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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sulmona, sentenza 13/10/2025, n. 245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sulmona |
| Numero : | 245 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I S U L M O N A
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Sulmona, in composizione monocratica, in persona del giudice onorario dott.ssa
MA RI De Luca, all' esito dell'udienza del 13 ottobre 2025 sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunziato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa R.G. n. 177 / 2022 vertente
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Roma (RM), Parte_1 C.F._1 presso e nello studio dell'avv. Paolo Cirieco, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
- attore
E
Controparte_1
[...]
e/o suoi eredi
[...]
- convenuti contumaci
CONCLUSIONI: come rassegnate nelle note in sostituzione dell'udienza del 13.10.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ai convenuti e , Controparte_1 Controparte_1 ed altresì per pubblici proclami a e/o eredi della stessa, nonché con Controparte_1 successivo atto di citazione, sempre ritualmente notificato ai predetti convenuti nel proc. n. R.G.
323/2024 poi riunito al presente, il sig. si rivolgeva al Tribunale di Sulmona Parte_1 esponendo:
- di possedere da oltre trent'anni in modo esclusivo, continuativo, pacifico e notorio i seguenti immobili ubicati in località Colle di Rosce snc Opi (AQ):
1 - unità immobiliare identificata al Catasto Fabbricati del Comune di Opi (AQ) con Prog.1, Op. C, Foglio 6, Prticella 502, unità di cui l'istante risulta anche comproprietario;
- terreno identificato al Catasto Terreni del Comune di Opi (AQ), al Foglio 6 particella 501, superficie 12.372 m², qualità: seminativo di classe 4, di cui ne è anche comproprietario per successione ereditaria;
- di aver effettuato continue opere di manutenzione ordinaria e straordinaria di detti immobili, anche realizzando gli interventi necessari per l'accesso ed il transito agli stessi;
Premesso quanto sopra, nelle conclusioni veniva chiesto all'adito Tribunale accertarsi e dichiararsi l'acquisto da parte dell'attore, già proprietario per 333/1000, della proprietà piena ed esclusiva dei predetti beni immobili ex art. 1158 c.c. in virtù del possesso continuato ed ininterrotto per oltre un ventennio in via esclusiva, notoria e pacifica;
per l'effetto autorizzare il competente Conservatore dei Registri Immibiliari alle relative trascrizioni e volture in favore dell'odierno attore. Il tutto con condanna alle spese di giudizio.
I convenuti, pur ritualmente citati, non si costituivano in giudizio e ne veniva dichiarata la contumacia. Istruita la causa con prova orale e documentale, all'odierna udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c., sostituita con la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni rassegnate da parte attrice, come da note d'udienza depositate entro il termine prescritto.
********
La domanda proposta dal sig. è fondata ed è dunque meritevole di Parte_1 accoglimento. La parte che agisce per vedere dichiarato l'acquisto del diritto di proprietà su un bene immobile per usucapione deve provare, ai sensi dell'art. 1158 c.c., di possedere detto bene, dimostrando l'esercizio sullo stesso, e da almeno venti anni, dei poteri pieni ed esclusivi che caratterizzano il diritto di proprietà.
La documentazione offerta e la prova orale espletata hanno riscontrato i fatti posti a fondamento della domanda. In particolare, il teste e lo stesso convenuto Testimone_1 Controparte_1 in sede di interrogatorio formale, hanno concordemente dichiarato con certezza che l'attore ha sfruttato il terreno con l'annessa rimessa per attrezzi in questione come cosa propria, provvedendo alla manutenzione degli stessi, alla pulizia e coltivazione del terreno ad orto ed in parte con alberi da frutto, all'installazione di alcune casette per le api, e con recinzione del terreno stesso con muretto a secco, paletti e rete in ferro, oltre che con cancello chiuso con lucchetto;
nonché ristrutturando la rimessa dotandola di porta con serratura, lei cui chiavi erano detenute dal solo attore, così come quelle del lucchetto del cancello di accesso al terreno;
e ciò ininterrottamente e a partire da epoca sicuramente anteriore al trentennio precedente la proposizione della domanda giudiziale e senza opposizione da parte di alcuno.
