Articolo 3 della Legge 15 novembre 2000, n. 350
Articolo 2Articolo 4
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30 novembre 2000
Art. 3. 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 337 milioni per l'anno 2000, in lire 331 milioni per l'anno 2001 ed in lire 337 milioni annue a decorrere dal 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 30 novembre 2000
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