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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 03/06/2025, n. 2718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2718 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16116/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16116/2024 promossa da:
elettivamente domiciliato in Via S. Barnaba n. 30, Milano presso lo Parte_1 studio dell'avv. FAZIO IVANO che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
elettivamente domiciliata in Via S. Barnaba n. 30, Milano Controparte_1 presso lo studio dell'avv. DAMIANO CARMELO che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente: come da note d'udienza depositate in data 01/04/2025.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano Parte_1 Controparte_1
matrimonio in Cafasse il 02/07/2022.
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso depositato il 19/09/2024 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1
pronunciare la separazione personale dei coniugi, allegando che la prosecuzione della convivenza era pagina 1 di 3 divenuta intollerabile. Chiedeva, altresì, domanda di scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c.
Si costituiva in giudizio . Controparte_1
Le parti, congiuntamente, chiedevano la conversione del rito da contenzioso a consensuale.
Pertanto, veniva revocata l'udienza fissata per la comparizione delle parti con assegnazione di un temine per il deposito di note scritte contenenti la precisazione congiunta delle conclusioni.
In data 01/04/2025 le parti depositavano le note scritte. La causa, quindi, veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati e dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Sulle altre questioni
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti e desunto dalle indagini svolte.
Si compensano le spese tra le parti in considerazione del raggiunto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita visto l'art. 473-bis e ss c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Controparte_1
[...]
Prende atto dell'accordo delle parti e pertanto:
PRENDE ATTO che il sig. in sede di separazione, riconoscerà alla sig.ra Parte_1 [...]
a titolo di aiuto economico per le spese che quest'ultima dovrà affrontare per il Parte_2
trasferimento dalla residenza coniugale alla nuova residenza, la somma di USD 10.000,00 (diecimila/00 dollari), da calcolarsi al tasso di cambio applicato alla data di esecuzione del bonifico, sul conto bancario n. 271-542820-3 (codice SWIFT: ), intestato alla sig.ra presso l'istituto di credito C.F._1 CP_1
pagina 2 di 3 DBS Bank Singapore alle coordinate bancarie che verranno da quest'ultima comunicate o, in ogni caso, secondo altra modalità concordata dalle parti per iscritto.
PRENDE ATTO che, salvo quanto pattuito in sede di scioglimento del matrimonio, i coniugi dichiarano pertanto di null'altro avere a pretendere l'uno dall'altra in relazione ai reciproci rapporti patrimoniali.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 23.05.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16116/2024 promossa da:
elettivamente domiciliato in Via S. Barnaba n. 30, Milano presso lo Parte_1 studio dell'avv. FAZIO IVANO che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
elettivamente domiciliata in Via S. Barnaba n. 30, Milano Controparte_1 presso lo studio dell'avv. DAMIANO CARMELO che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente: come da note d'udienza depositate in data 01/04/2025.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano Parte_1 Controparte_1
matrimonio in Cafasse il 02/07/2022.
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso depositato il 19/09/2024 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1
pronunciare la separazione personale dei coniugi, allegando che la prosecuzione della convivenza era pagina 1 di 3 divenuta intollerabile. Chiedeva, altresì, domanda di scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c.
Si costituiva in giudizio . Controparte_1
Le parti, congiuntamente, chiedevano la conversione del rito da contenzioso a consensuale.
Pertanto, veniva revocata l'udienza fissata per la comparizione delle parti con assegnazione di un temine per il deposito di note scritte contenenti la precisazione congiunta delle conclusioni.
In data 01/04/2025 le parti depositavano le note scritte. La causa, quindi, veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati e dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Sulle altre questioni
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti e desunto dalle indagini svolte.
Si compensano le spese tra le parti in considerazione del raggiunto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita visto l'art. 473-bis e ss c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Controparte_1
[...]
Prende atto dell'accordo delle parti e pertanto:
PRENDE ATTO che il sig. in sede di separazione, riconoscerà alla sig.ra Parte_1 [...]
a titolo di aiuto economico per le spese che quest'ultima dovrà affrontare per il Parte_2
trasferimento dalla residenza coniugale alla nuova residenza, la somma di USD 10.000,00 (diecimila/00 dollari), da calcolarsi al tasso di cambio applicato alla data di esecuzione del bonifico, sul conto bancario n. 271-542820-3 (codice SWIFT: ), intestato alla sig.ra presso l'istituto di credito C.F._1 CP_1
pagina 2 di 3 DBS Bank Singapore alle coordinate bancarie che verranno da quest'ultima comunicate o, in ogni caso, secondo altra modalità concordata dalle parti per iscritto.
PRENDE ATTO che, salvo quanto pattuito in sede di scioglimento del matrimonio, i coniugi dichiarano pertanto di null'altro avere a pretendere l'uno dall'altra in relazione ai reciproci rapporti patrimoniali.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 23.05.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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