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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/11/2025, n. 10506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10506 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Napoli
VIII SEZIONE CIVILE il Giudice dr.ssa Barbara DI TONTO considerato che la causa è stata chiamata all'udienza del 16.10.2025 per la decisione ex art. 281 sexies u.c. cpc;
considerato che
, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla trattazione scritta ex art. 127 ter cpc;
dato atto della regolare comunicazione del menzionato provvedimento alle parti costituite;
considerato che
le parti processuali costituite hanno depositato note di trattazione scritta ed hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti ed ai verbali di causa;
letto l'art.127 cpc;
pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 281 sexies u.c. e 127 ter cpc
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NAPOLI – VIII Sezione Civile in persona del giudice unico, dott.ssa Barbara Di Tonto, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n°11692 del Ruolo Generale degli Affari Con- tenziosi dell'anno 2023 avente ad
OGGETTO: Responsabilità professionale
TRA
(c.f.: ), rapp.ta e difesa Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti dall'Avv. TRAPANI BIAGIO presso il cui studio è elet- tivamente domiciliata in Santa Maria Capua Vetere (CE), alla Piazza Adriano n.33;
- ATTRICE
E
(p.iva: ) in persona del l.r.p.t., rapp.ta e Controparte_1 P.IVA_1 difesa giusta procura in atti dall'Avv. BORRIELLO BARBARA presso il cui
1
studio è elettivamente domiciliata in alla Via Cappella Vecchia CP_1
n.11
-CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti e verbali di causa nonché da memorie conclusive in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.pc., così come modificato dalla legge 18 giu- gno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vi- gore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (omettendo lo svolgimento del proces- so).
Veniva incardinato procedimento di ATP presso questo Tribunale (Rg. n. 14078/2021), ove si costituiva l ed espletata la consu- Controparte_1 lenza tecnica preventiva dal collegio peritale composto dai Dott.ri
[...]
e , veniva riconosciuto all'attrice un danno Per_1 Persona_2 biologico permanente in misura del 30%, nonché conseguenze di natura psichica per sindrome depressiva certificata e astinenza sessuale.
Fallito il tentativo di conciliazione, all'esito del procedimento di accerta- mento tecnico preventivo, veniva incardinato dall'attrice il presente giu- dizio con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. nei confronti dell CP_1
per sentire dichiararsi la sua responsabilità professionale ai sensi
[...] dell'art. 1228 c.c. per il fatto dei sanitari ivi operanti e condannarsi al ri- sarcimento di tutti di danni conseguenti alla dedotta malpractice medi- ca.
In particolare, con atto di citazione, regolarmente notificato, parte attri- ce ha convenuto in giudizio dinnanzi al Tribunale di Napoli l CP_1
per sentire dichiararne la sua responsabilità e ottenere il risarci-
[...] mento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa degli in- terventi chirurgici di Laparoisterectomia totale intrafasciale semplice con annessectomia bilaterale eseguito in data 14.03.2019 presso l'Ospedale San Giovanni di Dio in Frattamaggiore (NA), nonché di Chiusu- ra trans vaginale di fistola vescico vaginale eseguito il 22.05.2019 pres- so l di Pozzuoli (NA). Controparte_2
Si costituiva la che eccepiva, in via preliminare, la nulli- Controparte_1 tà della citazione per mancare dell'avvertimento di cui al numero 7) del terzo comma dell'articolo 163, e nel merito chiedeva il rigetto della do- manda per infondatezza della stessa.
Trattato il giudizio, acquisita la CTU medico-legale espletata in corso di ATP (Rg. n. 14078/2021), sulle conclusioni rassegnate dalle parti la causa veniva decisa all'udienza cartolare del 16.10.2025.
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In via preliminare, va rigettata, perché infondata, l'eccezione di nullità dell'atto di citazione sollevata dalla convenuta.
È vero che la nuova formulazione dell'art. 163 c.p.c. prevede, tra l'altro, che l'atto deve contenere “l'avvertimento che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta ecce- zione per i casi previsti dall'articolo 86 o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'am- missione al patrocinio a spese dello Stato”; tuttavia, qualora il convenu- to non si costituisca, il giudice deve ordinare all'attore di rinnovare la no- tifica della citazione entro un termine perentorio stabilito. Nel caso in esame, tale carenza può ritenersi superata in virtù della regolare costi- tuzione del convenuto, che nel presente giudizio ha regolarmente eser- citato la sua attività difensiva, tenuto altresì conto che l'atto introdutti- vo del giudizio ha comunque raggiunto il suo scopo.
Passando all'esame del merito della controversia, la domanda attorea appare fondata e, pertanto, merita accoglimento nei limiti e per i motivi di seguito esposti.
Le richieste di parte attrice, così come delineate nell'atto introduttivo, attengono sostanzialmente al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali dalla patiti per effetto dell'intervento eseguito in Parte_1 data 14.03.2019 presso l'Ospedale San Giovanni di Dio di Frattamaggio- re (NA) e del successivo eseguito presso l'Ospedale Controparte_2
di Pozzuoli (NA) IL 22.05.2019.
[...]
Occorre inquadrare la fattispecie giuridica di responsabilità medica de- dotta in giudizio nel quadro del regime legislativo introdotto dalla legge n. 24/2017, risalendo la vicenda che ha dato origine al giudizio al marzo 2019.
Sotto il profilo della responsabilità dell'ente sanitario che viene in rilievo nel caso di specie, già prima dell'intervento del legislatore con la Legge n. 24 del 2017, non si dubitava della sua natura contrattuale, potendo essa discendere dall'inadempimento di prestazioni direttamente a suo carico,
o dall'inadempimento della prestazione medica eseguita dal personale (tra le prime pronunce in merito cfr. Cass. 1° marzo 1988, n. 2144, in Fo- ro It., 1988, I, 2296, poi confermata da Cass. 4 agosto 1988, n. 6707).
In particolare, la responsabilità dell'ente gestore per il fatto del persona- le, si fondava sull'operatività dell'art. 1228 c.c., e, dunque, sull'assunzione del rischio d'impresa connesso all'attività degli operatori concretamente investiti dell'esecuzione della prestazione, indipenden- temente dall'inserimento di questi nell'organizzazione aziendale e dalla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato (cfr. Cass. n. 103/1999).
Dunque, tanto la responsabilità della clinica, quanto quella del medico, trovavano titolo nell'inadempimento delle obbligazioni ai sensi degli artt. 1218 ss. cod. civ. (v. Cass., 19/4/2006, n. 9085; Cass., 21/6/2004, n. 11488; Cass., 11/3/2002, n. 3492; Cass., 22/12/1999, n. 589).
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Come già sottolineato, l'art. 1228 c.c. addossa alla struttura sanitaria i rischi connessi all'operato degli ausiliari, per il sol fatto dell'appropriazione dei risultati utili della prestazione. La misura della colpa dell'operatore rileva, al più, ai fini dell'esperibilità e della misura della rivalsa dell'ente, ma non può essere invocata per eludere la solida- rietà esterna nei confronti del danneggiato.
