Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 07/04/2025, n. 637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 637 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1005/2022
RE BBLICA ATINA PU
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Dania Mori Presidente
Consigliere Dott.ssa Giulia Conte
Consigliere Relatore Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II° grado iscritta al n. 1005/22 del Ruolo Generale, promossa da: Parte 1 (C.F. C.F. 1 in proprio e in qualità di genitore esercente la potestà' sul figlio minore Persona 1
(C.F. C.F. 2 eredi di Persona 2 rappresentata
,
e difesa dall'avv. Cesare Paoli ed elettivamente domiciliata, come da procura in atti
PARTE APPELLANTE
CONTRO
(C.F./P.iva: P.IVA 1 rappresentata Controparte_1
e difesa dagli Avv. Marcello Lazzeri ed elettivamente domiciliata, come da procura in atti
PARTE APPELLATA- APPELLANTE INCIDENTALE
Controparte_2
PARTE APPELLATA- CONTUMANCE
AVVERSO
la sentenza del Tribunale di Arezzo n. 985/2021 pubblicata in data 24.11.2021; causa trattenuta in decisione, con ordinanza del 20.12.2024, sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, in accoglimento del gravame proposto ed in riforma della Sentenza del Tribunale di Arezzo n. 985/2021 pubbl. il
24.11.2021 (Repert. n. 1560/2021 del 25.11.2021) emessa in data 24.11.2021 pronunciata nella causa civile n. 1883/2017;Voglia, NEL MERITO ogni contraria istanza e domanda riconvenzionale e appello incidentale disatteso rigettato e respinto IN VIA PRINCIPALE - condannare i convenuti-appellati in solido tra loro al pagamento dell'importo dovuto a titolo risarcitorio in applicazione delle tabelle del Tribunale di Roma nella misura che si colloca tra €
405.310,91 ed € 456.011,55 a favore di Persona 1 (da detrarre l'importo di €
115.000,00 ricevuto a titolo di acconto) e nella misura che si colloca tra € 418.451,89 ed €
470.721,60 a favore di Parte 1 (da detrarre l'importo di € 115.000,00 ricevuto a titolo di acconto) oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo. condannare i
-
convenuti-appellati in solido tra loro al pagamento dell'importo dovuto a titolo risarcitorio e che risulterà dalla differenza tra il massimo tabellare previsto dalle tabelle milanesi vigenti al momento della sentenza di secondo grado e l'importo di € 115.000,00 ricevuto a titolo di acconto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal di del dovuto al saldo o comunque, condannare i convenuti- appellati in solido tra loro al pagamento dell'importo di € 221.000,00 ciascuno dato dalla differenza tra l'importo di € 336.000,00 pari al massimo tabellare previsto dalle tabelle milanesi vigenti al momento della sentenza di primo grado e l'importo di € 115.000,00 ricevuto a titolo di acconto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal di del dovuto al saldo -condannare i convenuti-
appellati in solido tra loro al pagamento dell'importo dovuto a titolo di danno patrimoniale presente e futuro (quantificato, per la moglie ed il figlio conviventi, sulla base del reddito di cui godeva il defunto tolta la quota sibi). -condannare i convenuti-appellati in solido tra loro al pagamento a titolo di danno tanatologico iure hereditatis della somma che risulterà dovuta all'esito del giudizio e/o comunque ritenuta di giustizia anche in via equitativa. -condannare i convenuti- appellati in solido tra loro al pagamento a titolo di danno da lesione del rapporto parentale della somma che risulterà dovuta all'esito del giudizio e/o ritenuta di giustizia anche in via equitativa - condannare i convenuti-appellati in solido tra loro al pagamento di ogni somma che risulterà dovuta all'esito del giudizio di appello e/o comunque di ogni somma che sarà ritenuta di giustizia anche in via equitativa oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo. In ogni caso con vittoria di spese diritti competenze ed onorari del presente procedimento. Rigettare ogni e qualsivoglia domanda riconvenzionale avversaria in quanto infondata e comunque non provata.
Rigettare l'appello incidentale di controparte in quanto infondato e non provato. "
Per l'appellata- appellante incidentale Controparte_1
[...] "Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, PRELIMINARMENTE dichiarare, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., l'inammissibilità dell'atto di appello proposto dall'appellante contro la sentenza del Tribunale di Arezzo n. 985/2021 pubbl. il 24.11.2021 (Repert. n. 1560/2021 del 25.11.2021) emessa in data 24.11.2021 pronunciata nella causa civile n. 1883/2017
R.G.; NEL MERITO, A) dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello proposto da Parte 1 in proprio e n.q., per tutti i motivi rappresentati nella comparsa di costituzione e
,
risposta e comunque rigettare tutti i motivi di gravame, in quanto infondati in fatto ed in diritto;
B) in accoglimento dello svolto appello incidentale, riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui ha attribuito al Sig. CP_2 l'esclusiva responsabilità nella causazione del sinistro de quo, riconoscendo in capo al povero Sig. Parte 2 applicazione del disposto di cui agli artt. 2054 e
1267 cod. civ. e/o di altra norma eventualmente applicabile al caso di specie- il concorso di colpa nella percentuale che sarà ritenuta di giustizia;
per l'effetto, ricalcolare il quantum dovuto dalla Compagnia odierna esponente in favore degli appellanti principali in ragione del dichiarato concorso di colpa, con condanna degli stessi alla restituzione in favore di Controparte_3 -in tutto o in parte- delle somme dai medesimi già percepite, ove le stesse dovessero risultare eccedenti rispetto al debito risarcitorio effettivamente accertato. Con vittoria di spese e compensi di tutti i gradi di giudizio."
