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Sentenza 7 novembre 2024
Sentenza 7 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 07/11/2024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 7 novembre 2024 |
Testo completo
R.G. n. 285/2024 procedimento unitario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORINO
- SEZIONE SESTA CIVILE-
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti Magistrati: dott. Enrico Astuni Presidente dott.ssa Maurizia Giusta Giudice dott.ssa Carlotta Pittaluga Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel proc. unitario n. 285/2024 avente ad oggetto il ricorso per l'omologa di accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa ex art. 61 CCII proposto da
(CF ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con Parte_1 P.IVA_1 sede legale a Torino, in Corso F. Ferrucci n. 24, rappresentata e difesa dall'avv. Roberto
Rollero
- RICORRENTE-
***
Il 27 maggio 2024 la società a responsabilità limitata , con sede legale a Torino, in Pt_1
Corso F. Ferrucci n. 24, ha proposto un ricorso ex artt. 40-61 CCII, chiedendo l'omologa degli accordi di ristrutturazione del debito conclusi con i creditori aderenti, con estensione degli effetti ai sensi dell'art. 61 CCII anche ai non aderenti. Unitamente al ricorso è stata chiesta anche la conferma delle misure protettive ex art. 54 co 2 prima parte CCII e la domanda è stata pubblicata nel registro delle imprese in data 28.5.2024.
Con provvedimento interlocutorio del 3 giugno 2024 è stata rilevata la mancanza del verbale notarile ex art. 120 bis CCII (richiesto dall'art. 40 co 2 CCII) e della relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata, essendo la relazione in atti riferita al
30.11.2023, nonché dell'indicazione del domicilio digitale dei creditori, prescritti dall'art. art. 39 CCII.
All'esito di integrazione, il giudice designato ex art. 55 co 1 CCII ha confermato le misure protettive di cui all'art. 54 co 2, primo periodo, CCII per la durata di 120 giorni con decorrenza dalla data di iscrizione della domanda ex art. 40-61 CCII nel registro delle imprese e, dunque, con efficacia sino al 25.9.2024.
Successivamente, il giudice relatore ha ritenuto necessario, prima di riferire al Collegio, fissare udienza per sentire la ricorrente in ordine ai presupposti per l'omologa e, tra il resto, circa l'esito del piano di ristrutturazione dei debiti relativo alla SO PA (controllante e debitrice di per oltre un milione di euro) ed all'impatto nel presente procedimento. Parte_1
L'udienza si è tenuta il 13 settembre 2024 e in tale occasione il difensore della ricorrente ha precisato che, all'esito di sentenza del tribunale di Torino di diniego di omologa degli accordi di ristrutturazione proposta da SO s.p.a., la Corte d'Appello ha confermato la sentenza di rigetto di omologa ed ha allegato di essere in procinto di depositare ricorso per
Cassazione avverso tale provvedimento della Corte. Ha, dunque, chiesto un rinvio dell'udienza per valutare le implicazioni nella presente procedura del diniego di omologa degli accordi proposti da SO s.p.a. Inoltre, ha evidenziato l'assenza, in tale momento, di istanze di liquidazione giudiziale nei confronti di SO PA. Parte_1
Prima dell'udienza, rinviata al 27 settembre 2024, la società ricorrente ha depositato una memoria con cui, in merito agli eventuali riflessi del diniego di omologa del piano presentato, sempre ai sensi dell'art. 61 CCII, dalla controllante SO S.p.A., ha allegato:
- di ritenere che l'eventuale mancato incasso del credito vantato da nei confronti della Pt_1
controllante potrebbe essere bilanciato dai ricavi derivanti dalle commesse acquisite in pendenza di procedura;
- di aver chiesto al professionista indipendente nominato di verificare la tenuta del piano tenendo presenti i fatti sopravvenuti sopra indicati;
- che la controllante SO S.p.A. ha avviato trattative per assicurare comunque la continuità, almeno esterna, dell'impresa al fine di assicurare, pur parzialmente, l'esigibilità di parte dei crediti derivanti, in particolare, dai contratti di c.d. formazione finanziata. Vi sarebbero terzi che avrebbero già manifestato un interesse in tal senso (attivi, in posizione concorrenziale, nel medesimo settore in cui operano sia SO S.p.A sia la società ricorrente) ed il cui intervento potrebbe riguardare l'intero ramo d'azienda organizzato per la realizzazione dei progetti di formazione finanziata sia da SO S.p.A. sia da Parte_1
- che tali trattative, pur svolte con la consapevolezza dell'urgenza della situazione, non possono concludersi in pochi giorni ma richiedono un periodo di almeno uno/due mesi.