Più precisamente, consistendo l'obbligazione professionale in un'obbli- gazione di mezzi, il paziente dovrà provare l'esistenza del contratto e l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove pato- logie per effetto della prestazione sanitaria, restando a carico del sani- tario o dell'ente ospedaliero la prova che la citata prestazione sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati de- terminati da un evento imprevisto ed imprevedibile (così anche Cass. n°4210/04)
Quanto ai profili relativi al riparto dell'onere probatorio in tema di re- sponsabilità civile nell'attività medico chirurgica, il paziente che agisce in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria deve provare il contratto e/o il contatto e allegare l'inadempimento del professionista, che consiste nell'aggravamento della situazione patolo- gica del paziente o nell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento, restando a carico dell'obbligato - sia esso il sanitario o la struttura - la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile.
Nel caso in esame, parte attrice agisce esclusivamente contro la
[...]
nella cui area di competenza risultano operare le due Controparte_3 strutture ( e Controparte_4 [...]
ove è stata curata la paziente. Controparte_5
Sul piano processuale, ed in tema di onere probatorio, ove sia dedotta detta responsabilità contrattuale per l'inesatto adempimento della pre- stazione sanitaria, in conseguenza dei principi appena evidenziati, il pa- ziente (danneggiato) che agisce in giudizio deducendo l'inesatto adem- pimento dell'obbligazione sanitaria, deve provare il contratto o il “con- tatto sociale” intercorso con la struttura e/o con il sanitario ed allegare l'inadempimento del professionista che consiste nell'aggravamento del- la situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto della prestazione sanitaria resa) nonché il relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, restando invece a carico dell'obbligato la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo dili- gente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile ovvero che l'inadempimento, pur esistendo, non sia sta- to eziologicamente rilevante (cfr. Cass. civ., n.5128 del 26/2/2020).
Nei giudizi risarcitori da responsabilità sanitaria, si delinea, in particola- re, un duplice ciclo causale, l'uno relativo all'evento dannoso, a monte, l'altro relativo all'impossibilità di adempiere, a valle. Il primo, quello rela- 4
tivo all'evento dannoso, deve essere provato dal creditore/danneggiato, il secondo, relativo alla possibilità di adempiere, invece, deve essere pro- vato dal debitore/danneggiante. Ne consegue che, mentre il creditore deve provare il nesso di causalità fra l'insorgenza (o l'aggravamento) del- la patologia e la condotta attiva od omissiva del sanitario (fatto costitu- tivo del diritto), il debitore deve provare la ricorrenza, nel caso concreto, di una causa imprevedibile e inevitabile che ha reso impossibile l'esatta esecuzione della prestazione (fatto estintivo del diritto). L'onere per la struttura di provare l'impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile, in particolare, sorge solo ove il danneggiato abbia provato il nesso di causalità tra la patologia e la con-dotta dei sanitari. (cfr. sul punto Cass. Civ., sez. III, n. 27151/2023; Cass. civ. ord. 26 feb- braio 2019, n. 5487; Cass. civ., sez. III, 29 gennaio 2018, n.2061).
In materia civile, l'accertamento della causalità materiale richiede una certezza di natura eminentemente probabilistica, ovvero fondata sulla regola del cd. “più probabile che non”.
Ed invero, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, che questo Giudice ritiene di condividere, deve ritenersi sussistente un vali- do nesso causale tra la condotta colposa del sanitario e l'evento lesivo, allorché, se fosse stata tenuta la condotta diligente, prudente e perita, l'evento dannoso secondo l'id quod plerumque accidit non si sarebbe verificato: giudizio da compiere, dunque, non sulla base di calcoli stati- stici o probabilistici, ma unicamente sulla base di un giudizio di ragione- vole verosimiglianza, che va compiuto alla stregua degli elementi di con- ferma (tra cui soprattutto l'esclusione di altri possibili e alternativi pro- cessi causali) disponibili in relazione al caso concreto.
Orbene, nel caso di specie, i fatti costitutivi della pretesa risarcitoria azionata sono dimostrati alla stregua della documentazione prodotta nel giudizio di ATP e nel presente giudizio da parte attrice (in particolare tutte le cartelle cliniche, i referti, le certificazioni, gli accertamenti e i controlli eseguiti) nonché dell'accertamento peritale espletato nel pro- cedimento ex art. 696-bis cpc a firma dei Dott.ri e Persona_1 [...]
. Persona_3
Ciò premesso, le doglianze mosse dall'attrice, così come delineate nell'atto introduttivo, attengono sostanzialmente all'inadempimento degli operatori sanitari che hanno eseguito gli interventi del 14.3.2019 e del 22.05.2019. Secondo la prospettazione dell'attrice, i detti atti opera- tori sarebbero in rapporto eziologico diretto con il danno in quanto, non essendo stato praticato correttamente, il primo intervento avrebbe de- terminato l'insorgenza di una Fistola Vescico Vaginale (FVV), mentre il secondo atto chirurgico, resosi necessario dalla predetta lesione iatro- gena, non sarebbe risultato risolutivo della fistola, determinando la re- sponsabilità contrattuale per malpractice medica della struttura conve- nuta per l'insorgenza dei postumi funzionali descritti in citazione.
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Orbene, occorre verificare se, in relazione alla tipologia e al grado di dif- ficoltà dell'intervento, tali conseguenze dannose fossero prevedibili ed evitabili dai convenuti, ovvero se è individuabile una condotta colposa ascrivibile ai sanitari ivi operanti, causalmente collegata ai danni patiti dalla Parte_2
Quanto al primo intervento e all'insorgenza della Fistola, la relazione tecnica a firma dei CCTTUU in ordine al grado di difficoltà dell'operazione, ha evidenziato che: “Il trattamento chirurgico eseguito sulla persona in oggetto fu di isterectomia totale per patologia benigna. L'intervento … può considerarsi di carattere routinario per specialisti nel settore” e che, sotto il profilo della correttezza della scelta terapeutica, detto intervento “era adeguato alla patologia presente”.
Tuttavia, il collegio ha cura di sottolineare che vi sono stati errori nell'esecuzione dell'atto chirurgico che hanno determinato l'insorgenza della lesione, affermando che “Il trattamento chirurgico non è stato at- tuato correttamente in base alle regole dell'ordinaria diligenza propria della qualità pubblica della struttura sanitaria convenuta” e individuano con precisione, diversamente da quanto eccepito da parte convenuta, le condotte negligenti: “la lesione non fu riconosciuta nel corso dell'intervento, nonostante, come detto in precedenza, al termine dell'intervento fu fatta prova idropneumatica della vescica, meglio se fatta con blu di metilene, che permette di evidenziare la presenza di mi- crolesioni che possono causare fistole tardive. Non fu eseguita nessuna cistoscopia, che invece, dovrebbe essere presente nel bagaglio del gine- cologo che deve essere in grado di verificare l'efflusso degli ureteri e l'integrità della parete vescicale”.
Il collegio si esprime, altresì, sulla prestazione sanitaria ricevuta dalla paziente dall'ospedale di Pozzuoli, per la corre- Controparte_2 zione della fistola, ritenendola anch'essa negligente e causalmente con- nessa agli esiti riportati dall'attrice, sottolineando che “gli urologi dell'ospedale , sono stati i primi a cimentarsi Controparte_2 nella correzione della fistola, quindi agire in una zona relativamente in- denne, a differenza dei colleghi successivi, che si sono trovati a operare in una zona già contaminata dal tentativo di riparazione” e che trattan- dosi inoltre di intervento con alte probabilità di riuscita con una corretta strategia operatoria, “riteniamo di evidenziare condotta inadeguata an- che degli urologi dell'ospedale di nel tentativo Controparte_2 di correzione della fistola”.
