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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 28/05/2025, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 93/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LODI
SEZIONE PROCEDURE CONCORSUALI E CRISI D'IMPRESA riunito in Camera di Consiglio nelle persone delle Magistrate: dott.ssa Elena Giuppi Presidente dott.ssa Ada Cappello Giudice dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA
DEL SOVRAINDEBITATO
Con ricorso ex art. 268, comma 3, CCII depositato in data 22.10.2024 Parte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. Andrea ID Arnaldi, ha chiesto l'apertura P.IVA_1 della procedura di liquidazione controllata nei confronti di
[...]
), nonchè nei confronti Controparte_1 P.IVA_2 dei soci illimitatamente responsabili (C.F. ) e CP_1 C.F._1 CP_1
(C.F. ), deducendo di essere creditore dell'importo di Euro
[...] C.F._2
229.119,02 per forniture di mangimi non saldate.
Con comparsa di costituzione in data 28.11.2024 si è costituita
[...]
, in persona dei soci illimitatamente Controparte_1 responsabili ed dando atto di avere depositato nel mese di aprile CP_1 CP_1
2024 istanza per la nomina di un gestore ai fini dell'accesso alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento ai sensi del D.lgs 14/2019, che era stato nominato il Gestore della crisi e che era in corso la predisposizione della Relazione particolareggiata, chiedendo un congruo termine per consentirne il deposito.
Le parti comparivano all'udienza del 6.12.2024 che veniva rinviata al 28.01.2025 al fine di consentire il deposito della Relazione particolareggiata. All'esito della predetta udienza, sostituita dal deposito di note scritte, la causa veniva rimessa al Collegio il quale, con ordinanza in data 20.02.2025 assegnava termine al debitore per depositare la documentazione allegata alla relazione particolareggiata ed ivi richiamata.
La società debitrice provvedeva al deposito della documentazione integrativa in data
11.03.2025.
*****
Premesso che il 15 luglio 2022 è entrato in vigore il Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza e che, pertanto, risulta essere questa la disciplina oramai vigente cui è necessario fare riferimento;
ritenuto che, mediante la suddetta riforma, il legislatore non abbia inteso espungere dall'ordinamento l'istituto della Liquidazione del patrimonio del debitore, bensì semplificarne la disciplina;
ritenuto dunque che si è al cospetto di una novazione dell'istituto giuridico, posto che “dal fenomeno dell'abrogazione va tenuto distinto quello della riproduzione della norma giuridica, il quale si verifica quando una norma, già enunciata in una fattispecie normativa, venga iscritta in un provvedimento normativo successivo. In tali casi, la norma non viene abrogata in senso proprio, pur risultandone «novata» e cioè sostituita, la fonte” (Cass. Pen. n. 299/1973);
***** letto il ricorso volto ad ottenere la liquidazione dei beni in favore dei creditori;
ritenuto che sussiste la propria competenza ai sensi dell'art. 27 comma 2 CCII;
ritenuto che l' ed i soci ed personalmente, risultano Controparte_1 CP_1 CP_1 versare in stato di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c) C.C.I.I., a mente del quale “lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza”; ritenuto in particolare che i debitori, ai sensi dell'art 65 co. 1 CC.II, rientrano nella categoria di coloro che ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c) possono proporre soluzioni della crisi da sovraindebitamento, in quanto qualificabili come imprenditori agricoli ex art. 2135 c.c.; vista la relazione depositata ex art. 269 CCII con giudizio finale positivo sulla completezza e attendibilità della documentazione;
rilevato che non risulta la proposizione di domande di accesso alle procedure disciplinate nel
Titolo IV CCII e che si ritengono soddisfatti i requisiti di cui agli artt. 268 e 269 CCII;
rilevato che ai fini della determinazione dell'importo da sottrarre alla liquidazione ex art. 268 comma 4 CCII occorre effettuare un necessario contemperamento tra le ragioni dei creditori e quelle del debitore, ed in particolare dei soci illimitatamente responsabili e dei rispettivi nuclei familiari, oltre che al fine di una interpretazione sistematica delle disposizioni contenute nel codice della crisi dell'impresa e dell'insolvenza, deve determinarsi l'importo da escludere dalla procedura di liquidazione controllata dapprima determinando la soglia minima definita dall'art. 283 comma 2 CCII in misura pari all'ammontare dell'assegno sociale aumentato della metà, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo famigliare della scala di equivalenza ISEE prevista dal regolamento DPCM 159/2013 e successivamente, verificata l'entità delle spese indicate dal ricorrente, valutare il valore più congruo nel caso concreto, tenendo anche in considerazione il disposto dell'art. 545 c.p.c. e la situazione familiare complessiva.