Sulla base delle esposte allegazioni ed argomentando che eventuali azioni esecutive sul patrimonio della società ricorrente scardinerebbero il ramo d'azienda oggetto della possibile cessione di cui sopra e pregiudicherebbero irrimediabilmente la realizzazione del piano di ristrutturazione, ha chiesto la proroga delle misure protettive, per 60 giorni o, in subordine, per il minor termine ritenuto opportuno.
All'udienza sopra indicata, il legale della ricorrente, ribadita la richiesta di proroga delle misure protettive di cui all'istanza 24.9.2024, ha dichiarato che l'attestatore è stato contattato, con incarico conferito verbalmente, per verificare l'impatto della mancata omologa degli accordi proposti da SO PA nel presente procedimento, chiedendo un rinvio di circa due settimane per verificare il responso dell'attestatore.
Il Giudice relatore ha riservato di riferire al Collegio.
***
Deve premettersi che ha in precedenza richiesto al Tribunale la fissazione di Parte_1
termine ex artt. 40-44 CCII con ricorso depositato il 2 agosto 2023 ed il procedimento si è concluso in seguito al decorso del termine senza presentazione di uno strumento di risoluzione della crisi. Vi è stato, inoltre, un secondo ricorso ex art. 44 CCII depositato da immediatamente dopo il precedente, nell'ottobre 2023, che è stato dichiarato Parte_1
inammissibile.
Ciò posto, esaminando la domanda oggetto del presente procedimento (omologa di accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa), deve evidenziarsi preliminarmente che non è stato nominato un commissario giudiziale, la cui nomina in assenza di domande di apertura della liquidazione giudiziale deve ritenersi facoltativa, e che non risultano dal fascicolo telematico proposte opposizioni.
Inoltre, mette conto osservare che è una società a responsabilità limitata il cui Pt_1
capitale sociale è per il 32,5 5 di e per il 67,5 % della controllante SO PA. Parte_2
L'odierna ricorrente, secondo quanto indicato nel ricorso e nella documentazione allegata, si occupa di formazione c.d. finanziata, consistente nel fornire piani formativi commissionati e promossi da Fondi (tra cui , Fondirigenti, Fondo Controparte_1 CP_2
dirigenti PMI) e rivolti ai dipendenti di imprese aderenti a Confidustria, ConfAPI,
Confcommercio, Legacoop e Conf cooperative. Tra le principali cause alla base della crisi aziendale, la società ricorrente ha indicato: la modifica di domanda da parte del mercato che ha condotto alla revisione del modello organizzativo (nel marzo 2022); la crisi pandemica che ha bloccato le attività di formazione in presenza con conseguente necessità di indebitamento con gli istituti di credito e con l'erario per carenza di liquidità; l'aumento dei tassi di interesse;
il ritardo nell'incasso del credito verso la capogruppo SO PA (pag. 18 della relazione del dott. Persona_1
e pag. 9 del ricorso); il rifiuto da parte degli istituti di credito di aumentare il limite
[...]
massimo degli affidamenti a breve termine;
infine la richiesta da parte di , il 7 CP_2
luglio 2023, di chiusura finanziaria dei piani formativi già attuati e in attesa di rendicontazione.
La società ha prospettato un piano industriale in continuità diretta che, secondo quanto indicato a pag. 34 ss della relazione del professionista indipendente prevede:
“a) riorganizzazione delle aree strategiche di affari;
b) l'inserimento di due nuove figure per la progettazione nel corso dell'esercizio 2024;
c) l'inserimento di una nuova figura commerciale nella seconda metà dell'esercizio 2024;
d) la riorganizzazione delle sedi esterne;
e) il ritorno ai volumi pre-pandemia dell'area di formazione finanziata”.
I pagamenti ai creditori sono previsti nell'arco temporale di cinque anni, ad eccezione di
Agenzia delle Entrate ed INPS per cui è prevista una durata maggiore, con un fabbisogno finanziario di euro 2.692.480. Le analisi di sensitività sono state effettuate ipotizzando una riduzione di fatturato (per euro 118.000 e poi per euro 236.000), nonché ipotizzando per il
2024 la perdita degli affidamenti bancari autoliquidanti per l'importo di euro 100.000
Nella attestazione del professionista indipendente (pag. 28) ha riscontrato la presenza di crediti verso clienti per euro 2.040.225 (fatture già emesse per euro 877.193 e da emettere per euro 1.163.032) e di euro 1.108.338 nei confronti della controllante SO PA (per un finanziamento erogato a fronte di accordi di partenariato), oltre euro 50.509 nei confronti di società sottoposte al controllo della controllante ( e CP_3 Controparte_4 CP_5
[...