Dunque, in considerazione delle esposte argomentazioni, i CCTTUU han- no concluso affermando la piena sussistenza del rapporto causale tra le lesioni lamentate e i trattamenti subiti, chiarendo che “le violazioni indi- cate, sono state la causa diretta dei peggioramenti patiti dalla periziata, la quale a seguito del primo intervento, si è sottoposta a altro interven- to nella speranza di emendare alla fistola vaginale presente. Anche il se- condo intervento, eseguito presso l'ospedale di Controparte_2
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Pozzuoli, non riuscì a emendare la presenza della fistola, nonostante in letteratura ci sia ottima percentuale di guarigione. I successivi interventi necessari alla risoluzione della fistola, furono condotti correttamente stante la maggiore difficoltà chirurgica, nell'affrontare una “fistola complessa” come evidenziato dalla comune letteratura”.
In altre parole, gli ausiliari riconoscono una condotta colposa dei sanitari della struttura convenuta, per avere, quelli dell'Ospedale di Frattamag- giore, causato la lesione iatrogena costituita dalla “fistola vaginale” e, quelli del , per non aver fornito una prestazione CP_2 Controparte_2 risolutiva della complicanza, che avrebbe avuto, invece, normalmente, alte probabilità di riuscita se eseguita correttamente.
Nel caso di specie, la lesione causata in occasione dell'atto chirurgico eseguito presso l'Ospedale di Frattamaggiore, contrariamente a quanto dedotto da parte convenuta, secondo il parere del collegio peritale “(una lesione vescicale in corso d'isterectomia) è una complicanza prevedibile e prevenibile”, pertanto, non può rappresentare certamente un evento non atteso, sicché la fattispecie nemmeno può essere riconducibile en- tro le cornici di quelle delle ipotesi caratterizzate da “speciale difficoltà” ex art. 2236 c.c. Come ben chiarito nell'accertamento peritale espletato, infatti, non ricorrevano speciali difficoltà tecniche durante l'espletamento del trattamento chirurgico praticato tali da poter ritene- re il trattamento connotato da particolare complessità e, dunque, su- scettibile di determinare, con elevata probabilità, la verificazione di le- sioni inattese.
Le osservazioni alla consulenza sono state analiticamente confutate dai CTU nella relazione, con argomentazioni pienamente condivisibili da questo Tribunale.
In ossequio ai criteri relativi all'onere probatorio enunciati in precedenza in tema di responsabilità medica, spetterebbe alla struttura ospedaliera e al medico dimostrare l'esatto adempimento o, al contrario, l'impossibilità di esatto adempimento dovuto a una causa imprevedibile e inevitabile.
Nel caso di specie, non si rilevano in atti elementi idonei a dimostrare l'esatto adempimento delle parti convenute o la ricorrenza di cause im- prevedibili e inevitabili. La mancata dimostrazione da parte dei conve- nuti di circostanze straordinarie ed eccezionali o della sussistenza di problemi di speciale difficoltà e la censurabile condotta tenuta dal sani- tario che ha operato l'attrice, consentono l'addebito di responsabilità professionale in capo alla parte convenuta con conseguente risarcimen- to dei danni richiesti dalla paziente.
Accertate le condotte colpose dei sanitari operanti presso le strutture e il nesso causale tra queste e il pregiudizio patito dall'attrice, occorre procedere alla esatta identificazione e liquidazione dei danni.
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Al riguardo, le considerazioni svolte sul punto dai CCTTUU e le conclusio- ni da questi raggiunte appaiono corrette e congrue in quanto logica- mente, scientificamente ed analiticamente argomentato, alla luce delle indagini espletate e della documentazione allegata. Gli ausiliari hanno, infatti, provveduto a raggiungere le conclusioni dopo aver visitato la pe- rizianda, verificato la sussistenza delle lesioni lamentate, la compatibili- tà delle stesse con la dinamica dell'evento narrata, riscontrando il tutto alla luce della documentazione medica prodotta in corso di causa.
Riportandosi alle considerazioni medico-legali, dunque, si ritiene quanti- ficabile il danno non patrimoniale nella misura complessiva del 30% in termini di danno biologico permanente all'integrità psicofisica già inclu- siva della componente morale, secondo le tabelle redatte dal Tribunale di Milano, nell'ultima versione aggiornata al mese di maggio del 2024, per la liquidazione del danno biologico, utilizzate dalla maggior parte dei Giudici di merito per la condivisibilità dei criteri adottati.
I consulenti, infatti, quanto all'invalidità permanente, che allo stato pre- senta come postumi “vescica iperattiva con minzioni frequenti, anche notturne e con urgenza minzionale. Sono altresì impossibili i rapporti sessuali per stenosi e dolore vaginale. In seguito a ciò si è instaurato un disturbo depressivo con componente ansiosa. Presenza di cicatrici ad- dominali”, hanno concluso nel senso che: “detti postumi sono global- mente valutati con criterio analogico/proporzionale nella misura di un danno biologico permanente da valutarsi con un tasso del trenta per cento (Linee Guida per la Valutazione del Danno alla persona in Ambito Civilistico – SIMLA)”.
Orbene, considerata l'età dell'attrice all'epoca dei fatti nei termini sopra evidenziati (53 anni al 14.03.2019), la lesione permanente dell'integrità psicofisica può essere globalmente liquidata in euro 111.158,00 all'attualità, [5.007,10 quale valore base in relazione ad una invalidità del 30%, moltiplicato per il coefficiente di 0,740 corrispondente all'età di anni 53 raggiunta dal paziente al momento della lesione].
Può, tuttavia, riconoscersi l'incremento per sofferenza soggettiva (voce B delle Tabelle) alla luce della documentazione sanitaria in atti (in prece- denza richiamata) che forniscono un adeguato supporto probatorio ido- neo a dimostrare che parte attrice abbia subito particolari sofferenze interiori legate alla condotta negligente dei sanitari che l'hanno avuta in cura, avendo sulla stessa un pesante impatto sulla qualità di vita e sull'equilibrio emotivo della odierna attrice.
Va rilevato, invero, che il disturbo psichico da disturbo depressivo con componente ansiosa, ritenuto dai CCTTUU eziologicamente connesso agli errori medici accertati, appare opportunamente documentato e provato, (v. certificazione del 08.03.2021 del Centro Medicina e Chirur- gia Ricostruttiva Pelvica Femminile del Policlinico “A. Gemelli” di Roma che diagnosticava: “irrigidimento e stenosi del fondo vaginale con con- seguente dolore ed inevitabili ripercussioni sull'attività sessuale. Tale 8
condizione ha un evidente pesante impatto sulla qualità di vita e sull'equilibrio emotivo della paziente ...”; visita psichiatrica presso la
[...]
del 09.04.2021, con diagnosi di “Disturbo depressivo unipola- CP_6 re reattivo. Ansia secondaria”) oltre che essere menzionato dal collegio, nell'ambito delle risposte ai quesiti posti dal giudice, tra i postumi ripor- tati, i quali non possono non essere stati considerati e valutati nella suc- cessiva parte relativa alla liquidazione del danno.