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione ritualmente notificato la sig.ra Parte 1 in proprio e in qualità di genitore esercente la potestà sul figlio minore Per 1
ha convenuto davanti alla Corte d'Appello il sig. CP_2
[...]
[...] - proprietario e conducente del veicolo Fiat DU (tg. AX650FZ) –
- assicurazione del predetto veicoloControparte 1 e proponendo appello avverso la sentenza n. 985/2021 con la quale il Tribunale di
Arezzo ha respinto la loro istanza di risarcimento del danno patrimoniale e da perdita del rapporto parentale, per la morte di
,rispettivamente Persona 2
coniuge e padre degli appellanti, in conseguenza del sinistro stradale verificatosi nel comune di Bibbiena (AR), nella frazione di Soci, sulla Strada S.R. 71, all'altezza del civico n. 24-26 al KM 184+100.
A fondamento delle domande proposte nel pregresso grado di giudizio gli attori deducevano che il giorno 19 marzo 2014, intorno le ore 13.50, il Sig. [...] Per_2 alla guida del motociclo YAMAHA FZ6 (tg. CC59216) stava percorrendo la SR71 in direzione Soci-Partina, quando, in corrispondenza dell'incrocio tra viale
Matteotti e via Berlinguer, Controparte_2 a bordo del veicolo Fiat DU (tg.
,
AX650FZ), che procedeva in direzione opposta (Partina- Soci), svoltava a sinistra verso via Berlinguer, omettendo la dovuta precedenza, invadendo completamente la corsia percorsa in quel momento dal Per 1 che costretto ad una improvvisa e brusca frenata, per evitare lo scontro, cadeva rovinosamente a terra, scontrandosi con il mezzo guidato dal proprietario, Controparte_2 che non si fermava ma
, girava alla sua sinistra, investendo così il corpo del conducente che rimaneva sotto il veicolo, accanto alla ruota posteriore destra, con il busto fuori dal telaio. Il motociclo, dopo la collisione veniva spinto in avanti fino a raggiungere la quiete, piegandosi sul fianco sinistro. I sanitari, intervenuti prontamente, constatavano il decesso del Sig. Per_1 Sulla strada teatro del sinistro intervenivano i Carabinieri
di Bibbiena, i quali, effettuati i dovuti rilievi, elevavano contravvenzione a CP 2
[...] per violazione dell'art. artt. 154, comma I (“cambiamento di direzione”) e
145, commi 1 e 2 (“omessa precedenza”) del D. Lgs. n.285/1992 (codice della
Strada).
Ravvisati, altresì gli estremi del reato di omicidio colposo nei confronti di CP_2
[...] , gli atti venivano trasmessi alla Procura della Repubblica di Arezzo, ed il conseguente procedimento penale si concludeva con sentenza di patteggiamento passata in giudicato il 29.03.2016.
Sulla scorta di siffatte allegazioni, in proprio e in qualità di Parte 1
genitore esercente la potestà sul figlio minore nonché Persona 1
(rispettivamente padre e Parte 3 Controparte_4 e
), adivano il Tribunale di Arezzo chiedendo il madre di Persona 2
risarcimento dei danni in via solidale a carico di CP 2 e della sua assicurazione,
quantificati in € 327.990,00 a favore di Persona 1 € 327.990,00 a favore di
Parte 3 ed € 270.000,00 a
€ 270.000,00 a favore di Parte 1
per il solo danno morale soggettivo iure proprio, favore di Controparte_4
oltre le altre voci di danno da quantificare ed oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro al saldo effettivo. la quale chiedeva accertarsi il Si costituiva in giudizio Controparte 1
nella causazione del sinistro;
assumeva di concorso colposo di Persona 2 aver provveduto al completo ristoro del danno patito dagli attori, con il versamento di € 115,000,00 alla moglie, € 115.000,00 al minore, € 115.000,00 al padre ed €
115,000,00 alla madre, facendo presente che l' CP_5 stava procedendo ad azione surrogatoria ex art. 1916 cc., dopo aver riconosciuto che l'evento era da qualificarsi come infortunio in itinere, per gli importi corrisposti e da corrispondere, a titolo di rendita, in favore della moglie e del figlio della vittima, pari ad euro 20.800,00 annuali. Chiedeva pertanto il rigetto delle domande degli attori.
Controparte_2 rimaneva contumace.
