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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 26/03/2025, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MASSA
Il Tribunale di Massa, sezione civile, in composizione collegiale, e composto dai sig.ri giudici:
Dott. Giulio Lino Maria Giuntoli Presidente
Dott.ssa Valentina Prudente Giudice
Dott. Ilario Ottobrino Giudice rel. riunito in Camera di Consiglio in data 25.3.2025, sentita la relazione del giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio iscritto al n.
2574\2024 V.G. pendente tra , nata a [...] il [...], Parte_1
(C.F. ), ivi residente in [...] e C.F._1
nato a [...] il [...], (C.F. Controparte_1
e residente in [...], entrambi C.F._2
rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall' Avv. Stefano Salvatori e dall'Avv.
Roberto Acerbo, ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo, sito in Massa, in Piazza Largo Matteotti n. 6/1; con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 3 Con ricorso congiunto i sig.ri e hanno Parte_1 Controparte_1
dedotto che: i) si sono uniti in matrimonio, con rito civile, in Thira – Grecia, il
15/09/2014, in regime di separazione dei beni, ed il relativo atto è stato annotato presso il Registro degli Atti di Matrimonio, servizi demografici del Comune di Lucca, al n.201, parte II S, serie C Anno 2014 (v. doc. 1); ii) dalla loro unione è nato in [...], il figlio il 17/08/2015 (v. doc.2); iii) con sentenza del Tribunale di Massa n. Per_1
57\2024, pubblicata in data 23.1.2024, è intervenuta l'omologazione della separazione personale;
iv) sono trascorsi i termini di cui all'art. 1 L. 06.05.2015 n. 55) dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale, senza che vi sia stata alcuna riconciliazione;
tutto ciò premesso i ricorrenti hanno domandato che il Tribunale ai sensi dell'art. 473 bis. 51 cpc provveda alla declaratoria di scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni di cui al ricorso.
All'udienza di comparizione del 6.3.2025, le parti hanno dichiarato che non sussistono i presupposti per la riconciliazione, ed i difensori hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso.
Alla luce delle risultanze di causa il Collegio ritiene sussistere i presupposti di cui agli artt. 1 e 3, comma 2, n. 2, lett. b), della legge 1 dicembre 1970, n. 898 e ss.mm.ii, ai fini della pronuncia dello scioglimento del matrimonio. Le condizioni concordate, inoltre, non risultano contrarie né a norme imperative né all'ordine pubblico e sono conformi all'interesse della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa in composizione collegiale definitivamente statuendo:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Thira – Grecia, il
15/09/2014, tra i sig.ri e e Parte_1 Controparte_1
trascritto presso il Registro degli Atti di Matrimonio, servizi demografici del
Comune di Lucca, al n. 201, parte II S, serie C Anno 2014 alle condizioni di cui pagina 2 di 3 al ricorso introduttivo;
2) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Lucca (LU) di procedere all'annotazione della presente sentenza, a fronte del suo passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.1939, n. 1238;
3) compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
4) manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Massa, nella camera di consiglio del 25.3.2025
Il Presidente Il Giudice est.
Dott. Giulio Lino Maria Giuntoli Dott. Ilario Ottobrino
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