Gli odierni convenuti, a seguito della rituale notifica dell'atto di citazione, non hanno provveduto a costituirsi in giudizio, omettendo pertanto di opporsi alla domanda avversa, così di fatto avvalorandone, in difetto di contestazione, ragioni e fondatezza;
inoltre, si ripete, il convenuto in sede di interpello deferitogli, ha confermato le circostanze Controparte_1 affermate dall'attore, mentre la convenuta ritualmente citata per rendere Controparte_1 l'interrogatorio formale, non è comparsa all'udienza all'uopo fissata, senza allegare alcun legittimo impedimento.
Sarebbe stato invece onere dei convenuti, costituendosi, dedurre e dimostrare che il potere di fatto esercitato dall'attore sugli immobili fosse espressione di una mera detenzione, o derivato da atti di tolleranza (cfr., ex plurimis, Cass. n. 3404/2009) o che l'acquisto del possesso fosse avvenuto con violenza o clandestinità o, infine, che il decorso del termine per l'usucapione fosse stato sospeso o interrotto. In ogni caso, in mancanza di specifiche e puntuali contestazioni, la sussistenza dell'animus possidendi è desumibile in via presuntiva ed implicita dall'esercizio
2 dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà (Cass., sez. II, n. 15446/2007).
In conclusione, le testimonianze risultano attendibili, reciprocamente riscontrate, e possono essere poste a fondamento della decisione, unitamente alle risultanze dell'interrogatorio formale espletato e alla documentazione prodotta: l'istruttoria ha confermato la presenza di tutti i requisiti richiesti dall'art. 1158 c.c., e ciò consente di dichiarare il sig. Parte_1 proprietario esclusivo degli immobili oggetto del giudizio, per averli acquistati a titolo originario in forza di usucapione maturata in proprio favore per effetto di possesso esercitato in modo esclusivo, continuo, pubblico, pacifico ed ininterrotto per oltre venti anni, con la inequivocabile intenzione di esercitare sui beni in questione un potere di signoria corrispondente a quella del proprietario, senza che altri avessero in qualche modo contestato tale potere di fatto.
Per quanto concerne le spese di lite, ritiene il Tribunale che non debba farsi luogo ad alcuna pronuncia.
L'attore chiede invero una pronuncia di accertamento di un acquisto a titolo originario che si perfeziona ex lege al verificarsi dei presupposti previsti, senza necessità di una pronuncia costitutiva. I convenuti, in questa fattispecie, non possono sostituirsi a tale attività dichiarativa del Giudice, sì che anche un eventuale spontaneo riconoscimento per atto pubblico dell'avversario possesso non assumerebbe il carattere ricognitivo di un effetto dipendente dalla legge e che soltanto l'Autorità giudiziaria può quindi accertare. Ne deriva che, in assenza di contestazione da parte dei convenuti in relazione al possesso ultraventennale da parte dell'attore ed agli effetti che alla sussistenza di detto presupposto derivano per espressa previsione dalla legge, non può neppure parlarsi di soccombenza e che, per l'effetto, nessuna pronuncia di condanna alle spese può essere emessa nei loro confronti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sulmona in persona del giudice onorario dott.ssa MA RI De Luca, definitivamente pronunciando, disattesa e/o assorbita ogni contraria istanza, deduzione o eccezione,
- dichiara che gli immobili di seguito indicati, siti in località Colle di Rosce snc Opi (AQ), sono di proprietà esclusiva dell'attore sig. nato a [...] il [...] (c.f.: Parte_1
, ivi residente in Via Porta Grande snc, per intervenuta usucapione ex C.F._1 art.1158 c.c.:
- unità immobiliare identificata al Catasto Fabbricati del Comune di Opi (AQ) al Foglio 6, Particella 502, categoria C/6, classe 2, consistenza m² 64, rendita € 69,41;
- terreno identificato al Catasto Terreni del Comune di Opi (AQ) al Foglio 6, Particella 501, superficie 12.372 m², qualità: seminativo di classe 4, Redditi dominicale € 3,83, agrario € 10,86;
- per l'effetto, ordina al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di L'Aquila la trascrizione della presente sentenza ai sensi di legge, esonerandolo da ogni responsabilità al riguardo;
- nulla sulle spese di giudizio.