Dopo il tentativo di negoziazione conclusosi con esito negativo, la causa, istruita tramite prove per testi, acquisizione dei rilievi e dei verbali di contravvenzione dei
Carabinieri intervenuti sul posto e CTU volta a ricostruire la dinamica dei fatti, era definita con sentenza ex art. 281 sexies c.p.c del 24.11.2021 con cui il Tribunale di
Arezzo, dichiarava accertata l'esclusiva responsabilità di nella Controparte_2
causazione del sinistro stradale, così argomentando : "Si legge nella C.T.U. che il Per 1 a bordo della moto, viaggiava a circa 80 Km/h. in un tratto di strada in cui la velocità massima era prevista in 50 Km/h. Tuttavia il comportamento irresponsabile e colposo del CP 2 che metteva in atto, in violazione dell'art.154/I cod. d. str., manovra di svolta a sinistra per immettersi in via Berlinguer nonostante il sopraggiungere della moto, ben visibile per la profondità dell'avvistamento offerto dal rettilineo della Strada regionale, depone a favore del motociclista. Per 1 che non avrebbe potuto compiere manovre diverse per scongiurare l'impatto se non quella di frenare non appena visto il furgone, che era a distanza di circa 56 m. quando percepi l'immediato pericolo. L'impatto però, da calcoli effettuati, poteva essere evitato solo se la moto avesse avuto una velocità di 32 Km./h, velocità molto bassa anche in relazione al tipo di mezzo condotto. Ciò porta a concludere che il sinistro si sarebbe verificato anche se la moto avesse viaggiato a 50 Km/h e da tale circostanza emerge l'assoluta inutilità nel nostro caso del
-
"comportamento alternativo corretto" da parte del danneggiato, come ha affermato il C.T.U., il quale ha ammesso, nella sua Relazione peritale che quanto accaduto "rende esclusiva e non prevalente la responsabilità del conducente il furgone, posto che una riduzione della velocità ammette una diminuzione delle conseguenze dannose ma non della lesività...". Liquidava quindi il risarcimento del danno in favore degli attori come segue: "In conclusione, gli attori hanno diritto alla riscossione di € 327.990,00 + € 327.990,00. Gli importi versati da Controparte 1 (€ 115.000,00 + € 115.000,00) con l'aggiunta del valore capitale della rendita riconosciuta da parte dell CP_5 e da detto Istituto comunicata alla predetta assicurazione, fanno sì che non appare residuato, nei confronti di Parte 1 e Per 1
[...] un danno differenziale, risarcibile per perdita del rapporto parentale.
Controparte_4 non hanno fruito di nessuna I genitori del defunto, Parte 3 e erogazione da parte di CP 5 ma solo degli importi di € 115.000 per ciascuno, da parte
,
della convenuta. Stante la discrezionalità del Giudice, la quale può muoversi fra un importo minimo ed uno massimo previsti dalle vigenti tabelle, viene in questa sede ritenuta congrua e pertanto riconosciuta la somma indicata da parte attrice in € 270.000,00 a favore di ciascuno dei due genitori del defunto. Sul punto, oltre alle argomentazioni sopra esposte va infatti valutata anche la diversità di età dei citati genitori rispetto alla consorte del Per_1 Pertanto, poiché gli stessi genitori hanno già riscosso € 115.000 + € 115.000,00 (oltre a € 37.500,00 di cui alla provvisionale, la quale dovrà essere ovviamente considerata in sede di concreta liquidazione, sulla base della Sentenza) si dispone la corresponsione per ciascuno della differenza, che è pari ad € 270.000,00 meno € 115.000,00 € 155.000,00 ciascuno. Ciò, considerato che gli stessi non
-
hanno alcun beneficio da parte dell CP_5 ."
Parte 1 anche nella sua qualità di Rigettava quindi la domanda proposta da ritenendo inesistente un danno genitore esercente potestà su Persona 1 quanto versato dalla compagnia differenziale da risarcire, non coperto da a titolo di rendita;
condannava assicurativa convenuta ante giudizio e dall CP_5
Controparte_2 in solido, a pagare a [...] Controparte_1 e
,
Controparte_4 la somma di € 155.000,00 ciascuno, oltre interessi Parte_3 e
e rivalutazione;
condannava Controparte_1 e Controparte_2 in
,
solido, al pagamento delle spese di lite in favore dei predetti attori, oltre alle spese di C.T.U.; nulla disponeva sulle spese di lite nei rapporti fra gli attori soccombenti e i convenuti. Avverso siffatta decisione ha interposto appello la sola Parte 1 in proprio e in qualità di genitore esercente la potestà sul figlio minore Persona 1
facendo valere i seguenti motivi:
1. Errore e/o contraddittorieta' della motivazione della sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice di primo grado ha operato una inammissibile compensatio lucri cum damno tra le somme erogate dall CP_5 a titolo di danno patrimoniale sotto forma di rendita ed il credito risarcitorio spettante ai congiunti della vittima a titolo di ristoro del danno da perdita del rapporto parentale;
2. Errore e/o contraddittorieta' della motivazione della sentenza di primo grado per aver liquidato il danno non patrimoniale spettante al figlio ed alla moglie della vittima sulla base delle tabelle milanesi vigenti alla data del fatto invece che al momento della decisione;
3. Errore e/o insufficienza e/o mancanza di motivazione in ordine alla non applicazione delle tabelle risarcitorie del Tribunale di Roma;
4. Errore e/o contraddittorietà e/o insufficienza e/o mancanza di motivazione del giudice di primo grado in relazione alla compensazione tra risarcimento
CP_5 e perdita della fonte di reddito derivante dalla morte del congiunto;
5. Errore e/o contraddittorieta' e/o insufficienza e/o mancanza di motivazione del giudice di primo grado in relazione al mancato riconoscimento del danno tanatologico;
6. Errore e/o contraddittorieta' e/o insufficienza e/o mancanza di motivazione del giudice di primo grado in relazione al mancato riconoscimento del danno da lesione del rapporto parentale.
Ritualmente costituitasi, Controparte_1 ha chiesto il rigetto dell'appello perché inammissibile e comunque infondato, ed ha proposto appello incidentale, fondato su un unico motivo con cui ha chiesto, in riforma della sentenza gravata, riconoscersi il concorso di nella causazione delPersona 2 sinistro, con conseguente rideterminazione del quantum dovuto in favore degli appellanti a titolo di risarcimento dei danni e retituzione in proprio favore delle somme eventualmente eccedenti corrisposte.