Ora, riconosciuto detto pregiudizio del disturbo depressivo, esso deve trovare ristoro sotto il profilo morale della liquidazione del danno biolo- gico effettuata. Incidendo, senza dubbio alcuno, detta alterazione della funzionalità sessuale sulla sfera fisica individuale della donna, tale pre- giudizio può essere risarcito con un aumento che appare equo, anche in considerazione dell'età dell'attrice, corrispondente al punto B indicato in tabella (2.303,27 quale valore base in relazione alla aumento del punto, moltiplicato per il coefficiente di 0,740 corrispondente all'età di anni 53 raggiunta dal paziente al momento della lesione) per complessivi euro 51.132,00.
Il totale complessivo della voce di danno risarcibile (punto A + punto B della tabella di Milano, con un valore base complessivo di 7.310,37 mol- tiplicato per il coefficiente di 0.740) è quindi pari ad euro 162.290.
La lettura delle certificazioni in atto in relazione alle difficoltà emotive della paziente, consentono, dunque, di ritenere provata una sofferenza interiore che va risarcita come sopra indicato.
Non ulteriormente risarcibile la voce del danno morale. L'astinenza ses- suale lamentata dall'attrice, potrebbe, in astratto, configurare un pre- supposto ai fini della personalizzazione del danno, tuttavia, occorre che detta circostanza, pur eccezionale e specifica, deve incidere sulla sfera relazionale e affettiva della danneggiata, circostanze queste assoluta- mente non provate ne allegate nel caso in esame, sicché non può essere accordata alcuna variazione in aumento del risarcimento standard pre- visto dalle "tabelle" per tenere conto di pregiudizi che qualunque vittima che abbia patito le medesime lesioni deve sopportare, secondo l'id quod plerumque accidit, trattandosi di conseguenze già considerate nella li- quidazione tabellare del danno (cfr. Cass. n. 7513/2018, Cass. n. 10912/2018, Cass. n. 23469/2018, Cass. n. 27482/2018 e, da ultimo, Cass. 28988/2019)”.
Il danno biologico da invalidità temporanea totale (ITT) va invece liquida- to, in conformità con le valutazioni dei CCTTUU sempre all'attualità, in euro 6.900 (di cui euro 3.450,00 per 30 gg. ITT – valore punto 115 euro pro die + euro 3.450,00 per 60 gg. di ITP al 50%).
In conclusione, accertata la responsabilità dell per i Controparte_1 danni subiti dall'attrice, va accolta la domanda di quest'ultima nei limiti di cui sopra.
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Essendo state espresse le somme di cui sopra in valori attuali, quanto agli interessi va richiamato l'orientamento assunto dalla Suprema Corte, la quale, con una decisione delle Sezioni Unite (v. Cass. 17.2.1995 n. 1712, ma la medesima posizione è stata assunta anche in epoca ancor più recente) ha posto fine ad un contrasto da tempo esistente in ordine alle modalità di calcolo di tali accessori nella ipotesi di pronuncia risarci- toria da illecito. E' stato infatti statuito che, in tema di risarcimento del danno da illecito extra-contrattuale, se la liquidazione viene effettuata con riferimento al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, espresso in termini monetari che tengono conto della sva- lutazione monetaria intervenuta fino alla data della decisione definitiva, è dovuto anche il danno da ritardo e, cioè, il lucro cessante provoca-to dal ritardato pagamento della suddetta somma, che deve essere prova- to dal creditore;
tuttavia, detta prova può essere data e riconosciuta dal Giudice secondo criteri presuntivi ed equitativi e, quindi, anche median- te l'attribuzione degli interessi ad un tasso stabilito valutando tutte le circostanze oggettive e soggettive inerenti alla prova del pregiudizio su- bito per il mancato godimento nel tempo del bene o del suo equivalente in denaro. Se quindi il Giudice adotta, come criterio di risarcimento del danno da ritardato adempimento quello degli interessi, fissandone il tasso, mentre è escluso che questi ultimi possano essere calcolati alla data dell'illecito sulla somma liquidata per il capitale, rivalutata definiti- vamente, è consentito invece effettuare il calcolo con riferimento ai sin- goli momenti (da determinarsi in concreto secondo le circostanze del ca- so) con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incre- menta nominalmente in base agli indici prescelti di rivaluta-zione mone- taria, ovvero ad un indice medio. Cont Sulla base di tali considerazioni la convenuta dovrà corrispondere all'istante gli interessi legali, dal mese di marzo del 2019 (data del fatto produttivo del danno) alla data di deposito della sentenza, sulla somma complessiva di € 142.535,80 (Indice settembre 2025: 121,7 – Indice marzo 2019: 102,5 – Raccordo Indici: 1 – Indice di devalutazione 0,842) già devalutata al momento del fatto per il primo anno, e su quella an- nualmente rivalutata secondo gli indici Istat per gli anni successivi.
Dal momento della sentenza e sino all'effettivo soddisfo dovranno esse- re corrisposti, sulle somme sopra liquidate all'attualità (sorta capitale + interessi compensativi), gli ulteriori interessi al tasso legale sino all'effettivo soddisfo.
Ogni ulteriore questione, pur prospettata dalle parti in lite, rimane as- sorbita nella motivazione di cui sopra.
Le spese di lite relative al procedimento di ATP seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio, in assenza di nota spese di parte, come da dispo- sitivo, ai sensi del D.M. Giustizia 10.03.2014 n°55 (come modificato dal DM 147/22), in relazione all'attività concretamente esercitata dai difen- sori costituiti rapportata anche al tenore delle difese svolte, con riferi-
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mento allo scaglione di valore di riferimento calcolato sulla base dell'importo del disputandum (scaglione da € 26.001 fino ad €52.000) ai valori medi.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e si liqui- dano d'ufficio, in assenza di nota spese di parte, come da dispositivo, ai sensi del D.M. Giustizia 10.03.2014 n°55 (come modificato dal DM 147/22), in relazione all'attività concretamente esercitata dai difensori costituiti rapportata anche al tenore delle difese svolte, con riferimento allo scaglione di valore di riferimento calcolato sulla base dell'importo del decisum (scaglione da € 52.001 fino ad € 260.000) ai valori medi, con esclusione della fase istruttoria, essendosi svolta questa esclusivamen- te in sede di ATP.