, 12.200 nei confronti del “Geie Astrale” nonché ha riportato la voce di euro 20.000 indicati come crediti “nei confronti del Tribunale di Torino per l'avvia della procedura ai sensi degli artt.40, 44 e 54 c. 2 del D.lgs 12 gennaio 2019 n. 14”. E' stato previsto un fondo svalutazione crediti per 9.633 euro.
Il professionista indipendente nella parte conclusiva della propria relazione ha formulato “un giudizio favorevole sulla completezza del piano in se per se, richiamando l'aspetto di rischio derivante dalla stretta correlazione del piano alla rispettiva realizzazione del piano della capogruppo SO PA”.
Ciò posto, occorre chiarire in diritto che nell'accordo di ristrutturazione dei debiti il controllo del Tribunale non può ritenersi limitato al solo riscontro e verifica degli aspetti formali e cioè dell'avvenuta approvazione della proposta da parte dei creditori che rappresentino la percentuale di legge e della sussistenza di un'idonea relazione del professionista incaricato corredata dai necessari documenti, ma è un controllo sostanziale, pur in assenza di opposizioni, nel senso che l'autorità giudiziaria deve vagliare la fattibilità del piano anche estrinsecamente, nei limiti in cui ciò è possibile in assenza di un proprio ausiliario, e non limitarsi a controllare la logicità e completezza dell'attestazione (Tribunale Livorno,
01/10/2020).
In linea con gli orientamenti formatisi prima dell'entrata in vigore del CCII, la giurisprudenza successiva ha affermato, con riferimento al tipo di controllo che il Tribunale è chiamato a compiere in assenza di opposizioni, che deve essere effettuato un controllo non meramente formale, ma sostanziale, attuato quindi quantomeno mediante attenta verifica della completezza, coerenza e ragionevolezza della relazione dell'esperto (Trib. Bologna, 13 giugno 2023).
Nel caso di specie, nel quale non risultano opposizioni, ritiene il Collegio che non possa addivenirsi all'omologa per difetto dei presupposti.
Nell'ambito del controllo affidato al Tribunale deve rilevarsi che l'attestazione appare ab origine gravemente carente poiché, come indicato dal dott. il piano di Persona_1
è strettamente correlato a quello della controllante SO PA, anch'essa Parte_1
quantomeno in dichiarato stato di crisi e che aveva già intrapreso in quel momento un percorso di risanamento, consistente in domanda di omologa di accordi di ristrutturazione, senza che vi sia alcuna attestazione di fattibilità in ipotesi di mancata omologa degli accordi della controllante e senza alcuna analisi di sensitività in relazione a tale evenienza o precisa indicazione di manovre correttive. Inoltre, essendo conclamato lo stato quantomeno di crisi di SO PA, che ha richiesto in proprio l'accesso ad uno strumento di risoluzione della crisi o dell'insolvenza, l'attestazione non considera lo scenario della possibile dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di questa, né, comunque indica a livello di operatività, quale incidenza potrebbe avere sul piano di la perdita di continuità da parte di Parte_1
SO PA. Ciò appare particolarmente significativo considerando che si indica un fabbisogno finanziario di euro 2.692.480 (pag. 36 della relazione e pag. 35 del piano), il credito nei confronti di SO PA è di euro 1.108.338, e le analisi di sensitività, come si è detto non relative all'eventuale mancata omologa degli accordi proposta da SO PA ma a diverse eventualità, sono state effettuate ipotizzando scostamenti nelle entrate decisamente inferiori a livello numerico (si considerano infatti una riduzione di fatturato (per euro 118.000
e poi per euro 236.000, nonché la perdita degli affidamenti bancari autoliquidanti per l'importo di euro 100.000). Né è stato previsto un idoneo fondo svalutazione (si è detto che nell'attestazione si indica un complessivo fondo a tale fine di 9.633 euro, inidoneo anche solo a coprire la posta di euro 20.000 indicata “nei confronti del Tribunale per la pregressa procedura ai sensi degli artt.40, 44” CCII, voce di cui non si comprende la causa, essendo tale somma stata versata quale fondo spese nel pregresso procedimento ex art. 40-44
CCII).
La gravità della carenza di attestazione si rivela ancor più grave allo stato attuale, rispetto al momento del deposito della domanda di omologa, in quanto la domanda di omologa degli accordi proposta dalla controllante SO PA è stata respinta in primo e secondo grado, essendo pendente il giudizio avanti alla Suprema Corte. Inoltre, è stata proposta domanda di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di SO PA.
La carenza dell'attestazione emerge dalla piana lettura del piano che ,nel paragrafo intitolato
“focus sugli aspetti critici”, precisa che “la realizzabilità del piano in termini di margini, ricavi
e flussi di cassa corrispondenti dipende dalla attuazione dell'action plan nei tempi previsti ed è fortemente correlato alla realizzazione del piano della capogruppo SO PA” (pag.