Nel caso di specie, occorre valutare separatamente le posizioni dei due soci illimitatamente responsabili, ed al fine di determinare l'importo da sottrarre alla CP_2 CP_1 liquidazione controllata per ciascuno di essi, in ragione delle esigenze dei rispettivi nuclei familiari.
ID LL
Il sig. è legale rappresentante e socio dell'azienda agricola CP_1 CP_1
Seconda dal 1995. Allo stato attuale il suo nucleo famigliare risulta composto dal debitore, dalla moglie (lavoratrice dipendente con reddito lordo annuo di euro 12.756,66 ed un reddito netto annuo di euro 11.702,63), e dalla figlia maggiorenne (studentessa universitaria).
Il sig. è attualmente assunto con contratto a tempo determinato (rinnovato sino CP_1 al dicembre 2025) e percepisce una retribuzione media mensile di € 2.286,12 comprensiva di quota della tredicesima e quattordicesima mensilità; lo stesso ha documentato spese mensili di sostentamento per complessivi € 2.385,00. Tenuto conto che, in applicazione del criterio di cui all'art. 283 comma 2 CCII il debitore avrebbe diritto a trattenere l'importo mensile di €1.635,00, che ad ogni modo le spese documentate risultano notevolmente superiori e che, in applicazione dell'art. 545 c.p.c. il debitore potrebbe contare sull'importo mensile di circa € 1.828,80,00 pari ai 4/5 non pignorabili dello stipendio;
al fine di contemperare le esigenze alimentari del nucleo famigliare del ricorrente con quelle dei creditori, deve ritenersi congruo, quale importo da sottrarsi alla liquidazione, quello mensile di €1.850,00; rilevato, inoltre, che il sig. risulta proprietario dei seguenti beni immobili siti nel CP_1
Comune di SAN FI (Codice H844) censiti al catasto del predetto Comune come segue:
- Foglio 6, n. 47 -133 Categoria D/10 (Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole) – Rendita Euro 3.524,00 (comproprietario al 50%);
- Foglio 2. N. 115, sub 1 Categoria A/7 (abitazione in villini)– Classe 2 – 7,0 vani – m.q. 194
(escluse aree scoperte)- Rendita euro 542,2 (comproprietario pro quota con il padre e il fratello ); CP_1
- Foglio 2. N. 115, sub 2 Categoria C/6 – Classe 1 – consistenza 29 m.q. – m.q. 29 (escluse aree scoperte)- Rendita euro 64,40 (comproprietario pro quota con il padre e il fratello
); CP_1
- Catasto terreni – foglio 6 – aprticella 74 – seminativo – qualità/classe 01 – sup. 34/30 – deduz. BN2B – Reddito Domenicale Euro 19,31- Agrario Euro 11.51 (comproprietario al
50% con il padre);
- Catasto terreni - Foglio 10- Particella 8 – Seminativo qualità/classe 02 - sup. 13/40 –
Deduz. IA115A BN3A I10A - Reddito Domenicale euro 8,10/agrario euro 5.54 Totale:
Superficie .47.70 Redditi: Euro 27,41 Agrario Euro 17,05 (comproprietario Tes_1 al 50% con il padre);
- Catasto terreni – foglio 6 – aprticella 132 – seminativo – qualità/classe 01 – sup. 34/30
– deduz. BN2B – Reddito Domenicale Euro 19,31- Agrario Euro 11.51; Totale: Superficie
1.62.00 Redditi: Dominicale Euro 91,20 Agrario Euro 54,38 (comproprietario al 50% con il padre), il cui valore complessivo, con riferimento ai fabbricati, è stato stimato provvisoriamente dall'OCC in base ai valori OMI, in €32.364,16, per la quota di spettanza del debitore;
mentre la valutazione del valore dei terreni verrà operata da in perito incaricato.