Le spese di CTU vanno poste in via definitiva a carico di parte convenuta rimasta soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
• Accoglie, nei limiti di cui in motivazione, la domanda di parte attri- ce e, per l'effetto, condanna al pagamento di € Controparte_1
169.190,00 in favore di , oltre interessi come in Parte_1 motivazione;
• condanna la al pagamento delle spese relative a Controparte_1 giudizio di ATP, liquidate in euro 259,00 per spese ed euro 3.442 per compensi, oltre IVA, CPA, ed accessori nella misura come per legge;
• condanna al pagamento delle spese di lite del Controparte_1 presente giudizio, liquidate in € 518,00 per spese ed € 8.433,00 per compensi, oltre IVA, CPA ed accessori nella misura di legge;
• pone le spese di CTU in via definitiva a carico di parte convenuta rimasta soccombente
Così deciso in Napoli il 16.10.2025
IL GIUDICE Dr.ssa Barbara Di Tonto
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VIII SEZIONE CIVILE il Giudice dr.ssa Barbara DI TONTO considerato che la causa è stata chiamata all'udienza del 16.10.2025 per la decisione ex art. 281 sexies u.c. cpc;
considerato che
, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla trattazione scritta ex art. 127 ter cpc;
dato atto della regolare comunicazione del menzionato provvedimento alle parti costituite;
considerato che
le parti processuali costituite hanno depositato note di trattazione scritta ed hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti ed ai verbali di causa;
letto l'art.127 cpc;
pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 281 sexies u.c. e 127 ter cpc
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NAPOLI – VIII Sezione Civile in persona del giudice unico, dott.ssa Barbara Di Tonto, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n°11692 del Ruolo Generale degli Affari Con- tenziosi dell'anno 2023 avente ad
OGGETTO: Responsabilità professionale
TRA
(c.f.: ), rapp.ta e difesa Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti dall'Avv. TRAPANI BIAGIO presso il cui studio è elet- tivamente domiciliata in Santa Maria Capua Vetere (CE), alla Piazza Adriano n.33;
- ATTRICE
E
(p.iva: ) in persona del l.r.p.t., rapp.ta e Controparte_1 P.IVA_1 difesa giusta procura in atti dall'Avv. BORRIELLO BARBARA presso il cui
1
studio è elettivamente domiciliata in alla Via Cappella Vecchia CP_1
n.11
-CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti e verbali di causa nonché da memorie conclusive in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.pc., così come modificato dalla legge 18 giu- gno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vi- gore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (omettendo lo svolgimento del proces- so).
Veniva incardinato procedimento di ATP presso questo Tribunale (Rg. n. 14078/2021), ove si costituiva l ed espletata la consu- Controparte_1 lenza tecnica preventiva dal collegio peritale composto dai Dott.ri
[...]
e , veniva riconosciuto all'attrice un danno Per_1 Persona_2 biologico permanente in misura del 30%, nonché conseguenze di natura psichica per sindrome depressiva certificata e astinenza sessuale.
Fallito il tentativo di conciliazione, all'esito del procedimento di accerta- mento tecnico preventivo, veniva incardinato dall'attrice il presente giu- dizio con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. nei confronti dell CP_1
per sentire dichiararsi la sua responsabilità professionale ai sensi
[...] dell'art. 1228 c.c. per il fatto dei sanitari ivi operanti e condannarsi al ri- sarcimento di tutti di danni conseguenti alla dedotta malpractice medi- ca.
In particolare, con atto di citazione, regolarmente notificato, parte attri- ce ha convenuto in giudizio dinnanzi al Tribunale di Napoli l CP_1
per sentire dichiararne la sua responsabilità e ottenere il risarci-
[...] mento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa degli in- terventi chirurgici di Laparoisterectomia totale intrafasciale semplice con annessectomia bilaterale eseguito in data 14.03.2019 presso l'Ospedale San Giovanni di Dio in Frattamaggiore (NA), nonché di Chiusu- ra trans vaginale di fistola vescico vaginale eseguito il 22.05.2019 pres- so l di Pozzuoli (NA). Controparte_2
Si costituiva la che eccepiva, in via preliminare, la nulli- Controparte_1 tà della citazione per mancare dell'avvertimento di cui al numero 7) del terzo comma dell'articolo 163, e nel merito chiedeva il rigetto della do- manda per infondatezza della stessa.
Trattato il giudizio, acquisita la CTU medico-legale espletata in corso di ATP (Rg. n. 14078/2021), sulle conclusioni rassegnate dalle parti la causa veniva decisa all'udienza cartolare del 16.10.2025.
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In via preliminare, va rigettata, perché infondata, l'eccezione di nullità dell'atto di citazione sollevata dalla convenuta.
È vero che la nuova formulazione dell'art. 163 c.p.c. prevede, tra l'altro, che l'atto deve contenere “l'avvertimento che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta ecce- zione per i casi previsti dall'articolo 86 o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'am- missione al patrocinio a spese dello Stato”; tuttavia, qualora il convenu- to non si costituisca, il giudice deve ordinare all'attore di rinnovare la no- tifica della citazione entro un termine perentorio stabilito. Nel caso in esame, tale carenza può ritenersi superata in virtù della regolare costi- tuzione del convenuto, che nel presente giudizio ha regolarmente eser- citato la sua attività difensiva, tenuto altresì conto che l'atto introdutti- vo del giudizio ha comunque raggiunto il suo scopo.
Passando all'esame del merito della controversia, la domanda attorea appare fondata e, pertanto, merita accoglimento nei limiti e per i motivi di seguito esposti.
Le richieste di parte attrice, così come delineate nell'atto introduttivo, attengono sostanzialmente al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali dalla patiti per effetto dell'intervento eseguito in Parte_1 data 14.03.2019 presso l'Ospedale San Giovanni di Dio di Frattamaggio- re (NA) e del successivo eseguito presso l'Ospedale Controparte_2
di Pozzuoli (NA) IL 22.05.2019.
[...]
Occorre inquadrare la fattispecie giuridica di responsabilità medica de- dotta in giudizio nel quadro del regime legislativo introdotto dalla legge n. 24/2017, risalendo la vicenda che ha dato origine al giudizio al marzo 2019.
Sotto il profilo della responsabilità dell'ente sanitario che viene in rilievo nel caso di specie, già prima dell'intervento del legislatore con la Legge n. 24 del 2017, non si dubitava della sua natura contrattuale, potendo essa discendere dall'inadempimento di prestazioni direttamente a suo carico,
o dall'inadempimento della prestazione medica eseguita dal personale (tra le prime pronunce in merito cfr. Cass. 1° marzo 1988, n. 2144, in Fo- ro It., 1988, I, 2296, poi confermata da Cass. 4 agosto 1988, n. 6707).
In particolare, la responsabilità dell'ente gestore per il fatto del persona- le, si fondava sull'operatività dell'art. 1228 c.c., e, dunque, sull'assunzione del rischio d'impresa connesso all'attività degli operatori concretamente investiti dell'esecuzione della prestazione, indipenden- temente dall'inserimento di questi nell'organizzazione aziendale e dalla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato (cfr. Cass. n. 103/1999).
Dunque, tanto la responsabilità della clinica, quanto quella del medico, trovavano titolo nell'inadempimento delle obbligazioni ai sensi degli artt. 1218 ss. cod. civ. (v. Cass., 19/4/2006, n. 9085; Cass., 21/6/2004, n. 11488; Cass., 11/3/2002, n. 3492; Cass., 22/12/1999, n. 589).
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Come già sottolineato, l'art. 1228 c.c. addossa alla struttura sanitaria i rischi connessi all'operato degli ausiliari, per il sol fatto dell'appropriazione dei risultati utili della prestazione. La misura della colpa dell'operatore rileva, al più, ai fini dell'esperibilità e della misura della rivalsa dell'ente, ma non può essere invocata per eludere la solida- rietà esterna nei confronti del danneggiato.