19 del piano), i cui significativi ritardi nei pagamenti sono peraltro stati indicati nelle cause della crisi di dal professionista indipendente (pag. 17 della relazione del dott. Parte_1
, senza poi che l'attestazione consideri lo scenario di non omologa degli accordi Per_2
proposti da SO PA. Anche nella parte conclusiva della relazione (pag. 50) si legge che il professionista “formula un giudizio favorevole sulla completezza del piano in se per se, richiamando l'aspetto di rischio derivante dalla stretta correlazione del piano alla rispettiva realizzazione del piano della capogruppo SO PA”, senza tuttavia, come si è detto esaminare concretamente l'impatto di tale evenienza.
La società odierna ricorrente, sentita in udienza sul punto, ha precisato di aver contattato l'attestatore e di avergli dato incarico verbalmente di verificare le conseguenze delle vicende relative al diniego di omologa degli accordi di ristrutturazione di SO PA in primo e secondo grado comportino sul piano di indicando in quindici giorni il tempo Parte_1 necessario a tali verifiche e chiedendo un rinvio dell'udienza di due settimane.
Ritiene il Collegio che, essendo ormai decorse ampiamente due settimane dall'udienza, senza deposito di alcuna documentazione da parte di senza che vi sia peraltro Parte_3
prova del conferimento di tale incarico, non debbano disporsi ulteriori rinvii e debba esaminarsi la domanda di omologa, in relazione a cui non sussistono i presupposti per quanto sopra esposto. Infatti, anche a voler prescindere dalla originaria carenza della attestazione, non vi è notizia che sia stata nel frattempo rinnovata l'attestazione e chiesto il rinnovo delle manifestazioni di consenso ai creditori parti degli accordi, così che non potrebbe comunque trovare applicazione l'art. 58 co 1 CCII in tema di modifiche sostanziali del piano che intervengono prima dell'omologa. Al riguardo, mette conto osservare che non
è necessaria un'autorizzazione del tribunale in relazione al rinnovo dell'autorizzazione ed alla richiesta di rinnovo delle manifestazioni di consenso ai creditori.
Peraltro, deve rilevarsi che di tale insuccesso del percorso di risanamento di SO PA
(diniego di omologa degli accordi proposti in due gradi di giudizio) non ha dato Parte_1 atto sino alla convocazione all'udienza 13.9.2024 fissata d'ufficio dal giudice relatore.
Tale difetto di attestazione in punto fattibilità del piano in relazione alla mancata omologa degli accordi proposti dalla controllante e debitrice SO PA appare assorbente delle ulteriori molteplici questioni problematiche, tra cui:
- la mancata menzione nel ricorso di alcun tipo di categoria, intesa come insieme di soggetti aventi interessi economici omogenei e posizioni affini e che, invece, appaiono catalogati unicamente tenuto conto della natura chirografaria o privilegiata del credito, senza riguardo alla posizione economica. Le categorie sono indicate invece nel piano (pag. 35) dimostrando che, se correttamente formate, non sussisterebbero le percentuali indicate dall'art. 61 CCII, in particolare per quanto concerne il ceto bancario;
- l'assenza di accordo con Agenzia delle Entrate ed INPS e l'assenza di richiesta di applicazione del c.d. cram down, a prescindere in astratto dalla possibilità di avvalersi di tale istituto negli accordi ad efficacia estesa e dall'esistenza delle concrete condizioni di applicazione nella fattispecie;
- la durata del piano, avente durata di 7 anni (pag. 36 della relazione e pag. 34 del piano laddove si indicano 84 rate), con insufficienza dell'attestazione che non contiene alcuna precisa valutazione circa il periodo superiore al quinquiennio ed anzi individua “possibili rischi derivanti da mutamenti imponderabili del mercato nel periodo compreso tra i cinque e sette anni” (pag. 50 dell'attestazione). Si tratta di criticità tali da comportare la reiezione della domanda senza necessità di più approfondite indagini da svolgere con la nomina di un commissario.
Ciò posto, in relazione alla domanda principale, della quale difettano i requisiti per l'accoglimento, ritiene il Collegio che non possano prorogarsi le misure protettive ex art. 55 co 4 CCII.
Infine, per completezza, occorre osservare, ex art. 48 co 6 CCII che non risultano domande di apertura della liquidazione giudiziale di da esaminare all'esito del rigetto di Parte_1
omologa degli accordi.