Sulmona 13.10.2025.
Il G.O.
MA RI De Luca
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Sulmona, in composizione monocratica, in persona del giudice onorario dott.ssa
MA RI De Luca, all' esito dell'udienza del 13 ottobre 2025 sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunziato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa R.G. n. 177 / 2022 vertente
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Roma (RM), Parte_1 C.F._1 presso e nello studio dell'avv. Paolo Cirieco, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
- attore
E
Controparte_1
[...]
e/o suoi eredi
[...]
- convenuti contumaci
CONCLUSIONI: come rassegnate nelle note in sostituzione dell'udienza del 13.10.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ai convenuti e , Controparte_1 Controparte_1 ed altresì per pubblici proclami a e/o eredi della stessa, nonché con Controparte_1 successivo atto di citazione, sempre ritualmente notificato ai predetti convenuti nel proc. n. R.G.
323/2024 poi riunito al presente, il sig. si rivolgeva al Tribunale di Sulmona Parte_1 esponendo:
- di possedere da oltre trent'anni in modo esclusivo, continuativo, pacifico e notorio i seguenti immobili ubicati in località Colle di Rosce snc Opi (AQ):
1 - unità immobiliare identificata al Catasto Fabbricati del Comune di Opi (AQ) con Prog.1, Op. C, Foglio 6, Prticella 502, unità di cui l'istante risulta anche comproprietario;
- terreno identificato al Catasto Terreni del Comune di Opi (AQ), al Foglio 6 particella 501, superficie 12.372 m², qualità: seminativo di classe 4, di cui ne è anche comproprietario per successione ereditaria;
- di aver effettuato continue opere di manutenzione ordinaria e straordinaria di detti immobili, anche realizzando gli interventi necessari per l'accesso ed il transito agli stessi;
Premesso quanto sopra, nelle conclusioni veniva chiesto all'adito Tribunale accertarsi e dichiararsi l'acquisto da parte dell'attore, già proprietario per 333/1000, della proprietà piena ed esclusiva dei predetti beni immobili ex art. 1158 c.c. in virtù del possesso continuato ed ininterrotto per oltre un ventennio in via esclusiva, notoria e pacifica;
per l'effetto autorizzare il competente Conservatore dei Registri Immibiliari alle relative trascrizioni e volture in favore dell'odierno attore. Il tutto con condanna alle spese di giudizio.
I convenuti, pur ritualmente citati, non si costituivano in giudizio e ne veniva dichiarata la contumacia. Istruita la causa con prova orale e documentale, all'odierna udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c., sostituita con la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni rassegnate da parte attrice, come da note d'udienza depositate entro il termine prescritto.
********
La domanda proposta dal sig. è fondata ed è dunque meritevole di Parte_1 accoglimento. La parte che agisce per vedere dichiarato l'acquisto del diritto di proprietà su un bene immobile per usucapione deve provare, ai sensi dell'art. 1158 c.c., di possedere detto bene, dimostrando l'esercizio sullo stesso, e da almeno venti anni, dei poteri pieni ed esclusivi che caratterizzano il diritto di proprietà.
La documentazione offerta e la prova orale espletata hanno riscontrato i fatti posti a fondamento della domanda. In particolare, il teste e lo stesso convenuto Testimone_1 Controparte_1 in sede di interrogatorio formale, hanno concordemente dichiarato con certezza che l'attore ha sfruttato il terreno con l'annessa rimessa per attrezzi in questione come cosa propria, provvedendo alla manutenzione degli stessi, alla pulizia e coltivazione del terreno ad orto ed in parte con alberi da frutto, all'installazione di alcune casette per le api, e con recinzione del terreno stesso con muretto a secco, paletti e rete in ferro, oltre che con cancello chiuso con lucchetto;
nonché ristrutturando la rimessa dotandola di porta con serratura, lei cui chiavi erano detenute dal solo attore, così come quelle del lucchetto del cancello di accesso al terreno;
e ciò ininterrottamente e a partire da epoca sicuramente anteriore al trentennio precedente la proposizione della domanda giudiziale e senza opposizione da parte di alcuno.