La causa è stata trattenuta in decisione una prima volta e rimessa sul ruolo con ordinanza del 29.10.2024 per l'acquisizione di copia della CTU svolta in primo grado sulla dinamica del sinistro a firma del perito d'ufficio Per 3 all'esito della trattazione scritta dell'udienza di precisazione delle conclusioni, acquisita la relazione peritale, la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del
20.12.2024 ex art. 127 ter c.p.c., e decisa nella camera di consiglio del 4 aprile
2025, dopo la scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La violazione dell'art. 348 bis c.p.c.
L'appellata ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis e ter c.p.c., reiterando tale eccezione anche in sede di precisazione delle conclusioni;
tuttavia, tale eccezione non può più rivestire alcun rilievo, in questa fase processuale.
Invero, la ragionevole probabilità di non accoglimento dell'appello, presa in considerazione dalle norme, è quella che deriva da una valutazione del giudice prima facie, in funzione della anticipata definizione delle impugnazioni palesemente infondate che, come tali, non meritino di pervenire alla fase decisionale ordinaria.
Pertanto, qualora il giudice ritenga fin da subito che il gravame non abbia ragionevole probabilità di accoglimento, ne dichiara l'inammissibilità con ordinanza;
diversamente, quando, come nel caso di specie, la causa sia invece trattenuta in decisione, non persiste più alcuno spazio per la pronuncia ex art. 348 bis e ter c.p.c.
2. Il perimetro della decisione
Deve darsi atto del passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Arezzo nei rapporti fra CP 4Controparte 1 Controparte_2
Parte 3 , genitori del defunto Parte 4 e attori in primo
[...] e grado, in quanto quest'ultimi non hanno proposto impugnazione e la compagnia assicurativa ha interposto appello incidentale soltanto in relazione all'an ed al quantum della pretesa risarcitoria di CP 6 in proprio e quale genitore esercente la potestà sul figlio minore chiedendo l'accertamento dellaPer 4 responsabilità concorrente della vittima del sinistro unicamente nei confronti di questi ultimi, come indicato espressamente nelle conclusioni della comparsa di costituzione in appello.
3. L'appello incidentale
Per ragioni di ordine espositivo occorre prima esaminare la doglianza riguardante il motivo di appello incidentale spiegato dalla Controparte_1
riguardante il concorso di colpa della vittima del sinistro, in quanto la soluzione della questione si pone quale antecedente logico rispetto agli altri motivi dell'appello principale La Controparte 1 ha impugnato quella parte della sentenza in cui il giudice di prime cure ha dichiarato Controparte 2 responsabile in via esclusiva dell'incidente oggetto di causa, lamentando una erronea interpretazione delle valutazioni contenute nella relazione del perito d'ufficio, da cui emergerebbe invece come ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a determinare l'evento lesivo o comunque, in ipotesi, in percentuali differenti, considerato che il Per 1 procedeva alla velocità di circa 80 Km/h su strada con limite massimo di 50Km/h.
L'appello è fondato per quanto di ragione.
Occorre procedere ad una disamina della dinamica del sinistro per come accertata dal complesso degli atti e documenti del giudizio dinanzi al Tribunale.
Invero, il rapporto di incidente stradale redatto dai carabinieri della stazione di
Bibbiena intervenuti nell'immediatezza del fatto attesta che il giorno 19 marzo
2014, verso le ore 13:45 circa, il sig. alla guida del Persona 2
,
motoveicolo Yamaha 600 grigia, targata CC 59216, proveniente da Soci, percorrendo la SR.71, viale G. Matteotti, con direzione di marcia Bibbiena (AR), giunto all'altezza del Km 184+ 100, nei pressi dell'intersezione con la via
Berlinguer, veniva in collisione con il veicolo Fiat DU bianco targato AX650
FZ, di proprietà e condotto da Controparte_2 il quale stava percorrendo la medesima strada in senso inverso e nel compiere una manovra di svolta sulla propria sinistra, ometteva di dare la precedenza al motociclista. In particolare i
Carabinieri rilevavano che: "Dai rilievi effettuati sul posto, è emerso che il motociclo ha iniziato una frenata prima dell'intersezione stradale, nella propria corsia di marcia ed in prossimità del margine destro della carreggiata. Dopo pochi metri di frenata si rileva uno scarrocciamento nella sede stradale e questo fa presupporre la caduta del motociclo. Sempre in base agli accertamenti eseguiti sul posto, suffragati da ulteriori segni di scarrocciamento, per inerzia la moto e il suo conducente, sono andati a collidere contro il furgone. La moto nell'impatto sbalzava all'indietro, mentre il corpo di veniva travolto ed investito. La salma Persona 2
rimaneva sotto il furgone nei pressi della ruota posteriore destra, con il busto al di fuori del telaio.
Non sono state individuate fonti testimoniali sul posto. A cura del personale presente, sono state contattate più persone, con esito negativo. La condotta di guida del motociclo, fa ritenere gli operanti che quest'ultimo ha bruscamente frenato, perché spaventato dal sopraggiungere del furgone, che aveva iniziato la manovra di svolta a sinistra. Del motociclo non è stato possibile rilevare la velocita al momento dell'impatto poiché la parte interessata al contachilometri è andata completamente distrutta;
anche la marcia inserita non è stato possibile rilevarla”.