PQM
rigetta la domanda di proroga delle misure protettive;
rigetta la domanda di omologa gli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 61 CCII proposta da (CF ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, con sede legale a Torino, in Corso F. Ferrucci n. 24.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Torino, così deciso nella camera di consiglio del 31 ottobre 2024
Il Presidente
dott. Enrico Astuni
Il Giudice Estensore
dott.ssa Carlotta Pittaluga
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORINO
- SEZIONE SESTA CIVILE-
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti Magistrati: dott. Enrico Astuni Presidente dott.ssa Maurizia Giusta Giudice dott.ssa Carlotta Pittaluga Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel proc. unitario n. 285/2024 avente ad oggetto il ricorso per l'omologa di accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa ex art. 61 CCII proposto da
(CF ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con Parte_1 P.IVA_1 sede legale a Torino, in Corso F. Ferrucci n. 24, rappresentata e difesa dall'avv. Roberto
Rollero
- RICORRENTE-
***
Il 27 maggio 2024 la società a responsabilità limitata , con sede legale a Torino, in Pt_1
Corso F. Ferrucci n. 24, ha proposto un ricorso ex artt. 40-61 CCII, chiedendo l'omologa degli accordi di ristrutturazione del debito conclusi con i creditori aderenti, con estensione degli effetti ai sensi dell'art. 61 CCII anche ai non aderenti. Unitamente al ricorso è stata chiesta anche la conferma delle misure protettive ex art. 54 co 2 prima parte CCII e la domanda è stata pubblicata nel registro delle imprese in data 28.5.2024.
Con provvedimento interlocutorio del 3 giugno 2024 è stata rilevata la mancanza del verbale notarile ex art. 120 bis CCII (richiesto dall'art. 40 co 2 CCII) e della relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata, essendo la relazione in atti riferita al
30.11.2023, nonché dell'indicazione del domicilio digitale dei creditori, prescritti dall'art. art. 39 CCII.
All'esito di integrazione, il giudice designato ex art. 55 co 1 CCII ha confermato le misure protettive di cui all'art. 54 co 2, primo periodo, CCII per la durata di 120 giorni con decorrenza dalla data di iscrizione della domanda ex art. 40-61 CCII nel registro delle imprese e, dunque, con efficacia sino al 25.9.2024.
Successivamente, il giudice relatore ha ritenuto necessario, prima di riferire al Collegio, fissare udienza per sentire la ricorrente in ordine ai presupposti per l'omologa e, tra il resto, circa l'esito del piano di ristrutturazione dei debiti relativo alla SO PA (controllante e debitrice di per oltre un milione di euro) ed all'impatto nel presente procedimento. Parte_1
L'udienza si è tenuta il 13 settembre 2024 e in tale occasione il difensore della ricorrente ha precisato che, all'esito di sentenza del tribunale di Torino di diniego di omologa degli accordi di ristrutturazione proposta da SO s.p.a., la Corte d'Appello ha confermato la sentenza di rigetto di omologa ed ha allegato di essere in procinto di depositare ricorso per
Cassazione avverso tale provvedimento della Corte. Ha, dunque, chiesto un rinvio dell'udienza per valutare le implicazioni nella presente procedura del diniego di omologa degli accordi proposti da SO s.p.a. Inoltre, ha evidenziato l'assenza, in tale momento, di istanze di liquidazione giudiziale nei confronti di SO PA. Parte_1
Prima dell'udienza, rinviata al 27 settembre 2024, la società ricorrente ha depositato una memoria con cui, in merito agli eventuali riflessi del diniego di omologa del piano presentato, sempre ai sensi dell'art. 61 CCII, dalla controllante SO S.p.A., ha allegato:
- di ritenere che l'eventuale mancato incasso del credito vantato da nei confronti della Pt_1
controllante potrebbe essere bilanciato dai ricavi derivanti dalle commesse acquisite in pendenza di procedura;
- di aver chiesto al professionista indipendente nominato di verificare la tenuta del piano tenendo presenti i fatti sopravvenuti sopra indicati;
- che la controllante SO S.p.A. ha avviato trattative per assicurare comunque la continuità, almeno esterna, dell'impresa al fine di assicurare, pur parzialmente, l'esigibilità di parte dei crediti derivanti, in particolare, dai contratti di c.d. formazione finanziata. Vi sarebbero terzi che avrebbero già manifestato un interesse in tal senso (attivi, in posizione concorrenziale, nel medesimo settore in cui operano sia SO S.p.A sia la società ricorrente) ed il cui intervento potrebbe riguardare l'intero ramo d'azienda organizzato per la realizzazione dei progetti di formazione finanziata sia da SO S.p.A. sia da Parte_1
- che tali trattative, pur svolte con la consapevolezza dell'urgenza della situazione, non possono concludersi in pochi giorni ma richiedono un periodo di almeno uno/due mesi.
