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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 13/05/2025, n. 219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 219 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
N. 526/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Patrizia MEDICA Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 526/2025 V.G., promossa da:
nato a [...] il [...], assistito e difeso Parte_1 dall'avv. MARINI VALENTINA
e nata ad [...] il [...], assistita e difesa Controparte_1 dall'avv. DI BLASIO VALENTINA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11/03/2025, e Parte_1
esponevano che in data 20/10/1991 avevano contratto Controparte_1
matrimonio con rito concordatario, in SILVI.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA in data
03/04/2007, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi
[...]
e provvede come segue: Parte_1 Controparte_1
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio dai predetti contratto in SILVI il
20/10/1991, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato Civile del
Comune di SILVI, nell'anno 1991 atto numero 11 parte II, serie A, alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
pagina 2 di 3 1) le parti dichiarano di non avere null'altro a pretendere l'una dall'altra dal punto di vista economico, avendo risolto ogni altra questione di carattere economico- patrimoniale;
2) le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SILVI per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio 1939 N. 1238.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 12/05/2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Patrizia MEDICA Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 526/2025 V.G., promossa da:
nato a [...] il [...], assistito e difeso Parte_1 dall'avv. MARINI VALENTINA
e nata ad [...] il [...], assistita e difesa Controparte_1 dall'avv. DI BLASIO VALENTINA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11/03/2025, e Parte_1
esponevano che in data 20/10/1991 avevano contratto Controparte_1
matrimonio con rito concordatario, in SILVI.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA in data
03/04/2007, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi
[...]
e provvede come segue: Parte_1 Controparte_1
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio dai predetti contratto in SILVI il
20/10/1991, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato Civile del
Comune di SILVI, nell'anno 1991 atto numero 11 parte II, serie A, alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
pagina 2 di 3 1) le parti dichiarano di non avere null'altro a pretendere l'una dall'altra dal punto di vista economico, avendo risolto ogni altra questione di carattere economico- patrimoniale;
2) le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SILVI per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio 1939 N. 1238.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 12/05/2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 3 di 3