All'esito dell'udienza del 06/05/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti i rispettivi legali nella procedura di separazione consensuale conclusasi con accordo di separazione del 20/07/2023 e la data di deposito del ricorso;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso delle figlie minori (nata il [...]) e (nata il [...]), alla prevalente Per_1 Per_2 collocazione delle stesse presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre e
5 della madre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento delle figlie a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori e alle esigenze delle minori;
-le spese straordinarie relative alle figlie minori, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza, vanno poste a carico del padre nella misura del 100%, come richiesto;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto delle figlie minori.
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e da Parte_1
in Sandrigo (VI) il 31.05.2015 alle condizioni in epigrafe riportate;
CP_1
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Sandrigo (VI) al n. 3, parte II, serie A, ufficio 1, anno 2015;
c) compensa le spese, stante la domanda congiuntamente proposta.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 15/7/2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Francesca Grassi
Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Sanfratello
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