Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 05/02/2025, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5174/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 22/1/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 14/11/2024 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato ELISA Parte_1 C.F._1
SALVONI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Capannori (LU), frazione
Lunata, via Pesciatina n. 166/B, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio degli Avvocati Parte_2 C.F._2
PAOLA ANGELA LOVATI e MARTA LUCEV ed elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi in Milano (MI), via Larga n. 15, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: divorzio su domanda congiunta - cessazione degli effetti civili del matrimonio con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«a) I ricorrenti saranno liberi di stabilire ove ritengano più opportuno la propria residenza;
b) Il signor e la signora dichiarano di essere economicamente indipendenti, Parte_2 Pt_1 poiché dotati di un proprio reddito autonomo, così come risulta dalle rispettive dichiarazioni dei redditi versate in atti, nonché nella disponibilità esclusiva dell'immobile in cui vivono, talché non sussistono i presupposti per la corresponsione di un assegno di mantenimento e/o divorzile: assegno a cui, per quanto occorrer possa, comunque espressamente rinunciano.
c) la ex casa coniugale, di proprietà del padre della sig.ra sita in Lucca, S.Maria a Colle – Pt_1
Via di Fregionaia n. 1273 – viene assegnata alla stessa anche in virtù di un contratto di Pt_1 comodato a tempo indeterminato formalizzato con il sig. con tutti gli arredi e le Parte_3 suppellettili ivi poste a corredo;
1
e) Il signor salvo in ogni caso diverso accordo con la madre, potrà tener con sé i figli Parte_2 con le seguenti modalità:
- il primo ed il terzo fine settimana del mese, dal venerdì all'uscita da scuola al lunedì sera, senza pernottamento. Nei giorni di venerdì e lunedì dei detti fine settimana, il signor si impegna Parte_2 ad usufruire dello smart-working e ad essere quindi presente a Lucca salvo impedimenti per malattia del padre o dei figli o improrogabili esigenze di servizio che verranno tempestivamente comunicati alla mamma. Nel caso in cui il papà fosse eccezionalmente impossibilitato ad occuparsi dei figli nei fine settimana di spettanza sarà cura dei genitori concordare il recupero dei giorni non goduti;
- due settimane, anche non consecutive, durante il periodo estivo, che i genitori dovranno concordemente individuare entro il 30 maggio di ogni anno;
- durante le vacanze natalizie e pasquali nei festivi (24, 25, 26 e 31 dicembre, 1 e 6 gennaio, Pasqua
e lunedì successivo), dividendoli con la madre di anno in anno secondo il criterio dell'alternanza.
f) Il signor si obbliga a versare alla signora titolo di mantenimento di entrambi Parte_2 Pt_1
i figli un assegno mensile di Euro 500,00 (Euro 250,00 per ciascun figlio) entro il giorno 5 di ogni mese, per 12 mensilità annue e sarà versato con bonifico bancario e sarà altresì aggiornato secondo l'indice Istat, dal mese di ottobre 2025.
g) Le spese straordinarie per i figli sono a carico di entrambi i genitori della misura del 50% ciascuno e per la loro individuazione i ricorrenti concordano di fare riferimento al Protocollo 07.10.2020 osservato dal Tribunale di Lucca di cui viene qui riportato l'estratto per l'individuazione delle più ricorrenti spese straordinarie distinte secondo la necessità o meno del previo accordo dei genitori.
TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE MAGGIORI SPESE STRAORDINARIE:
Spese straordinarie che non necessitano del preventivo accordo tra i genitori:
Spese mediche urgenti e necessarie;
Trattamenti sanitari, esami, visite specialistiche prescritte dal pediatra/medico tramite il SSN
(psicoterapia, fisioterapia, logopedia, impianti di ausilio sanitario, protesi, spese oculistiche, ortopediche, acustiche);
Ticket e spese farmaceutiche;
Tasse e imposte scolastiche ed universitarie di istituti pubblici;
Libri di testo;
Materiale di corredo scolastico di inizio anno;
Gite scolastiche didattiche;
Spese per trasporto pubblico e carburante mezzo locomozione del figlio;
Spese per progetti curriculari scolastici;
Spese per tempo prolungato o dopo scuola;
Spese per baby sitter se già presente nel ménage familiare prima della separazione;
Spese manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di locomozione del figlio;
Bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole acquistato con il consenso di entrambi
2 i genitori;
Spese per regali dei compagni di scuola.
Spese straordinarie che necessitano del preventivo accordo tra i genitori:
Spese sanitarie non urgenti e non prescritte dal medico (cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso privati, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari, esami diagnostici, analisi cliniche, psicoterapia e logopedia se eseguiti da specialisti privati anche se erogati dal SSN);
Ripetizioni;
Stages e corsi: di lingua, di musica (ed acquisto dello strumento musicale), di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione e la specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro, di formazione post universitari (master); Spese per università all'estero (comprese le spese per alloggio fuori sede e relative utenze domestiche); gite scolastiche con pernottamento, viaggi studio all'estero;
Scuole e università private;
Baby sitter post separazione (pre-scuola e dopo-scuola) se non già presente nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio); viaggi e vacanze intrapresi autonomamente dal figlio;
attività sportiva anche non agonistica (compresa l'attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei, ivi comprese spese di trasporto e stage); attività ludico-ricreative (centri estivi); cellulare;
spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
conseguimento patente di guida per ciclomotori o autoveicoli presso scuole-guida private;
spese per Comunione, Cresima (servizio fotografico, parrucchiere, regalo madrina/padrino ecc.)”.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario (sia delle spese straordinarie da concordare che di quelle da non concordare) dovrà inviare entro 30 giorni all'altro genitore - a mezzo raccomandata o a mezzo e-mail con prova di avvenuta ricezione o messaggio whatsapp - la documentazione comprovante l'esborso sostenuto. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
h) I ricorrenti concordano che l'assegno unico per entrambi i figli venga percepito integralmente dalla signora e dichiarano di aver quantificato come ai precedenti punti e) ed f) le obbligazioni di Pt_1 mantenimento per i figli, in relazione alle rispettive condizioni economiche, come indicate in premessa e come ivi documentate.
i) L'ex abitazione familiare, posta in Lucca, frazione di Santa Maria a Colle, via Fregionaia n. 1237, per quanto occorrer possa in questa sede, verrà assegnata con tutti gli arredi e le pertinenze alla signora che continuerà ad abitarvi con i figli. Il signor dichiara di aver già Pt_1 Parte_2 asportato dalla stessa tutti i beni di sua proprietà.
l) I genitori si obbligano al rispetto di quanto contenuto nel presente ricorso, sin dal momento della relativa sottoscrizione.
m) Le spese del presente giudizio devono intendersi interamente compensate tra le parti».
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Lucca (LU) il 28/6/2009, dal quale sono nati i due figli (nata il Per_1
27/12/2010) e (nato il [...]), entrambi ancora minorenni - hanno congiuntamente Per_2 richiesto di ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1 in Lucca (LU) in data 28/6/2009, debitamente trascritto nel Parte_2
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Lucca (LU) all'Atto Numero 63, Parte 2, Serie
A, dell'Anno 2009;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Lucca (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 22/1/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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