Art. 16. 1. I piani regolatori cimiteriali prevedono su richiesta della comunita' competente per territorio reparti speciali per la sepoltura di defunti ebrei.
2. Alla Comunita' che faccia domanda di aver un reparto proprio e' data dal sindaco in concessione un'area adeguata nel cimitero. 3. Le sepolture nei cimiteri delle Comunita' e nei reparti ebraici dei cimiteri comunali sono perpetue in conformita' della legge e della tradizione ebraiche. 4. A tal fine, fermi restando gli oneri di legge a carico degli interessati o, in mancanza, della Comunita' o dell'Unione, le concessioni di cui all' articolo 91 del decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803 , sono rinnovate alla scadenza di ogni novantanove anni. 5. L'inumazione nei reparti di cui al comma 2 ha luogo secondo il regolamento emanato dalla Comunita' competente. 6. Nei cimiteri ebraici e' assicurata l'osservanza delle prescrizioni rituali ebraiche.
Nota all'art. 16:
Il testo dell' art. 91 del D.P.R. n. 803/1975 (Regolamento della polizia mortuaria) e' il seguente:
"Art. 91. - Il comune puo' concedere a privati o ad enti l'uso di aree per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettivita'.
Nelle aree avute in concessione, i privati e gli enti possono impiantare, in luogo di sepolture a sistema di tumulazione, campi di inumazione per famiglie e collettivita', purche' tali campi siano dotati, ciascuno, di adeguato ossario.
Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal presente regolamento sia per le tumulazioni e inumazioni sia per le estumulazioni ed esumazioni".
2. Alla Comunita' che faccia domanda di aver un reparto proprio e' data dal sindaco in concessione un'area adeguata nel cimitero. 3. Le sepolture nei cimiteri delle Comunita' e nei reparti ebraici dei cimiteri comunali sono perpetue in conformita' della legge e della tradizione ebraiche. 4. A tal fine, fermi restando gli oneri di legge a carico degli interessati o, in mancanza, della Comunita' o dell'Unione, le concessioni di cui all' articolo 91 del decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803 , sono rinnovate alla scadenza di ogni novantanove anni. 5. L'inumazione nei reparti di cui al comma 2 ha luogo secondo il regolamento emanato dalla Comunita' competente. 6. Nei cimiteri ebraici e' assicurata l'osservanza delle prescrizioni rituali ebraiche.
Nota all'art. 16:
Il testo dell' art. 91 del D.P.R. n. 803/1975 (Regolamento della polizia mortuaria) e' il seguente:
"Art. 91. - Il comune puo' concedere a privati o ad enti l'uso di aree per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettivita'.
Nelle aree avute in concessione, i privati e gli enti possono impiantare, in luogo di sepolture a sistema di tumulazione, campi di inumazione per famiglie e collettivita', purche' tali campi siano dotati, ciascuno, di adeguato ossario.
Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal presente regolamento sia per le tumulazioni e inumazioni sia per le estumulazioni ed esumazioni".