Più precisamente, consistendo l'obbligazione professionale in un'obbli- gazione di mezzi, il paziente dovrà provare l'esistenza del contratto e l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove pato- logie per effetto della prestazione sanitaria, restando a carico del sani- tario o dell'ente ospedaliero la prova che la citata prestazione sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati de- terminati da un evento imprevisto ed imprevedibile (così anche Cass. n°4210/04)
Quanto ai profili relativi al riparto dell'onere probatorio in tema di re- sponsabilità civile nell'attività medico chirurgica, il paziente che agisce in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria deve provare il contratto e/o il contatto e allegare l'inadempimento del professionista, che consiste nell'aggravamento della situazione patolo- gica del paziente o nell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento, restando a carico dell'obbligato - sia esso il sanitario o la struttura - la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile.
Nel caso in esame, parte attrice agisce esclusivamente contro la
[...]
nella cui area di competenza risultano operare le due Controparte_3 strutture ( e Controparte_4 [...]
ove è stata curata la paziente. Controparte_5
Sul piano processuale, ed in tema di onere probatorio, ove sia dedotta detta responsabilità contrattuale per l'inesatto adempimento della pre- stazione sanitaria, in conseguenza dei principi appena evidenziati, il pa- ziente (danneggiato) che agisce in giudizio deducendo l'inesatto adem- pimento dell'obbligazione sanitaria, deve provare il contratto o il “con- tatto sociale” intercorso con la struttura e/o con il sanitario ed allegare l'inadempimento del professionista che consiste nell'aggravamento del- la situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto della prestazione sanitaria resa) nonché il relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, restando invece a carico dell'obbligato la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo dili- gente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile ovvero che l'inadempimento, pur esistendo, non sia sta- to eziologicamente rilevante (cfr. Cass. civ., n.5128 del 26/2/2020).
Nei giudizi risarcitori da responsabilità sanitaria, si delinea, in particola- re, un duplice ciclo causale, l'uno relativo all'evento dannoso, a monte, l'altro relativo all'impossibilità di adempiere, a valle. Il primo, quello rela- 4
tivo all'evento dannoso, deve essere provato dal creditore/danneggiato, il secondo, relativo alla possibilità di adempiere, invece, deve essere pro- vato dal debitore/danneggiante. Ne consegue che, mentre il creditore deve provare il nesso di causalità fra l'insorgenza (o l'aggravamento) del- la patologia e la condotta attiva od omissiva del sanitario (fatto costitu- tivo del diritto), il debitore deve provare la ricorrenza, nel caso concreto, di una causa imprevedibile e inevitabile che ha reso impossibile l'esatta esecuzione della prestazione (fatto estintivo del diritto). L'onere per la struttura di provare l'impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile, in particolare, sorge solo ove il danneggiato abbia provato il nesso di causalità tra la patologia e la con-dotta dei sanitari. (cfr. sul punto Cass. Civ., sez. III, n. 27151/2023; Cass. civ. ord. 26 feb- braio 2019, n. 5487; Cass. civ., sez. III, 29 gennaio 2018, n.2061).
In materia civile, l'accertamento della causalità materiale richiede una certezza di natura eminentemente probabilistica, ovvero fondata sulla regola del cd. “più probabile che non”.
Ed invero, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, che questo Giudice ritiene di condividere, deve ritenersi sussistente un vali- do nesso causale tra la condotta colposa del sanitario e l'evento lesivo, allorché, se fosse stata tenuta la condotta diligente, prudente e perita, l'evento dannoso secondo l'id quod plerumque accidit non si sarebbe verificato: giudizio da compiere, dunque, non sulla base di calcoli stati- stici o probabilistici, ma unicamente sulla base di un giudizio di ragione- vole verosimiglianza, che va compiuto alla stregua degli elementi di con- ferma (tra cui soprattutto l'esclusione di altri possibili e alternativi pro- cessi causali) disponibili in relazione al caso concreto.
Orbene, nel caso di specie, i fatti costitutivi della pretesa risarcitoria azionata sono dimostrati alla stregua della documentazione prodotta nel giudizio di ATP e nel presente giudizio da parte attrice (in particolare tutte le cartelle cliniche, i referti, le certificazioni, gli accertamenti e i controlli eseguiti) nonché dell'accertamento peritale espletato nel pro- cedimento ex art. 696-bis cpc a firma dei Dott.ri e Persona_1 [...]
. Persona_3
Ciò premesso, le doglianze mosse dall'attrice, così come delineate nell'atto introduttivo, attengono sostanzialmente all'inadempimento degli operatori sanitari che hanno eseguito gli interventi del 14.3.2019 e del 22.05.2019. Secondo la prospettazione dell'attrice, i detti atti opera- tori sarebbero in rapporto eziologico diretto con il danno in quanto, non essendo stato praticato correttamente, il primo intervento avrebbe de- terminato l'insorgenza di una Fistola Vescico Vaginale (FVV), mentre il secondo atto chirurgico, resosi necessario dalla predetta lesione iatro- gena, non sarebbe risultato risolutivo della fistola, determinando la re- sponsabilità contrattuale per malpractice medica della struttura conve- nuta per l'insorgenza dei postumi funzionali descritti in citazione.
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Orbene, occorre verificare se, in relazione alla tipologia e al grado di dif- ficoltà dell'intervento, tali conseguenze dannose fossero prevedibili ed evitabili dai convenuti, ovvero se è individuabile una condotta colposa ascrivibile ai sanitari ivi operanti, causalmente collegata ai danni patiti dalla Parte_2
Quanto al primo intervento e all'insorgenza della Fistola, la relazione tecnica a firma dei CCTTUU in ordine al grado di difficoltà dell'operazione, ha evidenziato che: “Il trattamento chirurgico eseguito sulla persona in oggetto fu di isterectomia totale per patologia benigna. L'intervento … può considerarsi di carattere routinario per specialisti nel settore” e che, sotto il profilo della correttezza della scelta terapeutica, detto intervento “era adeguato alla patologia presente”.
Tuttavia, il collegio ha cura di sottolineare che vi sono stati errori nell'esecuzione dell'atto chirurgico che hanno determinato l'insorgenza della lesione, affermando che “Il trattamento chirurgico non è stato at- tuato correttamente in base alle regole dell'ordinaria diligenza propria della qualità pubblica della struttura sanitaria convenuta” e individuano con precisione, diversamente da quanto eccepito da parte convenuta, le condotte negligenti: “la lesione non fu riconosciuta nel corso dell'intervento, nonostante, come detto in precedenza, al termine dell'intervento fu fatta prova idropneumatica della vescica, meglio se fatta con blu di metilene, che permette di evidenziare la presenza di mi- crolesioni che possono causare fistole tardive. Non fu eseguita nessuna cistoscopia, che invece, dovrebbe essere presente nel bagaglio del gine- cologo che deve essere in grado di verificare l'efflusso degli ureteri e l'integrità della parete vescicale”.
Il collegio si esprime, altresì, sulla prestazione sanitaria ricevuta dalla paziente dall'ospedale di Pozzuoli, per la corre- Controparte_2 zione della fistola, ritenendola anch'essa negligente e causalmente con- nessa agli esiti riportati dall'attrice, sottolineando che “gli urologi dell'ospedale , sono stati i primi a cimentarsi Controparte_2 nella correzione della fistola, quindi agire in una zona relativamente in- denne, a differenza dei colleghi successivi, che si sono trovati a operare in una zona già contaminata dal tentativo di riparazione” e che trattan- dosi inoltre di intervento con alte probabilità di riuscita con una corretta strategia operatoria, “riteniamo di evidenziare condotta inadeguata an- che degli urologi dell'ospedale di nel tentativo Controparte_2 di correzione della fistola”.