Il perito del PM P. Per 5 nominato nel procedimento penale n. 2974/2014 contro CP 2 ha individuato il punto d'urto sulla semicarreggiata di pertinenza del motociclo, sulla base di calcoli tecnici, è pervenuto alla conclusione che la moto viaggiava a circa 80 Km/h (all'interno di un centro urbano, dove vigeva il limite di
50 Km/h) nella fase precedente all'impatto, mentre l'autovettura si era immessa nella via Berlinguer in modo estremamente repentino, senza dare la precedenza, quando la moto si trovava ad una distanza di circa 52,91 metri dalla sua posizione ed era pienamente visibile;
il tempo utile di reazione per arrestare il mezzo ed evitare la collisione è stato determinato in 1.33 secondi pertanto, al fine di scongiurare il sinistro, il Per 1 avrebbe dovuto procedere ad una velocità di 32
Km/h, quindi ben al di sotto del limite massimo consentito e non giustificato dalle condizioni in quel momento della strada, tratto rettilineo con ampia visibilità (cfr
.pag. 24 ctu Per 5 Ha poi considerato che il CP 2 "pur potendo osservare la manovra del motociclista, intendendo la sua condotta di guida e la successiva caduta, non arrestando il suo veicolo desistendo dal compiere e proseguire la conversione a sinistra, ha successivamente investito il corpo del conducente, superandolo e scavalcandolo con la ruota anteriore destra pressochè all'altezza del collo-spalla certamente contribuendo a produrre lesioni importanti se non mortali.".
Il perito d'ufficio Persona 6 nominato nel pregresso grado di giudizio, sulla base dei documenti versati in atti, fra cui la consulenza del CT del PM, ha anch'egli calcolato la velocità a cui procedeva il motociclo pari a 80 Km/h ma, pur stigmatizzando la condotta del CP 2 descritta in maniera del tutto sovrapponibile a quella del CT Per_5 è pervenuto ad una diversa conclusione, ovvero che se il Per 1 avesse tenuto una velocità di poco inferiore, pari a circa 71
Km/h ed avesse frenato senza perdere il controllo del proprio veicolo, la collisione avrebbe potuto essere evitata, a maggior ragione dunque se avesse rispettato il limite di velocità di 50 Km/h.
Rispondendo alle osservazioni del consulente di parte attrice, il ctu ha precisato di essere giunto ad una conclusione diversa rispetto al perito Per 5 perché quest'ultimo ha preso in considerazione il tempo di svolta dell'autocarro, mentre egli ha tenuto conto della distanza a cui si trovava il motociclo nel momento in cui ha avvistato il furgone Fiat DU condotto dal CP 2 che effettuava la manovra di svolta. Siffatta valutazione del perito d'ufficio appare più corretta ai fini di una adeguata impostazione della causalità del sinistro in ambito civilistico, senza tacere che anche il consulente del PM P. Per 5 ha rilevato la violazione da parte
Per 1 dell'art. 142 comma 8 per il superamento del limite di velocità e deldel comma per non essere stato in grado di compiere l'arresto tempestivo del mezzo entro lo spazio di avvistamento di un ostacolo prevedibile.
In diritto si richiamano gli enunciati del giudice di legittimità ormai consolidati in base ai quali:
-"l'accertamento in concreto d'una condotta di guida gravemente colposa da parte di uno dei conducenti coinvolti in un sinistro stradale solleva l'altro dall'onere di vincere la presunzione di pari responsabilità, di cui all'art. 2054, comma secondo, c.c., solo in un caso: quando la colpa concreta dell'uno sia stata tale, da rendere teoricamente impossibile qualunque manovra salvifica da parte dell'altro. E' pertanto falsamente applicato l'art. 2054, comma secondo, c.c., se il giudice attribuisca l'intera responsabilità ad uno solo dei conducenti, nonostante non possa stabilire in concreto se l'altro conducente abbia avuto la possibilità almeno teorica di evitare la collisione".
(Cass. n. 2821 del 20.11.2024);
- ai fini dell'accertamento della colpa di uno dei conducenti, idonea a determinare il superamento della presunzione ex art. 2054, comma 2, c.c., non è sufficiente la prova relativa all'avvenuta infrazione al codice della strada essendo, altresì, necessaria la dimostrazione della sussistenza di un nesso di causalità tra il comportamento integrante detta violazione e l'evento dannoso, posto che la presunzione in parola opera sul piano della causalità, sicché la violazione amministrativa deve aver avuto un'incidenza causale per aver rilievo in termini di responsabilità civile. (cfr. da ultimo Cass. n. 8311 del 23.03.2023).
L'applicazione dei suddetti principi al caso concreto in esame conduce a ritenere accertata la responsabilità prevalente in misura pari a 70% di Controparte_2
nella causazione dell'evento dannoso per aver effettuato la manovra di immissione con svolta a sinistra in maniera repentina, omettendo di dare la precedenza al motociclo condotto da Parte_4 che si trovava ad una distanza di circa 50 metri ed era assolutamente visibile, nonché per non aver arrestato il suo veicolo, desistendo dal compiere e proseguire la conversione a sinistra, pur trovandosi in condizioni di poter osservare la caduta del motociclo, in tal modo investendo il corpo del motociclista, superandolo e scavalcandolo con la ruota anteriore destra provocandogli lesioni mortali. Sussiste altresì un concorso colposo della vittima quantificabile nel 30% perché se il Per 1 avesse tenuto una velocità conforme al limite consentito di circa 50 Km/h non avrebbe perso il controllo del mezzo nell'effettuare una brusca frenata, evitando la collisione.
In accoglimento dell'appello incidentale, il danno liquidato in favore degli odierni appellanti va dunque rideterminato tenendo conto della percentuale di concorso ascrivibile al loro congiunto.
