Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 13/06/2025, n. 306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 306 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 700/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Asti, riunito in camera di consiglio in persona delle Dottoresse:
Ombretta Salvetti PRESIDENTE Elga Bulgarelli GIUDICE REL.
Sara Pozzetti GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile RG 700/2025 VG avente ad oggetto: regolamentazione affido, collocazione, mantenimento dei figli minori, congiuntamente proposta da nato il [...], Persona_1 rappresentato e difeso dall'Avv.to Matteo Ponzio, giusta procura in atti,
nata il [...], Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Silvia Calzolari, giusta procura in atti;
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Asti,
trattenuta in decisione all'udienza, svoltasi ex art 127 ter c.p.c., del 10.6.2025 sulle seguenti:
CONCLUSIONI DELLE PARTI per le parti ricorrente e resistente congiuntamente:
1)la casa familiare sita in Alba (CN), via G. Miroglio n. 23 viene assegnata al Sig. Persona_1 con gli arredi ivi esistenti, ad eccezione degli effetti personali della Sig.ra che verranno dalla Pt_1 stessa asportati unitamente al quadro dell'artista “Mauro Rosso”;
2) la Sig.ra lascerà la casa familiare entro il 28 febbraio 2025 trasferendo la sua residenza in Pt_1
Alba, Via Gastaldi n. 5;
3) il figlio minore è affidato ai genitori in modo condiviso, con collocazione prevalente e Per_2 residenza dello stesso presso la madre e con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale in merito alle questioni di ordinaria amministrazione;
4) con riguardo alle modalità di visita e frequentazione tra il padre - e/o entrambi i genitori – ed il figlio, si conviene quanto segue: il padre potrà incontrare e tenere con sé a) a weekend alternati Per_2 dal venerdì all'uscita da scuola (in estate uscita dai centri estivi) sino al lunedì mattina all'ingresso a scuola (in estate entrata ai centri estivi); b) nelle settimane in cui il weekend è di pertoccanza della madre dal mercoledì all'uscita da scuola (in estate uscita dai centri estivi) sino al venerdì mattina all'ingresso a scuola (in estate entrata ai centri estivi); c) durante le vacanze estive entrambi i genitori terranno con sé il figlio per due settimane, anche non consecutive, da comunicare, con l'altro genitore, entro la fine del mese di maggio di ciascun anno. Durante le due settimane di vacanza di ciascun pagina 1 di 4
d) durante le vacanze natalizie trascorrerà il periodo dal 23 dicembre al 30 dicembre Per_2 con un genitore (con intesa che la sera del 24 il bambino starà con il genitore che non ha il periodo di Natale) e il periodo dal 31 al 6 gennaio con l'altro genitore, mediante alternanza annuale fra i genitori di tali periodi. Resta comunque inteso che in tale periodo sarà sospeso l'ordinario calendario di visita di cui ai punti 4a) e 4b) che precedono;
e) durante le vacanze pasquali (tale intendendosi il periodo di chiusura della scuola), il figlio trascorrerà un anno la Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo con un genitore e l'anno successivo con l'altro e così via discorrendo, mentre per i restanti giorni di tale periodo si seguirà, ove compatibile, l'ordinario calendario di visita di cui ai punti 4a) e 4b) che precedono;
f) resta inteso che ciascun genitore si impegna a rivolgersi all'altro in caso di assenza od impossibilità a tenere con sé il bambino, anche a causa di variazioni eventuali degli orari scolastici, prima di rivolgersi a parenti/baby-sitter; 5) il sig. concorrerà al mantenimento, educazione ed istruzione del figlio minore versando dal Per_1 mese di marzo 2025 alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico bancario, la Pt_1 somma di € 850,00 (ottocentocinquanta/00) mensili per 12 mensilità, rivalutabile annualmente secondo l'indice Istat, (prima rivalutazione marzo 2026), sino all'indipendenza economica del figlio Per_2
6) le spese extra-assegno, che comprendono anche la mensa scolastica, a favore di saranno Per_2 sostenute dal Sig. in ragione del 60% e dalla Sig.ra in ragione del residuo 40%. Le Per_1 Pt_1 spese relative al golf ed allo sci (compresi abbigliamento, attrezzatura, corsi, gare e iscrizioni) saranno sostenute integralmente dal Sig. Fermo quanto indicato nella presente clausola Per_1 quanto all'individuazione delle spese, di documentazione etc., i genitori faranno riferimento al Protocollo di Asti siglato in data 7.7.2017 dal Presidente ff del Tribunale di Asti, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Asti e dai Referenti della Commissione Famiglia di Asti che dichiarano di conoscere;
7) Le parti concordano che il c.d. Assegno Unico Universale corrisposto dall'INPS sarà devoluto al
100% alla signora Pt_1 8) Ciascun genitore s'impegna ad informare prontamente l'altro circa eventuale cambio di residenza o domicilio;
9) Entrambi i genitori esprimono l'assenso al rilascio della carta d'identità e del passaporto individuale per il figlio minore, impegnandosi, all'occorrenza, a rinnovare tale assenso con dichiarazione resa all'Autorità e comunque a cooperare con l'altro genitore al fine del rilascio dei predetti documenti.