Il sig. risulta altresì proprietario dell'autovettura BMW ACTIVE TOURER – TG CP_1
FJ624CV - immatricolata nel 2017, con valore medio di mercato indicato dal sito specializzato
“Auto Scout24” in Euro 13.384,00.
Il Sig. risulta essere proprietario del 50% dell' CP_1 Controparte_1
II. La quota di sua proprietà è pari ad euro 12.911,42 – valore nominale.
Il Sig. inoltre percepisce insieme al padre il canone di locazione dei terreni di loro CP_1 proprietà (sopra individuati) per euro 1.380,00 all'anno, per la durata di quindici anni, fino al
10 novembre 2039.
CP_1 Il sig. è socio dell'azienda agricola Seconda dal 1998. Allo stato CP_1 CP_1 attuale il suo nucleo famigliare risulta composto dal solo debitore, il quale vive in un'abitazione condotta in locazione.
Egli è divorziato dalla moglie con sentenza n. 306/2023 del Tribunale di Lodi, in base alla quale
è tenuto al pagamento del canone di locazione dell'appartamento in cui sono rimaste a vivere la moglie e le figlie, pari ad euro 450,00 al mese oltre al contributo al mantenimento per le figlie, pari ad euro 600 mensili complessivi (€200,00 per ciascuna figlia).
Il sig. è attualmente assunto a tempo indeterminato e percepisce una retribuzione CP_1 netta mensile di €2.350,00; lo stesso ha documentato spese mensili di sostentamento per complessivi € 1.300,00 mensili, a cui si deve aggiungere quanto versato per il mantenimento delle figlie, pari a complessivi €1.050,00 mensili, per un totale di €2.305,00.
Tenuto conto che, in applicazione del criterio di cui all'art. 283 comma 2 CCII il debitore avrebbe diritto a trattenere l'importo mensile di €801,60, che ad ogni modo le spese documentate risultano notevolmente superiori e che, in applicazione dell'art. 545 c.p.c. il debitore potrebbe contare sull'importo mensile di circa € 1.880,00 pari ai 4/5 non pignorabili dello stipendio;
al fine di contemperare le esigenze alimentari del nucleo famigliare del ricorrente con quelle dei creditori, deve ritenersi congruo, quale importo da sottrarsi alla liquidazione, quello mensile di
€2.000,00; rilevato, inoltre, che il sig. risulta proprietario dei seguenti beni immobili siti nel CP_1
Comune di SAN FI (Codice H844) censiti al catasto del predetto Comune come segue:
- Catasto fabbricati Foglio 2. N. 115, sub 1 Categoria A/7 (abitazione in villini)– Classe 2 –
7,0 vani – m.q. 194 (escluse aree scoperte)- Rendita euro 542,2 (comproprietario pro quota con il padre e il fratello;
CP_1
- Catasto fabbricati Foglio 2. N. 115, sub 2 Categoria C/6 – Classe 1 – consistenza 29 m.q.