4. L'appello principale
4.a Sull'erronea applicazione del principio della compensatio lucri cum damno (primo motivo di appello)
Con il primo motivo parte appellante lamenta l'erronea applicazione della
"compensatio lucri cum damno" da parte del Tribunale per aver operato una illegittima compensazione tra la rendita corrisposta dall CP_5 in conseguenza della perdita del reddito del congiunto a seguito della sua morte, trattandosi di infortunio in itinere,
e il risarcimento del danno non patrimoniale liquidato a titolo di perdita del rapporto parentale. Sul punto il primo giudice ha così statuito: "Nel caso di specie si ritiene di dover valutare il danno non patrimoniale (il quale comprende il cd. "danno morale"), subito da moglie e figlio del deceduto Persona 2 nell'importo massimo di cui alle tabelle del Tribunale di Milano, ma senza ulteriori aggiunte. Infatti, le ulteriori voci richieste dall'attore
(danno alla vita di relazione, edonistico, riflesso, esistenziale, tanatologico) sono comprese nel danno non patrimoniale. In conclusione, gli attori hanno diritto alla riscossione di € 327.990,00
+ € 327.990,00. Gli importi versati da Controparte_1 (€ 115.000,00 + €
115.000,00) con l'aggiunta del valore capitale della rendita riconosciuta da parte dell' CP_5 e da detto Istituto comunicata alla predetta assicurazione, fanno sì che non appare residuato, nei confronti di Parte 1 e Persona 1 un danno differenziale, risarcibile per perdita del rapporto parentale."
Il motivo è fondato. In materia, per quanto in questa sede interessa, la Corte di Cassazione ha affermato che "in caso di infortunio mortale occorso ad un lavoratore, la rendita costituita dall CP_5 in favore dei congiunti, ai sensi dell'art. 85 del d.P.R. n. 1124 del 1965, ha lo scopo di indennizzare un pregiudizio di natura patrimoniale, sicchè il valore capitale di essa non può essere defalcato dal risarcimento del danno non patrimoniale spettante ai medesimi soggetti. (Corte di
Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26647 del 18/10/2019); in sintesi "i pagamenti effettuati dall'assicuratore sociale riducono il credito risarcitorio vantato dalla vittima del fatto illecito nei confronti del responsabile, quando l'indennizzo abbia lo scopo di ristorare il medesimo pregiudizio del quale il danneggiato chiede di essere risarcito". (Cass. sent. n. 12566 del 22 maggio 2018).
Nel caso di specie la rendita vitalizia riconosciuta dall CP_5 in favore della signora Pt 1 in qualità di coniuge superstite e del figlio Per 1 va a ristorare un pregiudizio di natura patrimoniale, pertanto ha errato il primo giudice a detrarla dall'importo liquidato a titolo di risarcimento del diverso pregiudizio di natura non patrimoniale, rappresentato dalla perdita del rapporto parentale, operando una applicazione del principio della compensatio lucri cum damno non conforme a diritto.
4.b. la quantificazione del danno (secondo, terzo, sesto motivo di appello)
Con il secondo ed il terzo motivo gli appellanti lamentano che il primo giudice, pur avendo quantificato il danno non patrimoniale nell'importo massimo, abbia tuttavia non correttamente utilizzato come criterio di liquidazione le tabelle del Tribunale di
Milano vigenti alla data del sinistro invece di quelle esistenti al momento della decisione;
in subordine hanno rilevato la maggiore adeguatezza delle tabelle del
Tribunale di Roma.
La doglianza è meritevole di accoglimento
Invero, in assenza di diverse disposizioni di legge, il danno alla persona dev'essere liquidato sulla base delle regole vigenti al momento della liquidazione, e non già al momento del fatto illecito" (cfr., ex multis, Cass. n. 19229 del 15/06/2022; Cass. n.
5013 del 28/02/2017; Cass. n. 7272 del 11/05/2012); diversamente, la liquidazione effettuata sulla base di tabelle non più attuali determinerebbe la violazione del criterio equitativo previsto dall'art. 1226 c.c. (cfr. Cass. n. 24155/2018; Cass. n.
25485/2016; Cass. n. 11152/2015)
Il danno da perdita del rapporto parentale patito dalla moglie e dal figlio di [...] va dunque rideterminato secondo le tabelle del Tribunale di Milano Pt 4
aggiornate al 2024 e già avallate dalla Suprema Corte nel 2022 in quanto esse
"costituiscono idoneo criterio per la liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, in quanto fondate su un sistema "a punto variabile" (il cui valore base è stato ricavato muovendo da quelli previsti dalla precedente formulazione "a forbice") che prevede l'attribuzione dei punti in funzione dei cinque parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e secondaria, alla convivenza tra le stesse, alla sopravvivenza di altri congiunti e alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta, ferma restando la possibilità, per il giudice di merito, di discostarsene procedendo a una valutazione equitativa "pura", purché sorretta da adeguata motivazione". (cfr. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 37009 del 16/12/2022).
Ai fini della liquidazione vanno considerati l'età della vittima primaria al momento del decesso (35 anni), e delle vittime secondarie (37 anni la moglie e 3 anni il figlio conviventi e la sopravvivenza di altri congiunti del nucleo familiare primario;
in relazione all'ultimo criterio delle tabelle, indicato alla lettera E) e corrispondente alla qualità e all'intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto perduto, si ritiene di condividere la statuizione del primo giudice di riconoscimento del massimo della personalizzazione, peraltro non investita di specifica impugnazione incidentale da parte della Controparte_1
Invero, secondo l'Osservatorio tale qualità ed intensità è da valutare "sia in termini di sofferenza interiore patita (da provare anche in via presuntiva) sia in termini di stravolgimento della vita della vittima secondaria (dimensione dinamico relazionale)", e se per rapporti familiari non già caratterizzati ex se dalla massima intensità si può tener conto di diversi indici tra i quali, a titolo meramente esemplificativo, l'assiduità della frequentazione, la condivisione di festività, hobby, sport, l'attività di assistenza sanitaria e domestica, per familiari che, come nel caso in esame, convivano con la vittima primaria, condividendo con essa la quotidianità, si deve invece ex se presumere la sussistenza del più intenso legame affettivo e di relazione, senza la necessità di allegazioni e prove ulteriori.