Gli odierni convenuti, a seguito della rituale notifica dell'atto di citazione, non hanno provveduto a costituirsi in giudizio, omettendo pertanto di opporsi alla domanda avversa, così di fatto avvalorandone, in difetto di contestazione, ragioni e fondatezza;
inoltre, si ripete, il convenuto in sede di interpello deferitogli, ha confermato le circostanze Controparte_1 affermate dall'attore, mentre la convenuta ritualmente citata per rendere Controparte_1 l'interrogatorio formale, non è comparsa all'udienza all'uopo fissata, senza allegare alcun legittimo impedimento.
Sarebbe stato invece onere dei convenuti, costituendosi, dedurre e dimostrare che il potere di fatto esercitato dall'attore sugli immobili fosse espressione di una mera detenzione, o derivato da atti di tolleranza (cfr., ex plurimis, Cass. n. 3404/2009) o che l'acquisto del possesso fosse avvenuto con violenza o clandestinità o, infine, che il decorso del termine per l'usucapione fosse stato sospeso o interrotto. In ogni caso, in mancanza di specifiche e puntuali contestazioni, la sussistenza dell'animus possidendi è desumibile in via presuntiva ed implicita dall'esercizio
2 dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà (Cass., sez. II, n. 15446/2007).
In conclusione, le testimonianze risultano attendibili, reciprocamente riscontrate, e possono essere poste a fondamento della decisione, unitamente alle risultanze dell'interrogatorio formale espletato e alla documentazione prodotta: l'istruttoria ha confermato la presenza di tutti i requisiti richiesti dall'art. 1158 c.c., e ciò consente di dichiarare il sig. Parte_1 proprietario esclusivo degli immobili oggetto del giudizio, per averli acquistati a titolo originario in forza di usucapione maturata in proprio favore per effetto di possesso esercitato in modo esclusivo, continuo, pubblico, pacifico ed ininterrotto per oltre venti anni, con la inequivocabile intenzione di esercitare sui beni in questione un potere di signoria corrispondente a quella del proprietario, senza che altri avessero in qualche modo contestato tale potere di fatto.
Per quanto concerne le spese di lite, ritiene il Tribunale che non debba farsi luogo ad alcuna pronuncia.
L'attore chiede invero una pronuncia di accertamento di un acquisto a titolo originario che si perfeziona ex lege al verificarsi dei presupposti previsti, senza necessità di una pronuncia costitutiva. I convenuti, in questa fattispecie, non possono sostituirsi a tale attività dichiarativa del Giudice, sì che anche un eventuale spontaneo riconoscimento per atto pubblico dell'avversario possesso non assumerebbe il carattere ricognitivo di un effetto dipendente dalla legge e che soltanto l'Autorità giudiziaria può quindi accertare. Ne deriva che, in assenza di contestazione da parte dei convenuti in relazione al possesso ultraventennale da parte dell'attore ed agli effetti che alla sussistenza di detto presupposto derivano per espressa previsione dalla legge, non può neppure parlarsi di soccombenza e che, per l'effetto, nessuna pronuncia di condanna alle spese può essere emessa nei loro confronti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sulmona in persona del giudice onorario dott.ssa MA RI De Luca, definitivamente pronunciando, disattesa e/o assorbita ogni contraria istanza, deduzione o eccezione,
- dichiara che gli immobili di seguito indicati, siti in località Colle di Rosce snc Opi (AQ), sono di proprietà esclusiva dell'attore sig. nato a [...] il [...] (c.f.: Parte_1
, ivi residente in Via Porta Grande snc, per intervenuta usucapione ex C.F._1 art.1158 c.c.:
- unità immobiliare identificata al Catasto Fabbricati del Comune di Opi (AQ) al Foglio 6, Particella 502, categoria C/6, classe 2, consistenza m² 64, rendita € 69,41;
- terreno identificato al Catasto Terreni del Comune di Opi (AQ) al Foglio 6, Particella 501, superficie 12.372 m², qualità: seminativo di classe 4, Redditi dominicale € 3,83, agrario € 10,86;
- per l'effetto, ordina al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di L'Aquila la trascrizione della presente sentenza ai sensi di legge, esonerandolo da ogni responsabilità al riguardo;
- nulla sulle spese di giudizio.
Sulmona 13.10.2025.
Il G.O.
MA RI De Luca
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