– m.q. 29 (escluse aree scoperte)- Rendita euro 64,40 (comproprietario pro quota con il padre e il fratello , CP_1 il cui valore complessivo, con riferimento ai fabbricati, è stato stimato provvisoriamente Cont dall' in base ai valori OMI, in €32.364,16, per la quota di spettanza del debitore;
rilevato che il sig. risulta essere proprietario del 50% dell'Azienda Agricola CP_1
Cascina Regona II. La quota di sua proprietà è pari ad euro 12.911,42 – valore nominale;
rilevato che non sussistono allo stato altre poste attive da mettersi a disposizione del ceto creditorio, non disponendo il debitore di beni mobili registrati.
Risulta da ultimo che i soci e sono stati condannati con sentenza penale CP_1 CP_1
n.137/2023 emessa dal Tribunale di Lodi per il reato di frode commerciale, ex art 515 c.p.. e . Controparte_1 CP_1
La massa attiva dell'azienda agricola debitrice risulta costituita dai seguenti beni, meglio identificati in atti (cfr. Relazione particolareggiata e relativi allegati):
- beni immobili: fabbricati, terreni, stoccaggio e struttura di allevamento, con valore stimato di €294.546.80;
- beni strumentali, macchinari e attrezzature aziendali, con valore stimato di €57.000;
- impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica, avente valore di mercato stimato di €200.000,00. Trattasi di un impianto fotovoltaico concesso in gestione a terzi, produttivo di redditività il cui valore non è stato reso noto dai debitori all'OCC che, secondo quanto riferito dal Gestore della crisi, non risulta idoneo ad alterare la natura prevalentemente agricola dell'attività aziendale;
- conti correnti intestati all'azienda che presentano saldo passivo;
- polizze vita e assicurazioni (POLIZZA VITA N.3779809 – UNIBONUS BUSINESS;
-
POLIZZA VITA N.3779809 – UNIBONUS BUSINESS- SMART;
- Controparte_4
).
[...]
PQM
visto l'art. 270 CCII;
1. dichiara l'apertura della procedura di liquidazione controllata nei confronti di
[...]
), Controparte_1 P.IVA_2 nonchè nei confronti dei soci illimitatamente responsabili (C.F. CP_1
) e (C.F. ); C.F._1 CP_1 C.F._2
2. nomina, quale giudice delegato alla procedura, la dott.ssa Luisa Dalla Via;
3. fissa in anni 3 (tre) la durata della procedura;
4. nomina liquidatore della procedura, ai sensi dell'art. 269, comma 2, CCII, l'avv.ta Giovanna
Di Mattei;
5. ordina il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori;
6. assegna, ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, un termine di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, essi devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, secondo quanto disposto nell'art. 201 CCII;
7. ordina il rilascio di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
8. dispone che, sino al momento in cui il presente provvedimento diventi definitivo, non possono sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
9. ordina la trascrizione del presente decreto a cura del liquidatore, con riferimento ai beni immobili e mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto della liquidazione;
10. fissa ex art. 268, comma 4, CCII il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia in euro 1.850,00 netti mensili, mentre il reddito eccedente CP_1 tale importo sarà assoggettato alla liquidazione;
11. fissa ex art. 268, comma 4, CCII il limite il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia in euro 2.000,00 netti mensili, mentre il reddito CP_1 eccedente tale importo sarà assoggettato alla liquidazione;
12. invita il liquidatore a riferire al giudice sullo stato della liquidazione con sintetiche relazioni semestrali in forma libera;
Cont
13. raccomanda all' qualora non vi avesse provveduto nei termini di legge, di provvedere alle comunicazioni previste dall'art. 269, comma 3, CCII;
14. dispone, a cura del liquidatore, la pubblicazione della presente sentenza nell'apposita sezione del sito internet del Tribunale (procedure in materia di sovraindebitamento);
15. autorizza la prenotazione a debito delle spese di procedura, come per legge, visto l'art. 146
DPR 115/2002 così come modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale 121/2024.
A cura del liquidatore la sentenza sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione.
Così deciso in Lodi, nella camera di consiglio del 13 maggio 2025.