Dunque, in considerazione delle esposte argomentazioni, i CCTTUU han- no concluso affermando la piena sussistenza del rapporto causale tra le lesioni lamentate e i trattamenti subiti, chiarendo che “le violazioni indi- cate, sono state la causa diretta dei peggioramenti patiti dalla periziata, la quale a seguito del primo intervento, si è sottoposta a altro interven- to nella speranza di emendare alla fistola vaginale presente. Anche il se- condo intervento, eseguito presso l'ospedale di Controparte_2
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Pozzuoli, non riuscì a emendare la presenza della fistola, nonostante in letteratura ci sia ottima percentuale di guarigione. I successivi interventi necessari alla risoluzione della fistola, furono condotti correttamente stante la maggiore difficoltà chirurgica, nell'affrontare una “fistola complessa” come evidenziato dalla comune letteratura”.
In altre parole, gli ausiliari riconoscono una condotta colposa dei sanitari della struttura convenuta, per avere, quelli dell'Ospedale di Frattamag- giore, causato la lesione iatrogena costituita dalla “fistola vaginale” e, quelli del , per non aver fornito una prestazione CP_2 Controparte_2 risolutiva della complicanza, che avrebbe avuto, invece, normalmente, alte probabilità di riuscita se eseguita correttamente.
Nel caso di specie, la lesione causata in occasione dell'atto chirurgico eseguito presso l'Ospedale di Frattamaggiore, contrariamente a quanto dedotto da parte convenuta, secondo il parere del collegio peritale “(una lesione vescicale in corso d'isterectomia) è una complicanza prevedibile e prevenibile”, pertanto, non può rappresentare certamente un evento non atteso, sicché la fattispecie nemmeno può essere riconducibile en- tro le cornici di quelle delle ipotesi caratterizzate da “speciale difficoltà” ex art. 2236 c.c. Come ben chiarito nell'accertamento peritale espletato, infatti, non ricorrevano speciali difficoltà tecniche durante l'espletamento del trattamento chirurgico praticato tali da poter ritene- re il trattamento connotato da particolare complessità e, dunque, su- scettibile di determinare, con elevata probabilità, la verificazione di le- sioni inattese.
Le osservazioni alla consulenza sono state analiticamente confutate dai CTU nella relazione, con argomentazioni pienamente condivisibili da questo Tribunale.
In ossequio ai criteri relativi all'onere probatorio enunciati in precedenza in tema di responsabilità medica, spetterebbe alla struttura ospedaliera e al medico dimostrare l'esatto adempimento o, al contrario, l'impossibilità di esatto adempimento dovuto a una causa imprevedibile e inevitabile.
Nel caso di specie, non si rilevano in atti elementi idonei a dimostrare l'esatto adempimento delle parti convenute o la ricorrenza di cause im- prevedibili e inevitabili. La mancata dimostrazione da parte dei conve- nuti di circostanze straordinarie ed eccezionali o della sussistenza di problemi di speciale difficoltà e la censurabile condotta tenuta dal sani- tario che ha operato l'attrice, consentono l'addebito di responsabilità professionale in capo alla parte convenuta con conseguente risarcimen- to dei danni richiesti dalla paziente.
Accertate le condotte colpose dei sanitari operanti presso le strutture e il nesso causale tra queste e il pregiudizio patito dall'attrice, occorre procedere alla esatta identificazione e liquidazione dei danni.
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Al riguardo, le considerazioni svolte sul punto dai CCTTUU e le conclusio- ni da questi raggiunte appaiono corrette e congrue in quanto logica- mente, scientificamente ed analiticamente argomentato, alla luce delle indagini espletate e della documentazione allegata. Gli ausiliari hanno, infatti, provveduto a raggiungere le conclusioni dopo aver visitato la pe- rizianda, verificato la sussistenza delle lesioni lamentate, la compatibili- tà delle stesse con la dinamica dell'evento narrata, riscontrando il tutto alla luce della documentazione medica prodotta in corso di causa.
Riportandosi alle considerazioni medico-legali, dunque, si ritiene quanti- ficabile il danno non patrimoniale nella misura complessiva del 30% in termini di danno biologico permanente all'integrità psicofisica già inclu- siva della componente morale, secondo le tabelle redatte dal Tribunale di Milano, nell'ultima versione aggiornata al mese di maggio del 2024, per la liquidazione del danno biologico, utilizzate dalla maggior parte dei Giudici di merito per la condivisibilità dei criteri adottati.
I consulenti, infatti, quanto all'invalidità permanente, che allo stato pre- senta come postumi “vescica iperattiva con minzioni frequenti, anche notturne e con urgenza minzionale. Sono altresì impossibili i rapporti sessuali per stenosi e dolore vaginale. In seguito a ciò si è instaurato un disturbo depressivo con componente ansiosa. Presenza di cicatrici ad- dominali”, hanno concluso nel senso che: “detti postumi sono global- mente valutati con criterio analogico/proporzionale nella misura di un danno biologico permanente da valutarsi con un tasso del trenta per cento (Linee Guida per la Valutazione del Danno alla persona in Ambito Civilistico – SIMLA)”.
Orbene, considerata l'età dell'attrice all'epoca dei fatti nei termini sopra evidenziati (53 anni al 14.03.2019), la lesione permanente dell'integrità psicofisica può essere globalmente liquidata in euro 111.158,00 all'attualità, [5.007,10 quale valore base in relazione ad una invalidità del 30%, moltiplicato per il coefficiente di 0,740 corrispondente all'età di anni 53 raggiunta dal paziente al momento della lesione].
Può, tuttavia, riconoscersi l'incremento per sofferenza soggettiva (voce B delle Tabelle) alla luce della documentazione sanitaria in atti (in prece- denza richiamata) che forniscono un adeguato supporto probatorio ido- neo a dimostrare che parte attrice abbia subito particolari sofferenze interiori legate alla condotta negligente dei sanitari che l'hanno avuta in cura, avendo sulla stessa un pesante impatto sulla qualità di vita e sull'equilibrio emotivo della odierna attrice.
Va rilevato, invero, che il disturbo psichico da disturbo depressivo con componente ansiosa, ritenuto dai CCTTUU eziologicamente connesso agli errori medici accertati, appare opportunamente documentato e provato, (v. certificazione del 08.03.2021 del Centro Medicina e Chirur- gia Ricostruttiva Pelvica Femminile del Policlinico “A. Gemelli” di Roma che diagnosticava: “irrigidimento e stenosi del fondo vaginale con con- seguente dolore ed inevitabili ripercussioni sull'attività sessuale. Tale 8
condizione ha un evidente pesante impatto sulla qualità di vita e sull'equilibrio emotivo della paziente ...”; visita psichiatrica presso la
[...]
del 09.04.2021, con diagnosi di “Disturbo depressivo unipola- CP_6 re reattivo. Ansia secondaria”) oltre che essere menzionato dal collegio, nell'ambito delle risposte ai quesiti posti dal giudice, tra i postumi ripor- tati, i quali non possono non essere stati considerati e valutati nella suc- cessiva parte relativa alla liquidazione del danno.