La stessa tabella milanese (sia del 2022 che, poi, del 2024) esplicita tale affermazione laddove evidenzia che: "ove in un determinato rapporto parentale ricorrano circostanze che consentano di presumere di regola (salvo prova contraria, sempre possibile) una relazione affettiva molto intensa (come nel caso del bambino di 5 anni che perde il genitore, ipotesi in cui di regola vi è convivenza ed è ordinariamente presumibile la condivisione giornaliera di tutte le principali attività della vita quotidiana, nonché la dipendenza della vittima secondaria dalla vittima primaria per le attività di cura, educazione ed assistenza parentale), sarà possibile attribuire il massimo dei punti per il parametro E”.
Dunque nel caso di specie appare congruo il riconoscimento di 30 punti per tutti e due gli appellanti, valorizzando le allegazioni riguardanti la convivenza, la relazione di reciproco affetto, le circostanze violente e improvvise del sinistro (che ovviamente non necessitavano di ulteriori allegazioni attoree, risultando pacifiche in quanto attinenti all'an della responsabilità) nonché l'età particolarmente delicata (3 anni) del figlio Per 1 al momento della morte del padre e le conseguenti maggiori difficoltà della madre rimasta la sua unica figura di riferimento nella famiglia nucleare. Parte 1In definitiva il danno non patrimoniale in favore di e del figlio minore va determinato in € 391.103,00 ciascuno, da cui va detratto il 30% ovvero la misura del concorso colposo della vittima nella causazione dell'evento lesivo, riconosciuto in accoglimento dell'appello incidentale, pervenendosi alla somma di €
273.772,00 ciascuno.
Trattandosi di credito di valore, dev'essere incrementato degli interessi compensativi al tasso legale, da calcolare sulla somma devalutata alla data del fatto
( 19.3.2014) e rivalutata annualmente secondo indice Istat Foi fino alla data di pagamento della somma di euro 115.000 in favore di entrambi i congiunti da parte il 9.7.2015 e per della Controparte_1 avvenuto per Parte 1 Persona 1 il 30.9.2015 ( all.ti 25-26 atto di citazione di primo grado) residuando un credito risarcitorio di € 228.622 per CP 6 e di € 228.426 per
Per 4 , che maggiorato per ciascuno di interessi compensativi calcolati sulla somma rivalutata anno per anno dalla data del pagamento dell'acconto da parte della compagnia fino alla presente sentenza ( cfr Cass. 1637/2020) va liquidato complessivamente in € 305.310,40 per CP 6 e in € 305.279,65 per Per 4
oltre interessi legali dalla sentenza al saldo effettivo.
Va invece respinto il sesto motivo di gravame in quanto non esiste una danno da lesione del rapporto parentale compatibile con la perdita improvvisa ed immediata del congiunto, quest'ultima interamente ristorata nelle sue componenti di sofferenza soggettiva e dinamico relazioni dal ristoro del pregiudizio dianzi liquidato.
4.c. Sul danno patrimoniale da perdita del reddito del congiunto ( quarto motivo di appello)
Con il quarto motivo gli appellanti lamentano che la rendita 1 CP_5 non abbia interamente ristorato il danno patrimoniale da essi subito per la perdita della fonte di reddito derivante dalla morte del congiunto.
Il motivo è infondato in quanto, oltre a non essere provato, si limita ad una deduzione generica, senza concretamente individuare la diversa misura delle somme spettanti come indennizzo del pregiudizio patrimoniale.
I canoni da seguire ai fini della liquidazione del danno che la morte d'una persona può causare ai suoi familiari, consistente nella perdita dei benefici economici che la vittima destinava loro, o per legge (es. ex artt. 143 o 147 c.c.), o per costume sociale, sono stati efficacemente riassunti dalla S.C. nella pronuncia n. 6619 del
2018, secondo cui il danno in questione può essere liquidato sia in forma di rendita
(art. 2057 c.c.), sia in forma di capitale. «Se viene scelta la liquidazione in forma di capitale, questa deve avvenire: (a) determinando il reddito della vittima al momento della morte;
(b) detraendone la quota presumibilmente destinata ai bisogni personali della vittima o al risparmio;
(c) moltiplicando il risultato per: (c) un coefficiente di capitalizzazione delle rendite vitalizie, se sia ragionevole ritenere che, in mancanza dell'illecito, il superstite avrebbe continuato a godere del sostegno economico del defunto vita natural durante;
in tal caso il coefficiente da scegliere dovrà essere corrispondente all'età della vittima se questa sia più giovane dell'alimentato, ed all'età di quest'ultimo nel caso contrario;
(c") un coefficiente di capitalizzazione delle rendite temporanee, se sia ragionevole ritenere che, in mancanza dell'illecito, il superstite avrebbe continuato a godere del sostegno economico del defunto non già vita natural durante, ma solo per un periodo di tempo determinato;
in tal caso il coefficiente da scegliere dovrà essere corrispondente alla durata presumibile per la quale sarebbe proseguito il sostegno economico.>>
La determinazione quantitativa di tale danno deve tenere conto, da un lato, dei presumibili incrementi reddituali che il lavoratore avrebbe ottenuto se fosse rimasto in vita e, dall'altro lato, ed in senso riduttivo dell'importo (cd. quota sibi) che la vittima avrebbe presumibilmente destinato a sé, alle spese per la produzione del reddito o al risparmio.