La Giudice rel. est. La Presidente dott.ssa Luisa Dalla Via dott.ssa Elena Giuppi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LODI
SEZIONE PROCEDURE CONCORSUALI E CRISI D'IMPRESA riunito in Camera di Consiglio nelle persone delle Magistrate: dott.ssa Elena Giuppi Presidente dott.ssa Ada Cappello Giudice dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA
DEL SOVRAINDEBITATO
Con ricorso ex art. 268, comma 3, CCII depositato in data 22.10.2024 Parte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. Andrea ID Arnaldi, ha chiesto l'apertura P.IVA_1 della procedura di liquidazione controllata nei confronti di
[...]
), nonchè nei confronti Controparte_1 P.IVA_2 dei soci illimitatamente responsabili (C.F. ) e CP_1 C.F._1 CP_1
(C.F. ), deducendo di essere creditore dell'importo di Euro
[...] C.F._2
229.119,02 per forniture di mangimi non saldate.
Con comparsa di costituzione in data 28.11.2024 si è costituita
[...]
, in persona dei soci illimitatamente Controparte_1 responsabili ed dando atto di avere depositato nel mese di aprile CP_1 CP_1
2024 istanza per la nomina di un gestore ai fini dell'accesso alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento ai sensi del D.lgs 14/2019, che era stato nominato il Gestore della crisi e che era in corso la predisposizione della Relazione particolareggiata, chiedendo un congruo termine per consentirne il deposito.
Le parti comparivano all'udienza del 6.12.2024 che veniva rinviata al 28.01.2025 al fine di consentire il deposito della Relazione particolareggiata. All'esito della predetta udienza, sostituita dal deposito di note scritte, la causa veniva rimessa al Collegio il quale, con ordinanza in data 20.02.2025 assegnava termine al debitore per depositare la documentazione allegata alla relazione particolareggiata ed ivi richiamata.
La società debitrice provvedeva al deposito della documentazione integrativa in data
11.03.2025.
*****
Premesso che il 15 luglio 2022 è entrato in vigore il Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza e che, pertanto, risulta essere questa la disciplina oramai vigente cui è necessario fare riferimento;
ritenuto che, mediante la suddetta riforma, il legislatore non abbia inteso espungere dall'ordinamento l'istituto della Liquidazione del patrimonio del debitore, bensì semplificarne la disciplina;
ritenuto dunque che si è al cospetto di una novazione dell'istituto giuridico, posto che “dal fenomeno dell'abrogazione va tenuto distinto quello della riproduzione della norma giuridica, il quale si verifica quando una norma, già enunciata in una fattispecie normativa, venga iscritta in un provvedimento normativo successivo. In tali casi, la norma non viene abrogata in senso proprio, pur risultandone «novata» e cioè sostituita, la fonte” (Cass. Pen. n. 299/1973);
***** letto il ricorso volto ad ottenere la liquidazione dei beni in favore dei creditori;
ritenuto che sussiste la propria competenza ai sensi dell'art. 27 comma 2 CCII;
ritenuto che l' ed i soci ed personalmente, risultano Controparte_1 CP_1 CP_1 versare in stato di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c) C.C.I.I., a mente del quale “lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza”; ritenuto in particolare che i debitori, ai sensi dell'art 65 co. 1 CC.II, rientrano nella categoria di coloro che ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c) possono proporre soluzioni della crisi da sovraindebitamento, in quanto qualificabili come imprenditori agricoli ex art. 2135 c.c.; vista la relazione depositata ex art. 269 CCII con giudizio finale positivo sulla completezza e attendibilità della documentazione;
rilevato che non risulta la proposizione di domande di accesso alle procedure disciplinate nel
Titolo IV CCII e che si ritengono soddisfatti i requisiti di cui agli artt. 268 e 269 CCII;
rilevato che ai fini della determinazione dell'importo da sottrarre alla liquidazione ex art. 268 comma 4 CCII occorre effettuare un necessario contemperamento tra le ragioni dei creditori e quelle del debitore, ed in particolare dei soci illimitatamente responsabili e dei rispettivi nuclei familiari, oltre che al fine di una interpretazione sistematica delle disposizioni contenute nel codice della crisi dell'impresa e dell'insolvenza, deve determinarsi l'importo da escludere dalla procedura di liquidazione controllata dapprima determinando la soglia minima definita dall'art. 283 comma 2 CCII in misura pari all'ammontare dell'assegno sociale aumentato della metà, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo famigliare della scala di equivalenza ISEE prevista dal regolamento DPCM 159/2013 e successivamente, verificata l'entità delle spese indicate dal ricorrente, valutare il valore più congruo nel caso concreto, tenendo anche in considerazione il disposto dell'art. 545 c.p.c. e la situazione familiare complessiva.