10)Per quanto concerne i rapporti economico - patrimoniali tra le parti i ricorrenti prevedono quanto segue: - la signora si obbliga a cedere e trasferire a che Parte_1 Persona_1 accetta, la piena proprietà della propria quota, pari ad 1/5, dell'immobile e relative pertinenze adibito a casa familiare sito in Alba, via G. Miroglio n. 23, facente parte del complesso residenziale “Le Terrazze” (nel fabbricato condominiale contraddistinto con la lettera “E”) costituito da appartamento al piano terzo composto da ingresso, cucina, tre camere, due bagni e due disimpegni;
annessa cantina al piano terreno, autorimessa al piano terra il tutto censito al Catasto Fabbricati del comune di Alba come segue: F. 42, part. 76 sub. 28, zona censuaria 2, cat. A/2, cl. 5, vani 5,5 e sub. 40, zona censuaria
2, cat. C/6, cl. 4, consistenza 13 mq;
- il trasferimento della quota di 1/5 dei beni di cui sopra verrà effettuato al corrispettivo complessivo di €. 10.000,00 (diecimila/00), somma che sarà corrisposta dal signor alla signora al momento del rogito notarile. In Persona_1 Parte_1 proposito, le parti si impegnano ed obbligano a pervenire a detto trasferimento entro e non oltre 10 giorni dall'omologa delle condizioni di cui al presente ricorso, con spese interamente a carico del sig.
- la signora si obbliga a cedere e trasferire a Per_1 Parte_1 Persona_1
pagina 2 di 4 che accetta, la piena proprietà della sua quota, pari al 50%, dell'unità immobiliare e relative pertinenze situata in Francia, Jausiers (Alpes-de-HauteProvence) 04850, Lotissement Mazagrand, Batiment A1; - il trasferimento della quota pari al 50% verrà effettuato al corrispettivo complessivo di
€. 30.000,00 (trentamila/00), somma che sarà corrisposta dal signor alla signora Persona_1
al momento del rogito notarile. In proposito, le parti si impegnano ed obbligano Parte_1 a pervenire a detto trasferimento entro e non oltre 30 giorni dall'omologa delle condizioni di cui al presente ricorso, con spese interamente a carico del sig. Per_1
11)Con riferimento al mutuo ipotecario cointestato tra il Sig. e la Sig.ra Persona_1 [...]
acceso presso l'istituto di credito Intesa Sanpaolo SpA, in data 25.09.2019 (mutuo n. Parte_1
0E53044151146 – Notaio Rep. n. 1.376/1.056) il signor Persona_3 Persona_1 contestualmente all'acquisto della quota di proprietà di 1/5 della Sig.ra dell'immobile sito in Pt_1
Alba, via G. Miroglio n. 23, si impegna ed obbliga ad estromettere dal mutuo la signora Il Pt_1
Sig. si accollerà quindi il mutuo residuo. Per_1
12)Le spese e gli onorari della presente procedura sono compensate tra le parti con rinuncia dei difensori alla solidarietà professionale ex art. 13 L.P..
13) le parti con rinuncia dei difensori alla solidarietà professionale ex art. 13 L.P.
Per il P.M.
Nulla si oppone.
CONCISI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis 51 c.p.c., e chiedevano Persona_1 Parte_1 regolamentarsi come sopra l'affido, la collocazione ed il mantenimento del loro figlio minore Per_2 nato ad [...] il [...] da relazione more uxorio.
Fissata udienza ex art 127 ter c.p.c., acquisito il parere del Pubblico Ministero e visto il deposito delle note sostitutive di udienza, il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
*** Le conclusioni concordate dalle parti appaiono congrue, conformi all'interesse del minore e non contrarie all'ordine pubblico. In particolare risulta rispettato il principio cardine dell'affido condiviso del minore ed è da ritenersi conforme all'interesse dello stesso, oltre che rispettoso del principio di bigenitorialità, il regime di collocazione e visita del genitore non collocatario. Del tutto congrua all'interesse del minore risulta altresì la regolamentazione del regime di mantenimento dello stesso.
Quanto agli altri rapporti patrimoniali tra le parti ed alla disponibilità della casa familiare (in tal senso,
e fermo restando il principio per cui l'assegnazione della abitazione famigliare dipende dalla collocazione dei figli minori conviventi, dovendosi intendere le conclusioni in punto assegnazione della stessa) il Collegio prende altresì atto degli accordi in essere. Nulla in punto spese trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti, in composizione collegiale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, dispone, in punto affido, collocazione e mantenimento del figlio minore nato ad Alba in [...]_2
28.11.2018, in perfetta conformità alle conclusioni congiunte riportate come in epigrafe,
pagina 3 di 4 prende atto, nel resto, degli accordi raggiunti dalle parti e riportati come in epigrafe (con la precisazione che, laddove concernenti la assegnazione della casa familiare, gli stessi accordi devono intendersi riferiti alla disponibilità della stessa).
Visto l'art. 52 comma 2 del DLGS 196/2003, dispone che sia apposta, a cura della Cancelleria il divieto di indicazione delle generalità degli interessati e degli altri loro dati identificativi, in caso di riproduzione della presente sentenza nelle ipotesi di cui al citato articolo di legge, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
Asti, 11 giugno 2025
La Giudice
Elga Bulgarelli
La Presidente
Ombretta Salvetti
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