Tali elementi non sono stati allegati né provati dagli attori-appellanti, mentre è pacifico e documentato che 1 CP_5 abbia costituito la rendita ex DPR 30.6. 1965
n.1124 in favore della moglie e del figlio minore di Parte_4 e che abbia agito in rivalsa nei confronti della Controparte_1 per € 513.340,90 quale valore capitale della rendita erogata calcolato alla data del 18.8.2014 (all.to 2 memoria n.2
fascicolo di primo grado Controparte_1
Il motivo va dunque respinto.
4.d. mancato riconoscimento del danno tanatologico (quinto motivo di appello).
Va respinta, altresì la domanda di risarcimento del danno tanatologico derivante dalla perdita della vita della vittima richiesto dagli attori iure hereditatis, in applicazione dell'orientamento univoco del giudice di legittimità inaugurato dalla pronuncia a SS.UU.. n. 15350/2015, secondo cui "in caso di morte cagionata da un illecito, il pregiudizio conseguente è costituito dalla perdita della vita, bene giuridico autonomo rispetto alla salute, fruibile solo in natura dal titolare e insuscettibile di essere reintegrato per equivalente, sicché, ove il decesso si verifichi immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali, deve escludersi la risarcibilità "iure hereditatis" di tale pregiudizio, in ragione - nel primo caso dell'assenza del soggetto al quale sia collegabile la perdita del bene e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito risarcitorio, ovvero nel secondo della mancanza di utilità di uno spazio di vita brevissimo" (cfr da ultimo Cass. 33009/2024). 5. Le spese di lite
La riforma della decisione impugnata, che determina la caducazione della pronuncia inclusa quella accessoria sulle spese, impone infatti al giudice di appello di liquidare nuovamente le spese del doppio grado di giudizio, sulla base dell'esito finale della lite;
secondo il costante indirizzo della Cassazione, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario o globale;
esclusivamente in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (cfr., ex multis: Cass., Sez. 3-, Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1775 del 24/01/2017; Sez. L, Sentenza n.
11423 del 01/06/2016).
L'esito complessivo della lite ha visto gli odierni appellanti parzialmente soccombenti in considerazione del concorso colposo del proprio congiunto riconosciuto e del rigetto della domanda di risarcimento del danno patrimoniale, pertanto ricorrono giusti motivi per compensare fra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio nella misura del 30% ponendo a carico della Controparte_1 in solido con Controparte_2 il pagamento del residuo 70% per entrambi i gradi di giudizio. La determinazione del valore della causa va poi operata alla luce del seguente principio di diritto" in caso di litisconsorzio facoltativo ex art. 103 c.p.c., il valore della causa non si determina sommando il valore delle singole domande proposte da un solo attore contro più convenuti o da più attori contro un solo convenuto, posto che queste, essendo cumulate soltanto dal lato soggettivo, vanno ritenute fra loro distinte ed autonome, e si deve, invece, fare riferimento al criterio della domanda dal valore più elevato, con la conseguenza che, anche ai fini della liquidazione degli onorari spettanti all'avvocato che ha assistito più parti, la misura del compenso standard (sul quale applicare le variazioni in aumento e in diminuzione previste dall'art. 4, commi 2 e 4, d.m. n. 55 del 2014) va determinata nell'ambito dello scaglione di riferimento in relazione alla domanda (o alla condanna) di importo più elevato;
. Cass. ord.
10367/2024), pertanto applicati i parametri tabellari di cui al D.M. 55/14 come modificato dal D.M. 147/22, in relazione allo scaglione ricompreso fra € 260.001-
520.000, considerato un impegno difensivo medio ed esclusa in appello la fase di trattazione- istruttoria- non espletata, le spese di lite si liquidano per compenso professionale del primo grado in € 15.720,00 e del presente grado in € 9.96,30 oltre accessori di legge
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello in proprio e in qualità di genitore principale proposto da Parte 1
Persona 1 e sull'appello incidentale esercente la potestà sul figlio minore proposto da avverso la sentenza 985/21 del Tribunale Controparte 1
,
di Arezzo, ogni diversa eccezione disattesa e respinta, così statuisce:
1) accoglie l'appello incidentale e in riforma della sentenza impugnata dichiara accertata la responsabilità di Controparte_2 nella misura dell'70% nella causazione del sinistro oggetto di causa ed il concorso nella misura del 30% di Persona 2 2) accoglie in parte l'appello principale e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, condanna in solido con CP 2Controparte_1
[...] al risarcimento in favore degli appellanti del danno non patrimoniale che liquida, detratti gli acconti già versati, in € 305.310,40 in
Per 4 oltre interessi favore di CP 6 e in € 305.279,65 in favore di legali dalla sentenza al saldo effettivo;
3) dichiara le spese di entrambi i gradi di giudizio compensate nel rapporto tra gli appellanti e gli appellati nella misura del 30% ; condanna [...]
Controparte 1 Controparte_2in solido con al pagamento in favore degli appellanti del residuo 70%, spese che si liquidano per il primo grado in euro 15.720,00 per compenso professionale e per il secondo in €
9.96,30 per compenso professionale, oltre per entrambi i giudizi rimborso spese generali, iva e cap come per legge;
4) conferma la sentenza impugnata in ordine alla regolamentazione delle spese di ctu;
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 4 aprile 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Dott.ssa Dania
Mori
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.