Sulla base delle esposte allegazioni ed argomentando che eventuali azioni esecutive sul patrimonio della società ricorrente scardinerebbero il ramo d'azienda oggetto della possibile cessione di cui sopra e pregiudicherebbero irrimediabilmente la realizzazione del piano di ristrutturazione, ha chiesto la proroga delle misure protettive, per 60 giorni o, in subordine, per il minor termine ritenuto opportuno.
All'udienza sopra indicata, il legale della ricorrente, ribadita la richiesta di proroga delle misure protettive di cui all'istanza 24.9.2024, ha dichiarato che l'attestatore è stato contattato, con incarico conferito verbalmente, per verificare l'impatto della mancata omologa degli accordi proposti da SO PA nel presente procedimento, chiedendo un rinvio di circa due settimane per verificare il responso dell'attestatore.
Il Giudice relatore ha riservato di riferire al Collegio.
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Deve premettersi che ha in precedenza richiesto al Tribunale la fissazione di Parte_1
termine ex artt. 40-44 CCII con ricorso depositato il 2 agosto 2023 ed il procedimento si è concluso in seguito al decorso del termine senza presentazione di uno strumento di risoluzione della crisi. Vi è stato, inoltre, un secondo ricorso ex art. 44 CCII depositato da immediatamente dopo il precedente, nell'ottobre 2023, che è stato dichiarato Parte_1
inammissibile.
Ciò posto, esaminando la domanda oggetto del presente procedimento (omologa di accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa), deve evidenziarsi preliminarmente che non è stato nominato un commissario giudiziale, la cui nomina in assenza di domande di apertura della liquidazione giudiziale deve ritenersi facoltativa, e che non risultano dal fascicolo telematico proposte opposizioni.
Inoltre, mette conto osservare che è una società a responsabilità limitata il cui Pt_1
capitale sociale è per il 32,5 5 di e per il 67,5 % della controllante SO PA. Parte_2
L'odierna ricorrente, secondo quanto indicato nel ricorso e nella documentazione allegata, si occupa di formazione c.d. finanziata, consistente nel fornire piani formativi commissionati e promossi da Fondi (tra cui , Fondirigenti, Fondo Controparte_1 CP_2
dirigenti PMI) e rivolti ai dipendenti di imprese aderenti a Confidustria, ConfAPI,
Confcommercio, Legacoop e Conf cooperative. Tra le principali cause alla base della crisi aziendale, la società ricorrente ha indicato: la modifica di domanda da parte del mercato che ha condotto alla revisione del modello organizzativo (nel marzo 2022); la crisi pandemica che ha bloccato le attività di formazione in presenza con conseguente necessità di indebitamento con gli istituti di credito e con l'erario per carenza di liquidità; l'aumento dei tassi di interesse;
il ritardo nell'incasso del credito verso la capogruppo SO PA (pag. 18 della relazione del dott. Persona_1
e pag. 9 del ricorso); il rifiuto da parte degli istituti di credito di aumentare il limite
[...]
massimo degli affidamenti a breve termine;
infine la richiesta da parte di , il 7 CP_2
luglio 2023, di chiusura finanziaria dei piani formativi già attuati e in attesa di rendicontazione.
La società ha prospettato un piano industriale in continuità diretta che, secondo quanto indicato a pag. 34 ss della relazione del professionista indipendente prevede:
“a) riorganizzazione delle aree strategiche di affari;
b) l'inserimento di due nuove figure per la progettazione nel corso dell'esercizio 2024;
c) l'inserimento di una nuova figura commerciale nella seconda metà dell'esercizio 2024;
d) la riorganizzazione delle sedi esterne;
e) il ritorno ai volumi pre-pandemia dell'area di formazione finanziata”.
I pagamenti ai creditori sono previsti nell'arco temporale di cinque anni, ad eccezione di
Agenzia delle Entrate ed INPS per cui è prevista una durata maggiore, con un fabbisogno finanziario di euro 2.692.480. Le analisi di sensitività sono state effettuate ipotizzando una riduzione di fatturato (per euro 118.000 e poi per euro 236.000), nonché ipotizzando per il
2024 la perdita degli affidamenti bancari autoliquidanti per l'importo di euro 100.000
Nella attestazione del professionista indipendente (pag. 28) ha riscontrato la presenza di crediti verso clienti per euro 2.040.225 (fatture già emesse per euro 877.193 e da emettere per euro 1.163.032) e di euro 1.108.338 nei confronti della controllante SO PA (per un finanziamento erogato a fronte di accordi di partenariato), oltre euro 50.509 nei confronti di società sottoposte al controllo della controllante ( e CP_3 Controparte_4 CP_5
[...
, 12.200 nei confronti del “Geie Astrale” nonché ha riportato la voce di euro 20.000 indicati come crediti “nei confronti del Tribunale di Torino per l'avvia della procedura ai sensi degli artt.40, 44 e 54 c. 2 del D.lgs 12 gennaio 2019 n. 14”. E' stato previsto un fondo svalutazione crediti per 9.633 euro.