Ora, riconosciuto detto pregiudizio del disturbo depressivo, esso deve trovare ristoro sotto il profilo morale della liquidazione del danno biolo- gico effettuata. Incidendo, senza dubbio alcuno, detta alterazione della funzionalità sessuale sulla sfera fisica individuale della donna, tale pre- giudizio può essere risarcito con un aumento che appare equo, anche in considerazione dell'età dell'attrice, corrispondente al punto B indicato in tabella (2.303,27 quale valore base in relazione alla aumento del punto, moltiplicato per il coefficiente di 0,740 corrispondente all'età di anni 53 raggiunta dal paziente al momento della lesione) per complessivi euro 51.132,00.
Il totale complessivo della voce di danno risarcibile (punto A + punto B della tabella di Milano, con un valore base complessivo di 7.310,37 mol- tiplicato per il coefficiente di 0.740) è quindi pari ad euro 162.290.
La lettura delle certificazioni in atto in relazione alle difficoltà emotive della paziente, consentono, dunque, di ritenere provata una sofferenza interiore che va risarcita come sopra indicato.
Non ulteriormente risarcibile la voce del danno morale. L'astinenza ses- suale lamentata dall'attrice, potrebbe, in astratto, configurare un pre- supposto ai fini della personalizzazione del danno, tuttavia, occorre che detta circostanza, pur eccezionale e specifica, deve incidere sulla sfera relazionale e affettiva della danneggiata, circostanze queste assoluta- mente non provate ne allegate nel caso in esame, sicché non può essere accordata alcuna variazione in aumento del risarcimento standard pre- visto dalle "tabelle" per tenere conto di pregiudizi che qualunque vittima che abbia patito le medesime lesioni deve sopportare, secondo l'id quod plerumque accidit, trattandosi di conseguenze già considerate nella li- quidazione tabellare del danno (cfr. Cass. n. 7513/2018, Cass. n. 10912/2018, Cass. n. 23469/2018, Cass. n. 27482/2018 e, da ultimo, Cass. 28988/2019)”.
Il danno biologico da invalidità temporanea totale (ITT) va invece liquida- to, in conformità con le valutazioni dei CCTTUU sempre all'attualità, in euro 6.900 (di cui euro 3.450,00 per 30 gg. ITT – valore punto 115 euro pro die + euro 3.450,00 per 60 gg. di ITP al 50%).
In conclusione, accertata la responsabilità dell per i Controparte_1 danni subiti dall'attrice, va accolta la domanda di quest'ultima nei limiti di cui sopra.
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Essendo state espresse le somme di cui sopra in valori attuali, quanto agli interessi va richiamato l'orientamento assunto dalla Suprema Corte, la quale, con una decisione delle Sezioni Unite (v. Cass. 17.2.1995 n. 1712, ma la medesima posizione è stata assunta anche in epoca ancor più recente) ha posto fine ad un contrasto da tempo esistente in ordine alle modalità di calcolo di tali accessori nella ipotesi di pronuncia risarci- toria da illecito. E' stato infatti statuito che, in tema di risarcimento del danno da illecito extra-contrattuale, se la liquidazione viene effettuata con riferimento al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, espresso in termini monetari che tengono conto della sva- lutazione monetaria intervenuta fino alla data della decisione definitiva, è dovuto anche il danno da ritardo e, cioè, il lucro cessante provoca-to dal ritardato pagamento della suddetta somma, che deve essere prova- to dal creditore;
tuttavia, detta prova può essere data e riconosciuta dal Giudice secondo criteri presuntivi ed equitativi e, quindi, anche median- te l'attribuzione degli interessi ad un tasso stabilito valutando tutte le circostanze oggettive e soggettive inerenti alla prova del pregiudizio su- bito per il mancato godimento nel tempo del bene o del suo equivalente in denaro. Se quindi il Giudice adotta, come criterio di risarcimento del danno da ritardato adempimento quello degli interessi, fissandone il tasso, mentre è escluso che questi ultimi possano essere calcolati alla data dell'illecito sulla somma liquidata per il capitale, rivalutata definiti- vamente, è consentito invece effettuare il calcolo con riferimento ai sin- goli momenti (da determinarsi in concreto secondo le circostanze del ca- so) con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incre- menta nominalmente in base agli indici prescelti di rivaluta-zione mone- taria, ovvero ad un indice medio. Cont Sulla base di tali considerazioni la convenuta dovrà corrispondere all'istante gli interessi legali, dal mese di marzo del 2019 (data del fatto produttivo del danno) alla data di deposito della sentenza, sulla somma complessiva di € 142.535,80 (Indice settembre 2025: 121,7 – Indice marzo 2019: 102,5 – Raccordo Indici: 1 – Indice di devalutazione 0,842) già devalutata al momento del fatto per il primo anno, e su quella an- nualmente rivalutata secondo gli indici Istat per gli anni successivi.
Dal momento della sentenza e sino all'effettivo soddisfo dovranno esse- re corrisposti, sulle somme sopra liquidate all'attualità (sorta capitale + interessi compensativi), gli ulteriori interessi al tasso legale sino all'effettivo soddisfo.
Ogni ulteriore questione, pur prospettata dalle parti in lite, rimane as- sorbita nella motivazione di cui sopra.
Le spese di lite relative al procedimento di ATP seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio, in assenza di nota spese di parte, come da dispo- sitivo, ai sensi del D.M. Giustizia 10.03.2014 n°55 (come modificato dal DM 147/22), in relazione all'attività concretamente esercitata dai difen- sori costituiti rapportata anche al tenore delle difese svolte, con riferi-
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mento allo scaglione di valore di riferimento calcolato sulla base dell'importo del disputandum (scaglione da € 26.001 fino ad €52.000) ai valori medi.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e si liqui- dano d'ufficio, in assenza di nota spese di parte, come da dispositivo, ai sensi del D.M. Giustizia 10.03.2014 n°55 (come modificato dal DM 147/22), in relazione all'attività concretamente esercitata dai difensori costituiti rapportata anche al tenore delle difese svolte, con riferimento allo scaglione di valore di riferimento calcolato sulla base dell'importo del decisum (scaglione da € 52.001 fino ad € 260.000) ai valori medi, con esclusione della fase istruttoria, essendosi svolta questa esclusivamen- te in sede di ATP.
Le spese di CTU vanno poste in via definitiva a carico di parte convenuta rimasta soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
• Accoglie, nei limiti di cui in motivazione, la domanda di parte attri- ce e, per l'effetto, condanna al pagamento di € Controparte_1
169.190,00 in favore di , oltre interessi come in Parte_1 motivazione;
• condanna la al pagamento delle spese relative a Controparte_1 giudizio di ATP, liquidate in euro 259,00 per spese ed euro 3.442 per compensi, oltre IVA, CPA, ed accessori nella misura come per legge;
• condanna al pagamento delle spese di lite del Controparte_1 presente giudizio, liquidate in € 518,00 per spese ed € 8.433,00 per compensi, oltre IVA, CPA ed accessori nella misura di legge;
• pone le spese di CTU in via definitiva a carico di parte convenuta rimasta soccombente
Così deciso in Napoli il 16.10.2025
IL GIUDICE Dr.ssa Barbara Di Tonto
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