Nel caso di specie, occorre valutare separatamente le posizioni dei due soci illimitatamente responsabili, ed al fine di determinare l'importo da sottrarre alla CP_2 CP_1 liquidazione controllata per ciascuno di essi, in ragione delle esigenze dei rispettivi nuclei familiari.
ID LL
Il sig. è legale rappresentante e socio dell'azienda agricola CP_1 CP_1
Seconda dal 1995. Allo stato attuale il suo nucleo famigliare risulta composto dal debitore, dalla moglie (lavoratrice dipendente con reddito lordo annuo di euro 12.756,66 ed un reddito netto annuo di euro 11.702,63), e dalla figlia maggiorenne (studentessa universitaria).
Il sig. è attualmente assunto con contratto a tempo determinato (rinnovato sino CP_1 al dicembre 2025) e percepisce una retribuzione media mensile di € 2.286,12 comprensiva di quota della tredicesima e quattordicesima mensilità; lo stesso ha documentato spese mensili di sostentamento per complessivi € 2.385,00. Tenuto conto che, in applicazione del criterio di cui all'art. 283 comma 2 CCII il debitore avrebbe diritto a trattenere l'importo mensile di €1.635,00, che ad ogni modo le spese documentate risultano notevolmente superiori e che, in applicazione dell'art. 545 c.p.c. il debitore potrebbe contare sull'importo mensile di circa € 1.828,80,00 pari ai 4/5 non pignorabili dello stipendio;
al fine di contemperare le esigenze alimentari del nucleo famigliare del ricorrente con quelle dei creditori, deve ritenersi congruo, quale importo da sottrarsi alla liquidazione, quello mensile di €1.850,00; rilevato, inoltre, che il sig. risulta proprietario dei seguenti beni immobili siti nel CP_1
Comune di SAN FI (Codice H844) censiti al catasto del predetto Comune come segue:
- Foglio 6, n. 47 -133 Categoria D/10 (Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole) – Rendita Euro 3.524,00 (comproprietario al 50%);
- Foglio 2. N. 115, sub 1 Categoria A/7 (abitazione in villini)– Classe 2 – 7,0 vani – m.q. 194
(escluse aree scoperte)- Rendita euro 542,2 (comproprietario pro quota con il padre e il fratello ); CP_1
- Foglio 2. N. 115, sub 2 Categoria C/6 – Classe 1 – consistenza 29 m.q. – m.q. 29 (escluse aree scoperte)- Rendita euro 64,40 (comproprietario pro quota con il padre e il fratello
); CP_1
- Catasto terreni – foglio 6 – aprticella 74 – seminativo – qualità/classe 01 – sup. 34/30 – deduz. BN2B – Reddito Domenicale Euro 19,31- Agrario Euro 11.51 (comproprietario al
50% con il padre);
- Catasto terreni - Foglio 10- Particella 8 – Seminativo qualità/classe 02 - sup. 13/40 –
Deduz. IA115A BN3A I10A - Reddito Domenicale euro 8,10/agrario euro 5.54 Totale:
Superficie .47.70 Redditi: Euro 27,41 Agrario Euro 17,05 (comproprietario Tes_1 al 50% con il padre);
- Catasto terreni – foglio 6 – aprticella 132 – seminativo – qualità/classe 01 – sup. 34/30
– deduz. BN2B – Reddito Domenicale Euro 19,31- Agrario Euro 11.51; Totale: Superficie
1.62.00 Redditi: Dominicale Euro 91,20 Agrario Euro 54,38 (comproprietario al 50% con il padre), il cui valore complessivo, con riferimento ai fabbricati, è stato stimato provvisoriamente dall'OCC in base ai valori OMI, in €32.364,16, per la quota di spettanza del debitore;
mentre la valutazione del valore dei terreni verrà operata da in perito incaricato.