Il professionista indipendente nella parte conclusiva della propria relazione ha formulato “un giudizio favorevole sulla completezza del piano in se per se, richiamando l'aspetto di rischio derivante dalla stretta correlazione del piano alla rispettiva realizzazione del piano della capogruppo SO PA”.
Ciò posto, occorre chiarire in diritto che nell'accordo di ristrutturazione dei debiti il controllo del Tribunale non può ritenersi limitato al solo riscontro e verifica degli aspetti formali e cioè dell'avvenuta approvazione della proposta da parte dei creditori che rappresentino la percentuale di legge e della sussistenza di un'idonea relazione del professionista incaricato corredata dai necessari documenti, ma è un controllo sostanziale, pur in assenza di opposizioni, nel senso che l'autorità giudiziaria deve vagliare la fattibilità del piano anche estrinsecamente, nei limiti in cui ciò è possibile in assenza di un proprio ausiliario, e non limitarsi a controllare la logicità e completezza dell'attestazione (Tribunale Livorno,
01/10/2020).
In linea con gli orientamenti formatisi prima dell'entrata in vigore del CCII, la giurisprudenza successiva ha affermato, con riferimento al tipo di controllo che il Tribunale è chiamato a compiere in assenza di opposizioni, che deve essere effettuato un controllo non meramente formale, ma sostanziale, attuato quindi quantomeno mediante attenta verifica della completezza, coerenza e ragionevolezza della relazione dell'esperto (Trib. Bologna, 13 giugno 2023).
Nel caso di specie, nel quale non risultano opposizioni, ritiene il Collegio che non possa addivenirsi all'omologa per difetto dei presupposti.
Nell'ambito del controllo affidato al Tribunale deve rilevarsi che l'attestazione appare ab origine gravemente carente poiché, come indicato dal dott. il piano di Persona_1
è strettamente correlato a quello della controllante SO PA, anch'essa Parte_1
quantomeno in dichiarato stato di crisi e che aveva già intrapreso in quel momento un percorso di risanamento, consistente in domanda di omologa di accordi di ristrutturazione, senza che vi sia alcuna attestazione di fattibilità in ipotesi di mancata omologa degli accordi della controllante e senza alcuna analisi di sensitività in relazione a tale evenienza o precisa indicazione di manovre correttive. Inoltre, essendo conclamato lo stato quantomeno di crisi di SO PA, che ha richiesto in proprio l'accesso ad uno strumento di risoluzione della crisi o dell'insolvenza, l'attestazione non considera lo scenario della possibile dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di questa, né, comunque indica a livello di operatività, quale incidenza potrebbe avere sul piano di la perdita di continuità da parte di Parte_1
SO PA. Ciò appare particolarmente significativo considerando che si indica un fabbisogno finanziario di euro 2.692.480 (pag. 36 della relazione e pag. 35 del piano), il credito nei confronti di SO PA è di euro 1.108.338, e le analisi di sensitività, come si è detto non relative all'eventuale mancata omologa degli accordi proposta da SO PA ma a diverse eventualità, sono state effettuate ipotizzando scostamenti nelle entrate decisamente inferiori a livello numerico (si considerano infatti una riduzione di fatturato (per euro 118.000
e poi per euro 236.000, nonché la perdita degli affidamenti bancari autoliquidanti per l'importo di euro 100.000). Né è stato previsto un idoneo fondo svalutazione (si è detto che nell'attestazione si indica un complessivo fondo a tale fine di 9.633 euro, inidoneo anche solo a coprire la posta di euro 20.000 indicata “nei confronti del Tribunale per la pregressa procedura ai sensi degli artt.40, 44” CCII, voce di cui non si comprende la causa, essendo tale somma stata versata quale fondo spese nel pregresso procedimento ex art. 40-44
CCII).
La gravità della carenza di attestazione si rivela ancor più grave allo stato attuale, rispetto al momento del deposito della domanda di omologa, in quanto la domanda di omologa degli accordi proposta dalla controllante SO PA è stata respinta in primo e secondo grado, essendo pendente il giudizio avanti alla Suprema Corte. Inoltre, è stata proposta domanda di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di SO PA.
La carenza dell'attestazione emerge dalla piana lettura del piano che ,nel paragrafo intitolato
“focus sugli aspetti critici”, precisa che “la realizzabilità del piano in termini di margini, ricavi
e flussi di cassa corrispondenti dipende dalla attuazione dell'action plan nei tempi previsti ed è fortemente correlato alla realizzazione del piano della capogruppo SO PA” (pag.