Il sig. risulta altresì proprietario dell'autovettura BMW ACTIVE TOURER – TG CP_1
FJ624CV - immatricolata nel 2017, con valore medio di mercato indicato dal sito specializzato
“Auto Scout24” in Euro 13.384,00.
Il Sig. risulta essere proprietario del 50% dell' CP_1 Controparte_1
II. La quota di sua proprietà è pari ad euro 12.911,42 – valore nominale.
Il Sig. inoltre percepisce insieme al padre il canone di locazione dei terreni di loro CP_1 proprietà (sopra individuati) per euro 1.380,00 all'anno, per la durata di quindici anni, fino al
10 novembre 2039.
CP_1 Il sig. è socio dell'azienda agricola Seconda dal 1998. Allo stato CP_1 CP_1 attuale il suo nucleo famigliare risulta composto dal solo debitore, il quale vive in un'abitazione condotta in locazione.
Egli è divorziato dalla moglie con sentenza n. 306/2023 del Tribunale di Lodi, in base alla quale
è tenuto al pagamento del canone di locazione dell'appartamento in cui sono rimaste a vivere la moglie e le figlie, pari ad euro 450,00 al mese oltre al contributo al mantenimento per le figlie, pari ad euro 600 mensili complessivi (€200,00 per ciascuna figlia).
Il sig. è attualmente assunto a tempo indeterminato e percepisce una retribuzione CP_1 netta mensile di €2.350,00; lo stesso ha documentato spese mensili di sostentamento per complessivi € 1.300,00 mensili, a cui si deve aggiungere quanto versato per il mantenimento delle figlie, pari a complessivi €1.050,00 mensili, per un totale di €2.305,00.
Tenuto conto che, in applicazione del criterio di cui all'art. 283 comma 2 CCII il debitore avrebbe diritto a trattenere l'importo mensile di €801,60, che ad ogni modo le spese documentate risultano notevolmente superiori e che, in applicazione dell'art. 545 c.p.c. il debitore potrebbe contare sull'importo mensile di circa € 1.880,00 pari ai 4/5 non pignorabili dello stipendio;
al fine di contemperare le esigenze alimentari del nucleo famigliare del ricorrente con quelle dei creditori, deve ritenersi congruo, quale importo da sottrarsi alla liquidazione, quello mensile di
€2.000,00; rilevato, inoltre, che il sig. risulta proprietario dei seguenti beni immobili siti nel CP_1
Comune di SAN FI (Codice H844) censiti al catasto del predetto Comune come segue:
- Catasto fabbricati Foglio 2. N. 115, sub 1 Categoria A/7 (abitazione in villini)– Classe 2 –
7,0 vani – m.q. 194 (escluse aree scoperte)- Rendita euro 542,2 (comproprietario pro quota con il padre e il fratello;
CP_1
- Catasto fabbricati Foglio 2. N. 115, sub 2 Categoria C/6 – Classe 1 – consistenza 29 m.q.