19 del piano), i cui significativi ritardi nei pagamenti sono peraltro stati indicati nelle cause della crisi di dal professionista indipendente (pag. 17 della relazione del dott. Parte_1
, senza poi che l'attestazione consideri lo scenario di non omologa degli accordi Per_2
proposti da SO PA. Anche nella parte conclusiva della relazione (pag. 50) si legge che il professionista “formula un giudizio favorevole sulla completezza del piano in se per se, richiamando l'aspetto di rischio derivante dalla stretta correlazione del piano alla rispettiva realizzazione del piano della capogruppo SO PA”, senza tuttavia, come si è detto esaminare concretamente l'impatto di tale evenienza.
La società odierna ricorrente, sentita in udienza sul punto, ha precisato di aver contattato l'attestatore e di avergli dato incarico verbalmente di verificare le conseguenze delle vicende relative al diniego di omologa degli accordi di ristrutturazione di SO PA in primo e secondo grado comportino sul piano di indicando in quindici giorni il tempo Parte_1 necessario a tali verifiche e chiedendo un rinvio dell'udienza di due settimane.
Ritiene il Collegio che, essendo ormai decorse ampiamente due settimane dall'udienza, senza deposito di alcuna documentazione da parte di senza che vi sia peraltro Parte_3
prova del conferimento di tale incarico, non debbano disporsi ulteriori rinvii e debba esaminarsi la domanda di omologa, in relazione a cui non sussistono i presupposti per quanto sopra esposto. Infatti, anche a voler prescindere dalla originaria carenza della attestazione, non vi è notizia che sia stata nel frattempo rinnovata l'attestazione e chiesto il rinnovo delle manifestazioni di consenso ai creditori parti degli accordi, così che non potrebbe comunque trovare applicazione l'art. 58 co 1 CCII in tema di modifiche sostanziali del piano che intervengono prima dell'omologa. Al riguardo, mette conto osservare che non
è necessaria un'autorizzazione del tribunale in relazione al rinnovo dell'autorizzazione ed alla richiesta di rinnovo delle manifestazioni di consenso ai creditori.
Peraltro, deve rilevarsi che di tale insuccesso del percorso di risanamento di SO PA
(diniego di omologa degli accordi proposti in due gradi di giudizio) non ha dato Parte_1 atto sino alla convocazione all'udienza 13.9.2024 fissata d'ufficio dal giudice relatore.
Tale difetto di attestazione in punto fattibilità del piano in relazione alla mancata omologa degli accordi proposti dalla controllante e debitrice SO PA appare assorbente delle ulteriori molteplici questioni problematiche, tra cui:
- la mancata menzione nel ricorso di alcun tipo di categoria, intesa come insieme di soggetti aventi interessi economici omogenei e posizioni affini e che, invece, appaiono catalogati unicamente tenuto conto della natura chirografaria o privilegiata del credito, senza riguardo alla posizione economica. Le categorie sono indicate invece nel piano (pag. 35) dimostrando che, se correttamente formate, non sussisterebbero le percentuali indicate dall'art. 61 CCII, in particolare per quanto concerne il ceto bancario;
- l'assenza di accordo con Agenzia delle Entrate ed INPS e l'assenza di richiesta di applicazione del c.d. cram down, a prescindere in astratto dalla possibilità di avvalersi di tale istituto negli accordi ad efficacia estesa e dall'esistenza delle concrete condizioni di applicazione nella fattispecie;
- la durata del piano, avente durata di 7 anni (pag. 36 della relazione e pag. 34 del piano laddove si indicano 84 rate), con insufficienza dell'attestazione che non contiene alcuna precisa valutazione circa il periodo superiore al quinquiennio ed anzi individua “possibili rischi derivanti da mutamenti imponderabili del mercato nel periodo compreso tra i cinque e sette anni” (pag. 50 dell'attestazione). Si tratta di criticità tali da comportare la reiezione della domanda senza necessità di più approfondite indagini da svolgere con la nomina di un commissario.
Ciò posto, in relazione alla domanda principale, della quale difettano i requisiti per l'accoglimento, ritiene il Collegio che non possano prorogarsi le misure protettive ex art. 55 co 4 CCII.
Infine, per completezza, occorre osservare, ex art. 48 co 6 CCII che non risultano domande di apertura della liquidazione giudiziale di da esaminare all'esito del rigetto di Parte_1
omologa degli accordi.
PQM
rigetta la domanda di proroga delle misure protettive;
rigetta la domanda di omologa gli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 61 CCII proposta da (CF ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, con sede legale a Torino, in Corso F. Ferrucci n. 24.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Torino, così deciso nella camera di consiglio del 31 ottobre 2024
Il Presidente
dott. Enrico Astuni
Il Giudice Estensore
dott.ssa Carlotta Pittaluga