– m.q. 29 (escluse aree scoperte)- Rendita euro 64,40 (comproprietario pro quota con il padre e il fratello , CP_1 il cui valore complessivo, con riferimento ai fabbricati, è stato stimato provvisoriamente Cont dall' in base ai valori OMI, in €32.364,16, per la quota di spettanza del debitore;
rilevato che il sig. risulta essere proprietario del 50% dell'Azienda Agricola CP_1
Cascina Regona II. La quota di sua proprietà è pari ad euro 12.911,42 – valore nominale;
rilevato che non sussistono allo stato altre poste attive da mettersi a disposizione del ceto creditorio, non disponendo il debitore di beni mobili registrati.
Risulta da ultimo che i soci e sono stati condannati con sentenza penale CP_1 CP_1
n.137/2023 emessa dal Tribunale di Lodi per il reato di frode commerciale, ex art 515 c.p.. e . Controparte_1 CP_1
La massa attiva dell'azienda agricola debitrice risulta costituita dai seguenti beni, meglio identificati in atti (cfr. Relazione particolareggiata e relativi allegati):
- beni immobili: fabbricati, terreni, stoccaggio e struttura di allevamento, con valore stimato di €294.546.80;
- beni strumentali, macchinari e attrezzature aziendali, con valore stimato di €57.000;
- impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica, avente valore di mercato stimato di €200.000,00. Trattasi di un impianto fotovoltaico concesso in gestione a terzi, produttivo di redditività il cui valore non è stato reso noto dai debitori all'OCC che, secondo quanto riferito dal Gestore della crisi, non risulta idoneo ad alterare la natura prevalentemente agricola dell'attività aziendale;
- conti correnti intestati all'azienda che presentano saldo passivo;
- polizze vita e assicurazioni (POLIZZA VITA N.3779809 – UNIBONUS BUSINESS;
-
POLIZZA VITA N.3779809 – UNIBONUS BUSINESS- SMART;
- Controparte_4
).
[...]
PQM
visto l'art. 270 CCII;
1. dichiara l'apertura della procedura di liquidazione controllata nei confronti di
[...]
), Controparte_1 P.IVA_2 nonchè nei confronti dei soci illimitatamente responsabili (C.F. CP_1
) e (C.F. ); C.F._1 CP_1 C.F._2
2. nomina, quale giudice delegato alla procedura, la dott.ssa Luisa Dalla Via;
3. fissa in anni 3 (tre) la durata della procedura;
4. nomina liquidatore della procedura, ai sensi dell'art. 269, comma 2, CCII, l'avv.ta Giovanna
Di Mattei;
5. ordina il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori;
6. assegna, ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, un termine di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, essi devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, secondo quanto disposto nell'art. 201 CCII;
7. ordina il rilascio di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
8. dispone che, sino al momento in cui il presente provvedimento diventi definitivo, non possono sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
9. ordina la trascrizione del presente decreto a cura del liquidatore, con riferimento ai beni immobili e mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto della liquidazione;
10. fissa ex art. 268, comma 4, CCII il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia in euro 1.850,00 netti mensili, mentre il reddito eccedente CP_1 tale importo sarà assoggettato alla liquidazione;
11. fissa ex art. 268, comma 4, CCII il limite il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia in euro 2.000,00 netti mensili, mentre il reddito CP_1 eccedente tale importo sarà assoggettato alla liquidazione;
12. invita il liquidatore a riferire al giudice sullo stato della liquidazione con sintetiche relazioni semestrali in forma libera;
Cont
13. raccomanda all' qualora non vi avesse provveduto nei termini di legge, di provvedere alle comunicazioni previste dall'art. 269, comma 3, CCII;
14. dispone, a cura del liquidatore, la pubblicazione della presente sentenza nell'apposita sezione del sito internet del Tribunale (procedure in materia di sovraindebitamento);
15. autorizza la prenotazione a debito delle spese di procedura, come per legge, visto l'art. 146
DPR 115/2002 così come modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale 121/2024.
A cura del liquidatore la sentenza sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione.
Così deciso in Lodi, nella camera di consiglio del 13 maggio 2025.
La Giudice rel. est. La Presidente dott.ssa Luisa Dalla Via dott.ssa Elena Giuppi